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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3076/2021 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cecinese 58 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Festelli C.F._1 del foro di Grosseto e dall'Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attore
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, elettivamente domiciliata presso la
Filiale di di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele n. 7/9, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Andrea Ambroz e dall'Avv. Luisa Ianniello del Foro di Bologna, giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 09.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare e accertare che lo stesso Parte_1 ha diritto a riscuotere da quanto previsto a tergo di dieci buoni postali Controparte_1 fruttiferi, pari ad € 43.813,80 – al lordo delle ritenute fiscali – detratto quanto già corrisposto in data 13.07.2021. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Ha sottoscritto nel gennaio 2001 dieci buoni postali fruttiferi recanti tutti il numero di serie Q, cancellato con l'aggiunta a penna del numero di serie A1,
1 2. nel retro i suddetti buoni presentano i termini della fruttificazione senza alcuna aggiunta manuale,
3. nella primavera del 2021 si è recato presso lo sportello di di Casale CP_1
Marittimo chiedendo la riscossione dei suddetti buoni, occasione nella quale ha appreso che, diversamente da quanto previsto a tergo dei suddetti buoni, sarebbero stati liquidati al sig. € 2.805,21 per ciascun buono, Pt_1
4. in data 13.07.2021 la convenuta ha liquidato somma di € 28.052,10 – al netto delle ritenute fiscali – somma trattenuta in acconto,
5. i provvedimenti dell'autorità possono modificare i rendimenti riportati sui titoli solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli stessi,
Si è IT , chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo che: CP_1
1. in data 23.06.2021 il sig. assistito da Confconsumatori, ha presentato Pt_1 reclamo contestando l'importo liquidatogli,
2. ha riconosciuto l'errore e ha provveduto a riconoscere la differenza CP_1
di rendimento prospettata dalla serie Q tramite assegno vidimato n. 2140286150 emesso in data 31/07/2021 e riscosso dal cliente in data 08/09/2021, riconoscendo l'ulteriore somma di € 25.885,60, pari alla differenza tra la somma originariamente liquidata e il più remunerativo rendimento offerto dalla serie Q,
3. , rispondendo al reclamo in data 14.07.2021, ha precisato che “resta CP_1
inteso che, con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente riscontro, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di che sarà CP_1 contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta”,
4. ai sensi dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997 gli interessi delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q","R" ed "S" per i primi 20 anni vanno capitalizzati al netto della ritenuta fiscale e non al lordo,
5. i buoni originari sono della serie A1 e hanno conseguentemente una scadenza ventennale e nessuna maturazione è prevista alla scadenza dei 20 anni,
6. nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse la maturazione di ulteriori interessi oltre il ventesimo anno, comunque sarebbero maturati solo quattro mesi in quanto la liquidazione è avvenuta il 13.07.2021.
2 Il giudice, con provvedimento del 09.06.2022, ha disposto il mutamento del rito ex 702 ter c.p.c., dando i termini per le memorie ex 183 c.p.c.
Con memoria ex 183 c. 6 n. 1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto della ricezione dell'ulteriore somma pari a € 25.885,60, rilevando come, in base a quanto previsto a tergo dei buoni, dopo 20 anni e 6 mesi deve essere liquidata la somma di € 7.186,59 per ogni buono, a lordo della ritenuta, limitando pertanto la domanda alla somma di € 17.9528,20 (al lordo di ritenuta fiscale) oltre interessi, rivalutazioni e spese del giudizio.
La causa è stata istruita tramite con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 09.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si evidenzia che l'accettazione dell'assegno emesso da poste italiane in date 31.07.2021, ma ritirato dalla parte successivamente al deposito del ricorso, non può comportare la rinuncia ad altre pretese, non essendo stata integrata né una transazione – per mancanza di forma -né essendo stata prodotta agli atti una rinuncia sottoscritta dalla parte interessata.
Ciò premesso sulla liquidazione dei buoni fruttiferi si osserva che parte ricorrente deduce di aver sottoscritto n. 10 buoni fruttiferi in data gennaio 2001, recanti la serie Q, cancellata a penna e con l'aggiunta della serie A1, e di aver provveduto a richiedere la liquidazione trascorso il ventennio;
deduce in atto introduttivo che parte resistente “ha ingannato
l'odierno ricorrente che confidando nel rendimento scritto a tergo a sottoscritto i Buoni, in palese violazione del principio di buona fede contrattuale. Conseguentemente dovrà comunque corrispondere il CP_1 differenziale di cui sopra a titolo di propria e diretta responsabilità contrattuale.” quantificato in €
43.813,80 al netto delle ritenute fiscali non meglio precisate o quantificate dal ricorrente.
La liquidazione dei buoni oggetto di causa – come tra l'altro riconosciuto da CP_1 in sede di reclamo – deve avvenire secondo la serie Q;
infatti se certamente è vero che il risparmiatore non può fare completo affidamento sui rendimenti indicati a tergo dei buoni, potendo intervenire successivi decreti ministeriali che modifichino le ritenute fiscale o le imposte sostitutive, ciò nondimeno si deve ritenere esistente al momento
3 dell'emissione un affidamento del risparmiatore rispetto al fatto che i rendimenti indicati siano corrispondenti a quelli della serie da lui sottoscritta.
Si deve rilevare, infatti, che nel caso di specie nove buoni postali sono stati emessi con la sola correzione a mano della tipologia di buono, senza che venisse in alcun modo corretta la tabella sul retro.
Da questo punto di vista Suprema Corte è intervenuta affermando che ha affermando che
“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (SS.UU. 13979/07)”.
Ciò premesso, a fronte della puntuale ricostruzione di in termini di calcolo delle CP_1 somme liquidate (si vedano i documenti 5, 7 e 8 all.ti da parte resistente) e di giustificazione della differenza di importi dedotti dalle parti, si osserva che parte ricorrente non ha contestato in maniera puntuale quanto dedotto dalla resistente in sede di I memoria istruttoria, limitandosi a ripetere le medesime deduzione di cui atto in introduttivo ed ha ridurre l'importo richiesto in € 17.952,20 sempre al lordo delle ritenute fiscali, non meglio precisate e indicate.
Nello specifico parte resistente non ha inteso liquidare – come accaduto in prima battuta
– l'importo che sarebbe dovuto sulla base delle tabelle dei Buoni Fruttiferi serie A1, stante la mancata correzione anche della parte posteriore dei buoni indicante i tassi applicati, ma ha liquidato il “differenziale tra il rendimento della serie A1 di effettiva appartenenza, nel frattempo percepito a sportello in sede di liquidazione avvenuta il 13/07/2021, e quello previsto per la serie Q indicata sul retro per un totale di € 25.885,60, come risultante dai conteggi meglio esplicitati da scheda tecnica allegata”, per un totale di € 53.937,70, al netto delle ritenute fiscali.
Parte resistente deduce, senza essere smentita o contestata, che le differenze di calcolo concernerebbero essenzialmente la modalità di capitalizzazione degli interessi, ragione per cui la domanda di parte ricorrente – sul punto deve essere rigettata –.
4 Sul punto giova osservare che il D.L. n. 556/1986, poi convertito nella L. n. 759/1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601”, ha istituito la ritenuta erariale sui buoni fruttiferi postali, stabilendo che i
BFP emessi fra il 21/9/1986 ed il 31/8/1987 sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi, mentre quelli emessi dall'1/9/1987 sono soggetti alla ritenuta in misura del
12,50% (art. 1, co. 2).
Detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i BFP, sempre nella misura del
12,50%; l'art. 2, co. 3 del medesimo decreto ha stabilito che: “Per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2”.
Pertanto, considerato che parte resistente ha liquidato l'importo previsto per i buoni fruttiferi serie Q, che ha quantificato l'importo totale in € 53.937,70 al netto delle ritenute fiscali, che parte ricorrente ha insistito nella sua domanda richiedendo un diverso importo dovuto al lordo delle ritenute fiscali, che non ha specificato – pur a fronte delle puntuali allegazioni e produzioni della resistente – il quantum della ritenuta applicabile, il tipo di capitalizzazione da applicare, la normativa di riferimento, il vizio in cui sarebbe incorsa la resistente nell'applicare la ritenuta, ritenuto che tali allegazioni fossero necessarie per circoscrivere l'oggetto della domanda e per comprendere le ragioni sottese a questa e permettere alla resistente di difendersi in maniera compiuta, ritenute pertanto le allegazioni generiche, rigetta la domanda principale.
Diversamente per quanto concerne la liquidazione dell'ultimo semestre bisogna rilevare come, appurato che i suddetti buoni debbano essere liquidati secondo la serie Q, si deve riconoscere l'ulteriore somma di € 284,08 per ciascun buono, per un totale di € 2.840,80 oltre interessi corrispettivi dal 13.07.2021 fino al saldo attuale.
Considerata la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3076/2021, disattesa ogni contraria istanza
5 Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.840,70, oltre Controparte_1
a interessi dal 31.07.2021 al saldo effettivo, compensa le spese di lite
Pisa, 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3076/2021 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cecinese 58 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Festelli C.F._1 del foro di Grosseto e dall'Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attore
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, elettivamente domiciliata presso la
Filiale di di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele n. 7/9, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Andrea Ambroz e dall'Avv. Luisa Ianniello del Foro di Bologna, giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 09.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare e accertare che lo stesso Parte_1 ha diritto a riscuotere da quanto previsto a tergo di dieci buoni postali Controparte_1 fruttiferi, pari ad € 43.813,80 – al lordo delle ritenute fiscali – detratto quanto già corrisposto in data 13.07.2021. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Ha sottoscritto nel gennaio 2001 dieci buoni postali fruttiferi recanti tutti il numero di serie Q, cancellato con l'aggiunta a penna del numero di serie A1,
1 2. nel retro i suddetti buoni presentano i termini della fruttificazione senza alcuna aggiunta manuale,
3. nella primavera del 2021 si è recato presso lo sportello di di Casale CP_1
Marittimo chiedendo la riscossione dei suddetti buoni, occasione nella quale ha appreso che, diversamente da quanto previsto a tergo dei suddetti buoni, sarebbero stati liquidati al sig. € 2.805,21 per ciascun buono, Pt_1
4. in data 13.07.2021 la convenuta ha liquidato somma di € 28.052,10 – al netto delle ritenute fiscali – somma trattenuta in acconto,
5. i provvedimenti dell'autorità possono modificare i rendimenti riportati sui titoli solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli stessi,
Si è IT , chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo che: CP_1
1. in data 23.06.2021 il sig. assistito da Confconsumatori, ha presentato Pt_1 reclamo contestando l'importo liquidatogli,
2. ha riconosciuto l'errore e ha provveduto a riconoscere la differenza CP_1
di rendimento prospettata dalla serie Q tramite assegno vidimato n. 2140286150 emesso in data 31/07/2021 e riscosso dal cliente in data 08/09/2021, riconoscendo l'ulteriore somma di € 25.885,60, pari alla differenza tra la somma originariamente liquidata e il più remunerativo rendimento offerto dalla serie Q,
3. , rispondendo al reclamo in data 14.07.2021, ha precisato che “resta CP_1
inteso che, con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente riscontro, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di che sarà CP_1 contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta”,
4. ai sensi dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997 gli interessi delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q","R" ed "S" per i primi 20 anni vanno capitalizzati al netto della ritenuta fiscale e non al lordo,
5. i buoni originari sono della serie A1 e hanno conseguentemente una scadenza ventennale e nessuna maturazione è prevista alla scadenza dei 20 anni,
6. nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse la maturazione di ulteriori interessi oltre il ventesimo anno, comunque sarebbero maturati solo quattro mesi in quanto la liquidazione è avvenuta il 13.07.2021.
2 Il giudice, con provvedimento del 09.06.2022, ha disposto il mutamento del rito ex 702 ter c.p.c., dando i termini per le memorie ex 183 c.p.c.
Con memoria ex 183 c. 6 n. 1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto della ricezione dell'ulteriore somma pari a € 25.885,60, rilevando come, in base a quanto previsto a tergo dei buoni, dopo 20 anni e 6 mesi deve essere liquidata la somma di € 7.186,59 per ogni buono, a lordo della ritenuta, limitando pertanto la domanda alla somma di € 17.9528,20 (al lordo di ritenuta fiscale) oltre interessi, rivalutazioni e spese del giudizio.
La causa è stata istruita tramite con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 09.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si evidenzia che l'accettazione dell'assegno emesso da poste italiane in date 31.07.2021, ma ritirato dalla parte successivamente al deposito del ricorso, non può comportare la rinuncia ad altre pretese, non essendo stata integrata né una transazione – per mancanza di forma -né essendo stata prodotta agli atti una rinuncia sottoscritta dalla parte interessata.
Ciò premesso sulla liquidazione dei buoni fruttiferi si osserva che parte ricorrente deduce di aver sottoscritto n. 10 buoni fruttiferi in data gennaio 2001, recanti la serie Q, cancellata a penna e con l'aggiunta della serie A1, e di aver provveduto a richiedere la liquidazione trascorso il ventennio;
deduce in atto introduttivo che parte resistente “ha ingannato
l'odierno ricorrente che confidando nel rendimento scritto a tergo a sottoscritto i Buoni, in palese violazione del principio di buona fede contrattuale. Conseguentemente dovrà comunque corrispondere il CP_1 differenziale di cui sopra a titolo di propria e diretta responsabilità contrattuale.” quantificato in €
43.813,80 al netto delle ritenute fiscali non meglio precisate o quantificate dal ricorrente.
