Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale dell’Ospedale di -OMISSIS-, pubblicato in G.U. 4 Serie Speciale Concorsi -OMISSIS-, e della deliberazione del Direttore Generale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- 22/08/2024 n. -OMISSIS- di emanazione del medesimo avviso pubblico, nella parte in cui stabiliscono che l’anzianità di servizio, costituente requisito specifico di ammissione, deve essere maturata esclusivamente presso le strutture sanitarie indicate nell’art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997 e non presso altre strutture sanitarie private accreditate.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2025:
- del verbale, in data 9/01/2025, della Commissione di valutazione dei candidati per l’attribuzione di nr. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-, nonché della deliberazione del Direttore generale dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20/01/2025, avente ad oggetto “Conferimento incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IB SA LI e viste le note di passaggio in decisione depositate in giudizio da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo .
1.1. Il provvedimento impugnato .
1.1.1. Con Avviso pubblicato sulla -OMISSIS-, l’-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- ha indetto una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di Medicina Generale dell’Ospedale di -OMISSIS-.
L’indizione della procedura ha fatto seguito all’esito infruttuoso di una precedente analoga selezione, indetta nell’aprile del 2024 dalla medesima -OMISSIS- per la copertura dell’incarico in questione; procedura che, dopo la rinuncia del vincitore a ricoprire l’incarico, era esitata nella deliberazione del Direttore generale n. 574 del 22 agosto 2024 con cui l’azienda aveva preso atto della rinuncia e stabilito di procedere all’indizione di una nuova selezione.
Il nuovo Avviso pubblicato il 27 settembre 2024 ha previsto quale requisito specifico di ammissione, tra gli altri, il possesso di “specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessiva di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero un’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina” , con la precisazione che “l’anzianità utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484 del 10/12/1997” .
La norma da ultimo richiamata (art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) prevede che “L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dai successivi articoli” .
Anche il bando precedente conteneva la previsione di un requisito analogo.
1.1.2. Il dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, in qualità di medico iscritto al relativo albo professionale, specialista in Medicina Interna e in Oncologia Medica e in possesso di anzianità di servizio sia presso strutture pubbliche (per circa 2 anni) sia presso una struttura privata convenzionata (per circa 26 anni), aveva presentato domanda di partecipazione già alla prima selezione bandita dall’-OMISSIS-per la copertura dell’incarico in questione (quella poi esitata nella rinuncia del vincitore), ma ne era stato escluso con provvedimento del Direttore f.f. n. 570 del 28 agosto 2024 perché ritenuto privo del requisito di anzianità previsto dal bando; e ciò in quanto, secondo la commissione, l’anzianità utile ai fini de quibus , come disciplinata dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, sarebbe soltanto quella “maturata presso amministrazioni pubbliche” , e non presso strutture private convenzionate.
1.1.3. Il ricorrente non ha impugnato tale esclusione; ma, a fronte della reiterazione del bando da parte dell’azienda sanitaria, e a fronte della reiterazione, all’interno del bando, del medesimo requisito speciale di ammissione che ne aveva determinato l’esclusione in occasione della precedente selezione, ha ritenuto di proporre il ricorso qui in esame, con atto notificato il 17 ottobre 2024 e ritualmente depositato, con cui ha impugnato l’Avviso pubblico di selezione del 27 settembre 2024 (e la relativa deliberazione di indizione del Direttore Generale n. 574 del 22 agosto 2024) nella parte in cui, per l’appunto, hanno stabilito che l’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione deve essere maturata “ secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484 del 10/12/1997” .
1.1.4. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28 ottobre 2024.
1.1.5. Il ricorrente ha documentato, dopo il deposito del ricorso, di aver presentato la domanda di partecipazione alla selezione in data 17 ottobre 2024.
1.2. Il ricorso .
1.2.1. Il ricorrente ha premesso alcune considerazioni circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, argomentando dalla sostanziale modifica della disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa introdotta dall’art. 20 della L. 118 del 2022 (che ha novellato l’art. 15 comma 7-bis del d. lgs. n. 502/1992), e richiamando a conforto alcune recenti pronunce giurisprudenziali.
