Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4783 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 13/07/1976, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Parte_1
Giovanni Bonanno n. 67, presso lo studio dell'avv. Bonfiglio Marina che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/10/1970, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo Via Quintino Sella n.35, presso lo studio dell'avv. Garofalo Carla che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza.
2) Il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1 dimora materna.
3) La casa familiare di via Carmelo Lazzaron.31 resterà assegnata in uso alla IG.ra Parte_1 affinché continui a coabitarvi con i figli.
4) La IG.ra si obbliga a liberare il IG. dalla fideiussione prestata a garanzia del Pt_1 CP_1 mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile di via Carmelo Lazzaro n.31.
5) Il IG. contribuirà al mantenimento dei due figli versando alla IG.ra , tramite CP_1 Pt_1 bonifico bancario, la somma di € 300,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il IG. contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle CP_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli IGlato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di Palermo.
6) I coniugi convengono che l'assegno unico universale per il figlio minore verrà ripartito tra genitori al 50%.
7) Nulla dovrà essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando gli stessi di essere economicamente indipendenti.
8) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì e giovedì dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 prelevandolo e riaccompagnandolo presso la dimora materna, nonché i fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 22,00 con pernottamento. Durante il periodo di vacanze estive, potrà pernottare con il padre il martedì o giovedì delle settimane in cui il Per_1 minore trascorre il weekend con la madre, riaccompagnandolo l'indomani mattina presso il domicilio materno.
9) Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione. Pertanto, per le festività natalizie, il figlio trascorrerà con il padre o la Vigilia di Natale dalle 10,00 del 24 dicembre fino alle 11,00 del 25 dicembre, ovvero il giorno di Natale, dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 10,00 del 26 dicembre;
per il Capodanno, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 11,00 del primo gennaio, ovvero dalle ore 11 del primo gennaio fino alle ore 10,00 del 2 gennaio. Per le
2 festività pasquali, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
la Festa della Liberazione con un genitore, la Festa dei Lavoratori con l'altro genitore. La Festa della Repubblica, un anno con un genitore e quello successivo con l'altro. Tutto ciò che precede, seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/12/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 131 - P. II – serie A- Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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