Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 397/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/01/2025
da , con il proc. e dom. avv. SERRA ANTONELLA Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. PUGNETTI LUIGI Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso;
- sentite le parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/09/2012 in NIMIS (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 15, Parte 2, Serie A, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 18/09/2010), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 22/09/2012 in NIMIS
[...] Parte_2
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di NIMIS (UD), al n. 15,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi entro 30 giorni l'avvenuto mutamento;
2) dispone che la casa coniugale rimanga assegnata alla sig.ra che ne è peraltro Parte_1
l'esclusiva proprietaria con il mobilio in essa contenuto;
3) dispone che la figlia minore sia affidata in regime di affidamento condiviso Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione ripartita in maniera paritaria presso le abitazioni del papà e della mamma;
4) dà atto che i genitori potranno assumere disgiuntamente a favore di quest'ultima tutte le decisioni di carattere ordinario nella quotidianità mentre tutte quelle aventi carattere straordinario, o comunque di maggior interesse, in particolar modo per tutto ciò che attiene alla sua salute, educazione ed istruzione, le scelte dovranno assumersi da parte dei genitori congiuntamente e previo concordamento fino al raggiungimento della maggiore età di . Per_1
Dà atto che i genitori si autorizzano vicendevolmente al rilascio ed al rinnovo del proprio passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
5) dispone che trascorra continuativamente ed alternativamente l'intera settimana dalle Per_1 ore 19.00 della domenica fino alle ore 19.00 della domenica successiva presso l'abitazione del padre e presso l'abitazione della madre. Dispone, inoltre, che trascorra separatamente con il padre e con la madre le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non continuativi, previo accordo tra gli stessi in relazione alle date da comunicarsi reciprocamente entro il mese di giugno di ogni anno, mentre le vacanze Pasquali e quelle Natalizie le passerà alternandole negli anni con ciascun genitore;
6) dà atto che lavora alle dipendenze della ditta ATOMAT spa percependo uno Parte_2 stipendio medio annuo di circa €. 25.000,00; lavora alle dipendenze della Parte_1
Emporio Ricambi Rossi spa percependo uno stipendio medio annuo di circa €. 18.000,00 e si dichiarano economicamente autosufficienti;
7) dispone che e provvedano rispettivamente ed in maniera Parte_2 Parte_1 autonoma al mantenimento della figlia per i periodi in cui trascorrerà le quotidianità presso le abitazioni dei rispettivi genitori, così che nulla è reciprocamente dovuto tra gli stessi a titolo di assegno di mantenimento della minore;
8) dispone che le spese straordinarie diverse da quelle regolamentate dal protocollo del Tribunale di Udine n° 3477/2015 dovranno essere di volta in volta concordate dai genitori ed espressamente autorizzate e documentate e saranno sostenute in parti uguali dagli stessi;
9) dà atto che i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente da pretendere avendo regolato con atto privato ogni loro rapporto di natura patrimoniale relativo ai beni che gli stessi possiedono o di cui sono proprietari;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NIMIS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini