Articolo 3 della Legge 19 novembre 1984, n. 949
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 febbraio 1985
Art. 3.
Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all' articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Entrata in vigore il 6 febbraio 1985