Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/05/2026, n. 8030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8030 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10608 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Consuelo Feroci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia in Albania, cancelleria Consolare di Tirana, Prot n. 1152 del 26 giugno 2025 il quale rigettava la domanda di rilascio del visto per residenza elettiva alla Sig.ra -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, la sig.ra -OMISSIS- – cittadina albanese – ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tirana in data 26 giugno 2025, con cui è stata rigettata la sua domanda di visto per residenza elettiva.
A tal fine ha esposto: i) di intrattenere da anni una relazione affettiva stabile con il sig. -OMISSIS-Saimir, residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva; ii) che il compagno dispone di adeguate risorse economiche e di immobili, già ritenute sufficienti per il rilascio del suo titolo di soggiorno; iii) di aver presentato domanda di visto allegando documentazione reddituale, bancaria e dichiarazioni notarili attestanti la relazione con il sig. -OMISSIS-ed il suo impegno a mantenerla una volta trasferitasi in Italia; iv) che, nonostante ciò, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione rigettava la sua domanda, in base alla seguente motivazione: «… lei non ha dimostrato di possedere ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel tempo, provenienti da fonti diversa da attività di lavoro subordinato».
La ricorrente dunque, nell’ambito di un unico, articolato, motivo, ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento per erronea interpretazione della disciplina contenuta nel decreto interministeriale n. 850/2011. In particolare, ha sostenuto che le risorse economiche rilevanti ai fini del rilascio di un visto per residenza elettiva potrebbero derivare anche dal supporto del convivente more uxorio. Ha anche affermato che una conclusione di segno diverso determinerebbe un effetto discriminatorio ai danni delle convivenze di fatto, in contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale.
2. Costituitasi in giudizio con atto di mero stile, l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione in cui la Sede diplomatica ha rappresentato: i) che la ricorrente aveva presentato una prima domanda di visto il 13 maggio 2024, dichiarando di volersi trasferire in Italia anche per condurre la propria attività di commercio di prodotti cosmetici e di essere legata da relazione al sig. -OMISSIS-; domanda che, in seguito allo svolgimento del contraddittorio procedimentale, veniva respinta con provvedimento del 5 giugno 2024 in ragione della mancata dimostrazione di risorse economiche autonome non derivanti da lavoro subordinato; ii) che la ricorrente presentava una seconda domanda il 29 maggio 2025, producendo documentazione aggiuntiva concernente la percezione di redditi da lavoro dipendente derivanti dall’impiego svolto nella società di titolarità del sig. -OMISSIS-, l’estratto del conto corrente, le già menzionate dichiarazioni notarili rese dal compagno; iii) che tale documentazione non era idonea a determinare un diverso esito della domanda, che veniva pertanto respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione.
L’Ambasciata ha inoltre argomentato la propria decisione, evidenziando che il visto per residenza elettiva richiede risorse economiche autonome, stabili, regolari e non derivanti da lavoro e che nel caso di specie, dunque, non può tenersi conto dei redditi derivanti dal lavoro subordinato svolto presso la società del compagno. Del pari non avrebbe rilevanza l’impegno al mantenimento assunto dal sig. -OMISSIS-, in quanto la normativa consente l’estensione del visto solo a coniugi e familiari, non ai conviventi more uxorio .
3. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025, con il consenso delle parti la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare, con rinvio all’udienza pubblica del 28 aprile 2026. In tale occasione, che ha fatto seguito al deposito di una ulteriore memoria da parte della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
5. La regolamentazione del visto per residenza elettiva è contenuta nel decreto interministeriale n. 850/2011, allegato A, n. 13, ai sensi del quale «Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi».
Occorre dunque accertare, alla luce dei motivi di ricorso, se nel caso di specie possa affermarsi che la ricorrente è “in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa”, essendo dotata di “risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”.
Ritiene il Collegio che la valutazione negativa espressa dalla Sede diplomatica sul punto non sia irragionevole.
È anzitutto indubbio che una parte consistente dei redditi percepiti dalla ricorrente (come risulta anche dalla dichiarazione dei redditi allegata all’ultima memoria) derivino dall’attività lavorativa dalla stessa svolta. Di essi pertanto, alla luce della normativa sopra riportata, non può tenersi conto.
In secondo luogo, va osservato che la situazione di convivenza resta non pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che nella eventuale fase patologica del rapporto. Non appare dunque irragionevole escludere l’automatica estensione della condizione economica del convivente more uxorio all’altro, al fine di valutare le risorse economiche necessarie ai fini del rilascio di un visto per residenza elettiva.
Peraltro, nel presente giudizio non è stato in alcun modo dimostrato che la condizione economica del sig. -OMISSIS-– utile all’ottenimento del titolo di soggiorno del predetto – fosse adeguata a sostenere anche la ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
6. La particolarità della vicenda impone di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni NI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni NI | Francesco IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.