Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/07/2025, n. 13075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13075 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 13075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2022, proposto da SE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 2307 del 24 novembre 2021 recante protocollo “m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 002307. 24-11-2021”, con il quale la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento delle classi di concorso AL-56 strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Tromba) e AL-56 strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (Tromba), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. SE NO, nat(o) a Sortino (SR) – Italia, il 23 marzo 1974”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Con ricorso notificato il 27 dicembre 2021 e depositato il 17 gennaio 2022, il sig. SE NO ha impugnato il provvedimento (prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.002307.24-11-2021 ) con cui l’Amministrazione dell’Istruzione ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del suo titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Romania.
L’esercizio del potere amministrativo è stato criticato tramite i motivi di gravame così rubricati:
- « I. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/90 – MANIFESTA ILLEGITTIMITA’ PER OMESSA ADOZIONE DEL COSIDDETTO PREAVVISO DI RIGETTO »;
- « II. VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 2 BIS E 6 L. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN COMBINATO DISPOSTO CON IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE E DELLA BUONA FEDE NEI RAPPORTI TRA P.A. E CITTADINO – VIOLAZIONE DELLA NORMA RECANTE GLI OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO »;
- « III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 novembre 2007 N. 206, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2013/55/UE, RECEPITA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016 N. 15 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA – EGUAGLIANZA – IMPARZIALITA' – DISCRIMINAZIONE ».
Il ricorrente lamenta, per un verso, sul piano formale che il Ministero abbia omesso il preavviso di provvedimento negativo e non abbia attivato il soccorso istruttorio (così non consentendogli di produrre la documentazione ritenuta necessaria per vagliare la sua istanza) e, per altro verso, sul piano sostanziale di possedere l’attestazione (la c.d. DE ) la cui mancanza ha condotto al diniego.
I.1.1. Il ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare.
I.2. Il Ministero intimato, nonostante la ritualità della notifica in quanto eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato, non si è costituito in giudizio.
I.3. Con ordinanza n. 881/2022 pubblicata l’11 febbraio 2022, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
I.4. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria al fine di ribadire le proprie argomentazioni ed insistere nell’accoglimento della proposta impugnazione.
I.5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
II.2. I primi due motivi di ricorso, attinenti a vizi procedurali, sono fondati tenuto conto del consolidato orientamento della Sezione: « l’Amministrazione, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente, è rimasta in una prima fase inerte e, successivamente, ha assegnato termini perentori stringenti al richiedente per completare la sua documentazione, ed infine non ha accettato le istanze di proroga, denegando il riconoscimento senza effettuare un esame comparativo.
La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa.
Né al contrario si può ritenere legittima tale condotta sulla base della circostanza per cui il rigetto non impedirebbe il deposito di una nuova istanza completa della documentazione.
Oltre alla duplicazione di procedimenti amministrativi e istanze, che si aggiungerebbero al numero rilevante di istanze in corso di esame, deve rilevarsi l’effetto negativo che il diniego di riconoscimento è suscettibile di riverberare sulla partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali, nonché alle procedure di formazione delle GPS, ai quali il Ministero sia in sede di concorsi ordinari, sia di formazione delle graduatorie GPS, consente la partecipazione con riserva, in pendenza di riconoscimento del titolo di ammissione (cfr. art. 3, co. 4, D.D. n. 499/2020, art. 4, co. 5, D.D. n. 2575/2023, art. 7, co. 1, lett e), O.M. n. 112/2022 e O.M. n. 88/2024).
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l’istanza senza valutare le integrazioni documentali inviate dal ricorrente, né le domande di proroga dei termini per produrre l’ulteriore documentazione, richiesta dal ricorrente all’autorità rumena dopo aver ricevuto la nota del Ministero.
Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui “Ritenuta la possibilità di integrazione documentale da parte della Amministrazione (ex art. 2, comma 7, 6, comma 1, lett. b) e art. 10 bis, l. n. 241/1990), occorre osservare come l’inadempimento alla richiesta istruttoria – peraltro suscettibile di proroga ovvero di sospensione secondo i generali principi di proporzionalità e di favor in tema di libertà di circolazione prevista dalla Direttiva e dal Trattato – non può comunque condurre ex se al rigetto dell’istanza. Infatti – … – qualora venga presentato un titolo di formazione ai sensi dell’art. 13 della Direttiva, l’Amministrazione deve comunque valutare il percorso formativo del richiedente, come richiesto dall’Adunanza Plenaria, per successivamente decidere se riconoscere il titolo, disporre misure compensative anche nel massimo previsto dalla normativa europea, ovvero respingere motivatamente l’istanza. A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, l’amministrazione non ha seguito la procedura prevista dalla Direttiva, che all’art. 51 (rubricato “Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali”) stabilisce: “1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo. 3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale” (in senso analogo è la disciplina recata dall’art. 16 del d. lgs. 206/2007). Rilevato che l’DE ministeriale è passibile di richiesta di integrazione documentale (alla luce delle norme procedurali applicabili e come mostra di ritenere la stessa amministrazione che la ha infatti richiesta in corso di procedimento al ricorrente), deve notarsi che la previsione del menzionato art. 51 della Direttiva (e del corrispondente art. 16 del d.lgs. n. 206/2007) è chiara nell’imporre allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza. A questo punto lo Stato membro destinatario dell’istanza deve concludere la procedura prima possibile e comunque entro tre mesi, a far data dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’interessato” (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 20180 del 13 novembre 2024) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 7 maggio 2025, n. 8759).
I principi affermati dal richiamato precedente - che si condivide e al quale si fa rinvio ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. - valgono a fortiori nel caso di specie, in cui l’Amministrazione ha (più radicalmente) omesso qualsiasi interlocuzione procedimentale con l’istante, omettendo il preavviso di provvedimento negativo e rigettando direttamente la richiesta.
L’omissione del preavviso e la mancata attivazione del soccorso istruttorio inficiano, perciò, la legittimità del provvedimento impugnato.
II.3. Il terzo motivo è anch’esso fondato, come da indirizzo ermeneutico a cui si intende dare continuità: « Con riferimento alla mancata produzione dell’DE quale causa ritenuta dal Ministero ostativa all’esame dell’istanza, il Collegio richiama i precedenti di questa Sezione (si veda, ex multis, la già citata sentenza n. 20180 del 13 novembre 2024) secondo cui:
- “Va premesso in linea generale che l’istanza del ricorrente è volta ad ottenere il riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo, e il Ministero mostra di applicare a tali istanze le norme della direttiva n. 2005/36/CE come recepita dal d. lgs. n. 206/2007, in quanto espressione dei principi di libera circolazione e di proporzionalità di cui al TFUE, come notato anche dal Consiglio di Stato nelle menzionate sentenze di Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia UE (per tutte, v. sentenza 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, par. 38: “Quindi, in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, ma che rientra in quello dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C 166/20, EU:C:2021:554, punti 34 e 38)” nonché sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard). In altri termini, le previsioni della Direttiva appaiono applicabili in via analogica ai procedimenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali che rientrano nel campo di applicazione delle regole del TFUE (anche se non specificamente della Direttiva), perché le prime rappresentano una declinazione delle seconde”;
- “Ciò premesso, il Collegio rileva che la motivazione del diniego impugnato sopra riportata, assumendo come requisito indispensabile per procedere a valutare l’istanza di riconoscimento la produzione della c.d. DE ministeriale, attestante il diritto all’insegnamento, appare palesemente contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022). Infatti, proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022), il Consiglio di Stato ha affermato che:
- l’DE rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;
- “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”
Sulla base di quanto appena esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
Tali principi – ad avviso del Collegio – devono essere ribaditi anche nel caso di specie, trovando il loro fondamento nella normativa di fonte europea che governa la procedura di riconoscimento oggetto della controversia, come si argomenterà di seguito, anche in risposta alle deduzioni di parte resistente.
La posizione dell’amministrazione – che come visto ritiene che in assenza di tale certificato l’amministrazione non disporrebbe di informazioni essenziali ai fini della comparazione tra la formazione del richiedente e quella prevista dall’ordinamento interno per l’abilitazione all’insegnamento – risulta fondata sui seguenti elementi:
i) l’orientamento di questa Sezione in tema di necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e la classe di concorso per cui si chiede l’abilitazione in Italia. Si cita in particolare la sentenza n. 12473/2022, che – in relazione ad una DE che attestava “il diritto all’insegnamento preuniversitario in Romania nel campo Filologia” in riferimento ad una istanza di riconoscimento sulle classi di concorso relative all’insegnamento delle lingue inglese e spagnola – ha considerato come “l’istante risulta sprovvista di qualsivoglia abilitazione relativa all’insegnamento dell’inglese e dello spagnolo, ossia per le classi per cui è stato richiesto il riconoscimento, facendo il titolo riferimento all’ambito della filologia. In questo senso dopo aver analizzato i titoli presentati dalla ricorrente, si precisa che questi non sono attinenti e coincidenti con la classe di concorso richiesta”. Nella stessa sentenza si precisa che “quanto riportato nell’attestato o AD ha valore dirimente in quanto è l’unico attestato “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita … ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare” (ex multis, sentenze n. 1165 del 2021, n. 5751 del 2021, n. 8698 del 2021)”;
ii) alcune pronunce del Consiglio di Stato, tra cui, la sentenza n. 2661/2024 in cui si è affermato come: “nel caso di specie non vengono in rilievo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 22 del 2022 […] anche a voler ritenere che non sia stata effettuata una verifica accurata […] ciò non toglie che la palese non adeguatezza del titolo posseduto dall’appellante rendeva il giudizio negativo vincolato, con conseguente irrilevanza del denunciato difetto di motivazione”, nonché la recente ordinanza cautelare n. 2521 del 3 luglio 2024 in cui l’DE è ritenuta come “documentazione essenziale al fine dell’espletamento della valutazione in ordine al riconoscimento del titolo estero”, la cui carenza appare “rivestire una valenza non meramente formale”.
iii) l’art. 13 della Direttiva in base al quale: “Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”, nonché la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 luglio 2021 (causa C-166/20, BB), che avrebbe chiarito che allo Stato membro ospitante non può essere imposto, salvo disattendere l’obiettivo della direttiva 2005/36/CE, di esaminare i titoli di formazione posseduti da un richiedente che non possiede le qualifiche necessarie per esercitare la professione nello Stato membro d’origine (cfr. par. 28).
In conclusione, nell’impostazione dell’amministrazione, l’assenza di DE rappresenterebbe una carenza documentale che renderebbe impossibile l’esame della posizione dell’istante, non solo da un punto di vista formale ma soprattutto da un punto di vista sostanziale, dal momento che l’amministrazione non disporrebbe di informazioni certe sulla formazione conseguita in Romania e sulla sua spendibilità, in quello Stato, come qualifica professionale.
Il Collegio non ritiene che le considerazioni sopra svolte siano idonee a supportare la posizione dell’amministrazione, in quanto da un lato non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame e, dall’altro, non assumono portata decisiva in merito alla soluzione della questione oggetto del presente ricorso.
In particolare – e muovendo dal dato normativo – l’ipotesi dell’esistenza di documenti che rappresenterebbero presupposti essenziali o requisiti costitutivi di una istanza di riconoscimento di un titolo formativo o abilitativo, tali da rendere il procedimento ad esito negativo obbligato in caso di loro assenza, omessa ogni attività istruttoria, non trova riscontro nella Direttiva, né in altra norma UE, qualora vengano presentati titoli di formazione o di abilitazione (o sin anche esperienze professionali).
