Art. 3.
Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all' articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all' articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .