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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8884/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8884 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria (NA) alla Via Armando Diaz n°62, presso e nello studio dell'avv. Sergio
Luciano, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, Scala B, presso lo studio dell'avv.
IE NT, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
La ricorrente chiedeva : pagina 1 di 15 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge Controparte_1
2) affidare i figli minori in via esclusiva alla madre;
3) stabilire che il genitore non affidatario/collocatario potrà vedere i figli, in modalità protetta, secondo il calendario indicato nei piani genitoriali allegati al ricorso introduttivo;
4) porre a carico del Sig. un congruo assegno mensile, da versare entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, per il mantenimento della moglie e dei figli e , riva Per_1 Per_2
1lutabile annualmente sulla base degli indici Istat nonché obbligarlo a contribuire nella misura del
100% al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche (libri, tasse, gite, viaggi di studio, etc.), ludiche e sportive nonché tutte quelle di carattere straordinario, adeguatamente documentate, come individuate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale e secondo le modalità ivi stabilite;
5) condannare il Sig. al risarcimento del danno morale arrecato alla moglie per Controparte_1 la ostentata e manifesta perpetrata infedeltà, da liquidarsi secondo giustizia;
6) liquidare le spese ed il compenso di causa dando atto dell'ammissione della ricorrente al
Patrocinio a spese dello Stato;
7) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Casoria e di Afragola di procedere alla relativa trascrizione e annotazione ed alle ulteriori incombenze di cui all'art. 134 del R. D. n°1238 del
09.07.1939, agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) del D.P.R. n°396 del 03.11.2000 (Ordinamento stato civile);
Il resistente chiedeva:
a) stabilire l'affido condiviso con abitazione dei figli presso la residenza della madre (in luogo di quello esclusivo);
b) disporre il regime di visite ordinario e non in ambiente protetto (tale da creare un clima poco familiare per gli stessi minori perché in tenera età);
c) determinare un diverso importo per il mantenimento dei minori, rapportato alle reali capacità reddituali del (non titolare dell'assegno di inclusione!!!), stabilendolo, CP_1 complessivamente, in € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, tenuto conto anche della quota già ceduta dal all'ex coniuge a titolo di assegno unico CP_1 erogato dall' in favore dei figli e pari ad € 200.00 al mese;
CP_2
d) pronunciare la domanda di separazione fra coniugi, rigettando la richiesta di addebito e risarcimento danno morale in quanto infondate e non adeguatamente provate;
pagina 2 di 15 e) liquidare le spese ed il compenso di causa dando atto dell'ammissione del al CP_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Casoria (NA) il 16.09.2015, in costanza del quale nascevano due figli, a Per_1
Frattamaggiore (NA) il 29.10.2015- e - a Frattamaggiore (NA) il 27.08.2020-, deduceva che Per_2 la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza del figlio minore, tali da essere costretta a proporre formale denuncia presso i Carabinieri di Afragola.
Inoltre, la ricorrente, lamentati atteggiamenti domestici da parte del marito violenti e vessatori- anche in danno dei di lei familiari-, deduceva che lo stesso aveva abbandonato la casa coniugale a decorrere dal mese di settembre 2023, avendo intrapreso una relazione extra coniugale, e che da tale data si era completamente disinteressato della moglie e dei figli, privandoli di ogni forma di assistenza, sia morale, sia affettiva che economica.
Ciò premesso, formulata in via cautelare istanza di provvedimenti ex art. art. 473 bis 15, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, nonché l'affido esclusivo della prole ed esercizio del diritto di visita in capo al genitore non collocatario in modalità protetta, la corresponsione da parte del resistente di un congruo assegno di contributo al mantenimento della moglie e dei figli, oltre ISTAT ed il 100% delle spese straordinarie, con condanna del resistente al risarcimento del danno subito, alla luce delle lamentate condotte fedifraghe.
Con comparsa depositata in data 10.12.2023, si costituiva il resistente, il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, evidenziando, in particolare, la sussistenza di un rapporto coniugale particolarmente burrascoso, caratterizzato da continui atteggiamenti violenti reciproci tali da ledere la serenità familiare- in particolare dei figli minori- e culminanti in denunce querele di entrambi
(parte resistente precisava di aver presentato due denunce in danno della moglie: la prima in data
27.08.2024 e la seconda in data 21.11.2024).
Ciò premesso, lamentate, inoltre, reciproche condotte violative dell'obbligo di fedeltà, nonché in capo alla moglie atteggiamenti ostativi alla prosecuzione dei rapporti tra padre e figli, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente,
pagina 3 di 15 disponendo l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre, disponendo a carico del resistente l'onere di contributo della prole in misura mensile congrua e proporzionata alle capacità reddituali del resistente- disoccupato- allo stato, oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie, previo rigetto del richiesto assegno di mantenimento in favore della moglie e della condanna al risarcimento danni dalla stessa asseritamente patiti.