Il riferimento all’art. 13 della Direttiva operato dall’amministrazione (supra, al punto iii) del paragrafo precedente) non pare cogliere nel segno, in quanto ivi si fa riferimento sia ad un “attestato di competenza” sia ad un “titolo di formazione di cui all’articolo 11” e se l’DE va ragionevolmente considerata un attestato di competenza, il c.d. “Nivel” (che è in sostanza un corso di formazione psico-pedagogica, articolato in due livelli, con specializzazione nella disciplina di insegnamento) rappresenta ragionevolmente un “titolo di formazione”. L’uno e l’altro sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro, e sin quando non si dimostri che l’Università che rilascia il Nivel non può essere considerata una autorità competente di uno Stato membro non è possibile ricavare dalla norma in parola che l’istanza munita solo di “Nivel” sia in violazione del citato art. 13 della Direttiva e, per tale motivo, non possa essere oggetto di alcuna valutazione in merito al suo riconoscimento.
Tale impostazione appare confermata dalle sentenze di Adunanza Plenaria innanzi citate che non si limitano ad affermare una generica necessità di esame in concreto dei percorsi formativi, ma si afferma:
- al punto 9 della sentenza n. 18/2022, piuttosto assertivamente (“comunque”) che: “Nella medesima ottica di favore non può dunque ritenersi esclusa, ma anzi deve ritenersi necessaria, una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione.”;
- al punto 10 della medesima sentenza n. 18/2022, che “Nella prospettiva finora delineata, la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’”;
- al punto 17 della sentenza n. 22/2022, che muovendo dalla centralità del “titolo formativo”, afferma il dovere per il Ministero di “esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
Quanto alla giurisprudenza europea richiamata da parte resistente, basti rilevare come anche se il titolo di cui si chiede il riconoscimento non rientri nel campo di applicazione della Direttiva, risultano in ogni caso applicabili le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 TFUE, i quali – come affermato nella pronuncia nel citato caso BB – , “devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.” (par. 42 e punto 2 del dispositivo).
Infine, con riguardo alle sentenze di questo Giudice, riportate ai punti i) e ii) del precedente paragrafo, va rilevato che:
- da un lato, sono antecedenti alla Plenaria, e riguardano un caso peculiare, quello dei docenti aventi “abilitazione” professionale rumena in “Filologia” che intendono acquisire la abilitazione in lingue in Italia. In tali casi, l’adeverinta depositata dal ricorrente è stata ritenuta un parametro rilevante ai fini della valutazione delle competenze possedute, ma non anche un prerequisito per l’esame della istanza. Anche la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2661/2024 riguarda tale fattispecie e la stessa non pare stabilire l’impossibilità di esaminare un’istanza di riconoscimento in assenza della DE ministeriale, ma soltanto il principio – condiviso anche da questa Sezione – secondo cui il titolo professionale estero deve essere coerente con quello per il quale si chiede il riconoscimento.
Tuttavia, la valutazione della coerenza non è da considerarsi inibita “in assoluto” (sempre e comunque) in caso di mancanza dell’attestato professionale, in quanto in tal caso possono (anzi devono) soccorrere gli attestati di formazione esteri e nazionali, oltre che l’esperienza concreta (quasi sempre nazionale) dell’istante, il cui esame non può essere pretermesso in ragione della mera mancanza dell’attestazione ministeriale.
Sostenere il contrario, del resto, risulterebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, in presenza della possibilità offerta dalla Direttiva di disporre misure compensative, che appaiono modulabili in funzione della formazione conseguita, come emergente dal compendio documentale offerto (e che possono in teoria giungere sino a tre anni di tirocinio formativo, oltre che prevedere una formazione complementare; cfr. art.14 della Direttiva). Tale tirocinio (definito come “esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare”; art. 3 della Direttiva) consente – nel rispetto del principio di proporzionalità e con l’obiettivo di favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica – di colmare proprio quella “evidente differenza che intercorre tra la conoscenza di una determinata materia (fatto attestato dal diploma di laurea) e saperla insegnare (fatto attestato dal titolo abilitante)”, rilevata nella sentenza Consiglio di Stato sopra citata, senza avallare aprioristici meccanismi di rifiuto di riconoscimento, basati sulla carenza della DE ministeriale.