La liquidazione dei buoni oggetto di causa – come tra l'altro riconosciuto da CP_1 in sede di reclamo – deve avvenire secondo la serie Q;
infatti se certamente è vero che il risparmiatore non può fare completo affidamento sui rendimenti indicati a tergo dei buoni, potendo intervenire successivi decreti ministeriali che modifichino le ritenute fiscale o le imposte sostitutive, ciò nondimeno si deve ritenere esistente al momento
3 dell'emissione un affidamento del risparmiatore rispetto al fatto che i rendimenti indicati siano corrispondenti a quelli della serie da lui sottoscritta.
Si deve rilevare, infatti, che nel caso di specie nove buoni postali sono stati emessi con la sola correzione a mano della tipologia di buono, senza che venisse in alcun modo corretta la tabella sul retro.
Da questo punto di vista Suprema Corte è intervenuta affermando che ha affermando che
“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (SS.UU. 13979/07)”.
Ciò premesso, a fronte della puntuale ricostruzione di in termini di calcolo delle CP_1 somme liquidate (si vedano i documenti 5, 7 e 8 all.ti da parte resistente) e di giustificazione della differenza di importi dedotti dalle parti, si osserva che parte ricorrente non ha contestato in maniera puntuale quanto dedotto dalla resistente in sede di I memoria istruttoria, limitandosi a ripetere le medesime deduzione di cui atto in introduttivo ed ha ridurre l'importo richiesto in € 17.952,20 sempre al lordo delle ritenute fiscali, non meglio precisate e indicate.
Nello specifico parte resistente non ha inteso liquidare – come accaduto in prima battuta
– l'importo che sarebbe dovuto sulla base delle tabelle dei Buoni Fruttiferi serie A1, stante la mancata correzione anche della parte posteriore dei buoni indicante i tassi applicati, ma ha liquidato il “differenziale tra il rendimento della serie A1 di effettiva appartenenza, nel frattempo percepito a sportello in sede di liquidazione avvenuta il 13/07/2021, e quello previsto per la serie Q indicata sul retro per un totale di € 25.885,60, come risultante dai conteggi meglio esplicitati da scheda tecnica allegata”, per un totale di € 53.937,70, al netto delle ritenute fiscali.
Parte resistente deduce, senza essere smentita o contestata, che le differenze di calcolo concernerebbero essenzialmente la modalità di capitalizzazione degli interessi, ragione per cui la domanda di parte ricorrente – sul punto deve essere rigettata –.
4 Sul punto giova osservare che il D.L. n. 556/1986, poi convertito nella L. n. 759/1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601”, ha istituito la ritenuta erariale sui buoni fruttiferi postali, stabilendo che i
BFP emessi fra il 21/9/1986 ed il 31/8/1987 sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi, mentre quelli emessi dall'1/9/1987 sono soggetti alla ritenuta in misura del
12,50% (art. 1, co. 2).
Detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i BFP, sempre nella misura del
12,50%; l'art. 2, co. 3 del medesimo decreto ha stabilito che: “Per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2”.
Pertanto, considerato che parte resistente ha liquidato l'importo previsto per i buoni fruttiferi serie Q, che ha quantificato l'importo totale in € 53.937,70 al netto delle ritenute fiscali, che parte ricorrente ha insistito nella sua domanda richiedendo un diverso importo dovuto al lordo delle ritenute fiscali, che non ha specificato – pur a fronte delle puntuali allegazioni e produzioni della resistente – il quantum della ritenuta applicabile, il tipo di capitalizzazione da applicare, la normativa di riferimento, il vizio in cui sarebbe incorsa la resistente nell'applicare la ritenuta, ritenuto che tali allegazioni fossero necessarie per circoscrivere l'oggetto della domanda e per comprendere le ragioni sottese a questa e permettere alla resistente di difendersi in maniera compiuta, ritenute pertanto le allegazioni generiche, rigetta la domanda principale.
Diversamente per quanto concerne la liquidazione dell'ultimo semestre bisogna rilevare come, appurato che i suddetti buoni debbano essere liquidati secondo la serie Q, si deve riconoscere l'ulteriore somma di € 284,08 per ciascun buono, per un totale di € 2.840,80 oltre interessi corrispettivi dal 13.07.2021 fino al saldo attuale.
Considerata la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3076/2021, disattesa ogni contraria istanza
5 Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.840,70, oltre Controparte_1
a interessi dal 31.07.2021 al saldo effettivo, compensa le spese di lite
Pisa, 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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