All'udienza di prima comparizione del 20.12.2024 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, il GD disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Afragola e OR, in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale dei beni;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, ed esercizio del diritto di visita del padre in modalità protetta presso i
SS di Afragola;
determinava in € 400,00 l'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
richiesto al P.M. in sede gli atti penali ostensibili a carico di entrambe le parti, disponeva rinvio al 09.05.2025 per l'escussione dei testi ammessi su istanza di parte ricorrente,
Espletata l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi di parte ricorrente ed acquisite le relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Afragola e OR, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, nonché delle memorie conclusionali di cui all'art. 473 bis n. 28 c.p.c., si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza- nel caso di specie anteriore rispetto all'instaurazione del presente procedimento- sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, le reciproche domande di addebito della separazione, formulate dalle parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e pagina 4 di 15 consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.
Ed invero, gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi escussi.
A tal proposito, madre della ricorrente, escussa quale teste in sede di udienza Persona_3 del 09.05.2025, in ordine alle dedotte violenze ha dichiarato: “…Quando mia figlia stava ancora insieme al marito i rapporti non sempre erano buoni ed anzi più volte sono dovuta correre da mia figlia perché lui la picchiava. Una volta io feci restare mia figlia a casa mia e lui dietro la porta la minacciava. In quell'occasione però io non c'ero perché io avevo solo detto a mia figlia di stare un po'
a casa mia in modo da poter stare più tranquilla. Ho visto personalmente il picchiare mia CP_1 figlia e minacciò anche me tanto che dovetti chiamare i CC…Si è vero. Ho sentito personalmente il
che minacciava di morte mia figlia. Una volta con la macchina stava per investirci, in CP_1 particolare fuori casa di mia figlia e dovettero intervenire dei miei amici. Quest'episodio è successo prima che si separassero, nel periodo estivo… mia figlia solo ultimamente ha presentato una denuncia, perché in precedenza aveva paura.”.
E, ancora, in ordine alla circostanza che gli episodi di violenza avessero luogo anche alla presenza dei figli minori, riferiva: “Si è vero. Mia nipote mi chiamava dicendo di aver paura e mi chiedeva Per_1 di correre a casa da loro. In un'occasione sono corsa di notte alle ore 01.30 circa in pigiama”.
Parimenti, il teste , amica da circa quattro anni delle coniugi, riferiva: “Ho assistito Tes_1 personalmente, nel mese di agosto ma non ricordo di quale anno, ad un forte litigio durante il quale il
aggredì la moglie dinanzi ai figli. La picchiò, ciò avvenne nella casa coniugale ad Afragola CP_1 ed io mi trovavo lì in quanto ero andata a prendere un caffè. Io ho cercato di dividerli ma il CP_1 era più forte e quindi non ci sono riuscita. La ricorrente non è andata in ospedale e non chiamò i CC.
Era la prima volta che succedeva davanti a me ma ci sono stati altri episodi che mi sono stati raccontati sia dalla ricorrente che da persone in comune, ad esempio la madre. Lui era molto scurrile anche nel linguaggio nei confronti della moglie…Nell'occasione di cui prima l'ha minacciata. Ho pagina 5 di 15 sentito anche dei messaggi vocali mandati tramite whatsapp del in cui minacciava la moglie. CP_1
In alcuni casi sono stata presente ai litigi ed il insultava la moglie in maniera molto CP_1 pesante”.
Tali condotte aggressive del relative al mese di agosto 2024 venivano denunciate dalla CP_1 ricorrente in data 27.08.2024, ai Carabinieri- Stazione di Afragola (denuncia in atti quale allegata alla produzione di parte)
Invero, evidenzia il Collegio, che per tale episodio- riferito dalla ricorrente, confermato dai testi e in parte ammesso dalla parte resistente (cfr la documentazione in atti ed il verbale dell'udienza del
20.12.2024) - pende procedimento penale nei confronti di imputato per le Controparte_1 minacce rivolte alla moglie ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., giusto provvedimento di giudizio immediato del 21.11.2024 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, n. r.g. gip 9987/2024- versato in atti con deposito del 18.12.2024-.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente, che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
La condotta violenta tenuta dal è di per se sufficiente a provare l'addebitabilità della CP_1 separazione al resistente potendosi ritenere causa della crisi dell'unione e la dedotta infedeltà si innesta su una situazione familiare già ampiamente compromessa.
Infatti i testi escussi- aventi conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, essendo frequentatrici abituali delle parti e della dimora coniugale- riferiscono di un controverso rapporto coniugale, caratterizzato da una forte conflittualità dei coniugi e da frequenti episodi di violenza verbale e fisica in danno della ricorrente.
