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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. e P.IVA , nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice speciale di unipersonale (C.F. Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marsico congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simonetta Solinas Ruscazio
ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Convenuta contumace
Causa in tema di: accertamento della qualità di erede
Trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEL RICORRENTE: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti i sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.: 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi superiormente esposti, qui integralmente richiamati, che la sig.ra , come sopra identificata, ha accettato CP_1 espressamente ex art. 475 c.c. l'eredità di e che, pertanto, l'eredità del defunto, Persona_1
avente ad oggetto la quota 1/1 del diritto di piena proprietà sul seguente bene immobile: A2 vani 8,5 in
pagina 1 di 6 Quartucciu CA), Via Raffaele Piras n. 91, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 9 particella 3543 subalterno 2 si è interamente devoluta alla coniuge , come sopra CP_1 individuata. Con ordine al Conservatore dei RR.II di Cagliari di procedere, in relazione all'immobile sopra indicato, alla trascrizione dell'accettazione espressa di eredità in favore della sig.ra CP_1
come sopra individuata, per la quota 1/1 del diritto di piena proprietà.”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la quale procuratrice di Parte_1 Parte_2
società unipersonale, ha convenuto in giudizio al fine di vedere accertata e dichiarata in CP_1
capo alla convenuta la qualità di erede di (C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Cagliari il 13.3.2013).
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato:
- che il Tribunale di Cagliari ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 2476/2012 (non opposto e definitivamente esecutivo il 13.6.2014), e il Decreto Ingiuntivo n. 70/2013 (non opposto e definitivamente esecutivo in data 12.05.2014) con i quali ha ingiunto, tra gli altri, al sig.
[...]
(C.F. ), quale garante della società Solares s.r.l. (C.F. Per_1 C.F._2
), nei limiti delle fideiussioni prestate, di pagare in favore del P.IVA_3 Controparte_2 per il decreto n. 2476/2012, le somme di € 173.000,00, € 116.000,00 ed € 2.099,00 (oltre CPA, IVA e successive occorrende per competenze del procedimento monitorio) dalla notifica dell'ingiunzione al saldo, e per il decreto n. 70/2013, le somme di € 114.650,00 (spese relative al contratto di finanziamento a medio/lungo termine) ed € 6.733,00 (oltre CPA, IVA e successive occorrende per competenze del procedimento monitorio), dalla notifica al saldo;
- Che in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 70/2013 è stata iscritta ipoteca giudiziale in data
25.01.2013 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari, R.G. 2302, R.P. 162 (doc. 6), su un immobile (sito in Quartucciu) di proprietà di;
Persona_1
- che in data 06.07.2015, i crediti di cui ai sopra menzionati Decreti ingiuntivi, sono stati ammessi al passivo del fallimento della società dichiarato in data 14-16.01.2015 dal Tribunale di Parte_3
Cagliari e tutt'ora pendente;
- che è deceduto a Cagliari (CA) il 13.03.2013 e che i legittimari di questi, Persona_1
genitori, fratelli e nipoti, con atto del 22.05.2013, hanno espressamente rinunciato all'eredità da questi;
- che, pertanto, il incardinava presso la Volontaria Giurisdizione del Controparte_2
Tribunale di Cagliati il giudizio n. R.G. V.G. 6548/2018 un'actio interrogatoria volta a concedere ad pagina 2 di 6 , coniuge del de cuius e unica legittimaria non rinunciante, un termine entro il quale CP_1 accettare o rinunciare all'eredità di;
Persona_1
- che con dichiarazione resa a verbale all'udienza del 28.03.2019, l'odierna convenuta, dichiarava di aver provveduto alla dichiarazione di successione dal defunto coniuge, di accettare l'eredità del medesimo e di essere, dunque, erede;
- che la denunciata successione veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari in data 28.11.2014 ai nn. Reg. Gen. 29406 e Reg. Part. 23580 e che, in forza di tale denuncia, la convenuta volturava in proprio favore l'intestazione catastale del bene immobile ipotecato a garanzia dei crediti sopra descritti, sito in Quartucciu alla Via Raffaele Piras n. 91, (identificato al Catasto dei
