Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3228 RUOLO GENERALE ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesca Maria Mammone Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado d'Appello
DA
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. BREA LUIGI Parte_1 P.IVA_1
BERNABÒ (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Torino, c.so Moncalieri n. 21;
-ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F./P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE ALBERTINI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in piazza Libertà n. 1. CP_1
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Per Parte_1
“Voglia il Collegio Ecc.mo, contrariis reiectis: in via istruttoria, assumere se del caso i mezzi di prova dedotti in primo grado con la propria memoria istruttoria 13-5-2013; in via principale, riformare per le ragioni esposte la sentenza 28-7-2015 n. 4552 del Tribunale di Varese e per l'effetto, accertato il mancato pagamento delle somme cedute alla Parte_1 condannare la a pagare in favore di l'importo di € 289.523,34 al d.lgs. Controparte_1 Pt_1 231/2002 (pari ad € 146.114,52 al 26-9-2012, oltre agli ulteriori interessi fino al saldo) ovvero, in subordine, di cui alla normativa dettata per gli appalti pubblici;
in via subordinata, in riforma della sentenza 28-7-2015 n. 4552 del Tribunale di Varese, che ha omesso di decidere sul punto, accertato il danno causato dalla alla Controparte_1 Parte_1
condannare l'Amministrazione a pagare in favore di la somma di € 289.523,34
[...] Pt_1 ovvero quella ulteriore accertanda, in via di ulteriore subordine anche a titolo di perdita di chances, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi di legge, oltre interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione.”
Per Controparte_1
“voglia codesta ill.ma Corte d'appello adita:
- respingere l'appello
Con vittoria di spese e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda che ha dato origine al presente giudizio può così sintetizzarsi sulla base di quanto riportato negli atti.
Agli inizi del 2005 l'impresa MA TO s.p.a., aggiudicataria dei lavori banditi dalla Provincia di da realizzarsi lungo la S.P. 1 “del chiostro di Voltorre” , richiedeva un'offerta alla CP_1
per la fornitura e posa di manufatti prefabbricati. Pt_1
Veniva quindi stipulato, in data 22.4.2005, un contratto tra la MA TO e la con cui la Pt_1
prima subappaltava alla seconda la fornitura e posa di manufatti prefabbricati da utilizzare nel rapporto di appalto pubblico.
Nel dicembre del 2005, la incorporava la MA Controparte_2
TO e subentrava in tutte le posizioni di quest'ultima con effetto a partire dal 7.12.2005.
La procedeva, dunque, a stipulare con la un'integrazione del contratto originario, Pt_1 CP_2
pattuendo che i pagamenti dovuti alla subappaltatrice sarebbero stati saldati mediante Pt_1
cessione dei crediti che vantava verso la Provincia di parte dei quali venivano poi CP_2 CP_1
effettivamente ceduti con scrittura privata autenticata del 14.4.2006.
La cessione veniva poi notificata alla Provincia di in data 4.5.2006; tuttavia, la Provincia CP_1
continuava a saldare direttamente la CP_2 Alla fine del 2006, la affittava il ramo d'azienda comprendente anche l'anzidetto contratto di CP_2
subappalto alla CS s.r.l. con la quale la stipulava un ulteriore accordo integrativo, di Pt_1 incremento dell'importo di subappalto, con l'autorizzazione dell'Amministrazione.
