TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 194
TAR
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione artt. 10 e 12 D.P.R. 484/1997 e art. 22 CCNL Area Sanità

    Il TAR ha ritenuto che l'art. 10 del DPR 484/1997, interpretato alla luce degli artt. 12 DPR 484/1997, 4 commi 12 e 13 del D.Lgs. 502/1992, e 43 comma 2 della L. 833/1978, equipara l'anzianità maturata presso strutture pubbliche a quella maturata presso strutture private convenzionate, nei limiti del 25% della sua durata, come previsto dall'art. 26 del DPR 761/1979.

  • Rigettato
    Violazione principio di non discriminazione

    La censura è stata respinta in quanto il ricorso introduttivo è stato accolto per altri motivi.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dal vizio del bando

    L'accoglimento del ricorso introduttivo comporta l'accoglimento di questa censura di illegittimità derivata, poiché il verbale ha applicato un'interpretazione errata del bando riguardo al requisito di anzianità.

  • Rigettato
    Violazione art. 15 comma 7-bis d. lgs. 502/1992 e art. 24 CCNL Area Sanità

    La censura è infondata poiché il regolamento aziendale e la normativa primaria consentono alla commissione di predeterminare i criteri di valutazione, inclusa la ripartizione del punteggio curriculare.

  • Rigettato
    Violazione principi di imparzialità, par condicio e trasparenza

    La censura è infondata poiché il verbale dimostra che i criteri sono stati fissati prima della valutazione dei curricula e che le domande del colloquio sono state predisposte in modo trasparente e imparziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta nella valutazione dei curricula

    La censura è inammissibile per carenza di interesse e infondata nel merito, poiché la valutazione dei titoli rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, e non è illogico dare maggior peso ad altri fattori per una figura manageriale.

  • Rigettato
    Violazione principi di imparzialità e trasparenza (colloquio a porte chiuse)

    La censura è infondata poiché non vi è prova che il colloquio si sia svolto a porte chiuse e, in ogni caso, l'eventuale chiusura delle porte non comporterebbe di per sé l'illegittimità della prova, salvo impedimento all'accesso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione principi di imparzialità e trasparenza nell'attribuzione dei punteggi

    La censura è infondata poiché la normativa prevede un punteggio complessivo e l'attribuzione di un punteggio numerico è ammissibile, soprattutto per figure manageriali dove una valutazione unitaria è ragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 194
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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