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Articolo 3 della Legge 13 giugno 1952, n. 672
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Legge 13 giugno 1952, n. 672
Articolo 3 della Legge 13 giugno 1952, n. 672
Versione
15 luglio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 luglio 1952
Vedi fonte istituzionale
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