Fabbricati al foglio 9 particella 3543 subalterno 2);
- che la in forza di contratto di cessione concluso in data 20.09.2023, ha acquistato Parte_2
[... pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. n.130 del 30.04.1999, dal CP_2
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, e che della avvenuta Controparte_2
cessione veniva data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
- che poiché tra i crediti oggetto della predetta cessione risultava compreso quello vantato nei confronti della società Solares s.r.l. (NDG 50137571) con annessi privilegi, garanzie e accessori, la subentrava nel diritto di credito e nelle azioni, anche processuali, connesse al credito Parte_2
ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
- che conferiva, dunque, a l'attività di amministrazione, Parte_2 Parte_1
gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui trattasi, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.;
- che dal momento che i crediti di cui ai decreti ingiuntivi n. 2476/2012 e n. 70/2013, emessi dal
Tribunale di Cagliari, non risultano ad oggi soddisfatti, perdura l'interesse della ricorrente a procedere esecutivamente sul bene immobile ipotecato a garanzia del credito;
- che rilevata la rinuncia all'eredità del debitore deceduto da parte di tutti i legittimari, con l'eccezione del solo coniuge, odierna convenuta, ad ella, deve ritenersi devoluta l'intera eredità;
- che si palesa, quindi, l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti la qualità di erede del defunto in capo alla convenuta . Persona_1 CP_1
La convenuta, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
pagina 3 di 6 *
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento in capo alla convenuta della qualità di erede del coniuge , deceduto in Cagliari il 13.3.2013. In proposito si ritiene che la volontà sia Persona_1
inequivocabilmente volta all'accertamento della qualità di erede della convenuta, senza che assuma significativo rilievo la circostanza che l'accettazione possa qualificarsi come espressa o tacita.
La parte ricorrente ha agito in qualità di procuratrice della quale cessionaria del Parte_2
creditore del de cuius, ovvero del (come da documentazione in atti). Controparte_2
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
Occorre chiarire che ai sensi dell'art. 475 cod. civ. l'accettazione espressa dell'eredità deve essere posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata con la quale il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettare l'eredità oppure ha assunto il titolo di erede.
Nel caso in esame mentre deve dubitarsi che le dichiarazioni rese dalla in udienza nell'ambito CP_1
del procedimento per actio interrogatoria costituiscano una accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 cod. civ., non vi è dubbio che la convenuta abbia posto in essere una pluralità di condotte da cui si evince la sua inequivoca volontà di accettare tacitamente l'eredità del coniuge.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n.
5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 11478/2021, n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Nel caso in esame risulta documentato in atti come , comparsa personalmente nel CP_1
procedimento di Volontaria Giurisdizione sopra indicato (actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ. ), abbia dichiarato di avere provveduto alla denuncia di successione del coniuge e alla voltura dell'immobile in Quartucciu, riconoscendo di aver assunto la qualità di erede del coniuge (cfr. verbale del 28.03.2019, doc. 10).
Agli atti risulta inoltre la trascrizione della denuncia di successione presso la Conservatoria dei Registri pagina 4 di 6 Immobiliari di Cagliari in data 28.11.2014 ai nn. Reg. Gen. 29406 e Reg. Part. 23580 (doc. 11), così come la voltura in favore della dell'intestazione catastale del bene immobile ipotecato a CP_1
garanzia dei crediti sopra descritti, sito in Quartucciu (CA), Via Raffaele Piras n. 91 (doc. 12).
Deve pertanto ritenersi che, pur in assenza di accettazione espressa dell'eredità nelle forme di legge
(previste dall'art. 475 cod. civ. ), nel caso in esame la abbia accettato tacitamente l'eredità del CP_1
coniuge provvedendo alla denuncia di successione, alla voltura dei beni immobili intestati al coniuge e dichiarando espressamente in sede di actio interrogatoria, di avere provveduto a porre in essere tali attività in qualità di erede del proprio coniuge.