Il teste, ha collocato l'inizio della relazione extra coniugale intrapresa dal Persona_3 resistente nel mese di settembre del 2023, quando la crisi era già in atto: “Si, è vero. Lo so perché lui pubblica foto sui social con un'altra donna e lo vedo spesso ad Afragola nei pressi dell'abitazione di pagina 6 di 15 mia figlia con questa donna. Li ho visti che si abbracciavano. Quando il è andato via di casa CP_1 ha cominciato a convivere con una ragazza diversa rispetto a quella con cui sta attualmente.
Successivamente ha iniziato da mesi una nuova convivenza”.
Mentre, il teste, , ha riferito di essere a conoscenza della sussistenza di una relazione Tes_1 extra coniugale da parte di non collocando temporalmente l'inizio della stessa- ma Controparte_1 ha precisato di averla appresa de relato, in base a quanto riferitole dall'amica, odierna ricorrente, e di aver visto una foto sul profilo social del resistente: “Si è vero. Quando se ne è andato di casa è andato
a vivere con un'altra donna. Me lo ha riferito la mia amica sig.ra ed inoltre lui ha CP_3 pubblicato questa foto sui social”.
Quanto alla richiesta di addebito formulata da parte resistente, osserva il Tribunale la genericità delle contestazioni in ordine alle lamentate violenze, fisiche e morali, dedotte in capo alla ricorrente, sia in ordine alle prospettate relazioni extra coniugali dalla stessa intraprese e la totale assenza di allegazioni documentali e di articolazione di mezzi istruttori in merito.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, e , ritiene che debba essere Per_1 Per_2 confermato il loro affidamento in via esclusiva alla madre, stabilito in sede di provvedimenti provvisori, di cui all'ordinanza del 20.12.2024, oggetto di conferma da parte della Corte di Appello, adita dal resistente in giudizio di reclamo- definito con provvedimento di integrale rigetto del
02.05.2025, versato in atti con deposito del 08.05.2025., in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori. Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, pagina 7 di 15 in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducanti tenuti alla presenza della prole (in particolare della minore come riferito dalla Per_1 madre della ricorrente, escussa in sede di udienza del 09.05.2025), ed in particolare nell'aver usato violenza nei confronti di anche alla loro presenza. Parte_1
La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Inoltre, il padre, come dallo stesso ammesso in corso di giudizio e riferito ai Servizi Sociali di
OR (cfr. relazione versata in atti il 24.12.2024), non ha mai versato il mantenimento mostrando disinteresse oltre che morale anche economico. pagina 8 di 15 In ultimo, avuto riguardo allegazioni difensive di parte resistente in ordine ad atteggiamenti ostativi della madre alla prosecuzione di rapporti padre e figli, oggetto di formale denuncia dallo stesso sporta innanzi ai Carabinieri della Stazione di OR in data 24.11.2024, osserva il Collegio che le stesse sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio, in assenza, altresì, di aggiornamenti circa gli esiti di eventuali giudizi penali.
Al riguardo, i Servizi Sociali di Afragola, in sede di relazione 10.12.2024, all'esito del colloquio con la Pt_ parte ricorrente riferiscono: “In merito alla separazione, la Sig.ra racconta che dopo
l'allontanamento del marito dal nucleo familiare, i rapporti con i minori e non sono Per_1 Per_2 stati regolari, in quanto per i primi quattro mesi gli incontri con il padre sono stati interrotti, successivamente sono stati ripresi sporadicamente, fino all'episodio avvenuto il giorno 27 Agosto
2024, durante il quale il padre ha prelevato dall'abitazione il minore senza il consenso della Per_2 madre. Pertanto, da quel giorno non si sono effettuati ulteriori incontri tra padre e figli;
ha Per_1 contatti con il padre solo telefonici. La sig.ra riferisce di non opporre resistenza alla relazione padre- figli, purché lui assicuri una presenza continua e regolare, soprattutto per la quale avrebbe Per_1 risentito maggiormente l'assenza improvvisa del padre nella sua vita e tutt'ora ne soffre”.
Né si perviene ad una diversa determinazione sulla base della relazione di aggiornamenti redatta dai predetti Servizi Sociali, depositata in data 25.02.2025, nella quale viene espressamente riportato: “In Pt_ questo periodo di monitoraggio del nucleo familiare, la sig.ra si è sempre posta in maniera collaborativa e disponibile. Ai vari colloqui ha riferito di essere favorevole a qualsiasi intervento del servizio sociale pur di riavvicinare i bambini al padre, in quanto consapevole del desiderio dei figli, in particolare della primogenita, di avere un legame continuativo con il padre”.
Va pertanto determinato l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà adottare da sola le decisioni afferenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.
Quanto al diritto di visita del padre- figli, ai fini della relativa regolamentazione, rileva il Collegio che è necessario tener conto della valutazione positive in ordine allo svolgimento degli incontri svoltisi in forma protetta, del desiderio espresso dai minori stessi- in particolare da ad avere un rapporto Per_1 continuativo con la figura genitoriale paterna, emergenti dalle relazioni di aggiornamento a firma dei
Servizi Sociali di Afragola e OR, versate in atti in data 25.02.2025 e 27.02.2025, e della circostanza che è stato preso in carico dai Servizi Sociali di OR per Controparte_1 intraprendere un percorso di valutazione delle competenze genitoriali, come dagli stessi certificato in data 27.02.2025.
