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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Milesi Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/08/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. AIELLO MIMMA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MELERI CARLO elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 15/11/2024; Parte_1
per come precisate con nota depositata telematicamente il 12/11/2024. CP_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 03/08/2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
06/01/2014), chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente, in particolare, domandava l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso;
il ricorrente chiedeva, infine, di porre a suo carico un contributo al mantenimento della prole pari a € 150 mensili.
Con comparsa depositata in data 08/11/2023, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a CP_1
carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la prole di € 700 mensili, oltre al pagamento del
100% delle spese straordinarie.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. del 01/02/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa e le parti aderivano in via provvisoria;
il Giudice, dato atto, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rinviava per verificare il buon esito della soluzione conciliativa. Alla successiva udienza, vista l'evoluzione della situazione e le richieste delle parti, il Giudice disponeva l'ascolto della minore Per_1
Espletato l'adempimento, con ordinanza resa il 9/10/2024, il Giudice non ammetteva le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e ordinava alle parti di depositare documentazione aggiornata in relazione alla rispettiva situazione economica e reddituale;
precisate le conclusioni, il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28/02/2025.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della minore con collocazione paritaria;
più in dettaglio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre che la minore trascorra quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre giorni con l'altro, con alternanza settimanale;
la parte resistente, invece, ha chiesto il collocamento paritario con alternanza presso ciascun genitore ogni quattro giorni.
Illustrate le richieste delle parti, preme preliminarmente precisare che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente ad assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del presente giudizio e, in particolare, in ordine al percorso di crescita più tutelante per tenuto conto delle Per_1 verbalizzazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalla stessa minore, da ritenersi capace di discernimento anche in rapporto all'età. Coerentemente, le richieste di prova formulate non sono state accolte dal Giudice Delegato in quanto generiche e irrilevanti, atteso che null'altro avrebbero potuto aggiungere ai fini della decisione.
Orbene, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Infatti, pur emergendo una conflittualità latente tra le parti, con accuse e recriminazioni reciproche, gli elementi offerti non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Deve al riguardo valutarsi che le parti hanno apprezzabilmente raggiunto un accordo, pur temporaneo, in ordine al regime di collocamento e di frequentazione, dimostrando di saper esercitare il ruolo genitoriale in modo maturo e responsabile. Nei mesi necessari all'esaurimento del giudizio, inoltre, i genitori hanno saputo collaborare proficuamente nella gestione della minore, in modo continuativo, creando un ambiente sereno di crescita per la medesima all'indomani della disgregazione del nucleo familiare.
Dunque, il conflitto tra i genitori, allo stato, pare non ripercuotersi sull'equilibrio della prole, tenuto conto anche delle verbalizzazioni della minore, che confermano come entrambi i genitori espletino in modo adeguato i compiti di cura e accudimento e conservino salde relazioni affettive con la figlia.
Tanto considerato, in mancanza di elementi di pregiudizio, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, l'affido condiviso di a entrambi Per_1
i genitori appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore.
Quanto al collocamento della prole, osserva il Collegio che l'affidamento condiviso non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021); di contro, il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Cionondimeno “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021). Dando applicazione ai principi giurisprudenziali appena richiamati, ritiene il Tribunale che nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale il collocamento paritario, già sperimentato a decorrere dal mese di maggio 2024 e attualmente in atto, rappresenti la soluzione più adeguata al fine di salvaguardare una equilibrata e continuativa relazione di con ciascun genitore, nel rispetto delle Per_1
sue primarie esigenze e dei suoi bisogni affettivi ed educativi, in conformità alle domande delle stesse parti. Nel corso del giudizio, infatti, attuati i necessari adattamenti, questa soluzione ha assicurato buoni risultati, avendo le parti dimostrato di saper gestire proficuamente le comunicazioni e gli scambi e, al contempo, garantire a sufficiente stabilità nel percorso di progressivo adattamento Per_1
alla nuova situazione del nucleo familiare.
Dunque, manterrà il collocamento anagrafico presso l'abitazione del padre (ex casa familiare) Per_1
e trascorrerà pari tempo con ciascun genitore.
Quanto alla concreta modulazione dei tempi di permanenza presso ciascuna abitazione, reputa il
Collegio che l'attuale turnazione (i.e.: tre giorni con un genitore e quattro giorni con l'altro, con alternanza settimanale) risponda all'interesse della minore a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e mantenere i rapporti affettivi, secondo anche quanto stimato dagli stessi genitori in sede di udienza. Condividendosi la valutazione già effettuata dal Giudice Delegato a seguito dell'ascolto della minore, infatti, occorre valorizzare le esigenze e i desideri di che ha Per_1
chiaramente espresso la volontà di non allontanarsi per periodi prolungati dalla casa paterna, ove mantiene radicate consuetudini di vita (ad esempio, ivi è collocato il cane d'affezione e ivi la minore frequenta la zia, con la quale si reca settimanalmente al maneggio e al canile). Anche a fronte di tale considerazione, deve ritenersi che una alternanza infrasettimanale consenta alla minore di conservare le sue abitudini e i suoi punti di riferimento e, al contempo, coltivare in modo continuativo le relazioni affettive, oltre che con i genitori, con gli altri familiari (in specie, con la zia e la nonna paterna nonché con il fratello, convivente con la madre).
La prescelta modalità di ripartizione dei tempi, dunque, contempera le diverse esigenze, anche lavorative, delle parti, i desideri e i bisogni di e la continuità del menage domestico e familiare, Per_1
tenuto conto che, peraltro, la attuale regolamentazione pare essere stata accolta con favore della minore, che si è adattata anche alla nuova sistemazione abitativa della madre. Dunque, ogni Per_1 settimana, trascorrerà tre giorni con un genitore e quattro con l'altro, con alternanza settimanale. Ciò posto, al fine di meglio puntualizzare la turnazione e garantire a ciascun genitore di trascorrere con la figlia anche momenti di svago e di relax, tendenzialmente coincidenti con il finesettimana, si procederà dando applicazione al seguente calendario determinato su un periodo di due settimane: starà con il padre da lunedì, dall'uscita di scuola, sino a mercoledì mattina (con Per_1
accompagnamento a scuola); la madre terrà la figlia da mercoledì, dall'uscita di scuola, sino a sabato mattina (indicativamente alle ore 9:00); da sabato sino al giovedì mattina della settimana successiva, starà con il padre;
da giovedì, dopo la scuola, sino a lunedì mattina, la minore starà con la Per_1
madre. E così via per i successivi periodi.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza scolastica e le festività si provvede come in dispositivo, nel prevalente interesse della minore a conservare un equilibrato rapporto con ciascun genitore.
*
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa familiare (di proprietà del ricorrente), deve darsi atto che la domanda, avanzata in sede di comparsa di costituzione, non è stata riproposta dalla resistente. Tenuto conto che, peraltro, si è trasferita in altro immobile nelle more del giudizio, la CP_1
domanda è da intendersi rinunciata e, pertanto, nulla deve statuirsi in punto.
* Contributo al mantenimento della figlia
Deve preliminarmente rammentarsi che, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I
20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). In tal senso, del resto, depone l'art. 473 bis.18 c.p.c. a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di svolgere la professione di consulente presso Accenture Parte_1
Outsourcing s.r.l. con stipendio mensile di € 1500. Per vero, dagli estratti conto depositati risulta che, nel 2023, ha percepito emolumenti non giustificati da “Nuvei Escrow Parte_1 services” (€ 250 il 26/01/2023, € 120 il 02/02/2023) e guadagno medio mensile proveniente dal datore di lavoro (“Accenture”) di circa € 1800 (€ 2587,69 il 27/01/2023, € 1635 il 27/02/2023, € 1640, 20 il
27/04/2023, € 1639,30 il 27/06/2023). Quanto ai dati ricavabili dalle dichiarazioni fiscali, la C.U. del 2023 evidenzia redditi da lavoro dipendente, nel 2022, pari a € 26463, 07 (imposta netta € 4200,11); nessun'altra dichiarazione fiscale
è stata depositata, anche a fronte della richiesta del Giudice.
Da ultimo, rileva il Tribunale che è proprietario della casa in cui abita Parte_1
(ex casa familiare) sita a Bagnolo Cremasco;
non è stata depositata visura o altra documentazione idonea a fornire una rappresentazione della consistenza dell'immobile.
Quanto, invece, alla situazione di , ella ha dichiarato di essere impiegata con orario CP_1
part time e percepire uno stipendio mensile di € 619. Dagli – incompleti - estratti conto depositati risultano i seguenti emolumenti stipendiali: € 1602 il 6/12/2021, € 853 il 12/10/2022, € 1362 il
12/07/2023.