Nonostante i ripetuti solleciti di pagamento che la rivolgeva alla Provincia, richiamando in Pt_1 particolare la cessione stipulata e notificata all'Ente, gli importi richiesti non venivano pagati. inizialmente agiva in giudizio, nei confronti della CS ma attesa l'insolvenza di questa Pt_1
conveniva, poi, in giudizio la lamentando che, nonostante la ricezione della notifica della CP_1
cessione, la predetta aveva continuato ad effettuare i pagamenti direttamente all'appaltatrice, sicchè
era stata costretta ad incardinare il giudizio dinanzi al Tribunale di Varese per il recupero Pt_1
dell'importo ancora dovuto di €289.523,34, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la , domandando il rigetto delle domande ex adverso CP_1 CP_1 proposte ed eccependo l'inefficacia della cessione del credito stipulata tra la e Pt_1
l'appaltatrice nei confronti della . CP_1
Nella specie, rappresentava che la cessione dei crediti derivanti da contratti di appalti pubblici è sottoposta ad un regime derogatorio della disciplina codicistica e, in particolare, che in base all'art. 9 L. 2448 all. E/1865 e agli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923, sarebbe prevista espressamente la necessità dell'accettazione della cessione del credito da parte dello Stato o di altro ente pubblico ai fini dell'efficacia del contratto di cessione. Mentre la disciplina della cessione secondo i canoni civilistici sarebbe stata applicabile, ai sensi dell'art. 115 dpr 554/1999 (ora trasfuso nell'art. 117
d.lgs 163/2006) solo se cessionario fosse stata una banca o un intermediario finanziario, circostanza che non ricorreva nel caso di specie, non essendo la società attrice un cessionario qualificato negli anzidetti termini.
Con sentenza n. 4552/2015, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di ritenendo Pt_1 fondata l'eccezione di inefficacia della cessione sollevata da parte convenuta, stante la necessità dell'accettazione della cessione del credito da parte dell'ente pubblico, prevista dall'art. 9 L. n.
22448 all. E/1865, in deroga all'art. 1260 c.c. che stabilisce che” sul prezzo dei contratti in corso non può avere effetto alcun sequestro né cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”
Avverso l'anzidetta sentenza, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma e Pt_1 contestando l'omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3272/2018, rigettava integralmente l'appello della liquidando le spese di lite a carico di quest'ultima. Pt_1
presentava quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi;
successivamente la Pt_1
notificava un proprio controricorso. Controparte_1 La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25284/2023, ha accolto il primo motivo di ricorso dichiarando l'assorbimento del secondo e ha rimesso a questa Corte di appello, individuata come giudice di rinvio.
Nella specie, la Suprema Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale formatasi in relazione all'art 70 cit secondo cui il divieto di cessione da parte dell'appaltatore del credito derivante dal contratto di appalto viene inteso restrittivamente nel senso che l'incedibilità è limitata al caso in cui il contratto di appalto sia ancora pendente, in quanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale ( Cass 9798/94).
La Corte ha poi citato la giurisprudenza successiva che ha ritenuto che, ove lo stato agisca secondo il diritto dei privati le disposizioni che riconoscono alla Pubblica Amministrazione privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo per cui è da ritenersi che la disciplina dell' 9 cit sia stata abrogata per incompatibilità per tutti i casi in cui non sia espressamente richiamata dall'art 70 rd 2440/23 ( Cass. 981/02).
Il Supremo collegio ha, infine, ritenuto che sempre nella prospettiva di agevolare l'esecuzione del contratto di appalto dei lavori pubblici il legislatore ha esteso ex art. 26 co 5 l. 109/94 la disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/91) ai crediti verso le Pubbliche Amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici.
Facendo applicazione delle predette coordinate interpretative la Cassazione ha statuito che la prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche induce ad estendere anche “al caso in cui il cessionario sia un subappaltatore (ad instar dell'art. 115 co.
3 d.p.r. 554/1999) la regola che la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti” .
Dunque, la Corte, con l' ordinanza di rinvio si è discostata , come si è visto, dai precedenti anche più recenti1, e ha “esteso” la previsione dell'art. 115, comma 3, del DPR 554/99, anche alle cessioni di credito a favore dei subappaltatori, aderendo ad una interpretazione teleologica che valorizza l'evoluzione normativa e giurisprudenziale volta a agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche e a ridurre i privilegi della Pubblica Amministrazione che restringono l'autonomia negoziale.
