Versione
12 agosto 1960
12 agosto 1960
>
Versione
21 novembre 1985
21 novembre 1985
Art. 1.
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 13/11/1985, n. 283Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitaio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da RO AR c/ Commissione provinciale enti medici ambulatoriali di Ferrara ed altri, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1978;Leggi di più...
- irragionevolezza·
- cst art. 3.·
- l 10 luglio 1960, n. 735, art. 1.·
- sent. 283/85. impiego pubblico·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- servizio medico prestato all'estero dai sanitari italiani·
- riconoscimento ai soli fini della valutazione in concorsi presso gli enti locali