1.2.2. Nel merito, secondo il ricorrente, l’Avviso impugnato sarebbe illegittimo in parte qua sotto tre distinti profili:
(i) per violazione degli artt. 10 e 12 del D.P.R. 484/1997, dal momento che tali norme, ove correttamente interpretate, consentirebbero di far valere nella procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa anche l’anzianità di servizio maturata dal candidato presso strutture private convenzionate, sia pure nel limite del 25% della sua durata; il che, nel caso di specie, consentirebbe al ricorrente di essere ammesso alla selezione, potendo egli vantare almeno 2 anni di anzianità presso strutture pubbliche e almeno 26 anni presso una struttura privata convenzionata, e quindi complessivamente 8 anni e mezzo: 2 + 6 e ½ (pari al 25% di 26) = 8 e ½;
(ii) per violazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL Area Sanità del 23 gennaio 2024, il quale prevede, con riferimento agli incarichi ivi indicati, tra cui quello di direzione di struttura complessa, che “ Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi (…) rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata (…) nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso: (…) ospedali privati accreditati; (…)” ; il ricorrente si diffonde poi a dimostrare, attraverso una complessa ricostruzione normativa, anche di diritto intertemporale, l’applicabilità di tale norma contrattuale alla selezione per cui è causa;
(iii) per violazione del principio di non discriminazione stabilito dall’art. 53 della L. 234/2012 (secondo cui “Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea” ); ciò in quanto, in relazione ai servizi prestati all’estero da cittadini dell’Unione Europea, l’ordinamento giuridico italiano, in particolare il combinato disposto degli articoli 13 comma 1 D.P.R. 484/1997 e L. 735/1960, ammette che gli stessi siano riconosciuti sia nel caso in cui siano stati prestati “presso Enti pubblici sanitari” , sia nel caso siano stati prestati “presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse pubblico” .
2. Svolgimento della prima fase del processo .
2.1. L’-OMISSIS-si è costituita in giudizio depositando alcuni documenti e una memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sul rilievo che il ricorrente, pur impugnando il bando, non ne avrebbe contestato la legittimità bensì soltanto l’interpretazione che l’Amministrazione avrebbe potuto eventualmente darne (in linea con quella assunta in occasione della precedente analoga selezione esitata nella rinuncia del vincitore); peraltro, alla data di costituzione in giudizio dell’azienda sanitaria, la commissione esaminatrice non si era ancora insediata, e quindi non era stata ancora assunta alcuna determinazione riguardo all’ammissione dei candidati.
2.2. Nel merito, l’-OMISSIS- ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando in sintesi:
(i) le strutture private accreditate non sarebbero state parificate a quelle pubbliche ai fini del requisito di anzianità per partecipare a selezioni pubbliche; né sussisterebbe un principio generale di equiparazione, anzi, nei casi in cui la legge ha intesto equiparare l’anzianità di servizio maturata presso strutture private a quella maturata presso strutture pubbliche, lo ha detto espressamente (ad esempio, nell’art. 10 del D.P.R. 484 in materia di accesso alla direzione sanitaria aziendale);
(ii) la parificazione non discenderebbe neppure dall’art. 22 del CCNL per la direzione sanitaria, il quale contiene una clausola di salvaguardia secondo cui restano “fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia”;
(iii) nemmeno sussisterebbe la dedotta disparità di trattamento, dal momento che il servizio prestato all’estero viene riconosciuto “analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale” (art. 1 L. 735/1960), e comunque il riconoscimento non è automatico, ma presuppone un provvedimento ministeriale ad hoc (art. 2 L. 735 cit.).
2.3. All’udienza camerale del 7 novembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, con riserva di riproporla in caso di esclusione dalla procedura.
3. Espletamento della procedura concorsuale.
3.1. Entro il termine stabilito dal bando, sono pervenute quattro domande di partecipazione.
3.2. All’esito della verifica dei requisiti di partecipazione, la commissione, con verbale del 9 gennaio 2025, ha ammesso alla procedura le candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-; ha invece rilevato la carenza dei requisiti di partecipazione in capo agli altri due candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In particolare, quanto al Dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, la commissione ha rilevato la carenza del requisito dell’anzianità di servizio di cui all’art. 10 del D.P.R. 484/97, sul rilievo che detta anzianità di servizio “deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o cliniche universitarie o Istituti Zooprofilattici sperimentali” . Nel contempo, peraltro, preso atto della proposizione del ricorso qui in esame da parte del Dott. -OMISSIS- per l’annullamento del bando nella parte relativa al requisito di anzianità, la commissione ha stabilito di ammettere “con riserva” il ricorrente alla procedura concorsuale, e ha quindi proceduto alla valutazione dei curricula prodotti dai tre candidati ammessi e all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché, a seguire, all’espletamento dei colloqui individuali e all’attribuzione dei relativi punteggi.