Ciò posto, al fine di consentire ai figli di intrattenere rapporti continuativi ed equilibrati anche con la figura genitoriale paterna, ma in ogni caso in modalità tutelante per i minori, il Collegio dispone che gli pagina 9 di 15 incontri padre – figli, in parziale modifica di quanto statuito in via provvisoria, avvengano sempre alla presenza di una persona di fiducia scelta dalla madre compatibilmente alle esigenze dei minori e nel rispetto della volontà degli stessi, il sabato o la domenica per 3 ore. Potrà far visita ai minori per due ore, con il criterio dell'alternanza, il giorno di Natale o quello della vigilia, il 31 dicembre o il primo dell'anno, il giorno dell'AN , sempre alla presenza di persona di fiducia della madre. Il padre potrà altresì svolgere una video chiamata al giorno per non più di 15 minuti
Al riguardo, si precisa che tale persona potrà essere scelta dalla madre anche nell'ambito familiare di parte resistente, se di sua fiducia, attesa la persistenza di rapporti sereni tra la ricorrente ed i minori con i parenti del , come dalla stessa riferito agli assistenti sociali di Afragola: “Lo scrivente CP_1 servizio, unitamente all'Educatore professionale del Centro per la famiglia, hanno eseguito un accesso Pt_ domiciliare dalla sig.ra , senza alcun preavviso. Al sopralluogo erano presenti in casa la sig.ra Pt_ Pt_
con i due figli minori, la nonna materna che abita con loro e lo zio paterno. La sig.ra dichiara che, nonostante la separazione con il sig. , ha mantenuto un buon rapporto con i CP_1 familiari dello stesso. Infatti, in quella circostanza, si è potuto osservare un legame significativo dei due bambini con lo zio paterno” (cfr relazione di aggiornamento Servizi Sociali di Afragola depositata in data 25.02.2025).
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale
è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. pagina 10 di 15 In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 10 e 5), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, come già osservato, vanno considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr.
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Tanto premesso, la ricorrente, casalinga, ha dichiarato di non lavorare, se non saltuariamente come collaboratrice domestica, di vivere con la madre in una casa condotta in locazione per un canone mensile di € 435,00, di percepire per intero l'assegno unico per i figli, di importo mensile pari ad €
398,00.
Di converso, il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di vivere unitamente alla compagna e ai di lei due figli in una dimora condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 400,00, e che la nuova compagna percepisce l' assegno ADI di importo pari ad € 650,00, giusta certificazione versata in atti con deposito del 12.05.2025.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli e (€ 200,00 per figlio), Per_1 Per_2 come già statuito in sede di provvedimenti provvisori e confermato con decreto di rigetto emesso in data 02.05.2025 dalla Corte di Appello di Napoli, adita in via di reclamo avverso i predetti provvedimenti.
Tale somma, da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat, dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese,
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare pagina 11 di 15 l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli pagina 12 di 15 obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, come sovra specificate, l'inoccupazione lavorativa di parte resistente;
considerata la giova età della ricorrente
(di anni 31) e che la stessa, come ha riferito in sede di udienza del 20.12.2024, ha in passato svolto – seppur saltuariamente- attività lavorativa quale collaboratrice domestica, dimostrando una capacità lavorativa e reddituale- il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscersi il diritto all'assegno di mantenimento.
Sulle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
Va rigettata l'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, afferente alla condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte pregiudizievoli dallo stesso poste in essere, attesa la genericità della formulazione e l'assenza di allegazioni anche di natura documentale sulla sussistenza dei danni lamentati .
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la parziale soccombenza il resistente va condannato al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio liquidate, come da tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia per :Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione del 50% sul compenso totale (€ 3.195,50 ); va dichiarato compensato tra le parti il restante pagina 13 di 15 50%.per la necessaria pronuncia sullo status
Le spese così liquidate dovranno essere versate da in favore dell'erario, essendo la Controparte_1 ricorrente stata ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera
927/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord del 03.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e nato il [...] a Parte_1 Controparte_1
RI (NA), con addebito al marito;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori nata a [...] il [...]- Per_1
e -nato a [...] il [...]- alla madre e disciplina il diritto di visita Per_2 del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) rigetta la domanda di mantenimento e la domanda di risarcimento danni formulata da parte ricorrente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
6) condanna al pagamento in favore dell'Erario del 50% delle spese di lite, Controparte_1 liquidandole già in misura così ridotta in € 1.597,75 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute,
e rimborso forfetario spese generali come per legge;
compensa il restante 50%.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice estensore pagina 14 di 15 Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8884 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria (NA) alla Via Armando Diaz n°62, presso e nello studio dell'avv. Sergio
Luciano, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, Scala B, presso lo studio dell'avv.
