Legge 30 novembre 1998, n. 413

Commentari6

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  • 1Eutekne.infoAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 2Libro Unico del Lavoro, le FAQ
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 febbraio 2009

    Istituito con la manovra finanziaria di questa estate (articoli 39 e 40 del decreto legge 112/2008 convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133), il Libro Unico del Lavoro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa. Ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. Il Ministero del Lavoro, in vista dell'imminente entrata a regime delle nuove regole (il 16 febbraio) ha predisposto alcune risposte a quesiti ricorrenti, in ordine a: – Soggetti obbligati e obbligo di istituzione – Modalita' di tenuta, autorizzazioni, numerazione e …

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  • 3Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta.
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2006

    Art. 1. Finalità 1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della …

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  • 4Risoluzione del 22/03/2004 n. 47 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 22 marzo 2004

    Con interpello presentato ai sensi dell\'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l\'Autorita\' Portuale di..., in persona del proprio legale rappresentante, ha proposto il seguente QUESITO L\'Autorita\' Portuale di... sta valutando la possibilita\' di emettere obbligazioni, in base all\'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 e all\'articolo 36 della legge 1 agosto 2002, n. 166, aventi durata superiore a diciotto mesi, da collocare sul mercato presso investitori istituzionali. Il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario, precisa l\'istante, consentirebbe alla stessa Autorita\' di reperire le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento della …

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  • 5Finanziaria 2004 - tabelleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2004
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Giurisprudenza75

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 30/10/2024, n. 3618
    Provvedimento: Sentenza n. 3618/2024 Depositato il 30/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 18/10/2024 alle ore 11:10 in composizione monocratica: CAPONETTO OR, Giudice monocratico in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2072/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 contro Comune di Palermo elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9323 DEL 05/10/2023 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di …
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    • giurisdizione tributaria·
    • IMU·
    • annullamento avviso di accertamento·
    • agevolazioni tributarie·
    • riduzione d'imposta·
    • prova dei presupposti·
    • compensazione spese·
    • art. 2, comma 4, l. n. 413/1998·
    • locazione agevolata

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 08/09/2025, n. 5845
    Provvedimento: Sentenza n. 5845/2025 Depositato il 08/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 07/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI MAIO GABRIELE, Presidente ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore BARRELLA ROSARIO, Giudice in data 07/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3387/2024 depositato il 17/05/2024 proposto da Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da …
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    • agevolazioni fiscali·
    • IMU·
    • art. 13 comma 6-bis d.l. n. 201/2011·
    • riduzione imposta 25%·
    • dichiarazione IMU·
    • equilibrio di bilancio comunale·
    • canone concordato·
    • attestazione conformità canone·
    • art. 2 co.3 L.431/98·
    • ravvedimento operoso

  • 3Trib. Imperia, sentenza 15/07/2025, n. 381
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI SENTENZA nella causa iscritta al n.684/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “ricorso ex art. 447bis Cpc” promossa da (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 S O e d CIORTINO presso il cui studio in Sanremo alla via Fratti n.5 è eletto domicilio –ricorrente– contro ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 F mo alla via Roma n. 4 è eletto domicilio –resistente– Ragioni della decisione (1) , in data 22.03.2018, stipulava con il Parte_1 Controparte_1 contratto …
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    • azione risarcitoria·
    • art. 52 D. Lgs 196/2003·
    • forma scritta risoluzione consensuale·
    • art. 3 L. 431/1998·
    • registrazione cessazione contratto·
    • disdetta contratto locazione·
    • ricorso ex art. 447bis Cpc·
    • risoluzione consensuale contratto·
    • spese di giudizio

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 07/08/2025, n. 261
    Provvedimento: Sentenza n. 261/2025 Depositato il 07/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: SINISI NI, Giudice monocratico in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 279/2024 depositato il 17/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Parma - Strada Repubblica N.1 43121 Parma PR elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1034 IMU …
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    • agevolazioni fiscali·
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    • regolamento comunale IMU·
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    • riduzione canone locazione·
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  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 08/09/2025, n. 5844
    Provvedimento: Sentenza n. 5844/2025 Depositato il 08/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 07/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI MAIO GABRIELE, Presidente ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore BARRELLA ROSARIO, Giudice in data 07/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3345/2024 depositato il 16/05/2024 proposto da Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da …
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    • art. 2 co.3 L. 431/1998·
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
    a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
    b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
    c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le finalita' di cui all' articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
    2. All' articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio".
    3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
    4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alla costruzione navale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 380 del 31 dicembre 1990.
    - Il testo degli articoli 3 , 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito con la legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48, e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.
    2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.
    3. Qualora la commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
    4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.
    5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.
    6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione".
    "Art. 4. - Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.
    2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita', indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.
    3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.
    4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto.
    5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa".
    "Art. 10. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , o nei cantieri dei Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi), e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE".
    3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
    4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto".
    - L' art. 5, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, cosi recita:
    "6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998".
    - Il testo vigente dell' art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio".
    - Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, e' il seguente:
    "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
    2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
    - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104.
    - Il testo vigente dell'art. 5. comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
    "2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall' art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
    - Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.
  • Art. 2. 1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.
    Note all'art. 2:
    - Il testo del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 351 del 23 dicembre 1997.
    - Per il titolo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , si veda nelle note all'art. 1.
    - Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale, commerciale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C355 del 30 dicembre 1995.
  • Art. 3. 1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, e' consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all' articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993 .
    2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all' articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all' articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , e' accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.
    3. Resta ferma ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , l'esclusione del riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonche' della possibilita' di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.
    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreche' esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.
    5. Il possesso del requisito di cui all' articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' richiesto solo per le imprese di costruzione navale.
    6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonche' alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonche' la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. E' fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed e' confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.
    7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.
    8. Con successivo provvedimento sara' istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttivita' dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.
    Note all'art. 3:
    - Per il testo degli articoli 3 , 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , si veda nelle note all'art. 1.
    - Il testo dell' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, e' il seguente:
    "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
    a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
    b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;
    c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.
    2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
    3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
    - Il testo dell' art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'albo di cui all' art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , i contributi di cui all' art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facolta' e' esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttivita' ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacita' produttiva assistibile annua, strutturale, gia' riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed e' escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'albo di nuove imprese.
    2. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all' art. 19, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.
    3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'albo di cui all' art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalita' del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto 8 novembre 1990, n. 373 del Ministro della marina mercantile ".
    - Il testo dell' art. 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' il seguente:
    "Art. 20.- 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
    a) - c) (omissis).
    d) struttura economicofinanziaria desunta dai bilanci certificati da societa' di revisione autorizzate ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio".
    - Per il testo degli articoli 3 , 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , si veda nelle note all'art. 1.