All’esito, la Commissione ha stilato la graduatoria conclusiva, nei seguenti termini:
1. Dott.ssa -OMISSIS-, punti 83,58/100 (di cui 33,50/40 per il curriculum e 50/60 per il colloquio);
2. Dott.ssa -OMISSIS-, punti 82,11/100 (14/20 curriculum e 51/60 colloquio);
3. Dott. -OMISSIS-, punti 58,92/100 (13,92 curriculum e 45/60 colloquio).
3.3. Conclusivamente, con deliberazione n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2025, il direttore generale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ha recepito il verbale della commissione del 9 gennaio 2025 e individuato nella Dott.ssa -OMISSIS- la candidata a cui conferire l’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Medicina Interna, per la SC Medicina Generale dell’Ospedale di -OMISSIS-, con conferma dell’incarico al termine del periodo di prova semestrale.
3.4. Quanto al Dott. -OMISSIS-, il direttore generale ha preso atto della sua ammissione con riserva al concorso e ha precisato che lo scioglimento di tale riserva avverrà qualora si rendesse necessario in caso di scorrimento della graduatoria.
4. Motivi aggiunti .
Con motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2025 e ritualmente depositati, il ricorrente ha impugnato gli atti da ultimo citati (verbale commissione del 9 gennaio 2025 e delibera del DG n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2025) e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di sei motivi, con i quali ha dedotto sia vizi di illegittimità derivata (primo motivo aggiunto) sia vizi propri degli atti impugnati (i restanti motivi), sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
5. Ulteriore svolgimento del processo .
5.1. L’-OMISSIS- resistente ha depositato una memoria per replicare ai motivi aggiunti, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
5.2. La controinteressata Dott.ssa -OMISSIS-, ritualmente intimata con pec del 31 gennaio 2025, non si è costituita.
5.3. In esito all’udienza camerale del 5 marzo 2025, il Collegio ha fissato con ordinanza l’udienza di discussione del merito per il giorno 8 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
5.4. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.
5.4. L’-OMISSIS- resistente si è opposta all’ammissione della prova testimoniale in quanto formulata in modo generica, e quindi irrilevante; in subordine, ha chiesto di essere ammessa alla prova contraria indicando come teste la sig.ra -OMISSIS- (segretario della commissione).
5.6. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Decisione .
6.1. Giurisdizione del G.A .
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia in esame, peraltro non contestata dalla difesa dell’-OMISSIS-.
6.1.1. La più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, ha avuto modo di affermare che “A seguito della novella del 2022 dell'art. 15 comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, ad opera dell'art. 20, comma 1, l. n. 118 del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è venuto totalmente meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve dare luogo ad una graduatoria dei candidati che vincola totalmente la scelta dell'Amministrazione, la quale non può che individuare il direttore generale nel candidato che ha conseguito il miglior punteggio, conseguendone dunque un carattere tendenzialmente concorsuale della procedura e l'attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, tanto più evidente in fattispecie come quella in questione ove la procedura è aperta anche a candidati esterni” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 14/04/2025, n.72).
In senso analogo, il Consiglio di Stato ha affermato che “L'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, come novellato dall'art. 20 l. n. 118/2022, ha introdotto nella procedura selettiva per l'affidamento di incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa una connotazione concorsuale più marcata che, nell'individuazione del candidato qualificato, ha sostituito la scelta discrezionale (sia pur limitata) del Direttore generale della struttura, con una valutazione comparativa di pertinenza della Commissione, basata su criteri fissi e predeterminati (valutazione dei titoli e colloquio), che si conclude con la formazione di una vera e propria graduatoria, che vincola la scelta del Direttore generale verso il candidato che ha ricevuto il maggior punteggio. Ne consegue che è venuta meno o, comunque, si è di molto attenuta la natura discrezionale e meramente fiduciaria (paragonabile a quella esercitata dal comune datore di lavoro) dell'atto che caratterizzava l'ultima fase della procedura di nomina dell'incaricato e che, in quanto tale, indipendente dall'esame in concreto della fattispecie, attirava la competenza del giudice ordinario” (Consiglio di Stato sez. III, 18/10/2024, n.8344).
