Art. 1.
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".