L'esigenza delle presente pronuncia sorge, in mancanza di accettazione espressa nelle forme di legge, dalla natura dell'actio interrogatoria che è volta – in sede di Volontaria Giurisdizione (non contenziosa) – a porre un termine al chiamato all'eredità per l'esercizio del diritto potestativo di accettare o meno l'eredità. All'esito dell'actio interrogatoria, infatti, non vi è un accertamento con efficacia di giudicato, ma si consuma soltanto (nel termine concesso) la facoltà per il chiamato di accettare l'eredità.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda volta ad accertare in capo alla la sua qualità di CP_1
erede del coniuge . Così come può acclararsi che la abbia provveduto nella Persona_1 CP_1 dichiarazione di successione ad indicare il bene immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca giudiziale su istanze del nonché a richiederne la voltura a suo nome. Resta estraneo al tema del Controparte_2
presente giudizio il tema della proprietà del citato bene, fermo quanto chiarito in premessa.
Quanto infine all'istanza relativa alla trascrizione della presente sentenza occorre evidenziare come gli adempimenti di cui agli artt. 2643 e ss. cod. civ. siano in concreto condizionati agli adempimenti indicati negli artt. 2658 e ss. Cod. civ., posti a carico del richiedente.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza. È evidente infatti che la circostanza che la non abbia CP_1 provveduto alla formale accettazione dell'eredità nelle forme di legge (così da rendere tale sua volontà nota ai terzi) abbia reso necessario il presente giudizio. La condanna segue, dunque, la soccombenza e deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, da liquidarsi secondo valori minimi in relazione alle cause di valore indeterminato di minor complessità (stante la natura documentale del giudizio e la semplicità dello stesso, svoltosi nella contumacia della convenuta) nella misura di € 2.540,00, oltre spese generali, spese esenti e accessori di legge.
pagina 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede di CP_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ) deceduto in Cagliari il 13.3.2013; C.F._2
2) dichiara tenuta e condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, spese che liquida in misura pari a € 2.540,00 euro, oltre spese generali, accessori di legge e €
1.686,00 per spese esenti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6109/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. e P.IVA , nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice speciale di unipersonale (C.F. Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marsico congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simonetta Solinas Ruscazio
ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Convenuta contumace
Causa in tema di: accertamento della qualità di erede
Trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEL RICORRENTE: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti i sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.: 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi superiormente esposti, qui integralmente richiamati, che la sig.ra , come sopra identificata, ha accettato CP_1 espressamente ex art. 475 c.c. l'eredità di e che, pertanto, l'eredità del defunto, Persona_1
avente ad oggetto la quota 1/1 del diritto di piena proprietà sul seguente bene immobile: A2 vani 8,5 in
pagina 1 di 6 Quartucciu CA), Via Raffaele Piras n. 91, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 9 particella 3543 subalterno 2 si è interamente devoluta alla coniuge , come sopra CP_1 individuata. Con ordine al Conservatore dei RR.II di Cagliari di procedere, in relazione all'immobile sopra indicato, alla trascrizione dell'accettazione espressa di eredità in favore della sig.ra CP_1
come sopra individuata, per la quota 1/1 del diritto di piena proprietà.”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la quale procuratrice di Parte_1 Parte_2
società unipersonale, ha convenuto in giudizio al fine di vedere accertata e dichiarata in CP_1
capo alla convenuta la qualità di erede di (C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Cagliari il 13.3.2013).
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato:
- che il Tribunale di Cagliari ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 2476/2012 (non opposto e definitivamente esecutivo il 13.6.2014), e il Decreto Ingiuntivo n. 70/2013 (non opposto e definitivamente esecutivo in data 12.05.2014) con i quali ha ingiunto, tra gli altri, al sig.
[...]
(C.F. ), quale garante della società Solares s.r.l. (C.F. Per_1 C.F._2
), nei limiti delle fideiussioni prestate, di pagare in favore del P.IVA_3 Controparte_2 per il decreto n. 2476/2012, le somme di € 173.000,00, € 116.000,00 ed € 2.099,00 (oltre CPA, IVA e successive occorrende per competenze del procedimento monitorio) dalla notifica dell'ingiunzione al saldo, e per il decreto n. 70/2013, le somme di € 114.650,00 (spese relative al contratto di finanziamento a medio/lungo termine) ed € 6.733,00 (oltre CPA, IVA e successive occorrende per competenze del procedimento monitorio), dalla notifica al saldo;
- Che in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 70/2013 è stata iscritta ipoteca giudiziale in data
25.01.2013 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari, R.G. 2302, R.P. 162 (doc. 6), su un immobile (sito in Quartucciu) di proprietà di;
Persona_1
- che in data 06.07.2015, i crediti di cui ai sopra menzionati Decreti ingiuntivi, sono stati ammessi al passivo del fallimento della società dichiarato in data 14-16.01.2015 dal Tribunale di Parte_3
Cagliari e tutt'ora pendente;
- che è deceduto a Cagliari (CA) il 13.03.2013 e che i legittimari di questi, Persona_1
genitori, fratelli e nipoti, con atto del 22.05.2013, hanno espressamente rinunciato all'eredità da questi;
- che, pertanto, il incardinava presso la Volontaria Giurisdizione del Controparte_2
Tribunale di Cagliati il giudizio n. R.G. V.G. 6548/2018 un'actio interrogatoria volta a concedere ad pagina 2 di 6 , coniuge del de cuius e unica legittimaria non rinunciante, un termine entro il quale CP_1 accettare o rinunciare all'eredità di;
Persona_1
- che con dichiarazione resa a verbale all'udienza del 28.03.2019, l'odierna convenuta, dichiarava di aver provveduto alla dichiarazione di successione dal defunto coniuge, di accettare l'eredità del medesimo e di essere, dunque, erede;
- che la denunciata successione veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari in data 28.11.2014 ai nn. Reg. Gen. 29406 e Reg. Part. 23580 e che, in forza di tale denuncia, la convenuta volturava in proprio favore l'intestazione catastale del bene immobile ipotecato a garanzia dei crediti sopra descritti, sito in Quartucciu alla Via Raffaele Piras n. 91, (identificato al Catasto dei
Fabbricati al foglio 9 particella 3543 subalterno 2);
- che la in forza di contratto di cessione concluso in data 20.09.2023, ha acquistato Parte_2
[... pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. n.130 del 30.04.1999, dal CP_2
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, e che della avvenuta Controparte_2
cessione veniva data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
- che poiché tra i crediti oggetto della predetta cessione risultava compreso quello vantato nei confronti della società Solares s.r.l. (NDG 50137571) con annessi privilegi, garanzie e accessori, la subentrava nel diritto di credito e nelle azioni, anche processuali, connesse al credito Parte_2
ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
- che conferiva, dunque, a l'attività di amministrazione, Parte_2 Parte_1
gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui trattasi, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.;
- che dal momento che i crediti di cui ai decreti ingiuntivi n. 2476/2012 e n. 70/2013, emessi dal
Tribunale di Cagliari, non risultano ad oggi soddisfatti, perdura l'interesse della ricorrente a procedere esecutivamente sul bene immobile ipotecato a garanzia del credito;
- che rilevata la rinuncia all'eredità del debitore deceduto da parte di tutti i legittimari, con l'eccezione del solo coniuge, odierna convenuta, ad ella, deve ritenersi devoluta l'intera eredità;
- che si palesa, quindi, l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti la qualità di erede del defunto in capo alla convenuta . Persona_1 CP_1
La convenuta, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
pagina 3 di 6 *
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento in capo alla convenuta della qualità di erede del coniuge , deceduto in Cagliari il 13.3.2013. In proposito si ritiene che la volontà sia Persona_1
inequivocabilmente volta all'accertamento della qualità di erede della convenuta, senza che assuma significativo rilievo la circostanza che l'accettazione possa qualificarsi come espressa o tacita.
La parte ricorrente ha agito in qualità di procuratrice della quale cessionaria del Parte_2
creditore del de cuius, ovvero del (come da documentazione in atti). Controparte_2
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
Occorre chiarire che ai sensi dell'art. 475 cod. civ. l'accettazione espressa dell'eredità deve essere posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata con la quale il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettare l'eredità oppure ha assunto il titolo di erede.