IE NT, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
La ricorrente chiedeva : pagina 1 di 15 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge Controparte_1
2) affidare i figli minori in via esclusiva alla madre;
3) stabilire che il genitore non affidatario/collocatario potrà vedere i figli, in modalità protetta, secondo il calendario indicato nei piani genitoriali allegati al ricorso introduttivo;
4) porre a carico del Sig. un congruo assegno mensile, da versare entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, per il mantenimento della moglie e dei figli e , riva Per_1 Per_2
1lutabile annualmente sulla base degli indici Istat nonché obbligarlo a contribuire nella misura del
100% al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche (libri, tasse, gite, viaggi di studio, etc.), ludiche e sportive nonché tutte quelle di carattere straordinario, adeguatamente documentate, come individuate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale e secondo le modalità ivi stabilite;
5) condannare il Sig. al risarcimento del danno morale arrecato alla moglie per Controparte_1 la ostentata e manifesta perpetrata infedeltà, da liquidarsi secondo giustizia;
6) liquidare le spese ed il compenso di causa dando atto dell'ammissione della ricorrente al
Patrocinio a spese dello Stato;
7) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Casoria e di Afragola di procedere alla relativa trascrizione e annotazione ed alle ulteriori incombenze di cui all'art. 134 del R. D. n°1238 del
09.07.1939, agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) del D.P.R. n°396 del 03.11.2000 (Ordinamento stato civile);
Il resistente chiedeva:
a) stabilire l'affido condiviso con abitazione dei figli presso la residenza della madre (in luogo di quello esclusivo);
b) disporre il regime di visite ordinario e non in ambiente protetto (tale da creare un clima poco familiare per gli stessi minori perché in tenera età);
c) determinare un diverso importo per il mantenimento dei minori, rapportato alle reali capacità reddituali del (non titolare dell'assegno di inclusione!!!), stabilendolo, CP_1 complessivamente, in € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, tenuto conto anche della quota già ceduta dal all'ex coniuge a titolo di assegno unico CP_1 erogato dall' in favore dei figli e pari ad € 200.00 al mese;
CP_2
d) pronunciare la domanda di separazione fra coniugi, rigettando la richiesta di addebito e risarcimento danno morale in quanto infondate e non adeguatamente provate;
pagina 2 di 15 e) liquidare le spese ed il compenso di causa dando atto dell'ammissione del al CP_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Casoria (NA) il 16.09.2015, in costanza del quale nascevano due figli, a Per_1
Frattamaggiore (NA) il 29.10.2015- e - a Frattamaggiore (NA) il 27.08.2020-, deduceva che Per_2 la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza del figlio minore, tali da essere costretta a proporre formale denuncia presso i Carabinieri di Afragola.
Inoltre, la ricorrente, lamentati atteggiamenti domestici da parte del marito violenti e vessatori- anche in danno dei di lei familiari-, deduceva che lo stesso aveva abbandonato la casa coniugale a decorrere dal mese di settembre 2023, avendo intrapreso una relazione extra coniugale, e che da tale data si era completamente disinteressato della moglie e dei figli, privandoli di ogni forma di assistenza, sia morale, sia affettiva che economica.
Ciò premesso, formulata in via cautelare istanza di provvedimenti ex art. art. 473 bis 15, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, nonché l'affido esclusivo della prole ed esercizio del diritto di visita in capo al genitore non collocatario in modalità protetta, la corresponsione da parte del resistente di un congruo assegno di contributo al mantenimento della moglie e dei figli, oltre ISTAT ed il 100% delle spese straordinarie, con condanna del resistente al risarcimento del danno subito, alla luce delle lamentate condotte fedifraghe.
Con comparsa depositata in data 10.12.2023, si costituiva il resistente, il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, evidenziando, in particolare, la sussistenza di un rapporto coniugale particolarmente burrascoso, caratterizzato da continui atteggiamenti violenti reciproci tali da ledere la serenità familiare- in particolare dei figli minori- e culminanti in denunce querele di entrambi
(parte resistente precisava di aver presentato due denunce in danno della moglie: la prima in data
27.08.2024 e la seconda in data 21.11.2024).
Ciò premesso, lamentate, inoltre, reciproche condotte violative dell'obbligo di fedeltà, nonché in capo alla moglie atteggiamenti ostativi alla prosecuzione dei rapporti tra padre e figli, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente,
pagina 3 di 15 disponendo l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre, disponendo a carico del resistente l'onere di contributo della prole in misura mensile congrua e proporzionata alle capacità reddituali del resistente- disoccupato- allo stato, oltre
Istat ed il 50% delle spese straordinarie, previo rigetto del richiesto assegno di mantenimento in favore della moglie e della condanna al risarcimento danni dalla stessa asseritamente patiti.
All'udienza di prima comparizione del 20.12.2024 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, il GD disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Afragola e OR, in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale dei beni;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, ed esercizio del diritto di visita del padre in modalità protetta presso i
SS di Afragola;
determinava in € 400,00 l'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
richiesto al P.M. in sede gli atti penali ostensibili a carico di entrambe le parti, disponeva rinvio al 09.05.2025 per l'escussione dei testi ammessi su istanza di parte ricorrente,
Espletata l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi di parte ricorrente ed acquisite le relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Afragola e OR, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, nonché delle memorie conclusionali di cui all'art. 473 bis n. 28 c.p.c., si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza- nel caso di specie anteriore rispetto all'instaurazione del presente procedimento- sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, le reciproche domande di addebito della separazione, formulate dalle parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e pagina 4 di 15 consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.
Ed invero, gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi escussi.
A tal proposito, madre della ricorrente, escussa quale teste in sede di udienza Persona_3 del 09.05.2025, in ordine alle dedotte violenze ha dichiarato: “…Quando mia figlia stava ancora insieme al marito i rapporti non sempre erano buoni ed anzi più volte sono dovuta correre da mia figlia perché lui la picchiava. Una volta io feci restare mia figlia a casa mia e lui dietro la porta la minacciava. In quell'occasione però io non c'ero perché io avevo solo detto a mia figlia di stare un po'
a casa mia in modo da poter stare più tranquilla. Ho visto personalmente il picchiare mia CP_1 figlia e minacciò anche me tanto che dovetti chiamare i CC…Si è vero. Ho sentito personalmente il
che minacciava di morte mia figlia. Una volta con la macchina stava per investirci, in CP_1 particolare fuori casa di mia figlia e dovettero intervenire dei miei amici. Quest'episodio è successo prima che si separassero, nel periodo estivo… mia figlia solo ultimamente ha presentato una denuncia, perché in precedenza aveva paura.”.
E, ancora, in ordine alla circostanza che gli episodi di violenza avessero luogo anche alla presenza dei figli minori, riferiva: “Si è vero. Mia nipote mi chiamava dicendo di aver paura e mi chiedeva Per_1 di correre a casa da loro. In un'occasione sono corsa di notte alle ore 01.30 circa in pigiama”.
Parimenti, il teste , amica da circa quattro anni delle coniugi, riferiva: “Ho assistito Tes_1 personalmente, nel mese di agosto ma non ricordo di quale anno, ad un forte litigio durante il quale il
aggredì la moglie dinanzi ai figli. La picchiò, ciò avvenne nella casa coniugale ad Afragola CP_1 ed io mi trovavo lì in quanto ero andata a prendere un caffè. Io ho cercato di dividerli ma il CP_1 era più forte e quindi non ci sono riuscita. La ricorrente non è andata in ospedale e non chiamò i CC.
Era la prima volta che succedeva davanti a me ma ci sono stati altri episodi che mi sono stati raccontati sia dalla ricorrente che da persone in comune, ad esempio la madre. Lui era molto scurrile anche nel linguaggio nei confronti della moglie…Nell'occasione di cui prima l'ha minacciata. Ho pagina 5 di 15 sentito anche dei messaggi vocali mandati tramite whatsapp del in cui minacciava la moglie. CP_1
In alcuni casi sono stata presente ai litigi ed il insultava la moglie in maniera molto CP_1 pesante”.
Tali condotte aggressive del relative al mese di agosto 2024 venivano denunciate dalla CP_1 ricorrente in data 27.08.2024, ai Carabinieri- Stazione di Afragola (denuncia in atti quale allegata alla produzione di parte)
Invero, evidenzia il Collegio, che per tale episodio- riferito dalla ricorrente, confermato dai testi e in parte ammesso dalla parte resistente (cfr la documentazione in atti ed il verbale dell'udienza del
20.12.2024) - pende procedimento penale nei confronti di imputato per le Controparte_1 minacce rivolte alla moglie ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., giusto provvedimento di giudizio immediato del 21.11.2024 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, n. r.g. gip 9987/2024- versato in atti con deposito del 18.12.2024-.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente, che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
La condotta violenta tenuta dal è di per se sufficiente a provare l'addebitabilità della CP_1 separazione al resistente potendosi ritenere causa della crisi dell'unione e la dedotta infedeltà si innesta su una situazione familiare già ampiamente compromessa.
Infatti i testi escussi- aventi conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, essendo frequentatrici abituali delle parti e della dimora coniugale- riferiscono di un controverso rapporto coniugale, caratterizzato da una forte conflittualità dei coniugi e da frequenti episodi di violenza verbale e fisica in danno della ricorrente.
