Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/02/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2024, proposto da
Condominio Monti Maggiò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpiero Pasquariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Roma, 66;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
del Decreto ex L. 89/01 n. cronol. 444/18, rep. n. 725/18 adottato dalla Corte d’Appello di Roma
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 29 aprile 2024 e depositato il 3 maggio 2024, parte ricorrente ha agito ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma i cui estremi sono rassegnati in epigrafe, depositato in data 24 gennaio 2018, con cui è stata accolta la domanda – presentata in data 21 luglio 2012 – tesa ad ottenere un equo indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001 (cd legge Pinto), con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari a euro “ 2.400, […] oltre interessi dal decreto al saldo ”.
1.1. Il ricorrente, lamentando il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice, ha chiesto l’adozione di tutte le misure opportune ad assicurare una sollecita integrale esecuzione ed attuazione del prefato decreto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 lett. d) c.p.a. oltre “ eventuale fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114 lett. e) c.p.a. ”.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in data 8 maggio 2024 con atto di mero stile e ha successivamente depositato, peraltro tardivamente, in data 20 gennaio 2025, memoria recante istanza di sospensione ex art. 5- sexies , comma 12- bis della legge n. 89/01, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. m) della legge di bilancio 2025.
3. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, merita accoglimento ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
5. In via pregiudiziale è opportuno precisare che non opera, per l’odierno giudizio, la sospensione prevista dal comma 12- bis , ultimo alinea, dell’art. 5- sexies della l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lettera m), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale “ Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”: considerato infatti che, in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, della l. n. 207/2024, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.
6. Ciò posto, si rileva che dalla documentazione in atti risulta, invero, il ricorrere dei seguenti presupposti: i) passaggio in giudicato del decreto della Corte d’Appello, avverso il quale non è stata proposta impugnazione come da certificazione di cancelleria in atti; ii) notifica del decreto medesimo al Ministero della Giustizia sia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sia presso la sede reale; iii) invio all’amministrazione debitrice, mediante PEC in data 14 ottobre 2019, della dichiarazione prescritta, ai fini del pagamento, dall’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001, corredata della relativa documentazione; iv) decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dal comma 7 dello stesso art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.
6.1. Ciò premesso, il Ministero resistente non ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente le somme di cui quest’ultimo risulta creditore, né dedotto l’eventuale esistenza di circostanze ostative e/o impedimenti all’emissione del relativo ordine di pagamento.
7. Ne consegue che risulta comprovato il dedotto inadempimento.
8. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della giustizia di provvedere, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dal titolo giudiziale azionato, passato in giudicato, pari ad euro 2.400, oltre gli interessi legali “ dal decreto al saldo ”.
9. Il Collegio ritiene di dover disporre sin da ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , co. 8, della legge n. 89 del 2001 (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, II quater, 28 novembre 2024, n. 21426), il quale provvederà, su istanza di parte, al pagamento di quanto ancora dovuto entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 5- sexies .
10. Va invece rigettata la domanda diretta ad ottenere la fissazione “ della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114 lett. e) c.p.a. ”, atteso che la misura coercitiva di cui trattasi appare manifestamente iniqua in relazione all’ottemperanza ad un giudicato reso ai sensi della legge n. 89/2001, essendo circostanza nota al Collegio che il ritardo nel pagamento degli indennizzi conseguenti a tale tipologia contenzioso scaturisce dall’elevatissimo numero di condanne e connesse richieste di liquidazione (pendenti nell’ordine delle migliaia), che ha richiesto all’amministrazione debitrice un ingente sforzo organizzativo per evaderle (cfr. sul punto, ex multis , T.A.R. Lazio, II quater, 31 dicembre 2024, n. 23849, nonché in termini analoghi TA.R. Lazio, II, 16 dicembre 2024, n. 22634).
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge, che il Collegio ritiene congrua in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
11.1. Non è riconosciuta la richiesta maggiorazione del 30%, in esecuzione del noto orientamento (reso peraltro in materia di equa riparazione) secondo cui la stessa non è dovuta ove si tratti, come nella specie, di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2023, n. 22762).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il soggetto che verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, secondo quanto precisato in parte motiva, che provvederà in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato, su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite nella misura di euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Gianpiero Pasquariello ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO