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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AL La LE, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1891/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Stilo via G. Parte_1 C.F._1
Marconi, 11, presso lo studio dell'avvocato Paola CONIGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, via Calabria n. 82, rappresentato e difeso dagli avvocati
NO BR e AR IM ADORNATO, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, al rogito del notaio in Roma, rep. 37950, pec: Per_1
E t: Email_2 Email_4
CONVENUTO
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, premesso di essere bracciante Parte_1
agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ha esposto che per l'anno 2021 ha lavorato nella predetta qualità per un totale di 102 giornate, come risultante dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici
Pag. 1 a 6 del comune di residenza allegati;
che, in data 28.01.2022, ha presentato all domanda CP_1
per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
che l' non ha erogato tale CP_1 indennità; che in data 26.05.2023 ha proposto ricorso al Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. la condanna dell' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 nella misura di euro 2.121,60 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell' CP_1 alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto, che ha CP_2
eccepito l'infondatezza della pretesa in ragione del possesso, da parte del ricorrente, di partita
IVA, da cui ha dedotto la qualità di lavoratore autonomo. Ha ritenuto che tale elemento sia ostativo al riconoscimento della prestazione richiesta qualora sussista la prevalenza dell'attività svolta in maniera autonoma rispetto a quella di lavoro dipendente, ed ha rilevato che nel caso di specie risultano n. 152 giornate di lavoro autonomo a fronte di n. 102 gg di lavoro come bracciante agricolo, che l'apertura di partita IVA è connessa all'adesione del
“Regime dei Piccoli agricoltori”, e che il ricorrente ha ottenuto, per tale titolo, finanziamenti
AGEA, insediandosi in una azienda agricola di 7,3 ettari con un DAR di €1.543,96. Ha pertanto così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del lavoro adito respingere il ricorso e le domande in esso contenute. Con il favore delle spese”.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 nella misura di €2.121,60.
Presupposto per la percezione delle indennità in esame è l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
La domanda è fondata.
Giova ricordare in premessa che l'art. 32 legge 264 del 1949 prevede che: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti
Pag. 2 a 6 negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.”. Va ricordata a tal fine la sequenza decadenziale applicabile alla materia in esame, che all'art. 7 della legge 533 del 1973, prevede che: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l' si sia pronunciato”. CP_2
Posto quanto sopra in via generale, va ricordato ancora in premessa che la disoccupazione agricola è un'indennità riconosciuta ai lavoratori impiegati in agricoltura e iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Essa spetta alle seguenti categorie di lavoratori: operai a tempo determinato, piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
La legge prevede che i lavoratori così individuati devono trovarsi nelle seguenti situazioni devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione ed inoltre devono aver maturato almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
È noto, inoltre, che per raggiungere i 102 contributi figurativi possono essere calcolati anche quelli relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Pag. 3 a 6 Sul versante probatorio ciò si traduce in un'inversione dell'onere della prova, poiché spetta all'istante fornire idonea certificazione attestante lo svolgimento di attività di bracciante agricolo nei termini anzidetti.
Quanto detto si accompagna logicamente al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale: “Chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
La norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse. Ne consegue che, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine al diritto all'indennità di disoccupazione e allo svolgimento dell'attività a carattere subordinato di bracciante agricolo.
Ebbene, parte ricorrente ha prodotto il modello 730 del 2022 dal quale risultano redditi da lavoro agrario per €414,00, e redditi da lavoro dipendente per €4.732,00; uno stralcio dell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del comune di residenza di Bivongi dal quale risulta che gli sono state riconosciute 102 giornate lavorative nell'anno 2021 e l'estratto conto previdenziale emesso in data 26.05.2023.
L'istituto convenuto, nel contestare la pretesa del ricorrente, ha eccepito che in capo allo stesso sono state attribuite 152 giornate a titolo di lavoro autonomo, in quanto titolare di partita IVA. Ha inoltre richiamato la percezione di contributi AGEA a dimostrazione della prevalenza dell'attività autonoma rispetto a quella di carattere dipendente.
Gli assunti difensivi sono infondati e come tali non possono essere accolti.
Pag. 4 a 6 Ed infatti, occorre evidenziare che il solo possesso di partita Iva non osta al riconoscimento dell'indennità oggetto di causa, avendo il ricorrente dato prova del possesso dei requisiti necessari per il percepimento della provvidenza richiesta.
Ed infatti, l' si è limitato a dedurre la titolarità di partita IVA in capo al ricorrente CP_1 ed il fatto che questi ha dichiarato un “primo insediamento in agricoltura” ed abbia percepito per tali titoli finanziamenti con ente erogatore AGEA per la somma di€ 1.543,96. Ebbene tali elementi non provano l'effettivo esercizio da parte del ricorrente di attività autonoma in via normale o prevalente. In tal senso, la mera percezione dei finanziamenti Agea indicati non è da sola sufficiente a superare le altre risultanze di causa, in specie di natura reddituale, in forza delle quali è documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato in via prevalente attività di lavoro dipendente, che gli ha garantito un guadagno di €4.732,00, certamente superiore al finanziamento incassato, la cui destinazione, inoltre, non è diretta a comporre il patrimonio del ricevente quanto a sviluppare e sostenere l'attività imprenditoriale avviata.
Inoltre, l'iscrizione che fa l' a titolo di giornate svolte per lavoro autonomo è CP_2 assolutamente presuntiva e sfornita di una base fattuale;
così come anche la rilevata percezione di contributi AGEA non significa e non si traduce in un reddito derivante da attività autonoma che, per legittimare l'assunto dell'Istituto previdenziale, avrebbe comunque dovuto essere complessivamente superiore a quello derivante dall'attività dipendente, circostanza che lo si ripete, è documentalmente smentita.
Da quanto sopra consegue dunque l'accoglimento del ricorso con condanna dell'istituto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Con riferimento al quantum si ritiene senz'altro di condividere la quantificazione operata dal ricorrente, non essendo stati contestati dalla parte resistente i conteggi allegati al ricorso se non in modo del tutto generico.
Sulle relative somme dovrà essere, altresì, corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 16, c. 6
l. 412/1991 a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda di disoccupazione.
Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di
Pag. 5 a 6 riferimento, visti i parametri minimi, esse vengono liquidate in complessivi €1.508,80, di cui
€1.312,00 per compensi e €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-. accoglie il ricorso e dichiara il diritto di alla percezione a titolo di Parte_1 indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 di €2.121,60 oltre accessori come indicato in parte motiva;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.508,80, di cui €1.312,00 per compensi e €196,80 per spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AL La LE
Pag. 6 a 6