Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Marzia Mingione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. 1156/2023 del Ruolo dei Procedimenti sommari di cognizione
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo De Filippis, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Mazzini n. 93, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola Mazzia, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Lazio n. 90, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_2 C.F._1 atti, dall'avv. Nicola Mazzia, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Lazio n. 90, è elettivamente domiciliato;
-terzo chiamato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 20.02.2023, la premesso di essere Parte_1 proprietaria, in virtù di atto di fusione del 04.10.2018, dell'immobile sito in Taranto alla via Veneto nn. 24 e 26, identificato al catasto al fg. 254, p.lla 621 sub 66, conveniva in giudizio la e CP_1
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Con comparsa depositata in data 04.09.2023, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva CP_1 la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non aver mai occupato l'immobile innanzi descritto, essendo quest'ultimo detenuto, in virtù di contratto di locazione, dal sig. CP_2 in proprio e non quale amministratore della CP_1
Con ordinanza del 22.02.2024 il Giudice ordinava alla società ricorrente la chiamata in causa del sig.
il quale, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 20.05.2024 CP_2 rilevava di detenere legittimamente l'immobile, in virtù di contratto di locazione intercorso in data
12.01.2018 e successivamente prorogato, con la società società che risulta essere stata CP_3 incorporata nella mediante atto di fusione. Parte_1
Aggiungeva, che il contratto non era stato registrato dalla locatrice, sebbene egli non si fosse mai opposto alla regolarizzazione della propria posizione locatizia, insistendo per il rigetto della domanda.
Stante la pendenza di trattative di bonario componimento, seguivano rinvii di udienza per verifiche conciliative (al g.14.12.2023 e al g.17.10.2024); non essendo le parti addivenute ad un accordo, la causa, documentalmente istruita, all'udienza del 17.10.2024 veniva riservata in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, dall'esame degli atti del giudizio e per circostanze pacifiche tra le parti, emerge che il contratto di locazione stipulato tra la società e il sig. , in data 12.01.2018, CP_3 CP_2 non è stato mai registrato presso l'Agenzia dell'Entrate.
La locazione è, dunque, nulla per violazione dell'art.1, comma 346, della legge n.311 del 2004, concernente l'obbligo, stabilito appunto a pena di nullità, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine di 30 giorni.
E' ammessa una registrazione tardiva del contratto, la quale può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc (v. sul punto Cass. S.U.n.23601/2017), atteso che il riconoscimento di una sanatoria per adempimento è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) per inadempimento all'obbligo di registrazione, ma non risulta che il conduttore si sia avvalso di tale opzione, né che abbia espressamente richiesto la registrazione del contratto di locazione prima del presente giudizio (“il contratto di locazione non risulta essere stato registrato dalla locatrice, che ha sempre rilasciato ricevute di pagamento non fiscalmente regolari, nonostante il deducente non si sia mai opposto alla regolarizzazione della propria posizione locatizia con la registrazione del contratto, che anzi in questa sede espressamente si richiede”, cfr. pag.2 della comparsa di costituzione); emerge, semmai, che il conduttore, in possesso del contratto, avrebbe potuto sanare detto atto con una registrazione tardiva, ma non ha adempiuto a tale obbligo.
2 In conclusione, essendo nullo il contratto di locazione in forza del quale il sig. ha CP_2
goduto dell'immobile di proprietà della va condannato alla riconsegna del predetto Parte_1
immobile, in quanto occupante senza titolo.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il terzo chiamato, sig.
e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. CP_2
n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti delle ulteriori parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di locazione intercorso in data 12.01.2018 e successivamente prorogato, tra il sig. e la società CP_2 CP_3
[...
mai registrato;
2. accerta l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Taranto, alla via Veneto, 24-26, piano terra, in catasto al foglio 254, p.lla 621, sub 66, da parte del terzo chiamato, sig. CP_2
[...]
3. condanna il terzo chiamato, sig. , all'immediato rilascio dell'immobile, libero CP_2 da persone e cose;
4. condanna il terzo chiamato, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in €1.700,00, oltre al rimborso delle spese pari ad € 264,00, oltre oltre rimb.forf., iva e cpa come per legge;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le ulteriori parti.
Così deciso in Taranto, 19.03.2024 Il Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione
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