Il teste, ha collocato l'inizio della relazione extra coniugale intrapresa dal Persona_3 resistente nel mese di settembre del 2023, quando la crisi era già in atto: “Si, è vero. Lo so perché lui pubblica foto sui social con un'altra donna e lo vedo spesso ad Afragola nei pressi dell'abitazione di pagina 6 di 15 mia figlia con questa donna. Li ho visti che si abbracciavano. Quando il è andato via di casa CP_1 ha cominciato a convivere con una ragazza diversa rispetto a quella con cui sta attualmente.
Successivamente ha iniziato da mesi una nuova convivenza”.
Mentre, il teste, , ha riferito di essere a conoscenza della sussistenza di una relazione Tes_1 extra coniugale da parte di non collocando temporalmente l'inizio della stessa- ma Controparte_1 ha precisato di averla appresa de relato, in base a quanto riferitole dall'amica, odierna ricorrente, e di aver visto una foto sul profilo social del resistente: “Si è vero. Quando se ne è andato di casa è andato
a vivere con un'altra donna. Me lo ha riferito la mia amica sig.ra ed inoltre lui ha CP_3 pubblicato questa foto sui social”.
Quanto alla richiesta di addebito formulata da parte resistente, osserva il Tribunale la genericità delle contestazioni in ordine alle lamentate violenze, fisiche e morali, dedotte in capo alla ricorrente, sia in ordine alle prospettate relazioni extra coniugali dalla stessa intraprese e la totale assenza di allegazioni documentali e di articolazione di mezzi istruttori in merito.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, e , ritiene che debba essere Per_1 Per_2 confermato il loro affidamento in via esclusiva alla madre, stabilito in sede di provvedimenti provvisori, di cui all'ordinanza del 20.12.2024, oggetto di conferma da parte della Corte di Appello, adita dal resistente in giudizio di reclamo- definito con provvedimento di integrale rigetto del
02.05.2025, versato in atti con deposito del 08.05.2025., in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori. Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, pagina 7 di 15 in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducanti tenuti alla presenza della prole (in particolare della minore come riferito dalla Per_1 madre della ricorrente, escussa in sede di udienza del 09.05.2025), ed in particolare nell'aver usato violenza nei confronti di anche alla loro presenza. Parte_1
La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Inoltre, il padre, come dallo stesso ammesso in corso di giudizio e riferito ai Servizi Sociali di
OR (cfr. relazione versata in atti il 24.12.2024), non ha mai versato il mantenimento mostrando disinteresse oltre che morale anche economico. pagina 8 di 15 In ultimo, avuto riguardo allegazioni difensive di parte resistente in ordine ad atteggiamenti ostativi della madre alla prosecuzione di rapporti padre e figli, oggetto di formale denuncia dallo stesso sporta innanzi ai Carabinieri della Stazione di OR in data 24.11.2024, osserva il Collegio che le stesse sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio, in assenza, altresì, di aggiornamenti circa gli esiti di eventuali giudizi penali.
Al riguardo, i Servizi Sociali di Afragola, in sede di relazione 10.12.2024, all'esito del colloquio con la Pt_ parte ricorrente riferiscono: “In merito alla separazione, la Sig.ra racconta che dopo
l'allontanamento del marito dal nucleo familiare, i rapporti con i minori e non sono Per_1 Per_2 stati regolari, in quanto per i primi quattro mesi gli incontri con il padre sono stati interrotti, successivamente sono stati ripresi sporadicamente, fino all'episodio avvenuto il giorno 27 Agosto
2024, durante il quale il padre ha prelevato dall'abitazione il minore senza il consenso della Per_2 madre. Pertanto, da quel giorno non si sono effettuati ulteriori incontri tra padre e figli;
ha Per_1 contatti con il padre solo telefonici. La sig.ra riferisce di non opporre resistenza alla relazione padre- figli, purché lui assicuri una presenza continua e regolare, soprattutto per la quale avrebbe Per_1 risentito maggiormente l'assenza improvvisa del padre nella sua vita e tutt'ora ne soffre”.
Né si perviene ad una diversa determinazione sulla base della relazione di aggiornamenti redatta dai predetti Servizi Sociali, depositata in data 25.02.2025, nella quale viene espressamente riportato: “In Pt_ questo periodo di monitoraggio del nucleo familiare, la sig.ra si è sempre posta in maniera collaborativa e disponibile. Ai vari colloqui ha riferito di essere favorevole a qualsiasi intervento del servizio sociale pur di riavvicinare i bambini al padre, in quanto consapevole del desiderio dei figli, in particolare della primogenita, di avere un legame continuativo con il padre”.
Va pertanto determinato l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà adottare da sola le decisioni afferenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.
Quanto al diritto di visita del padre- figli, ai fini della relativa regolamentazione, rileva il Collegio che è necessario tener conto della valutazione positive in ordine allo svolgimento degli incontri svoltisi in forma protetta, del desiderio espresso dai minori stessi- in particolare da ad avere un rapporto Per_1 continuativo con la figura genitoriale paterna, emergenti dalle relazioni di aggiornamento a firma dei
Servizi Sociali di Afragola e OR, versate in atti in data 25.02.2025 e 27.02.2025, e della circostanza che è stato preso in carico dai Servizi Sociali di OR per Controparte_1 intraprendere un percorso di valutazione delle competenze genitoriali, come dagli stessi certificato in data 27.02.2025.