6.1.2. Benchè di recente sia emersa qualche opinione dissenziente (vedi ordinanza TAR Genova, sez. II, n. 234 del 3 marzo 2025, che ha sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 – bis c.p.c., la questione interpretativa degli artt. 15, comma 7 – bis d. lgs. 502/92 e 63 d.lgs. 165/01), il Collegio ritiene di aderire all’orientamento più recente seguito dal Consiglio di Stato e dalla prevalente giurisprudenza di primo grado.
6.1.3. In tal senso, del resto, già T.A.R. Brescia, sez. II, 31 dicembre 2025, n. 1219.
6.1.4. Nel merito, si osserva quanto segue.
6.2. Sul ricorso introduttivo e sul primo motivo aggiunto.
6.2.1. Il ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto attengono alla dedotta illegittimità della norma del bando che, secondo l’interpretazione datane dall’amministrazione, imponeva che l’anzianità di servizio necessaria per la partecipazione alla selezione fosse maturata esclusivamente presso strutture pubbliche.
Tale interpretazione - peraltro corrispondente a quella che aveva già giustificato l’esclusione del ricorrente dalla precedente, analoga, selezione bandita dalla stessa -OMISSIS-nell’aprile del 2024 e poi esitata nella rinuncia del vincitore - è stata confermata dalla commissione esaminatrice della nuova selezione qui in esame, la quale, nel verbale del 9 gennaio 2025, ha ritenuto l’odierno ricorrente “carente del requisito dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 10 del DPR 484/97” , sul rilievo che “l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o cliniche universitarie o Istituti Zooprofilattici sperimentali” .
Dal momento che, sulla base di tale considerazione, la commissione ha stabilito di ammettere il ricorrente alla procedura selettiva soltanto “con riserva” dell’esito del presente giudizio, è concreto e attuale l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento della predetta clausola (immediatamente escludente) del bando, e, in parte qua , del verbale della Commissione esaminatrice del 9 gennaio 2025, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente carente del requisito in questione. L’interesse, va precisato, sussiste a prescindere dalla fondatezza o meno dei restanti motivi aggiunti, giacchè, anche laddove l’esito del presente giudizio dovesse confermare – come in effetti confermerà – la legittimità della graduatoria e l’esito della selezione, permarrebbe comunque l’interesse del ricorrente all’accertamento della piena legittimità - senza riserve - della propria ammissione alla procedura concorsuale e all’inserimento nella graduatoria conclusiva, e ciò in vista di un eventuale futuro scorrimento di quest’ultima ai sensi di quanto statuito dallo stesso bando al paragrafo k), secondo cui “L’azienda stabilisce che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati” .
6.2.2. Ciò posto, il ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono fondati, alla luce delle considerazioni che seguono:
- il bando della selezione qui in esame ha previsto quale requisito specifico di ammissione, tra gli altri, il possesso di “un’anzianità di servizio complessiva di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero un’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina” , con la precisazione che “l’anzianità utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997” ;
- la norma da ultimo richiamata (art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484), dopo aver stabilito che “L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali” , fa espressamente “salvo quanto previsto dai successivi articoli” ;
- tra i “successivi articoli” viene in rilievo, in particolare, l’art. 12 comma 1, il quale prevede che ai servizi e ai titoli acquisiti presso le aziende sanitarie (pubbliche) “sono equiparati” i corrispondenti servizi e titoli acquisiti “presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” ; tale equiparazione, peraltro, è riconosciuta “secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761” ;
- la disposizione appena citata pone due problemi interpretativi: (i) individuare quali siano “ gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” ; (ii) stabilire cosa significhi l’inciso secondo cui l’equiparazione dei servizi e dei titoli maturati presso enti e istituzioni private è riconosciuta “secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”;
- in relazione al primo problema interpretativo, occorre fare riferimento alla norma espressamente richiamata, ossia all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; in particolare, il comma 12 fa espresso riferimento agli “istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833” ;
- la norma contiene dunque un ulteriore rimando ad altre norme; tra queste, assume rilievo in particolare l’art. 43 comma 2 (della L. 23 dicembre 1978, n. 833), il quale prevede che “(…) le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempreché il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni” ;
- in sostanza, la norma si riferisce alle strutture private convenzionate; e quindi, in definitiva, attraverso questa catena di rimandi normativi, si arriva a dare un senso preciso al principio di equiparazione affermato dal predetto l’art. 12 comma 1 DPR 484/1997, e cioè ad affermare il principio secondo cui ai servizi e ai titoli acquisiti presso le aziende sanitarie pubbliche “sono equiparati” i corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le strutture private convenzionate;
- in relazione al secondo problema interpretativo (limitazione della equiparazione “secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”), viene in rilievo in particolare l’art. 26 del D.P.R. 761/1979, il quale prevede che “(…) il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza”;
- quindi, in definitiva, alla luce di tale complessa ricostruzione normativa, si arriva ad affermare il principio secondo cui ai servizi e ai titoli acquisiti presso le aziende sanitarie pubbliche sono equiparati i corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le strutture private convenzionate, nei limiti del 25 per cento della loro durata.
