TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2024 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI STRAMENGA, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Viale
Kennedy, 97 – (pec non indicata) opponente contro
C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
GRIMALDI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla Via delle Caserme, 15 – pec Email_1
opposto
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertata l'inesistenza della notifica dei titoli esecutivi e del precetto dichiarare l'insussistenza del diritto del signor a procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1
di in ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla procedura espropriativa Controparte_2
presso terzi n. 1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari con vittoria delle spese competenze di giudizio.
Parte opposta - rigettare l'opposizione in quanto inammissibile perché tardiva trattandosi di un'opposizione ex art. 617 comma II e non 615 cpc come artatamente qualificata dalla debitrice-
pagina 1 di 5 opponente. Il ricorso in opposizione ex art 617, comma II cpc, infatti, andava notificato entro il
27.08.2023 (essendo stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi, primo atto di esecuzione, in data 07.08.2023 (doc. 3) e, successivamente, in data 7.9.2023 è stato notificato a mani l'ulteriore notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ex art. 531 cpc (doc. 4), dunque l'opposizione è tardiva poiché proposta solo in data 23.03.2024, dopo 7 mesi dall'inizio dell'esecuzione.
2) Rigettare l'opposizione in quanto gli asseriti vizi della notifica del titolo esecutivo (nome di battesimo della debitrice anziché e il numero civico 283 anziché 287), sono CP_2 Pt_1
frutto della redazione disattenta da parte dell'Ufficiale Giudiziario della cartolina di ritorno, e non comportano inesistenza della notifica del titolo che, viceversa, ha raggiunto lo scopo dell'atto e dunque, ha provocato la sanatoria ex art. 156 III comma c.p.c., secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. 3) condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente procedimento in favore del creditore opposto nonché ex art. 96 c.p.c. sussistendo la colpa grave nella proposizione di un'opposizione avente solo finalità dilatorie in quanto palesemente tardiva oltre che del tutto priva di fondamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione per l'inesistenza della notifica del Parte_1
titolo e dell'atto di precetto portato poi in una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi n.
1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari) chiedendo accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore a procedere alla esecuzione presso terzi promosso in suo danno. CP_1
In fase cautelare il G.E. “non sospendeva” l'esecuzione, ma dispone la “compensazione” delle spese di lite per la fase sommaria di sua competenza.
Si costituiva la parte opposta, la quale preliminarmente eccepiva la tardività della promossa opposizione in quanto inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ed era intrapresa oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e richiedeva nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, avanzava, altresì, domanda di condanna ex art. 96 cpc.
In sede di prima udienza le difese erano congiuntamente a chiedere che la causa fosse mandata a decisione in quanto già documentalmente istruita.
pagina 2 di 5 Concessi dal G.I. i termini ex art. 189 cpc, alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisione.
Dalla lettura degli atti di causa si evidenzia come la difesa opposta riferisce come la notifica dell'atto di precetto e del titolo portati in una successiva esecuzione mobiliare presso terzi era inoltrata a un soggetto diverso anziché - e a un indirizzo errato - Via Controparte_2 Pt_1
Caravaggio 283, anziché Via Caravaggio 287.
Tale circostanza di per sé non risulta contestata dalla difesa opposta, ma questa la inquadra quale mero errore di trascrizione sulla cartolina ma che risultano coretti i dati del debitore nel corpo della relata.
La difesa opponente oltre a questi errori evidenziava come la spedizione curata dal notificante ex art. 140 cpc portava a un mancato recapito al destinatario della raccomandata;
in tal senso era a produrre il report reso da (doc.2 ex fascicolo di parte opponente). CP_3
In detto documento effettivamente si legge che era stato tentato il recapito da un portalettere del centro postale per Pescara “ma risultato impossibile consegnare l'effetto postale e per questo dichiarato di rinviare al mittente”.
Deve essere evidenziato che dalla analisi di tale documento risulta provata la mancata consegna della raccomandata ex art. 140 cpc al destinatario, sic deve ritersi integrata nel caso concreto l'ipotesi di notifica inesistente.
Non può dunque condividersi la tesi della difesa opposta che inquadra l'azione promossa dalla controparte come opposizione agli “atti esecutivi” e quindi appare infondata l'eccezione preliminare sollevata di tardività dell'azione.
La presente opposizione è “alla esecuzione” e non agli “atti esecutivi concretizzandosi” nella ipotesi di notifica inesistente del titolo e del precetto.