Ciò posto, al fine di consentire ai figli di intrattenere rapporti continuativi ed equilibrati anche con la figura genitoriale paterna, ma in ogni caso in modalità tutelante per i minori, il Collegio dispone che gli pagina 9 di 15 incontri padre – figli, in parziale modifica di quanto statuito in via provvisoria, avvengano sempre alla presenza di una persona di fiducia scelta dalla madre compatibilmente alle esigenze dei minori e nel rispetto della volontà degli stessi, il sabato o la domenica per 3 ore. Potrà far visita ai minori per due ore, con il criterio dell'alternanza, il giorno di Natale o quello della vigilia, il 31 dicembre o il primo dell'anno, il giorno dell'AN , sempre alla presenza di persona di fiducia della madre. Il padre potrà altresì svolgere una video chiamata al giorno per non più di 15 minuti
Al riguardo, si precisa che tale persona potrà essere scelta dalla madre anche nell'ambito familiare di parte resistente, se di sua fiducia, attesa la persistenza di rapporti sereni tra la ricorrente ed i minori con i parenti del , come dalla stessa riferito agli assistenti sociali di Afragola: “Lo scrivente CP_1 servizio, unitamente all'Educatore professionale del Centro per la famiglia, hanno eseguito un accesso Pt_ domiciliare dalla sig.ra , senza alcun preavviso. Al sopralluogo erano presenti in casa la sig.ra Pt_ Pt_
con i due figli minori, la nonna materna che abita con loro e lo zio paterno. La sig.ra dichiara che, nonostante la separazione con il sig. , ha mantenuto un buon rapporto con i CP_1 familiari dello stesso. Infatti, in quella circostanza, si è potuto osservare un legame significativo dei due bambini con lo zio paterno” (cfr relazione di aggiornamento Servizi Sociali di Afragola depositata in data 25.02.2025).
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale
è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. pagina 10 di 15 In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 10 e 5), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, come già osservato, vanno considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr.
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Tanto premesso, la ricorrente, casalinga, ha dichiarato di non lavorare, se non saltuariamente come collaboratrice domestica, di vivere con la madre in una casa condotta in locazione per un canone mensile di € 435,00, di percepire per intero l'assegno unico per i figli, di importo mensile pari ad €
398,00.
Di converso, il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di vivere unitamente alla compagna e ai di lei due figli in una dimora condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 400,00, e che la nuova compagna percepisce l' assegno ADI di importo pari ad € 650,00, giusta certificazione versata in atti con deposito del 12.05.2025.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli e (€ 200,00 per figlio), Per_1 Per_2 come già statuito in sede di provvedimenti provvisori e confermato con decreto di rigetto emesso in data 02.05.2025 dalla Corte di Appello di Napoli, adita in via di reclamo avverso i predetti provvedimenti.
Tale somma, da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat, dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese,
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare pagina 11 di 15 l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli pagina 12 di 15 obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, come sovra specificate, l'inoccupazione lavorativa di parte resistente;
considerata la giova età della ricorrente
(di anni 31) e che la stessa, come ha riferito in sede di udienza del 20.12.2024, ha in passato svolto – seppur saltuariamente- attività lavorativa quale collaboratrice domestica, dimostrando una capacità lavorativa e reddituale- il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscersi il diritto all'assegno di mantenimento.
Sulle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
Va rigettata l'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, afferente alla condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte pregiudizievoli dallo stesso poste in essere, attesa la genericità della formulazione e l'assenza di allegazioni anche di natura documentale sulla sussistenza dei danni lamentati .
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la parziale soccombenza il resistente va condannato al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio liquidate, come da tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia per :Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione del 50% sul compenso totale (€ 3.195,50 ); va dichiarato compensato tra le parti il restante pagina 13 di 15 50%.per la necessaria pronuncia sullo status
Le spese così liquidate dovranno essere versate da in favore dell'erario, essendo la Controparte_1 ricorrente stata ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera
927/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord del 03.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e nato il [...] a Parte_1 Controparte_1
RI (NA), con addebito al marito;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei minori nata a [...] il [...]- Per_1
e -nato a [...] il [...]- alla madre e disciplina il diritto di visita Per_2 del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) rigetta la domanda di mantenimento e la domanda di risarcimento danni formulata da parte ricorrente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
6) condanna al pagamento in favore dell'Erario del 50% delle spese di lite, Controparte_1 liquidandole già in misura così ridotta in € 1.597,75 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute,
e rimborso forfetario spese generali come per legge;
compensa il restante 50%.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice estensore pagina 14 di 15 Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 15 di 15