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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa LA Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 24474/2024 R.G
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Della Corte presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone, 59, elettivamente domicilia, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
p. iva in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, come da procura allegata
-RESISTENTE-
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 l'istante in epigrafe indicato , deduceva di essere dipendente del convenuto c/o la sede di Napoli, dal Controparte_2
5.11.2024 data della fusione per incorporazione della ove aveva in precedenza CP_3 lavorato, con inquadramento nel parametro 175 e mansioni di “operatore di gestione” secondo la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori
(mobilità TPL), applicato in azienda;
richiamata la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali fissata dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 come interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità, ha lamentato che la datrice di lavoro non ha ricompreso nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: indennità perequativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo
Aziendale del 19.02.2013; indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981; indennità di mensa ex CCNL 1986.
Premesso, altresì, il diritto di esso ricorrente a ricevere le indennità in oggetto per 30 giornate di ferie annuali, 31 fino al 2015, per il periodo dal 2013 all'ottobre 2024, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di: “….accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa e indennità compensativa
– nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed, infine, l'Indennità di Mensa ex CCNL
1986, anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di cessazione del rapporto di lavoro (05.11.2024), che ammontano ad € 5.646,66 lorde, ..omissis….”; od alla diversa somma nei limiti di quanto risultante provato nel presente giudizio;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 14.3.2025 si è costituito eccependo, in via preliminare, che alcuna CP_2 pretesa può essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022 richiamando in tal senso l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 che nell'introdurre una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri, segnerebbe l'avvenuto superamento della questione in ambito nazionale;
ha eccepito, in ogni caso, l'insussistenza di alcuna violazione della direttiva comunitaria posta a fondamento della domanda in carenza dei presupposti giuridici e fattuali giustificativi dell'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso ed, in particolare, in assenza dell'effetto dissuasivo dall'esercizio effettivo del diritto di ferie, stante l'esiguità degli importi richiesti e l'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore nel periodo dedotto in causa;
ha osservato che nelle buste paga, sotto la voce “ferie” sono ricompresi anche i permessi, non equiparabili alle prime, e che pertanto nella ipotesi di accoglimento della spiegata pretesa, le ferie debbano essere circoscritte ad un massimo di 25 o 26 giorni e che, in ogni caso, il calcolo va effettuato tenendo presenti i giorni di ferie effettivamente fruiti;
con articolate argomentazioni ha eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento al benefit” del ticket;
ha rilevato l'erroneità dei conteggi depositati dal ricorrente sia sotto il profilo del numero dei giorni di ferie che vi sono inseriti, sia per quanto riguarda l'ammontare, nel tempo, dell'indennità compensativa e perequativa evidenziando, in particolare, che il ricorrente, da ottobre
2017 a novembre 2020 ha rivestito la qualifica di ausiliario par 110 percependo una indennità perequativa pari a 0,50; ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del credito vantato dal ricorrente quanto meno fino ad aprile 2019, attesa l'interruzione della prescrizione solo mediante la notifica del ricorso introduttivo (in data 15/04/2024) . Ha concluso affinchè l'adito Giudice dichiari:
“l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.948,85 o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa e diritto all'indennità compensativa), per i motivi innanzi esposti e in considerazione anche dell'eccepita prescrizione;
In ulteriore subordine, qualora poi l'Adito Giudicante dovesse ritenere di accogliere le istanze del lavoratore anche per il periodo successivo al 1 luglio 2022,
Voglia decurtare dal dovuto gli € 8,00 già percepiti quale “indennità di ferie” “; vinte le spese legali.
Disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la pronuncia della seguente sentenza.
Deve in primo luogo evidenziarsi che nelle note di trattazione scritta depositate il 26.3.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle pretese relative al TICKET mensa ed ha pertanto concluso per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 3.139,66 (o della diversa somma ritenuta di giustizia).
Preliminarmente, possono essere qui in parte richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 1131/25 dott.ssa Amalia Urzini) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate. L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art.
1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5
citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C- Persona_6 Per_7
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...]
di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_10 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Williams
e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). In ordine alla questione controversa, nel prendere atto dell'orientamento dei
Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, questo giudicante ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27.09.2024 n. 25850, intervenuta in una controversia nei confronti dell' in relazione Controparte_1 all'indennità perequativa e all'indennità compensativa, cui hanno dato continuità le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8160 del 27.03.2025).
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_6
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del
[...]