Quel che principalmente rileva ai fini del decidere non è tanto il refuso del nome scritto della destinataria nella cartolina di notifica o il civico errato dell'indirizzo del destinatario, ma soprattutto il mancato perfezionamento dell'iter previsto per la notifica affidata all'ufficiale giudiziario;
nel corso del giudizio è stato accertato documentalmente come non è stata compiuta in tutte le sue fasi la procedura di notifica poiché la raccomandata spedita quale avviso ex articolo
140 cpc non giungeva al destinatario in quanto il notificante dichiarava “impossibile la consegna”
pagina 3 di 5 e disposto il rinvio al mittente. All'evidenza tutto questo avveniva in ragione dei dati errati raccolti dal notificante.
La notifica ex articolo 140 viene a perfezionarsi, solo, dal compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Nello specifico questi sono il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e la comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito.
Nel caso di cui ci si occupa questo ultimo adempimento è omesso anzi non è eseguito in quanto il soggetto addetto al recapito viene a dichiarare la “impossibilità” a consegnare il plico postale e per l'effetto annuncia il rinvio al mittente.
Proprio questo annunciato rinvio al mittente porta a non escludere come la difesa opposta ben poteva conoscere il mancato perfezionamento dell'iter di notificatone ex art. 140 cpc del titolo e del precetto. In tal senso non curava alcuna produzione volta a dimostrare diversamente.
In questi termini la notifica del titolo esecutivo e del precetto non risulta viziata o nulla, ma è inesistente.
Ricorrendo nel caso di cui ci si occupa questa ipotesi, per effetto dal combinato disposto degli articoli 479 e 482 cpc non poteva essere avviata alcuna procedura esecutiva prodromica a detta notifica e dunque risultano inficiati tutti i successivi atti esecutivi compiuti dal creditore fino al completamento dell'opposto giudizio di esecuzione in cui era avanzata la presente opposizione.
L'opposizione deve essere accolta. Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara l'insistenza della notifica dell'atto di precetto e del titolo e conseguenzialmente l'insussistenza del diritto del signor a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in ogni conseguenziale Controparte_2
provvedimento in ordine alla procedura espropriativa presso terzi n. 1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari;
condanna la parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano, € 2.540,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a., c.p.a. pagina 4 di 5 Pescara, 26 maggio 2025
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2024 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI STRAMENGA, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Viale
Kennedy, 97 – (pec non indicata) opponente contro
C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
GRIMALDI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla Via delle Caserme, 15 – pec Email_1
opposto
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertata l'inesistenza della notifica dei titoli esecutivi e del precetto dichiarare l'insussistenza del diritto del signor a procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1
di in ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla procedura espropriativa Controparte_2
presso terzi n. 1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari con vittoria delle spese competenze di giudizio.
Parte opposta - rigettare l'opposizione in quanto inammissibile perché tardiva trattandosi di un'opposizione ex art. 617 comma II e non 615 cpc come artatamente qualificata dalla debitrice-
pagina 1 di 5 opponente. Il ricorso in opposizione ex art 617, comma II cpc, infatti, andava notificato entro il
27.08.2023 (essendo stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi, primo atto di esecuzione, in data 07.08.2023 (doc. 3) e, successivamente, in data 7.9.2023 è stato notificato a mani l'ulteriore notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ex art. 531 cpc (doc. 4), dunque l'opposizione è tardiva poiché proposta solo in data 23.03.2024, dopo 7 mesi dall'inizio dell'esecuzione.
2) Rigettare l'opposizione in quanto gli asseriti vizi della notifica del titolo esecutivo (nome di battesimo della debitrice anziché e il numero civico 283 anziché 287), sono CP_2 Pt_1
frutto della redazione disattenta da parte dell'Ufficiale Giudiziario della cartolina di ritorno, e non comportano inesistenza della notifica del titolo che, viceversa, ha raggiunto lo scopo dell'atto e dunque, ha provocato la sanatoria ex art. 156 III comma c.p.c., secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. 3) condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente procedimento in favore del creditore opposto nonché ex art. 96 c.p.c. sussistendo la colpa grave nella proposizione di un'opposizione avente solo finalità dilatorie in quanto palesemente tardiva oltre che del tutto priva di fondamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione per l'inesistenza della notifica del Parte_1
titolo e dell'atto di precetto portato poi in una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi n.
1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari) chiedendo accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore a procedere alla esecuzione presso terzi promosso in suo danno. CP_1
In fase cautelare il G.E. “non sospendeva” l'esecuzione, ma dispone la “compensazione” delle spese di lite per la fase sommaria di sua competenza.
Si costituiva la parte opposta, la quale preliminarmente eccepiva la tardività della promossa opposizione in quanto inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ed era intrapresa oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e richiedeva nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, avanzava, altresì, domanda di condanna ex art. 96 cpc.
In sede di prima udienza le difese erano congiuntamente a chiedere che la causa fosse mandata a decisione in quanto già documentalmente istruita.
pagina 2 di 5 Concessi dal G.I. i termini ex art. 189 cpc, alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisione.
Dalla lettura degli atti di causa si evidenzia come la difesa opposta riferisce come la notifica dell'atto di precetto e del titolo portati in una successiva esecuzione mobiliare presso terzi era inoltrata a un soggetto diverso anziché - e a un indirizzo errato - Via Controparte_2 Pt_1
Caravaggio 283, anziché Via Caravaggio 287.
Tale circostanza di per sé non risulta contestata dalla difesa opposta, ma questa la inquadra quale mero errore di trascrizione sulla cartolina ma che risultano coretti i dati del debitore nel corpo della relata.
La difesa opponente oltre a questi errori evidenziava come la spedizione curata dal notificante ex art. 140 cpc portava a un mancato recapito al destinatario della raccomandata;
in tal senso era a produrre il report reso da (doc.2 ex fascicolo di parte opponente). CP_3
In detto documento effettivamente si legge che era stato tentato il recapito da un portalettere del centro postale per Pescara “ma risultato impossibile consegnare l'effetto postale e per questo dichiarato di rinviare al mittente”.
Deve essere evidenziato che dalla analisi di tale documento risulta provata la mancata consegna della raccomandata ex art. 140 cpc al destinatario, sic deve ritersi integrata nel caso concreto l'ipotesi di notifica inesistente.
Non può dunque condividersi la tesi della difesa opposta che inquadra l'azione promossa dalla controparte come opposizione agli “atti esecutivi” e quindi appare infondata l'eccezione preliminare sollevata di tardività dell'azione.
La presente opposizione è “alla esecuzione” e non agli “atti esecutivi concretizzandosi” nella ipotesi di notifica inesistente del titolo e del precetto.
Quel che principalmente rileva ai fini del decidere non è tanto il refuso del nome scritto della destinataria nella cartolina di notifica o il civico errato dell'indirizzo del destinatario, ma soprattutto il mancato perfezionamento dell'iter previsto per la notifica affidata all'ufficiale giudiziario;
nel corso del giudizio è stato accertato documentalmente come non è stata compiuta in tutte le sue fasi la procedura di notifica poiché la raccomandata spedita quale avviso ex articolo
140 cpc non giungeva al destinatario in quanto il notificante dichiarava “impossibile la consegna”
pagina 3 di 5 e disposto il rinvio al mittente. All'evidenza tutto questo avveniva in ragione dei dati errati raccolti dal notificante.
La notifica ex articolo 140 viene a perfezionarsi, solo, dal compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Nello specifico questi sono il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e la comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito.
Nel caso di cui ci si occupa questo ultimo adempimento è omesso anzi non è eseguito in quanto il soggetto addetto al recapito viene a dichiarare la “impossibilità” a consegnare il plico postale e per l'effetto annuncia il rinvio al mittente.
Proprio questo annunciato rinvio al mittente porta a non escludere come la difesa opposta ben poteva conoscere il mancato perfezionamento dell'iter di notificatone ex art. 140 cpc del titolo e del precetto. In tal senso non curava alcuna produzione volta a dimostrare diversamente.
In questi termini la notifica del titolo esecutivo e del precetto non risulta viziata o nulla, ma è inesistente.
Ricorrendo nel caso di cui ci si occupa questa ipotesi, per effetto dal combinato disposto degli articoli 479 e 482 cpc non poteva essere avviata alcuna procedura esecutiva prodromica a detta notifica e dunque risultano inficiati tutti i successivi atti esecutivi compiuti dal creditore fino al completamento dell'opposto giudizio di esecuzione in cui era avanzata la presente opposizione.
L'opposizione deve essere accolta. Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara l'insistenza della notifica dell'atto di precetto e del titolo e conseguenzialmente l'insussistenza del diritto del signor a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in ogni conseguenziale Controparte_2
provvedimento in ordine alla procedura espropriativa presso terzi n. 1091 del 2023 RG esecuzioni mobiliari;
condanna la parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano, € 2.540,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a., c.p.a. pagina 4 di 5 Pescara, 26 maggio 2025
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5