Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°477/2023 R.G.
TRA
, nato/a il 03/04/1933 a LUCOLI (AQ), rappresentata e difesa come da Parte_1 procura in atti dall'Avv.DI VITTORIO MATTEO e ORSINI DOMENICO MARIA ( ) via sanizi 19 02100 RIETI ITALIA;
C.F._1
E
, in persona del Direttore in Controparte_1 carica pro tempore, con sede in Teramo, via Francesco Franchi, rappresentato e difeso dall'Avv.DE TULLIO LUISA e dall'avv.DI GREGORIO PIER PAOLO ( ) VIA VETOIO C/ AVVOCATURA REGIONALE INAIL 67100 C.F._2 L'AQUILA; dell'Avvocatura dell'Ente
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara che il decesso di , avvenuto il 30.12.2020, è da Persona_1 correlarsi eziologicamente con le patologie di origine professionale da cui il/la medesimo/a era affetto/a (silicosi polmonare) e che di conseguenza la ricorrente ha diritto alle correlative prestazioni (rendita ai superstiti);
• pertanto condanna l'INAIL a erogare tali prestazioni in favore della ricorrente, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
• condanna inoltre l'INAIL a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.616,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo che il/la congiunto/a Sig. Per_1
era deceduto/a in data 30/12020 a causa di patologie di origine professionale
[...]
(silicosi) e chiedendo la liquidazione in proprio favore delle conseguenti prestazioni di legge (rendita ai superstiti).
L'INAIL si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
Ritiene questo giudicante che, all'esito dell'istruttoria espletata, la domanda merita accoglimento.
Giova, in via preliminare, ricordare che ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa- effetto tra infortunio/malattia e morte.
Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 Cod.Pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento.
In particolare, è stato affermato , con specifico riferimento all'asbestosi e alla silicosi, che occorre tener conto della formulazione del successivo art. 145 T.U. (così come innovato dall'art. 4 L. n. 780/75), il quale assegna rilievo a tutte le conseguenze direttamente ricollegabili a tali malattie (v. Cass. 16.10.87 n. 7679).
E' stato , altresì, precisato che il diritto alle prestazioni assicurative per la morte o invalidità dell'assicurato affetto da silicosi o asbestosi sussiste quando cause determinanti di tale evento siano state le dette infermità o le loro conseguenze dirette, la cui sfera, già circoscritta alle sole complicanze polmonari o cardiocircolatorie dall'art. 142 T.U. (abrogato dall'art. 3 L. n. 780/75), è stata poi estesa dall'art. 4 L. 780/75 a qualsiasi altra conseguenza patologica rapportabile alla malattia professionale cioè strettamente connessa con il processo formativo ed evolutivo della malattia silicotica (v.
Cass. 10.10.85 n. 4929).
Pag. 3 di 4 Ciò premesso, va rilevato che il C.T.U., ha accertato che , Persona_1
deceduto in data 30/12/2020, era affetto da silicosi polmonare e che tale patologia ha agito come concausa agente, in maniera determinante e prevalente, nella accelerazione del decorso letale.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge come precisate in dispositivo.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L.
n. 412\1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
Pag. 4 di 4