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_7
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa
[...] CP_5
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia),
[...]
obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4, tra l'associazione
Cont Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL,
CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti Cont di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e , precisando che il CP_3 riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
Venendo all'esame dell'indennità di turno, la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Siffatte conclusioni sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Cass. n. 25840/24 e n.
25850/2024) investita in due occasioni in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (computo dell'indennità perequativa, compensativa e di turno nella retribuzione dovuta al Cont personale nel periodo di ferie).
Orbene, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del
21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, va precisato che dall'esame delle buste paga versate in atti risulta che il parametro di inquadramento del ricorrente è stato dapprima il 158 e, successivamente, il 175 e che egli ha sempre percepito Euro 2,50 a titolo di indennità perequativa ed euro 5,75 a titolo di indennità compensativa.
Devono condividersi, pertanto, i conteggi integrati al ricorso dai quali è stata espunta dalla stessa parte ricorrente, la voce relativa ai tickets mensa, in quanto formulati sulla base dei dati indicati in busta paga e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, oltre che privi di errori formali e di calcolo.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante dell'importo di €
3.139,66, per le causali di cui in premessa , per il periodo dal 2013 all'ottobre 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio, in quanto l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia ha voluto evitare deve valutarsi ex ante e non ex post.
È priva di fondamento, dunque, l'eccezione della convenuta fondata sulla distinzione tra ferie e festività soppresse. Invero, il concetto di ferie applicabile alla fattispecie attinge dall'ordinamento eurounitario. In particolare, la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non rimanda agli ordinamenti nazionali – come, ad esempio, accaduto per la nozione di lavoratore dipendente (cfr. direttiva 1999/70/Ce) – bensì alla nozione europea delle stesse. Pertanto, posto che il diritto europeo non riconosce istituti diversi da orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt. 1 e 2), appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttiva 2003/88/Ce, attesa la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione. Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, ritiene il Giudicante di condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 540 del 2025 pubblicata il 17.2.2025) secondo cui “nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del 10/05/2022, con cui, a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non
è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”. Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.” Cont In definitiva, va disposta la condanna di al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
€ 3.139,66, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per Parte_1 il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità compensativa, l'indennità perequativa e l'indennità di turno;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 3.139,66 oltre interessi legali CP_2
sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in CP_2
€1314,00.oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli,24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa LA Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa LA Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 10.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 24474/2024 R.G
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Della Corte presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone, 59, elettivamente domicilia, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
p. iva in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, come da procura allegata
-RESISTENTE-
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 l'istante in epigrafe indicato , deduceva di essere dipendente del convenuto c/o la sede di Napoli, dal Controparte_2
5.11.2024 data della fusione per incorporazione della ove aveva in precedenza CP_3 lavorato, con inquadramento nel parametro 175 e mansioni di “operatore di gestione” secondo la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori
(mobilità TPL), applicato in azienda;
richiamata la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali fissata dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 come interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità, ha lamentato che la datrice di lavoro non ha ricompreso nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: indennità perequativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo
Aziendale del 19.02.2013; indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981; indennità di mensa ex CCNL 1986.
Premesso, altresì, il diritto di esso ricorrente a ricevere le indennità in oggetto per 30 giornate di ferie annuali, 31 fino al 2015, per il periodo dal 2013 all'ottobre 2024, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di: “….accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa e indennità compensativa
– nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed, infine, l'Indennità di Mensa ex CCNL
1986, anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di cessazione del rapporto di lavoro (05.11.2024), che ammontano ad € 5.646,66 lorde, ..omissis….”; od alla diversa somma nei limiti di quanto risultante provato nel presente giudizio;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 14.3.2025 si è costituito eccependo, in via preliminare, che alcuna CP_2 pretesa può essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022 richiamando in tal senso l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 che nell'introdurre una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri, segnerebbe l'avvenuto superamento della questione in ambito nazionale;
ha eccepito, in ogni caso, l'insussistenza di alcuna violazione della direttiva comunitaria posta a fondamento della domanda in carenza dei presupposti giuridici e fattuali giustificativi dell'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso ed, in particolare, in assenza dell'effetto dissuasivo dall'esercizio effettivo del diritto di ferie, stante l'esiguità degli importi richiesti e l'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore nel periodo dedotto in causa;
ha osservato che nelle buste paga, sotto la voce “ferie” sono ricompresi anche i permessi, non equiparabili alle prime, e che pertanto nella ipotesi di accoglimento della spiegata pretesa, le ferie debbano essere circoscritte ad un massimo di 25 o 26 giorni e che, in ogni caso, il calcolo va effettuato tenendo presenti i giorni di ferie effettivamente fruiti;
con articolate argomentazioni ha eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento al benefit” del ticket;
ha rilevato l'erroneità dei conteggi depositati dal ricorrente sia sotto il profilo del numero dei giorni di ferie che vi sono inseriti, sia per quanto riguarda l'ammontare, nel tempo, dell'indennità compensativa e perequativa evidenziando, in particolare, che il ricorrente, da ottobre
2017 a novembre 2020 ha rivestito la qualifica di ausiliario par 110 percependo una indennità perequativa pari a 0,50; ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del credito vantato dal ricorrente quanto meno fino ad aprile 2019, attesa l'interruzione della prescrizione solo mediante la notifica del ricorso introduttivo (in data 15/04/2024) . Ha concluso affinchè l'adito Giudice dichiari:
“l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.948,85 o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa e diritto all'indennità compensativa), per i motivi innanzi esposti e in considerazione anche dell'eccepita prescrizione;
In ulteriore subordine, qualora poi l'Adito Giudicante dovesse ritenere di accogliere le istanze del lavoratore anche per il periodo successivo al 1 luglio 2022,
Voglia decurtare dal dovuto gli € 8,00 già percepiti quale “indennità di ferie” “; vinte le spese legali.
Disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la pronuncia della seguente sentenza.
Deve in primo luogo evidenziarsi che nelle note di trattazione scritta depositate il 26.3.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle pretese relative al TICKET mensa ed ha pertanto concluso per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 3.139,66 (o della diversa somma ritenuta di giustizia).
Preliminarmente, possono essere qui in parte richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 1131/25 dott.ssa Amalia Urzini) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate. L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art.
1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5
citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C- Persona_6 Per_7
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...]
di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_10 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Williams
e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). In ordine alla questione controversa, nel prendere atto dell'orientamento dei
Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, questo giudicante ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27.09.2024 n. 25850, intervenuta in una controversia nei confronti dell' in relazione Controparte_1 all'indennità perequativa e all'indennità compensativa, cui hanno dato continuità le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8160 del 27.03.2025).
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_6
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del
[...]
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_7
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa
[...] CP_5
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia),
[...]
obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4, tra l'associazione
Cont Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL,
CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti Cont di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e , precisando che il CP_3 riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
Venendo all'esame dell'indennità di turno, la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Siffatte conclusioni sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Cass. n. 25840/24 e n.
25850/2024) investita in due occasioni in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (computo dell'indennità perequativa, compensativa e di turno nella retribuzione dovuta al Cont personale nel periodo di ferie).
Orbene, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del
21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, va precisato che dall'esame delle buste paga versate in atti risulta che il parametro di inquadramento del ricorrente è stato dapprima il 158 e, successivamente, il 175 e che egli ha sempre percepito Euro 2,50 a titolo di indennità perequativa ed euro 5,75 a titolo di indennità compensativa.
Devono condividersi, pertanto, i conteggi integrati al ricorso dai quali è stata espunta dalla stessa parte ricorrente, la voce relativa ai tickets mensa, in quanto formulati sulla base dei dati indicati in busta paga e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, oltre che privi di errori formali e di calcolo.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante dell'importo di €
3.139,66, per le causali di cui in premessa , per il periodo dal 2013 all'ottobre 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Non rileva l'entità della somma dovuta all'esito della quantificazione effettuata in giudizio, in quanto l'effetto dissuasivo che la Corte di Giustizia ha voluto evitare deve valutarsi ex ante e non ex post.
È priva di fondamento, dunque, l'eccezione della convenuta fondata sulla distinzione tra ferie e festività soppresse. Invero, il concetto di ferie applicabile alla fattispecie attinge dall'ordinamento eurounitario. In particolare, la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non rimanda agli ordinamenti nazionali – come, ad esempio, accaduto per la nozione di lavoratore dipendente (cfr. direttiva 1999/70/Ce) – bensì alla nozione europea delle stesse. Pertanto, posto che il diritto europeo non riconosce istituti diversi da orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt. 1 e 2), appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttiva 2003/88/Ce, attesa la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione. Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, ritiene il Giudicante di condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 540 del 2025 pubblicata il 17.2.2025) secondo cui “nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del 10/05/2022, con cui, a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non
è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”. Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.” Cont In definitiva, va disposta la condanna di al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
€ 3.139,66, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per Parte_1 il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità compensativa, l'indennità perequativa e l'indennità di turno;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 3.139,66 oltre interessi legali CP_2
sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in CP_2
€1314,00.oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli,24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa LA Liguori