Le dichiarazioni fiscali versate in atti riportano i seguenti dati: la C.U. 2024 evidenzia redditi di €
10515,46 (imposta netta € 538,56), la C.U. 2023 attesta reddito di € 10984,79 (imposta netta €
361,47), la C.U. 2022 accerta redditi di € 10325,80 (imposta netta 0), la C.U. 2021 per € 7816,31.
La resistente ha inoltre dato atto di percepire € 200 mensili, a titolo di mantenimento del figlio convivente , nato da una precedente relazione;
il contributo periodico, secondo quanto CP_2
dichiarato, è cessato nel mese di aprile 2024, avendo il giovane trovato una occupazione lavorativa.
nelle more del giudizio, ha dichiarato di essersi trasferita in immobile condotto in CP_1
locazione, il cui canone, su accordo delle parti, è stato parzialmente sostenuto dal ricorrente con versamento di € 250 mensili. In seguito, è emerso che, nel mese di aprile 2024, e il CP_1
figlio hanno contratto un mutuo cointestato per € 83.000 volto all'acquisto di una abitazione CP_2
di proprietà, assumendo i due l'obbligo di corrispondere una rata mensile di circa € 420, suddivisa a metà tra gli obbligati.
Deve infine rilevarsi che la madre, su accordo delle parti, percepisce l'importo integrale dell'assegno unico, pari a circa € 270 mensili.
Illustrate le rispettive posizioni così come emergenti dagli atti, atteso che è stato disposto, anche su richiesta delle parti, il collocamento paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della minore quando ella si trova presso di sé. Nondimeno, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Al fine di attuare questo principio nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, il Giudice può riconoscere un assegno perequativo per il mantenimento dei figli a favore del genitore economicamente più debole, nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Siffatto contributo è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora il figlio potesse godere, presso un genitore, di ogni utilità e benessere e, presso l'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste. Infatti, in mancanza, il minore, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita analogo a quello che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei dati disponibili, il Collegio evidenzia e rileva, anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., che le parti non hanno depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. e il quadro offerto non pare fotografare in modo del tutto esaustivo la effettiva redditualità delle parti, anche in considerazione degli oneri sopportati e del tenore di vita mantenuto, difficilmente sostenibile con le risorse dichiarate.
Tanto premesso, in ogni caso, valutata la complessiva situazione delle parti, pur ribadita l'incompletezza delle rappresentazioni offerte, sulla base delle evidenze disponibili reputa il Collegio che permanga una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, elemento che giustifica pienamente, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, la previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre secondo i principi sopra illustrati.
Deve, invece, precisarsi che, in difetto di accordo inter partes, non trova alcun titolo giustificativo la domanda di un contributo alle spese abitative per come formulata dalla parte resistente;
gli oneri abitativi che necessariamente è chiamata a sostenere la madre da quando ha lasciato l'abitazione familiare non possono, infatti, essere coattivamente posti a carico dell'altro genitore, sebbene tali costi evidentemente assumano rilevanza nella valutazione complessiva delle rispettive condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo perequativo.
Del resto, la quantificazione del mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli deve tener conto proprio dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, elementi da considerare unitamente alle esigenze attuali dei figli e al tenore di vita da loro goduto, nonché ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Ebbene, considerati gli attuali redditi dichiarati e documentati, gli oneri e le spese abitative a carico di ciascuna parte, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del padre un assegno mensile da quantificarsi in complessivi € 250, da considerarsi alla stregua di contributo di carattere perequativo.
Nella quantificazione assumono rilievo il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza familiare, così come rappresentato dalle parti ed emergente dagli atti, nonché le attuali esigenze della figlia, correlate anche all'età e riconducibili non solo all'obbligo alimentare, ma anche alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia.
L'importo indicato, del resto, è da ritenersi sostenibile e proporzionato rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, tenuto conto anche dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore nei confronti della figlia, così come risultanti dagli atti. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, inoltre, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, in quanto, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Inoltre, è stato valutato, come sopra accennato, che la madre, avendo lasciato la casa familiare, è tenuta a sostenere oneri abitativi, comunque condivisi con il di lei figlio . CP_2
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In ogni caso, le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord.
n. 35710 del 19/11/2021).
In punto, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, chiedendo di porre le “spese extra assegno” integralmente a carico del padre;
il Collegio ritiene che la richiesta possa essere accolta, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità di lavoro dei genitori, al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze di che esulano dalle spese ordinarie. Deve quindi precisarsi che, anche in Per_1
ragione di tale elemento, ponendosi un onere significativo sulla parte ricorrente, il contributo al mantenimento ordinario così come quantificato pare effettivamente rispondere al principio di proporzionalità.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, avendo le parti raggiunto provvisori accordi economici nelle more del giudizio, fermi i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza.
*
La domanda ex art. 96 c.p.c. e le spese di lite Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, il Collegio osserva quanto segue. La parte ricorrente ha formulato la suddetta domanda senza specificare quale sia la fattispecie di responsabilità aggravata invocata tra quelle previste della norma. Procedendosi dunque alla qualificazione della domanda, la richiesta può collocarsi nell'alveo dei commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla prima disposizione, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non emerge una totale soccombenza della resistente e, inoltre, la domanda, per come formulata, risulta generica quanto all'identificazione del danno concretamente subito dal ricorrente e pertanto non può essere accolta. Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., infatti è onere della parte richiedente dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno neppure indicativamente se dagli atti non risultano elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. Sezione I, n. 21393/2005). Ciò posto, quanto alla ipotesi contemplata dal terzo comma della norma citata, essa consente l'applicazione di una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, indipendente dalla responsabilità aggravata. Pur nella genericità della previsione legislativa, può affermarsi che l'istituto si correli alla lesione del diritto a un giusto processo, per arginare il proliferare di cause superflue o che appesantiscano gli uffici giudiziari. Ebbene nel caso di specie il Collegio reputa che non vi siano ragioni per applicare tale sanzione alla resistente atteso che la circostanza sottaciuta (i.e. l'acquisto di un immobile di proprietà), comunque, è stata palesata e documentata in sede di precisazione delle conclusioni. In definitiva, dunque, non sono allegati, né tantomeno provati, fatti tali da giustificare una pronuncia quale quella domandata.
Nondimeno, reputa il Collegio che la condotta processuale della convenuta, in ossequio ai principi di soccombenza e causalità, comporti la condanna della parte resistente alla refusione della quota di 1/3 delle spese processuali. Difatti, il presente giudizio risulta eziologicamente in parte imputabile al contegno della resistente, soccombente quanto alla domanda di ripartizione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore e alla richiesta di contributo di mantenimento;
del resto, come sopra accennato, ella ha insistito in corso di giudizio nel richiedere un contributo per il pagamento delle spese di locazione (in specie, per il pagamento del deposito cauzionale e del canone di locazione), anche attivandosi per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (v. documenti in atti). In tale frangente, non è stata data tempestiva notizia della diversa soluzione abitativa trovata e dell'avvenuto acquisto di una casa di proprietà, elementi che avrebbero potuto incidere sulle pretese delle parti e sulla proposta conciliativa formulata dal giudice, venendo con ciò meno al dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis.18 c.p.c.
Dunque, tenuto conto del comportamento anche processuale delle parti, del complessivo esito del processo, della natura e dell'oggetto del giudizio, valorizzati gli accordi parziali raggiunti dalle parti e le conclusioni parzialmente convergenti, le spese di lite devono essere poste a carico della resistente nella misura di 1/3 e vengono liquidate per tale quota, in complessivi € 2238,00 oltre accessori,
(scaglione di riferimento cause indeterminabili, € 26.001 - € 52.000 – fase istruttoria dimidiata); deve disporsi compensazione, invece, per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza, anche istruttoria, così statuisce:
1. (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
alternato della stessa presso l'abitazione dei genitori e collocamento anagrafico presso il padre;
2. DISPONE che trascorra, ogni settimana, tre giorni con un genitore e quattro con l'altro, Per_1
con alternanza settimanale, secondo il calendario indicato in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà metà del periodo con Per_1
ciascun genitore, con alternanza annuale (dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Natale 2025 con il padre, capodanno con la madre); durante le vacanze pasquali, metà del periodo con ciascun genitore, ad anni alterni, con alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del lunedì dell'Angelo (nel 2025, Pasqua con il padre, lunedì dell'Angelo con la madre); nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con accordi da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
3. PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma mensile complessiva di € 250 complessivi, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno perequativo per la figlia minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che il padre sostenga, nella misura del 100%, le spese straordinarie per la figlia minore da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DÀ ATTO che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
6. DÀ ATTO che i genitori dichiarano di dare assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della minore;
7. CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente 1/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in complessivi € 2238,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge, con compensazione tra le parti della quota residua.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Milesi Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/08/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. AIELLO MIMMA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MELERI CARLO elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 15/11/2024; Parte_1
per come precisate con nota depositata telematicamente il 12/11/2024. CP_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 03/08/2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
06/01/2014), chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente, in particolare, domandava l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso;
il ricorrente chiedeva, infine, di porre a suo carico un contributo al mantenimento della prole pari a € 150 mensili.
Con comparsa depositata in data 08/11/2023, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a CP_1
carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la prole di € 700 mensili, oltre al pagamento del
100% delle spese straordinarie.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. del 01/02/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa e le parti aderivano in via provvisoria;
il Giudice, dato atto, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rinviava per verificare il buon esito della soluzione conciliativa. Alla successiva udienza, vista l'evoluzione della situazione e le richieste delle parti, il Giudice disponeva l'ascolto della minore Per_1
Espletato l'adempimento, con ordinanza resa il 9/10/2024, il Giudice non ammetteva le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e ordinava alle parti di depositare documentazione aggiornata in relazione alla rispettiva situazione economica e reddituale;
precisate le conclusioni, il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28/02/2025.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della minore con collocazione paritaria;
più in dettaglio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre che la minore trascorra quattro giorni consecutivi presso un genitore e tre giorni con l'altro, con alternanza settimanale;
la parte resistente, invece, ha chiesto il collocamento paritario con alternanza presso ciascun genitore ogni quattro giorni.
Illustrate le richieste delle parti, preme preliminarmente precisare che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente ad assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del presente giudizio e, in particolare, in ordine al percorso di crescita più tutelante per tenuto conto delle Per_1 verbalizzazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalla stessa minore, da ritenersi capace di discernimento anche in rapporto all'età. Coerentemente, le richieste di prova formulate non sono state accolte dal Giudice Delegato in quanto generiche e irrilevanti, atteso che null'altro avrebbero potuto aggiungere ai fini della decisione.
Orbene, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Infatti, pur emergendo una conflittualità latente tra le parti, con accuse e recriminazioni reciproche, gli elementi offerti non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Deve al riguardo valutarsi che le parti hanno apprezzabilmente raggiunto un accordo, pur temporaneo, in ordine al regime di collocamento e di frequentazione, dimostrando di saper esercitare il ruolo genitoriale in modo maturo e responsabile. Nei mesi necessari all'esaurimento del giudizio, inoltre, i genitori hanno saputo collaborare proficuamente nella gestione della minore, in modo continuativo, creando un ambiente sereno di crescita per la medesima all'indomani della disgregazione del nucleo familiare.
Dunque, il conflitto tra i genitori, allo stato, pare non ripercuotersi sull'equilibrio della prole, tenuto conto anche delle verbalizzazioni della minore, che confermano come entrambi i genitori espletino in modo adeguato i compiti di cura e accudimento e conservino salde relazioni affettive con la figlia.
Tanto considerato, in mancanza di elementi di pregiudizio, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, l'affido condiviso di a entrambi Per_1
i genitori appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore.
Quanto al collocamento della prole, osserva il Collegio che l'affidamento condiviso non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021); di contro, il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Cionondimeno “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021). Dando applicazione ai principi giurisprudenziali appena richiamati, ritiene il Tribunale che nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale il collocamento paritario, già sperimentato a decorrere dal mese di maggio 2024 e attualmente in atto, rappresenti la soluzione più adeguata al fine di salvaguardare una equilibrata e continuativa relazione di con ciascun genitore, nel rispetto delle Per_1
sue primarie esigenze e dei suoi bisogni affettivi ed educativi, in conformità alle domande delle stesse parti. Nel corso del giudizio, infatti, attuati i necessari adattamenti, questa soluzione ha assicurato buoni risultati, avendo le parti dimostrato di saper gestire proficuamente le comunicazioni e gli scambi e, al contempo, garantire a sufficiente stabilità nel percorso di progressivo adattamento Per_1
alla nuova situazione del nucleo familiare.
Dunque, manterrà il collocamento anagrafico presso l'abitazione del padre (ex casa familiare) Per_1
e trascorrerà pari tempo con ciascun genitore.
Quanto alla concreta modulazione dei tempi di permanenza presso ciascuna abitazione, reputa il
Collegio che l'attuale turnazione (i.e.: tre giorni con un genitore e quattro giorni con l'altro, con alternanza settimanale) risponda all'interesse della minore a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e mantenere i rapporti affettivi, secondo anche quanto stimato dagli stessi genitori in sede di udienza. Condividendosi la valutazione già effettuata dal Giudice Delegato a seguito dell'ascolto della minore, infatti, occorre valorizzare le esigenze e i desideri di che ha Per_1
chiaramente espresso la volontà di non allontanarsi per periodi prolungati dalla casa paterna, ove mantiene radicate consuetudini di vita (ad esempio, ivi è collocato il cane d'affezione e ivi la minore frequenta la zia, con la quale si reca settimanalmente al maneggio e al canile). Anche a fronte di tale considerazione, deve ritenersi che una alternanza infrasettimanale consenta alla minore di conservare le sue abitudini e i suoi punti di riferimento e, al contempo, coltivare in modo continuativo le relazioni affettive, oltre che con i genitori, con gli altri familiari (in specie, con la zia e la nonna paterna nonché con il fratello, convivente con la madre).
La prescelta modalità di ripartizione dei tempi, dunque, contempera le diverse esigenze, anche lavorative, delle parti, i desideri e i bisogni di e la continuità del menage domestico e familiare, Per_1
tenuto conto che, peraltro, la attuale regolamentazione pare essere stata accolta con favore della minore, che si è adattata anche alla nuova sistemazione abitativa della madre. Dunque, ogni Per_1 settimana, trascorrerà tre giorni con un genitore e quattro con l'altro, con alternanza settimanale. Ciò posto, al fine di meglio puntualizzare la turnazione e garantire a ciascun genitore di trascorrere con la figlia anche momenti di svago e di relax, tendenzialmente coincidenti con il finesettimana, si procederà dando applicazione al seguente calendario determinato su un periodo di due settimane: starà con il padre da lunedì, dall'uscita di scuola, sino a mercoledì mattina (con Per_1
accompagnamento a scuola); la madre terrà la figlia da mercoledì, dall'uscita di scuola, sino a sabato mattina (indicativamente alle ore 9:00); da sabato sino al giovedì mattina della settimana successiva, starà con il padre;
da giovedì, dopo la scuola, sino a lunedì mattina, la minore starà con la Per_1
madre. E così via per i successivi periodi.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza scolastica e le festività si provvede come in dispositivo, nel prevalente interesse della minore a conservare un equilibrato rapporto con ciascun genitore.
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Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa familiare (di proprietà del ricorrente), deve darsi atto che la domanda, avanzata in sede di comparsa di costituzione, non è stata riproposta dalla resistente. Tenuto conto che, peraltro, si è trasferita in altro immobile nelle more del giudizio, la CP_1
domanda è da intendersi rinunciata e, pertanto, nulla deve statuirsi in punto.
* Contributo al mantenimento della figlia
Deve preliminarmente rammentarsi che, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I
20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). In tal senso, del resto, depone l'art. 473 bis.18 c.p.c. a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di svolgere la professione di consulente presso Accenture Parte_1
Outsourcing s.r.l. con stipendio mensile di € 1500. Per vero, dagli estratti conto depositati risulta che, nel 2023, ha percepito emolumenti non giustificati da “Nuvei Escrow Parte_1 services” (€ 250 il 26/01/2023, € 120 il 02/02/2023) e guadagno medio mensile proveniente dal datore di lavoro (“Accenture”) di circa € 1800 (€ 2587,69 il 27/01/2023, € 1635 il 27/02/2023, € 1640, 20 il
27/04/2023, € 1639,30 il 27/06/2023). Quanto ai dati ricavabili dalle dichiarazioni fiscali, la C.U. del 2023 evidenzia redditi da lavoro dipendente, nel 2022, pari a € 26463, 07 (imposta netta € 4200,11); nessun'altra dichiarazione fiscale
è stata depositata, anche a fronte della richiesta del Giudice.
Da ultimo, rileva il Tribunale che è proprietario della casa in cui abita Parte_1
(ex casa familiare) sita a Bagnolo Cremasco;
non è stata depositata visura o altra documentazione idonea a fornire una rappresentazione della consistenza dell'immobile.
Quanto, invece, alla situazione di , ella ha dichiarato di essere impiegata con orario CP_1
part time e percepire uno stipendio mensile di € 619. Dagli – incompleti - estratti conto depositati risultano i seguenti emolumenti stipendiali: € 1602 il 6/12/2021, € 853 il 12/10/2022, € 1362 il
12/07/2023.