6.2.3. Alla luce di tale principio, il ricorrente è in possesso del requisito di anzianità prescritto dal bando qui in esame ( “un’anzianità di servizio complessiva di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente (…) maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997” ), potendo vantare circa 8 anni e mezzo di anzianità di servizio maturata complessivamente presso strutture pubbliche e private convenzionate: più precisamente, circa 2 anni di anzianità presso strutture pubbliche e circa 26 anni presso una struttura privata convenzionata, e quindi 2 + 6 e ½ (25% di 26 anni) = 8 anni e mezzo.
6.2.4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del bando nella parte in cui – secondo l’interpretazione autentica datane dalla commissione esaminatrice – limitava la partecipazione alla selezione ai soli candidati che avessero maturato l’anzianità di servizio prescritta dal bando esclusivamente presso strutture pubbliche, e non anche “presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” e “secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761” .
6.2.5. Per l’effetto, è fondata anche la censura di illegittimità derivata dedotta dal ricorrente con il primo motivo aggiunto nei confronti del verbale della commissione del 9 gennaio 2025, nella parte in cui ha giudicato il ricorrente “carente del requisito della anzianità di servizio” e lo ha ammesso alla selezione soltanto “con riserva” .
6.2.6. L’accoglimento del ricorso introduttivo e del primo motivo aggiunto determina il consolidamento della graduatoria e fa sì che, in caso di eventuale futuro scorrimento della stessa, il ricorrente avrà pieno titolo per parteciparvi.
6.3. Sui restanti motivi aggiunti .
Sono invece infondati i restanti motivi aggiunti, con cui il ricorrente ha impugnato l’esito della procedura concorsuale.
6.3.1. Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 15, comma 7-bis, del d. lgs. 502/1992 e dell’art. 24, comma 7 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, nonché dei principi di imparzialità, par condicio e trasparenza, in relazione alla c.d. “garanzia dell’autovincolo” nelle procedure concorsuali: secondo il ricorrente, il verbale della commissione del 9 gennaio 2025, nello stabilire che i 40 punti della parte curriculare sarebbero stati suddivisi in 20 punti per la “casistica delle specifiche esperienze ed attività professionali” e 20 punti per “la parte strettamente curricolare”, avrebbe violato la normativa statale e regolamentare che disciplina il concorso in esame, ed in particolare l’art. 4 dello specifico Regolamento approvato dalla stessa -OMISSIS-con deliberazione n. 770 del 29 luglio 2021, il quale non prevede tale ripartizione del punteggio.
La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
Il Regolamento aziendale dell’-OMISSIS- “concernente le procedure di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali e le procedure di valutazione – Dirigenza Area Sanità” , approvato con deliberazione del direttore generale n. 770 del 29 luglio 2021, disciplina una pluralità di tipologie di incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie: direttore di dipartimento, direzione di struttura complessa, direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale, direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa, incarichi professionali di varia tipologia.
L’art. 4 del Regolamento disciplina in particolare le “Procedure per il conferimento degli incarichi” . La norma prevede procedure specifiche differenziate per il conferimento degli incarichi di “direzione di struttura complessa” , “professionali di base” , e “professionali di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo” ; per tutte “le altre tipologie di incarico” , la norma detta una disciplina di carattere generale, che riguarda i requisiti dell’avviso di selezione, le modalità di presentazione della domanda, la composizione della commissione e i criteri di valutazione (con previsione di sub-criteri e sub-punteggi).