Il giudizio è stato riassunto da che ha domandato di riformare la sentenza Parte_1 condannando la a pagare in favore di l'importo di €289.523,34, oltre Controparte_1 Pt_1
ad interessi fino al saldo al tasso di cui al d.lgs 231/2002 ;
In via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno pari alla somma di €289.523,34, in via di ulteriore subordine anche a titolo di perdita di chance.
Infine, quanto alle spese di lite, che ha rimborsato alla le spese di lite Pt_1 Controparte_1
liquidate nelle sentenze di I e II grado ( rispettivamente di € 14.097,72 (+ 2,07 di spese) ed €
10.942,25 ha chiesto che all' accoglimento delle domande svolte da segua per Pt_1
l'Amministrazione l'obbligo di restituire tali importi nonché di rimborsare le spese per tutte quelle fasi processuali, così come saranno liquidate dalla Corte con gli accessori di legge e le spese vive, insieme all'importo del contributo unificato versato per il I e II grado (rispettivamente in € 1.056,00 ed € 1.821,00, più marche da bollo per € 8,00 ed € 27,00), oltre che per la presente fase di riassunzione nonchè gli importi dell'imposta di registro pagata da sulle predette sentenze, Pt_1 liquidata rispettivamente in € 217,50 ed € 208,75 . Ha chiesto, inoltre, che sia dichiarato, in riforma della sentenza di codesta Corte 3272/2018 (doc. 39) la non debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato da € 1.821,00 ivi liquidato ai sensi dell'art. 13 – comma 1 quater – del d.p.r.
115/2002, appunto pagato da (docc. 52 – 53), ordinandone il rimborso da parte della Pt_1
o comunque autorizzando la sua restituzione da parte dell'erario. CP_1
Infine ha chiesto che la Corte provveda a liquidare le spese del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge più le spese vive ed il rimborso del contributo unificato versato (per € 37
2.428,00) più la marca da bollo da € 27,00 ed € 200,00 per l'anticipazione dell'imposta fissa di registro (ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del d.p.r. 115/2002).
La con il proprio controricorso insisteva per il rigetto dell'appello e per la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata contestando la decisione della Cassazione che ha operato un revirement rispetto ai precedenti orientamenti.
In subordine la chiedeva che venisse esclusa ogni condanna al pagamento degli interessi CP_1
che precedono la data di presentazione della domanda giudiziale, giacché prima della Pt_1
citazione ha agito in principalità nei confronti dell'appaltatore, manifestando dunque la volontà di non pretendere alcunché dalla fino alla citazione in giudizio. Controparte_1 Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva quindi trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto premesso che ai sensi degli artt. 383 e 384 cpc “In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto ( Cass Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024).
Deve, pertanto in questo giudizio farsi applicazione del principio affermato secondo cui “la cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica”
Nella specie attrice in riassunzione, in qualità di subappaltatrice, chiede il pagamento Pt_1 dell'importo di €289.523,34 oltre accessori, in forza della cessione del 14.4.2006 con cui l'appaltatrice principale le cedeva i crediti dalla stessa vantati nei confronti della di CP_1
committente. CP_1
E' pacifico che la cessione è stata notificata alla in data 4.5.2006 e che nei 15 giorni non CP_1
è pervenuta alcuna comunicazione alla da parte dell'Amministrazione e , pertanto, Pt_1
secondo quanto statuito dalla Corte la cessione è efficace ed opponibile alla . CP_1
Assume la che non si sarebbe formato un silenzio assenso alla cessione del credito atteso CP_1
che la avrebbe manifestato implicitamente volontà contraria alla cessione pagando CP_1
l'appaltatore e che avrebbe comunque pagato in buona fede al creditore apparente.