Le dichiarazioni fiscali versate in atti riportano i seguenti dati: la C.U. 2024 evidenzia redditi di €
10515,46 (imposta netta € 538,56), la C.U. 2023 attesta reddito di € 10984,79 (imposta netta €
361,47), la C.U. 2022 accerta redditi di € 10325,80 (imposta netta 0), la C.U. 2021 per € 7816,31.
La resistente ha inoltre dato atto di percepire € 200 mensili, a titolo di mantenimento del figlio convivente , nato da una precedente relazione;
il contributo periodico, secondo quanto CP_2
dichiarato, è cessato nel mese di aprile 2024, avendo il giovane trovato una occupazione lavorativa.
nelle more del giudizio, ha dichiarato di essersi trasferita in immobile condotto in CP_1
locazione, il cui canone, su accordo delle parti, è stato parzialmente sostenuto dal ricorrente con versamento di € 250 mensili. In seguito, è emerso che, nel mese di aprile 2024, e il CP_1
figlio hanno contratto un mutuo cointestato per € 83.000 volto all'acquisto di una abitazione CP_2
di proprietà, assumendo i due l'obbligo di corrispondere una rata mensile di circa € 420, suddivisa a metà tra gli obbligati.
Deve infine rilevarsi che la madre, su accordo delle parti, percepisce l'importo integrale dell'assegno unico, pari a circa € 270 mensili.
Illustrate le rispettive posizioni così come emergenti dagli atti, atteso che è stato disposto, anche su richiesta delle parti, il collocamento paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della minore quando ella si trova presso di sé. Nondimeno, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Al fine di attuare questo principio nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, il Giudice può riconoscere un assegno perequativo per il mantenimento dei figli a favore del genitore economicamente più debole, nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Siffatto contributo è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora il figlio potesse godere, presso un genitore, di ogni utilità e benessere e, presso l'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste. Infatti, in mancanza, il minore, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita analogo a quello che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei dati disponibili, il Collegio evidenzia e rileva, anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., che le parti non hanno depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. e il quadro offerto non pare fotografare in modo del tutto esaustivo la effettiva redditualità delle parti, anche in considerazione degli oneri sopportati e del tenore di vita mantenuto, difficilmente sostenibile con le risorse dichiarate.
Tanto premesso, in ogni caso, valutata la complessiva situazione delle parti, pur ribadita l'incompletezza delle rappresentazioni offerte, sulla base delle evidenze disponibili reputa il Collegio che permanga una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, elemento che giustifica pienamente, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, la previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre secondo i principi sopra illustrati.
Deve, invece, precisarsi che, in difetto di accordo inter partes, non trova alcun titolo giustificativo la domanda di un contributo alle spese abitative per come formulata dalla parte resistente;
gli oneri abitativi che necessariamente è chiamata a sostenere la madre da quando ha lasciato l'abitazione familiare non possono, infatti, essere coattivamente posti a carico dell'altro genitore, sebbene tali costi evidentemente assumano rilevanza nella valutazione complessiva delle rispettive condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo perequativo.
Del resto, la quantificazione del mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli deve tener conto proprio dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, elementi da considerare unitamente alle esigenze attuali dei figli e al tenore di vita da loro goduto, nonché ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Ebbene, considerati gli attuali redditi dichiarati e documentati, gli oneri e le spese abitative a carico di ciascuna parte, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del padre un assegno mensile da quantificarsi in complessivi € 250, da considerarsi alla stregua di contributo di carattere perequativo.
Nella quantificazione assumono rilievo il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza familiare, così come rappresentato dalle parti ed emergente dagli atti, nonché le attuali esigenze della figlia, correlate anche all'età e riconducibili non solo all'obbligo alimentare, ma anche alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia.
L'importo indicato, del resto, è da ritenersi sostenibile e proporzionato rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, tenuto conto anche dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore nei confronti della figlia, così come risultanti dagli atti. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, inoltre, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, in quanto, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Inoltre, è stato valutato, come sopra accennato, che la madre, avendo lasciato la casa familiare, è tenuta a sostenere oneri abitativi, comunque condivisi con il di lei figlio . CP_2
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In ogni caso, le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord.
n. 35710 del 19/11/2021).
