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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Vincenza Prezioso e domiciliata presso il suo studio in 38066 Riva del Garda (TN) in via San Tomaso n. 1, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Tartari e domiciliato presso il suo studio in 38066 Riva del Garda (TN) in Viale Dante Alighieri n.90, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 03.06.2022 in Arco (TN), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per le figlie, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. La casa familiare, costituita dall'immobile situato in Arco (TN) in via
Mantova n. 15, PT 3011, p.ed 1526, p.m. 1, CC Arco e identificato catastalmente dalla p.ed 1526, sub 6, Foglio 29, p.m. 1, categ. A/7, classe 3, cons. 6,5 vani, supe. 175 mq, CC ARCO, nonché gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale Parte_1
genitore collocatario delle figlie e . Per_2 Per_1
pag. 2 di 7 Darsi atto in ogni caso che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora e che il signor Parte_1 Parte_2
ha già prelevato i propri effetti personali.
[...]
4. Le figlie e staranno con il padre secondo il seguente Per_2 Per_1
calendario.
e staranno con il padre a settimane alterne come segue: Per_1 Per_2
- la prima e la terza settimana del mese, durante il periodo scolastico, il martedì e il mercoledì, dal termine della scuola sino alla mattina seguente,
e, durante il periodo estivo, sempre il martedì ed il mercoledì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dal mattino alle ore 9.00, alla mattina seguente.
- la seconda e la quarta settimana del mese, durante il periodo scolastico,
e trascorreranno con il padre il martedì, dal termine della Per_1 Per_2
scuola sino alla mattina seguente, e durante il periodo estivo, sempre il martedì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dal mattino alle ore 9.00, alla mattina seguente.
Durante la seconda e la quarta settimana e staranno con il Per_1 Per_2
padre anche il week end: durante il periodo scolastico, dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 e, durante il periodo estivo, dal venerdì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dalle ore 15.00, sino alla domenica sera, alle ore 20.00.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun Per_2 Per_1
genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni di lavoro dei genitori e, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo fra le parti.
pag. 3 di 7 Negli altri periodi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con le figlie, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, un pari numero di giorni, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con le figlie il giorno di Capodanno, così come la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Il giorno della Vigilia di Natale LA e staranno con la madre e Per_2
il giorno di Natale LA e staranno con il padre. Per_2
Tutto quanto sopra stabilito quanto a giorni ed orari potrà essere concordemente preventivamente modificato in caso di imprevisti o esigenze lavorative delle parti, tenendo in ogni caso sempre conto della volontà e dell'opinione delle minori e compatibilmente con i loro impegni.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie e e sino al Per_2 Per_1
raggiungimento della loro completa indipendenza economica l'importo mensile di € 300,00 (dicasi euro trecento //00) per ciascuna figlia, quindi euro 600,00 mensili (dicasi euro seicento//00), mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Si dà atto che il signor ha già versato tutte le somme dovute a Pt_2
questo titolo alla moglie e maturate medio tempore fino al momento del deposito del ricorso.
6. Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come indicato nel Protocollo del CNF del 29.11.2017, allegato al ricorso introduttivo sub doc. n. 5, da intendersi come qui pag. 4 di 7 integralmente richiamato, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato:
Tutte le spese che devono essere preventivamente concordate come da
Protocollo, dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa
(ancorché frazionata), superiore ad € 100,00.
Devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e da rimborsare al 50 % fra i genitori quelle per la quota di iscrizione annuale e la frequentazione dei corsi attualmente seguiti dalle minori, quindi, il corso di tennis per e il corso di ginnastica e di nuoto, per . Per_1 Per_2
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
7. L'assegno Unico Universale INPS e qualsiasi altra provvidenza in favore della prole verranno fruite in via esclusiva al 100% della signora
[...]
Parte_1
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non pag. 5 di 7 avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto 6 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento e/o assegni divorzili.
9. Il signor ricevuto il rimborso di euro 3.509,00, Parte_2
indicato al punto n. 6 della premessa del ricorso introduttivo, verserà alla signora la somma di euro 3.490,00, mediante bonifico Parte_1
sul conto corrente entro 10 giorni dalla ricezione delle somme da parte dell'Ente.
10. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare nonché di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
11. I ricorrenti si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per le figlie a validi per l'espatrio.
12. Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
13. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
pag. 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Vincenza Prezioso e domiciliata presso il suo studio in 38066 Riva del Garda (TN) in via San Tomaso n. 1, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Tartari e domiciliato presso il suo studio in 38066 Riva del Garda (TN) in Viale Dante Alighieri n.90, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 03.06.2022 in Arco (TN), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per le figlie, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. La casa familiare, costituita dall'immobile situato in Arco (TN) in via
Mantova n. 15, PT 3011, p.ed 1526, p.m. 1, CC Arco e identificato catastalmente dalla p.ed 1526, sub 6, Foglio 29, p.m. 1, categ. A/7, classe 3, cons. 6,5 vani, supe. 175 mq, CC ARCO, nonché gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale Parte_1
genitore collocatario delle figlie e . Per_2 Per_1
pag. 2 di 7 Darsi atto in ogni caso che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora e che il signor Parte_1 Parte_2
ha già prelevato i propri effetti personali.
[...]
4. Le figlie e staranno con il padre secondo il seguente Per_2 Per_1
calendario.
e staranno con il padre a settimane alterne come segue: Per_1 Per_2
- la prima e la terza settimana del mese, durante il periodo scolastico, il martedì e il mercoledì, dal termine della scuola sino alla mattina seguente,
e, durante il periodo estivo, sempre il martedì ed il mercoledì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dal mattino alle ore 9.00, alla mattina seguente.
- la seconda e la quarta settimana del mese, durante il periodo scolastico,
e trascorreranno con il padre il martedì, dal termine della Per_1 Per_2
scuola sino alla mattina seguente, e durante il periodo estivo, sempre il martedì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dal mattino alle ore 9.00, alla mattina seguente.
Durante la seconda e la quarta settimana e staranno con il Per_1 Per_2
padre anche il week end: durante il periodo scolastico, dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 e, durante il periodo estivo, dal venerdì, dal termine del centro estivo eventualmente frequentato o, dalle ore 15.00, sino alla domenica sera, alle ore 20.00.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun Per_2 Per_1
genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni di lavoro dei genitori e, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo fra le parti.
pag. 3 di 7 Negli altri periodi dell'anno, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con le figlie, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, un pari numero di giorni, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con le figlie il giorno di Capodanno, così come la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Il giorno della Vigilia di Natale LA e staranno con la madre e Per_2
il giorno di Natale LA e staranno con il padre. Per_2
Tutto quanto sopra stabilito quanto a giorni ed orari potrà essere concordemente preventivamente modificato in caso di imprevisti o esigenze lavorative delle parti, tenendo in ogni caso sempre conto della volontà e dell'opinione delle minori e compatibilmente con i loro impegni.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie e e sino al Per_2 Per_1
raggiungimento della loro completa indipendenza economica l'importo mensile di € 300,00 (dicasi euro trecento //00) per ciascuna figlia, quindi euro 600,00 mensili (dicasi euro seicento//00), mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Si dà atto che il signor ha già versato tutte le somme dovute a Pt_2
questo titolo alla moglie e maturate medio tempore fino al momento del deposito del ricorso.
6. Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come indicato nel Protocollo del CNF del 29.11.2017, allegato al ricorso introduttivo sub doc. n. 5, da intendersi come qui pag. 4 di 7 integralmente richiamato, sia con riferimento alle voci di spesa, che alla modalità di accordo e di rimborso, fatto salvo quanto di seguito specificato:
Tutte le spese che devono essere preventivamente concordate come da
Protocollo, dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa
(ancorché frazionata), superiore ad € 100,00.
Devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e da rimborsare al 50 % fra i genitori quelle per la quota di iscrizione annuale e la frequentazione dei corsi attualmente seguiti dalle minori, quindi, il corso di tennis per e il corso di ginnastica e di nuoto, per . Per_1 Per_2
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
7. L'assegno Unico Universale INPS e qualsiasi altra provvidenza in favore della prole verranno fruite in via esclusiva al 100% della signora
[...]
Parte_1
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non pag. 5 di 7 avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto 6 spetteranno ai genitori al 50% ciascuno.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento e/o assegni divorzili.
9. Il signor ricevuto il rimborso di euro 3.509,00, Parte_2
indicato al punto n. 6 della premessa del ricorso introduttivo, verserà alla signora la somma di euro 3.490,00, mediante bonifico Parte_1
sul conto corrente entro 10 giorni dalla ricezione delle somme da parte dell'Ente.
10. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare nonché di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
11. I ricorrenti si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per le figlie a validi per l'espatrio.
12. Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
13. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
pag. 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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