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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.1808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento esattoriale
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Nigretti, gusta procura in atti-----------------------opponente
===E===
Agenzia delle Entrate, rappresentate e Controparte_2 difese dall'Avvocatura dello Stato, giusta procura in atti------
---------------------------------------------------------opposte
******* CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione alla intimazione Controparte_1 di pagamento n. 01420229007508729/000 notificatagli in data
6.7.2022 lamentando che non vi fosse stata notifica della cartella esattoriale unitamente all'intimazione, che non vi fosse adeguata motivazione circa i crediti portati nell'intimazione e che il credito fosse prescritto;
egli si doleva altresì che la cartella esattoriale che faceva da presupposto dell'intimazione fosse stata notificata il 15.6.2013 direttamente dall'ente riscossore.
L'Agenzia delle Entrate e la si costituivano Controparte_2 con l'Avvocatura dello Stato;
l deduceva che l'intimazione CP_3 pagina 1 di 4 non poteva essere autonomamente opposta, che non era necessario notificare nuovamente il ruolo esattoriale né motivare ulteriormente sullo stesso e, infine, che la prescrizione era stata interrotta.
La preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_2 legittimazione rispetto all'opposizione avverso l'intimazione, che era atto dell' ; quindi, deduceva di avere legittimamente CP_3 iscritto a ruolo i crediti derivanti da sanzioni irrogate al che non aveva mai opposto gli atti irrogativi delle CP_1 stesse. Essa, poi, rimetteva all la prova dell'interruzione CP_3 della prescrizione dedotta dal CP_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla posizione della deve osservarsi Controparte_2 che la sua evocazione in giudizio è stata giustificata dal fatto che il non ha solo contestato vizi propri CP_1 dell'intimazione di pagamento dell ma ha altresì eccepito CP_3 la prescrizione della pretesa impositiva. Sicchè, a prescindere dal merito di questa eccezione sulla quale si dirà innanzi, la conserva la posizione di legittimato passivo quale CP_2 ente impositore rispetto al tema della prescrizione.
Ciò detto, è pacifico e documentato che la cartella di pagamento
(portante il ruolo esattoriale, che costituisce il titolo per l'esecuzione ex art. 49 d.P.R.602/1973) quanto ai crediti erariali di cui all'odierna intimazione di pagamento è stata notificata al in data 15.6.2013. E' lo stesso CP_1 CP_1 ad affermarlo in citazione, oltre che in comparsa conclusionale.
Orbene, nessuna norma impone che unitamente all'intimazione di pagamento sia nuovamente notificata la cartella di pagamento, laddove l'intimazione di pagamento è un avviso della richiesta pagina 2 di 4 di pagamento entro il termine di cinque giorni (art.50,
d.P.R.602/1973).
Quindi, il chiaro riferimento alla cartella esattoriale e ai crediti ivi indicati (comunque riportati anche nell'intimazione di pagamento con debita indicazione causale e quantificazione) è ben sufficiente perché la parte intimata comprenda il contenuto della richiesta di pagamento;
difatti, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (v.in tal senso Cass.n. 6288/2025).
Quanto al soggetto che ha notificato la previa cartella di pagamento, è sufficiente dire che l'art. 26, d.P.R. 602/1973, consente che il concessionario della riscossione notifichi direttamente la cartella.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione quinquennale (tale essendo il termine ex art.28, l.689/1981 allorchè, come nel caso di specie, il credito derivi dall'irrogazione di sanzione amministrativa per violazione delle normativa sulla circolazione dei titoli di credito), è stata interrotta certamente (oltre che dalla notifica del 27.10.2011 dell'ordinanza ingiunzione pure documentata dalla ) dalle comunicazioni del 30.09.2016 CP_2 inviate a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n.01420169010206445, nonché in data 21.12.2018, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420189013388829, avvenuta per assenza temporanea del destinatario ai sensi dell'art. 140 cpc, pagina 3 di 4 e ciò tenendo conto che l'irrogazione delle sanzioni risale al
18.10.2011 e la notifica della cartella esattoriale al
15.6.2013.
Per questo è infondata l'eccezione di prescrizione.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
Agenzia delle Entrate delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa se e come dovute e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Trani il 24.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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