Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 28/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9363 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 4992 dell'anno 2023
TRA
N.Q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1 rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti dall'avv. Roberto Sterni presso il quale sono elettivamente domiciliati ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2023 i ricorrenti in epigrafe hanno proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza a seguito di domanda amministrativa del 27.07.2022 con esito negativo.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 17.04.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della CP_1
prestazione richiesta.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
****
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le doglianze dei ricorrenti sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui risulta affetto il minore, evidenziando l'erroneità e la superficialità dell'elaborato peritale che ha formulato una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Disposta una rinnovazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa dal precedente ausiliare, confermando quindi che non si riscontrano infermità tali da determinare una difficoltà persistente per il minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Il secondo consulente ha invero ritenuto il minore affetto da un disturbo specifico dell'apprendimento, precisando che “ Una persona con DSA ha intelligenza e capacità cognitive adeguate alla sua età: può però apprendere con difficoltà e a ritmo più lento rispetto ai suoi coetanei, perché fatica e disperde energie a causa delle sue caratteristiche individuali di apprendimento che la didattica in quel momento non asseconda. In casi come questo, al fine di permettere una formazione scolastica di livello pari agli altri, la scuola prevede l'utilizzo di strumenti compensativi e strategie didattiche personalizzate. Solo in presenza di comorbidità quali ad esempio una ADHD o un deficit intellettivo gli strumenti compensativi possono non essere sufficienti ed è necessario un trattamento specifico ed il disturbo può determinare una difficoltà persistente nei compiti e funzioni della sua età.”
Nel caso in esame il CTU ha verificato la necessità di un aiuto per il minore solo nello svolgimento dei compiti assegnati, essendo presente “solo un rallentamento negli apprendimenti scolastici, ma la sua condizione non li impedisce, e non compromette l'espletamento delle altre attività. Egli, infatti, non riferisce alcuna difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e frequenta da circa un anno un corso di hip-hop”
Il consulente ha dunque concluso ritenendo che il quadro clinico del minore non determina una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, che va pertanto considerato soggetto non invalido all'attualità e a far data dalla domanda amministrativa del 27/07/2022.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per metà, considerata la complessità dell'accertamento sanitario resosi necessario per la peculiarità del quadro clinico riscontrato, oltre spese di CTU liquidate come da separati decreti
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui è affetto il minore non Persona_1
determinano una condizione di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
b) compensa le spese di giudizio per metà e condanna i ricorrenti al pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 1.934,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 28.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)