Tale ultima considerazione non deve essere tuttavia interpretata nel senso che la carenza della DE ministeriale debba sempre condurre ad un riconoscimento dell’istanza previe misure compensative, dovendosi in ogni caso valutare in concreto il percorso formativo e abilitativo del richiedente nella sua complessità, ben potendo risultare che – a prescindere o meno dalla presenza della DE – il titolo formativo non possa essere in alcun modo riconosciuto (ad esempio, in caso di non pertinenza della laurea o del percorso compiuto alla classe di concorso richiesta).
Deve infine osservarsi che la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato mostra di ritenere i titoli formativi ottenuto dall’istante autonomamente rilevanti ai fini delle valutazioni in merito al riconoscimento, a prescindere dalla presenza o meno di una DE ministeriale (cfr. Cons. St., VII, n. 4345/2024, 4346/2024, n. 11237/2023).
Invero, già analizzando i certificati di formazione del corso psicopedagogico (c.d. Nivel), gli stessi contengono il riferimento sia al conferimento del diritto di insegnare, sia il campo di specializzazione, sia alla fascia di età (cfr. doc. 2).
Le ragioni appena esposte conducono altresì a non ritenere condivisibile quanto sostenuto, in punto di fumus, nella ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2521 del 3 luglio 2024, nel senso di ritenere la DE ministeriale alla stregua di una “documentazione essenziale”, la cui assenza impedirebbe, in casi simili a quello in decisione, di potersi procedere all’esame della stessa alla stregua della Direttiva e/o ai sensi del TFUE. Anzi, una simile ipotesi appare esclusa dalla normativa europea, come sopra ricordato, nei limiti in cui si tratti di titoli formativi o di titoli abilitativi.
In definitiva, ritiene il Collegio che l’DE ministeriale costituisca, al pari degli DE universitari (c.d. Nivel), un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall’istante.
Sotto tale profilo, dunque, l’DE si pone quale elemento certamente utile – ma non necessario – del procedimento volto alla individuazione e al riconoscimento della classe di concorso oggetto di istanza, in quanto per il tramite della stessa viene ulteriormente chiarita – rispetto a quanto già risultante dai Nivel – la qualificazione estera del percorso formativo del richiedente, cui si aggiunge la dichiarazione del relativo effetto, che appare automatico, sotto il profilo abilitativo.
Nell’ambito della istruttoria afferente il riconoscimento dei titoli formativi ed abilitativi, dunque, l’Amministrazione può certamente richiedere non solo i Nivel – elementi costitutivi delle valutazioni afferenti al riconoscimento di titoli formativi e abilitativi europei in base alla Direttiva ed al Trattato sotto il profilo della durata e della qualità della formazione – ma anche l’DE ministeriale, quale ulteriore elemento istruttorio ai fini della corretta attribuzione della classe di concorso di abilitazione e certificativo del percorso formativo del richiedente.
In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della Amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l’assenza dell’DE ministeriale non può di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l’Amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch’essi certificati con distinte DE e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
In base ai principi ora richiamati – e in accoglimento del […] motivo di ricorso – deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative” » (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 8759/2025 cit.).
II.4. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza del ricorrente tenendo in considerazione i principi sopra esposti, nonché gli atti dallo stesso depositati - anche in corso di causa - che il medesimo avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti Uffici del Ministero.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione parti (fermo restando, in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 6-bis.1, D.P.R.115/2002, l’onere di pagamento del contributo unificato gravante sulla parte soccombente, che dovrà rifonderlo alla controparte vittoriosa ove questa lo abbia effettivamente versato), avuto riguardo al complesso quadro giurisprudenziale esistente in subiecta materia .
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (decreto del Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.002307.24-11-2021 ), con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO