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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3630 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CARIGNOLA ODETTE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, con l'Avv. CP_1
ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO;
Parte resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al riconoscimento ed al ristoro in ragione CP_1
del 18% di menomazione per danni asseritamente intervenuti anche per “
…disturbo da stress post – traumatico…” in esito ad un evento lesivo patito in data 22/5/2019, riconosciuto e ristorato dall' in ragione dell'8% ; ha CP_1
concluso anche per la condanna al pagamento delle spese di lite.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché CP_1
infondato.
Espletata la c.t.u., all'odierna udienza si decide.
§§§
Deve essere respinta l'eccezione sollevata da di improcedibilità della CP_1 domanda per mancata denuncia anche del danno psichico conseguente all'infortunio occorso, atteso che lo stesso è lamentato nel ricorso amministrativo e nella relazione posta a supporto.
Peraltro, la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art.104 del T.U.
1124/1965 è finalizzato esclusivamente alla procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, le conseguenze psichiche del danno ortopedico insorte successivamente all'infortunio, sono state successivamente lamentate nel ricorso amministrativo.
Si è in presenza, pertanto, di una serie di presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali più volte in sede di legittimità (Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 26208/2022) si è statuito che si verta in una ipotesi di estensione automatica della domanda principale che non necessitava di apposita precisazione.
È da escludere inoltre la nullità della domanda, in considerazione delle conseguenze psichiche dell'infortunio.
Nel merito, la disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dal d.lgt
38/2000, il quale all'art 13 prevede il diritto a percepire la rendita per menomazioni di grado superiore al 16% e il diritto a percepire l'indennizzo per menomazioni di grado inferiore al 16%.
Nel caso di specie, il ctu nominato, con argomentazione logica e convincente ha riconosciuto al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 18%
a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli, in aderenza a quanto richiesto con la domanda attorea.
Non vi sono apprezzabili motivi per discostarsi dalle valutazioni del ctu che con estrema diligenza ha esaminato le patologie, rispondendo anche alle osservazioni di parte, in seguito al riesame dell'elaborato (in atti).
Si condividono, dunque, le argomentazioni del consulente, alle quali si rinvia per relationem, ritenendo sussistente una menomazione della integrità psico-fisica pari al 18 %.
Sui ratei maturati sono dovuti altresì interessi e rivalutazione come per legge.
Ai fini della condanna alle spese, si applica il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' in persona del suo Presidente p.t., alla corresponsione CP_1
in favore del ricorrente di un indennizzo per una menomazione della integrità psico-fisica pari al 6 %, con interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) condanna l' a pagare le spese di giudizio liquidata in misura pari ad CP_1
€ 1.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc;
3) condanna l' a pagare integralmente le spese di ctu, liquidate con CP_1
separato decreto.
Castrovillari, 06/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CARIGNOLA ODETTE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, con l'Avv. CP_1
ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO;
Parte resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al riconoscimento ed al ristoro in ragione CP_1
del 18% di menomazione per danni asseritamente intervenuti anche per “
…disturbo da stress post – traumatico…” in esito ad un evento lesivo patito in data 22/5/2019, riconosciuto e ristorato dall' in ragione dell'8% ; ha CP_1
concluso anche per la condanna al pagamento delle spese di lite.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché CP_1
infondato.
Espletata la c.t.u., all'odierna udienza si decide.
§§§
Deve essere respinta l'eccezione sollevata da di improcedibilità della CP_1 domanda per mancata denuncia anche del danno psichico conseguente all'infortunio occorso, atteso che lo stesso è lamentato nel ricorso amministrativo e nella relazione posta a supporto.
Peraltro, la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art.104 del T.U.
1124/1965 è finalizzato esclusivamente alla procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, le conseguenze psichiche del danno ortopedico insorte successivamente all'infortunio, sono state successivamente lamentate nel ricorso amministrativo.
Si è in presenza, pertanto, di una serie di presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali più volte in sede di legittimità (Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 26208/2022) si è statuito che si verta in una ipotesi di estensione automatica della domanda principale che non necessitava di apposita precisazione.
È da escludere inoltre la nullità della domanda, in considerazione delle conseguenze psichiche dell'infortunio.
Nel merito, la disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dal d.lgt
38/2000, il quale all'art 13 prevede il diritto a percepire la rendita per menomazioni di grado superiore al 16% e il diritto a percepire l'indennizzo per menomazioni di grado inferiore al 16%.
Nel caso di specie, il ctu nominato, con argomentazione logica e convincente ha riconosciuto al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 18%
a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli, in aderenza a quanto richiesto con la domanda attorea.
Non vi sono apprezzabili motivi per discostarsi dalle valutazioni del ctu che con estrema diligenza ha esaminato le patologie, rispondendo anche alle osservazioni di parte, in seguito al riesame dell'elaborato (in atti).
Si condividono, dunque, le argomentazioni del consulente, alle quali si rinvia per relationem, ritenendo sussistente una menomazione della integrità psico-fisica pari al 18 %.
Sui ratei maturati sono dovuti altresì interessi e rivalutazione come per legge.
Ai fini della condanna alle spese, si applica il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' in persona del suo Presidente p.t., alla corresponsione CP_1
in favore del ricorrente di un indennizzo per una menomazione della integrità psico-fisica pari al 6 %, con interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) condanna l' a pagare le spese di giudizio liquidata in misura pari ad CP_1
€ 1.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc;
3) condanna l' a pagare integralmente le spese di ctu, liquidate con CP_1
separato decreto.
Castrovillari, 06/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO