Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 agosto 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 novembre 1985 |
Commentari • 4
- 1. Il regolamento per i concorsi nelle aziende sanitarieRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 giugno 2001
Giurisprudenza • 26
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- art. 26 DPR 761/1979·
- art. 12 DPR 484/1997·
- art. 53 L. 234/2012·
- art. 51 c.p.c.·
- giurisdizione giudice amministrativo·
- par condicio·
- art. 20 L. 118/2022·
- art. 55 c.p.a.·
- art. 15 d.lgs. 502/1992·
- art. 43 L. 833/1978·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- prova di resistenza·
- trasparenza·
- art. 52 d.lgs. 196/2003
Versioni del testo
- Art. 1.
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"". - Art. 2. ((Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:
1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso))
Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda.
Il Ministro per la sanita', a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.