Nel caso in esame mentre deve dubitarsi che le dichiarazioni rese dalla in udienza nell'ambito CP_1
del procedimento per actio interrogatoria costituiscano una accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 cod. civ., non vi è dubbio che la convenuta abbia posto in essere una pluralità di condotte da cui si evince la sua inequivoca volontà di accettare tacitamente l'eredità del coniuge.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n.
5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 11478/2021, n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Nel caso in esame risulta documentato in atti come , comparsa personalmente nel CP_1
procedimento di Volontaria Giurisdizione sopra indicato (actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ. ), abbia dichiarato di avere provveduto alla denuncia di successione del coniuge e alla voltura dell'immobile in Quartucciu, riconoscendo di aver assunto la qualità di erede del coniuge (cfr. verbale del 28.03.2019, doc. 10).
Agli atti risulta inoltre la trascrizione della denuncia di successione presso la Conservatoria dei Registri pagina 4 di 6 Immobiliari di Cagliari in data 28.11.2014 ai nn. Reg. Gen. 29406 e Reg. Part. 23580 (doc. 11), così come la voltura in favore della dell'intestazione catastale del bene immobile ipotecato a CP_1
garanzia dei crediti sopra descritti, sito in Quartucciu (CA), Via Raffaele Piras n. 91 (doc. 12).
Deve pertanto ritenersi che, pur in assenza di accettazione espressa dell'eredità nelle forme di legge
(previste dall'art. 475 cod. civ. ), nel caso in esame la abbia accettato tacitamente l'eredità del CP_1
coniuge provvedendo alla denuncia di successione, alla voltura dei beni immobili intestati al coniuge e dichiarando espressamente in sede di actio interrogatoria, di avere provveduto a porre in essere tali attività in qualità di erede del proprio coniuge.
L'esigenza delle presente pronuncia sorge, in mancanza di accettazione espressa nelle forme di legge, dalla natura dell'actio interrogatoria che è volta – in sede di Volontaria Giurisdizione (non contenziosa) – a porre un termine al chiamato all'eredità per l'esercizio del diritto potestativo di accettare o meno l'eredità. All'esito dell'actio interrogatoria, infatti, non vi è un accertamento con efficacia di giudicato, ma si consuma soltanto (nel termine concesso) la facoltà per il chiamato di accettare l'eredità.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda volta ad accertare in capo alla la sua qualità di CP_1
erede del coniuge . Così come può acclararsi che la abbia provveduto nella Persona_1 CP_1 dichiarazione di successione ad indicare il bene immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca giudiziale su istanze del nonché a richiederne la voltura a suo nome. Resta estraneo al tema del Controparte_2
presente giudizio il tema della proprietà del citato bene, fermo quanto chiarito in premessa.
Quanto infine all'istanza relativa alla trascrizione della presente sentenza occorre evidenziare come gli adempimenti di cui agli artt. 2643 e ss. cod. civ. siano in concreto condizionati agli adempimenti indicati negli artt. 2658 e ss. Cod. civ., posti a carico del richiedente.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza. È evidente infatti che la circostanza che la non abbia CP_1 provveduto alla formale accettazione dell'eredità nelle forme di legge (così da rendere tale sua volontà nota ai terzi) abbia reso necessario il presente giudizio. La condanna segue, dunque, la soccombenza e deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, da liquidarsi secondo valori minimi in relazione alle cause di valore indeterminato di minor complessità (stante la natura documentale del giudizio e la semplicità dello stesso, svoltosi nella contumacia della convenuta) nella misura di € 2.540,00, oltre spese generali, spese esenti e accessori di legge.
pagina 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede di CP_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ) deceduto in Cagliari il 13.3.2013; C.F._2
2) dichiara tenuta e condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, spese che liquida in misura pari a € 2.540,00 euro, oltre spese generali, accessori di legge e €
1.686,00 per spese esenti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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