In punto, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, chiedendo di porre le “spese extra assegno” integralmente a carico del padre;
il Collegio ritiene che la richiesta possa essere accolta, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità di lavoro dei genitori, al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze di che esulano dalle spese ordinarie. Deve quindi precisarsi che, anche in Per_1
ragione di tale elemento, ponendosi un onere significativo sulla parte ricorrente, il contributo al mantenimento ordinario così come quantificato pare effettivamente rispondere al principio di proporzionalità.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, avendo le parti raggiunto provvisori accordi economici nelle more del giudizio, fermi i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza.
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La domanda ex art. 96 c.p.c. e le spese di lite Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, il Collegio osserva quanto segue. La parte ricorrente ha formulato la suddetta domanda senza specificare quale sia la fattispecie di responsabilità aggravata invocata tra quelle previste della norma. Procedendosi dunque alla qualificazione della domanda, la richiesta può collocarsi nell'alveo dei commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla prima disposizione, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non emerge una totale soccombenza della resistente e, inoltre, la domanda, per come formulata, risulta generica quanto all'identificazione del danno concretamente subito dal ricorrente e pertanto non può essere accolta. Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., infatti è onere della parte richiedente dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno neppure indicativamente se dagli atti non risultano elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. Sezione I, n. 21393/2005). Ciò posto, quanto alla ipotesi contemplata dal terzo comma della norma citata, essa consente l'applicazione di una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, indipendente dalla responsabilità aggravata. Pur nella genericità della previsione legislativa, può affermarsi che l'istituto si correli alla lesione del diritto a un giusto processo, per arginare il proliferare di cause superflue o che appesantiscano gli uffici giudiziari. Ebbene nel caso di specie il Collegio reputa che non vi siano ragioni per applicare tale sanzione alla resistente atteso che la circostanza sottaciuta (i.e. l'acquisto di un immobile di proprietà), comunque, è stata palesata e documentata in sede di precisazione delle conclusioni. In definitiva, dunque, non sono allegati, né tantomeno provati, fatti tali da giustificare una pronuncia quale quella domandata.
Nondimeno, reputa il Collegio che la condotta processuale della convenuta, in ossequio ai principi di soccombenza e causalità, comporti la condanna della parte resistente alla refusione della quota di 1/3 delle spese processuali. Difatti, il presente giudizio risulta eziologicamente in parte imputabile al contegno della resistente, soccombente quanto alla domanda di ripartizione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore e alla richiesta di contributo di mantenimento;
del resto, come sopra accennato, ella ha insistito in corso di giudizio nel richiedere un contributo per il pagamento delle spese di locazione (in specie, per il pagamento del deposito cauzionale e del canone di locazione), anche attivandosi per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (v. documenti in atti). In tale frangente, non è stata data tempestiva notizia della diversa soluzione abitativa trovata e dell'avvenuto acquisto di una casa di proprietà, elementi che avrebbero potuto incidere sulle pretese delle parti e sulla proposta conciliativa formulata dal giudice, venendo con ciò meno al dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis.18 c.p.c.
Dunque, tenuto conto del comportamento anche processuale delle parti, del complessivo esito del processo, della natura e dell'oggetto del giudizio, valorizzati gli accordi parziali raggiunti dalle parti e le conclusioni parzialmente convergenti, le spese di lite devono essere poste a carico della resistente nella misura di 1/3 e vengono liquidate per tale quota, in complessivi € 2238,00 oltre accessori,
(scaglione di riferimento cause indeterminabili, € 26.001 - € 52.000 – fase istruttoria dimidiata); deve disporsi compensazione, invece, per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza, anche istruttoria, così statuisce:
1. (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
alternato della stessa presso l'abitazione dei genitori e collocamento anagrafico presso il padre;
2. DISPONE che trascorra, ogni settimana, tre giorni con un genitore e quattro con l'altro, Per_1
con alternanza settimanale, secondo il calendario indicato in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà metà del periodo con Per_1
ciascun genitore, con alternanza annuale (dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Natale 2025 con il padre, capodanno con la madre); durante le vacanze pasquali, metà del periodo con ciascun genitore, ad anni alterni, con alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del lunedì dell'Angelo (nel 2025, Pasqua con il padre, lunedì dell'Angelo con la madre); nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con accordi da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
3. PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma mensile complessiva di € 250 complessivi, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno perequativo per la figlia minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che il padre sostenga, nella misura del 100%, le spese straordinarie per la figlia minore da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DÀ ATTO che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
6. DÀ ATTO che i genitori dichiarano di dare assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della minore;
7. CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente 1/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in complessivi € 2238,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge, con compensazione tra le parti della quota residua.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Andrea Milesi