Quest’ultima disciplina – che è quella richiamata dal ricorrente a fondamento della propria censura di violazione di legge – non si applica tuttavia alle procedure di conferimento degli incarichi di “direzione di struttura complessa” , le quali, come detto, sono soggette ad una disciplina specifica. Più precisamente, la norma dispone che gli incarichi di direzione di struttura complessa sono affidati “previo espletamento delle procedure previste dal DPR 484/1997 e secondo le modalità di cui al D.L. 158/2012 convertito in legge n. 189 dell’8.11.2012” (che ha modificato e integrato l’art. 15 del d. lgs. n. 502/1992).
La prima delle norme richiamate dalla previsione regolamentare (art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 484/1997, Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale) prevede che “Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico” .
A sua volta, la seconda delle norme richiamate (art. 15 del d. lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.L. 158/2012) disciplina al comma 7 bis le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, prevedendo, per ciò che rileva, che “ la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. ”; inoltre, “ i criteri di attribuzione del punteggio (…) sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina” .
In definitiva, dal combinato disposto di tutte le norme primarie e regolamentari che disciplinano l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, si evince che le stesse non prevedono criteri di valutazione predeterminati, ma rimettono alla commissione il compito di determinarli prima dell’espletamento del colloquio, tenendo conto delle specificità del posto da ricoprire. Ciò corrisponde a quello che ha fatto la commissione nel caso di specie, per quanto è dato evincere dal verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla commissione il 9 gennaio 2025: la commissione, prima dell’espletamento del colloquio, ha infatti provveduto a predeterminare i criteri di valutazione, prendendo atto innanzitutto della ripartizione generale del punteggio complessivo operata nel bando di concorso (max 40 punti per il curriculum, e max 60 punti per il colloquio) e quindi provvedendo ulteriormente a ripartire i 40 punti della parte curriculare in:
- massimo 20 punti per la “casistica delle specifiche esperienze ed attività professionali”, precisando che le stesse avrebbero dovuto fare riferimento al decennio precedente alla pubblicazione del bando ed essere certificate secondo determinate modalità;
- massimo 20 punti per la parte strettamente curriculare, articolando al proprio interno questo sub-criterio in ulteriori sotto-criteri con i relativi sub-punteggi.
Attraverso tali previsioni la commissione ha quindi esercitato correttamente il potere di predeterminazione dei criteri di valutazione ad essa attribuito dalla normativa primaria e regolamentare che disciplina lo specifico concorso, sicchè la censura in esame è da respingere.
6.3.2. Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto la violazione, sotto altro profilo, dei principi di imparzialità, par condicio e trasparenza: la commissione avrebbe predeterminato i criteri e i sub-criteri di attribuzione dei punteggi per il curriculum, nonché predisposto le domande per il colloquio, soltanto dopo aver proceduto all’identificazione dei candidati ed esaminato le rispettive domande, nelle quali i medesimi avevano dichiarato i titoli di studio e professionali posseduti e i servizi prestati; vi sarebbe pertanto la violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, nonchè di parità di trattamento.
Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
Dall’esame del verbale del 9 gennaio 2025 si evince chiaramente che la commissione ha proceduto all’esame delle domande e dei titoli dei candidati, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione, soltanto dopo aver predeterminato i criteri di valutazione. Prima di quel momento, la commissione aveva preso cognizione dei nominativi dei candidati, ma tale conoscenza costituiva il presupposto indispensabile affinchè i commissari rilasciassero la dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di cause di incompatibilità con i candidati ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile. Domande, curricula e titoli, invece, sono stati conosciuti dalla commissione soltanto dopo la fissazione dei criteri.
Le domande del colloquio solo state stabilite dopo la predeterminazione dei criteri e dopo la valutazione dei curricula (come peraltro accade nella generalità dei concorsi), e comunque con modalità tali da garantire la trasparenza e l’imparzialità della procedura: risulta dal verbale che la commissione, ultimata la valutazione dei curricula e prima di procedere al colloquio, ha predisposto tre buste contenenti ciascuna una coppia di domande, una in materia medica e l’altra in materia gestionale; prima dell’inizio dei colloqui uno dei candidati è stato invitato ad estrarre una delle tre buste, e poi le stesse domande sono state fatte a tutti i candidati.
Il contenuto delle domande non è stato contestato dal ricorrente, in ordine al fatto che le stesse potessero essere state predeterminate in modo tale da avvantaggiare questo o quel candidato in relazione al rispettivo profilo esperienziale e professionale.
La censura in esame va quindi disattesa.
6.3.3. Con il quarto motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per illogicità manifesta: i criteri di valutazione dei curricula predisposti dalla commissione sarebbero affetti da manifesta illogicità, dal momento che la commissione, dopo aver stabilito che si sarebbe tenuto conto, tra l’altro, dell’attività didattica di carattere universitario, dell’attività formativa svolta come relatore, responsabile scientifico o come discente, nonché della produzione scientifica dei candidati, ha poi previsto, in relazione a tali profili, l’attribuzione di punteggi talmente irrisori da rendere pressochè nulla l’incidenza dei criteri sulla valutazione dei candidati; di conseguenza, la vasta attività didattica, formativa e scientifica dichiarata dal ricorrente nel proprio curriculum e nella propria domanda di partecipazione, sebbene nettamente superiore a quella dichiarata in particolare dalla vincitrice Dott.ssa -OMISSIS-, sarebbe risultata del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria dei candidati.
Le censura, osserva il Collegio, appare innanzitutto inammissibile per carenza di interesse, come giustamente eccepito dalla difesa dell’-OMISSIS- per mancata allegazione di una concreta prova di resistenza; il ricorrente, infatti, che è risultato terzo in graduatoria con un punteggio di molto inferiore a quello conseguito dalle prime due candidate, non dimostra in che modo l’accoglimento delle censura potrebbe consentirgli di colmare tale divario, anche solo al fine di conseguire una migliore posizione in graduatoria.
In ogni caso, la censura è infondata nel merito. La predeterminazione del peso attribuito dalla commissione, all’interno dei criteri di valutazione, all’attività formativa, didattica e scientifica dei candidati, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici di eccesso di potere; secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ne consegue che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
Nel caso di specie, non è manifestamente illogico che non sia stato attribuito un peso preponderante ai profili evidenziati dal ricorrente nel contesto di un concorso destinato a selezionare sostanzialmente un manager , e nell’ambito del quale assumono ragionevolmente un rilievo ben maggiore, ad esempio, la tipologia delle istituzioni dove il candidato ha svolto la propria attività, la posizione funzionale ricoperta, la tipologia delle prestazioni effettuate, e i soggiorni di studio o di addestramento professionale.
D’altra parte, la stessa circostanza che il ricorrente abbia più titoli degli altri due controinteressati sotto i predetti profili appare opinabile e certamente non valutabile da questo giudice, in un ambito connotato da valutazioni di merito riservate alla commissione.
6.3.4. Con il quinto motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto la violazione, sotto altro profilo, dei principi di imparzialità e trasparenza; ciò in quanto il colloquio si sarebbe svolto a porte chiuse, in violazione delle regole di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Collegio osserva che la censura è infondata e va respinta allo stato degli atti, senza necessità di disporre la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva.
Come ha più volte chiarito la giurisprudenza, infatti, chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l'onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un'irregolarità abbia avuto luogo; in assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3948; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3803; Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1099).
Dunque, dalle modalità di redazione dei verbali nessun elemento può essere tratto per ravvisare l'illegittimità dello svolgimento dei colloqui. Al riguardo, è stato affermato che “In linea di principio, il verbale di svolgimento delle prove concorsuali deve dare atto delle circostanze di fatto giuridicamente rilevanti, che siano espressamente richieste dalla normativa di riferimento. Non è invece necessario che il verbale indichi l'avvenuto svolgimento di circostanze di fatto non preindividuate dalla legge e che devono necessariamente svolgersi, nel corso del relativo procedimento. Salve le formalità specificamente richieste dalla legge ad esempio in materia elettorale, la verbalizzazione è necessariamente richiesta quando accada qualcosa che ecceda l'ordinario corso del procedimento, ad esempio sia disposto l'allontanamento dalla sala di chi voglia assistere alle operazioni, ovvero si debbano far constare una dichiarazione del presidente della seduta o una statuizione della commissione in sede collegiale, circa l'andamento dei lavori. Ciò posto, quando con un ricorso si deduca che le prove orali di un concorso si siano svolte 'a porte chiuse', l'assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità del loro svolgimento non può essere intesa nel senso che esse abbiano avuto luogo effettivamente 'a porte chiuse'. Certo, se il verbale specifica le concrete modalità con le quali si è proceduto, ovvero 'a porte chiuse' o 'a porte aperte', si può porre la questione se le relative risultanze facciano o no fede fino a querela di falso. Se però nulla è stato specificato nel verbale, l'assenza della verbalizzazione delle 'porte aperte' non può essere intesa nel senso che le prove si sono svolte 'a porte chiuse' (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/02/2018, n. 677, paragrafo 28.1).