L'assunto è errato. Infatti, secondo il dictum della Cassazione la cessione , a somiglianza dell'art
115 dpr 554/99” non richiede l'accettazione ( neppure sotto forma di silenzio assenso) del contraente ceduto ma è impedita solo allorchè l'amministrazione “ rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica “, fattispecie che, come si è detto, non si è verificata.
Dunque in mancanza di rifiuto espresso formalizzato, come si è detto, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica, la manifestazione implicita di volontà contraria alla cessione non è idonea ad impedire gli effetti della cessione .
Neppure può essere fatto appello ai principi dell'apparenza del diritto atteso che l'avvenuta notifica esclude la buona fede nel pagamento effettuato all'appaltatore, soggetto cedente e come tale non legittimato a ricevere il pagamento. Va, infine, aggiunto che la circostanza che abbia, inizialmente, agito nei confronti della Pt_1
cedente CS , risultata poi insolvente, è irrilevante nei rapporti tra e che, Pt_1 CP_1
notiziata della cessione del credito non può giovarsi successiva della condotta di . Pt_1
Tanto premesso, l'ammontare del debito oggetto di cessione non è contestato nel quantum e si fonda comunque sugli Stati Avanzamento Lavori – SAL sottoscritti pure dall'appaltatore principale dell'opera (cioè SAL n. 10 - doc. 26, cui è subentrata poi CS, SAL n. 11 – doc. 27), CP_2
intercorsa tra la stessa e la CS: pertanto è dovuto dalla NC l'importo di euro 289.523,34, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs 231/2002.
Tali interessi dovranno decorrere dalla scadenza del credito al saldo atteso che la cessione del credito si sostanzia nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria come composta oltre che dal diritto alla prestazione anche del diritto al pagamento degli interessi di mora nella misura in cui essi sono dovuti al creditore cedente, a nulla rilevando che, a fronte dell'inadempimento della NC , abbia inizialmente avanzato la propria domanda di pagamento anche nei Pt_1
confronti di CS .
Accolta la domanda principale, non vi è spazio per la subordinata con cui chiede il Pt_1
risarcimento del danno derivante dalla mancata sospensione dei pagamenti da parte della Provincia di in favore dell'appaltatrice, pur in presenza di diritti di credito assegnabili forzatamente CP_1
alla subappaltatrice.
La domanda di , quindi , deve essere accolta. Pt_1
Per quanto riguarda la condanna alle spese del giudizio nei suoi vari gradi, ritiene la Corte che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti.
Infatti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ( Cass. ord n. 3977/20).
Nella specie , come si è visto, la Corte ha mutato il proprio orientamento accedendo ad una interpretazione innovativa dell'art. 115 dpr 554/99 che giustifica la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio .
All'accoglimento della domanda di consegue il diritto della predetta alla restituzione delle Pt_1
spese di lite pagate in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado , nonché a essere rimborsata del 50% delle spese di registrazione della sentenza dalla stessa anticipate ( Cass.
n.14192/11).
Avendo la sentenza di rinvio accolto la domanda di e annullato la sentenza pronunciata Pt_1 dalla Corte d'Appello, è venuto meno il presupposto per l'applicazione del versamento del doppio contributo unificato (Cass. n. 18529/19): pertanto ciò potrà dar luogo a richiesta di rimborso nei confronti dell'erario ma non di pronuncia condannatoria del predetto che non è parte in causa.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, condanna la a pagare in favore di l'importo di € 289.523,34 oltre Controparte_1 Pt_1
interessi dalla scadenza del credito fino al saldo al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 .
Condanna la a restituire quanto pagato da a titolo di spese legali per il Controparte_1 Pt_1
I e II grado ( rispettivamente di € 14.097,72 (+ 2,07 di spese) ed € 10.942,25).
Condanna la a rimborsare a il 50% delle spese di registrazione della sentenza. CP_1 Pt_1
Spese di lite interamente compensate
Così deciso in Milano, 15/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Francesca Maria Mammone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da ultimo Cass.ord 24758/21 “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice)”.