Nel caso di specie, dal verbale delle operazioni concorsuali del 9 gennaio 2025 non risulta che la prova orale si sia svolta a porte chiuse. È invece verosimile che, dal momento che a tutti in candidati è stata posta la stessa coppia di domande (sorteggiata ex ante da uno di loro), non sia stato consentito di assistere al colloquio ai candidati che non avevano ancora sostenuto la prova, per evidenti ragioni di parità di trattamento. Da nulla risulta che il ricorrente – che ha sostenuto la prova orale per primo (essendo primo in ordine alfabetico) - non sia stato ammesso, dopo la conclusione della propria prova orale, ad assistere al colloquio delle altre due candidate ammesse.
In relazione ad una fattispecie analoga, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “L'assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità di svolgimento delle prove orali non può essere intesa nel senso che esse abbiano avuto luogo effettivamente a porte chiuse. In ogni caso, l'eventuale circostanza che le porte siano state materialmente chiuse non comporta per ciò solo l'illegittimità della prova, non risultando che agli interessati che volessero assistere al colloquio orale dei concorrenti sia stato impedito l'accesso al locale” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 2/01/2024, n. 91).
In definitiva, la censura in esame appare meramente formalistica e pretestuosa, e va pertanto respinta; così come va respinta la richiesta di ammissione della prova testimoniale, in quanto meramente esplorativa e dedotta in relazione a circostanze prive del benchè minimo indizio di fondatezza e in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti in grado di mettere in dubbio la correttezza dell’attività procedimentale dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6633; TAR Bologna, sez. II, 24 aprile 2024, n. 283)
6.3.5. Infine, con il sesto motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto vizi di difetto di motivazione e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza: l’attribuzione dei punteggi ai candidati per la casistica delle esperienze e attività professionali non sarebbe stata in alcun modo motivata, né sarebbe stato verbalizzato il giudizio dei singoli commissari ma soltanto quello complessivo della commissione.
Anche quest’ultima censura, osserva il Collegio, è infondata e va respinta.
Intanto, appare di per sé dirimente la considerazione che, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7-bis lett. b) del d. lgs. n. 502/1992, nei concorsi per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa, la commissione attribuisce ad ogni candidato un “punteggio complessivo” .
In ogni caso, l’attribuzione nelle procedure concorsuali di un punteggio meramente numerico in luogo di un giudizio discorsivo, non soltanto è ritenuta dalla giurisprudenza pacificamente ammissibile (ed anzi, persino preferibile, secondo gli ultimi orientamenti del giudice di appello: cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025 n. 9734; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2025 n. 8036); ma appare comunque ragionevole nel caso di specie, tenuto conto che, come giustamente rilevato dalla difesa dell’azienda sanitaria, la procedura in esame era destinata a selezionare una figura gestionale apicale, attraverso una valutazione necessariamente unitaria - e non parcellizzata - degli elementi di giudizio predeterminati dal bando e della commissione.
7. Conclusioni .
7.1. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono fondati a vanno accolti, con il conseguente annullamento: (i) del bando, limitatamente alla parte in cui ha individuato requisiti di ammissione aventi efficacia immediatamente escludente nei confronti del ricorrente, nei termini sopra esposti; (ii) il verbale della commissione del 9 gennaio 2025, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente “carente del requisito di anzianità prescritto dal bando ”
7.2. Vanno invece respinti i successivi motivi aggiunti, con il conseguente accertamento della legittimità della graduatoria conclusiva e dell’esito della procedura concorsuale.
7.3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in ragione della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
a) lo accoglie in parte, limitatamente al ricorso introduttivo e al primo motivo aggiunto, e per l’effetto annulla in parte gli atti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione;
b) lo respinge nel resto;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
IB SA LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB SA LI | UR DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.