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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17051 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8281/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1 del Fosso di Dragoncello n. 116, presso lo studio dell'Avv. Davide Chianese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura aziendale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Deborah Cotogno come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2023, ha convenuto nel presente Parte_1 giudizio civile l' Controparte_1
(breviter ATER del al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
Ill.mo Tribunale adito, nella persona del giudice designando, A – revocare il decreto di rilascio
Pagina 1 dell'immobile protocollo numero U-2387 del 17/01/2023 emesso dall' B – dichiarare e CP_1 statuire il diritto della sig.ra al subentro nel contratto di locazione dell'immobile ERP Parte_1 sopra indicato;
C- di sospendere il provvedimento impugnato ai sensi della Legge Regionale Lazio
1/2020 e nuova normativa Roma Capitale in merito alla richiesta di inserimento nel bando di assegnazione di immobili di edilizia popolare con vittoria di spese e competenze di giudizio.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza alla data del
25.10.2023. l' si è tempestivamente costituita in giudizio in data CP_1 CP_1
8.8.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare ogni domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in difesa. In via istruttoria: · Respingere le istanze istruttorie così come formulate da controparte. In via preliminare: · Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia. In via principale: · Rigettare le domande di revoca del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto di rilascio emesso;
· Rigettare altresì la domanda di subentro nel contratto di locazione dell'alloggio de quo;
In via subordinata: · Ordinare l'immediato rilascio dell'immobile dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del relativo giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.” Successivamente a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare formulata dall'attrice e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024, poi dopo un primo rinvio dell'ultima udienza di conclusioni ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.6.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito per l'annullamento del decreto dell' convenuta di rilascio di Parte_1 CP_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo numero U-2387 del 17.1.2023, notificato il
30.1.2023. L'attrice, madre di due figli minori, ha esposto di risiedere nell'immobile sito in Roma,
Via della Corazzata 10, sc D, P int. 3, a seguito del venir meno della precedente legittima assegnataria, alla quale prestava assistenza morale e materiale. Pertanto, ai sensi della Legge
Regionale Lazio n. 1/2020 (artt. 147 e 149), secondo la difesa attorea avrebbe i Parte_1 requisiti per l'inserimento nel bando di assegnazione (avendo altresì intrapreso le relative procedure), con sospensione di qualsivoglia altro provvedimento. In diritto la difesa attorea ha evidenziato che nel decreto di rilascio l' ha affermato che la sig.ra non sia in CP_1 Parte_1 possesso dei requisiti per il subentro nell'assegnazione originaria ex art.12 L.R. 12/1999; tesi
Pagina 2 contestata da parte attrice in quanto la legittima assegnataria aveva chiesto alla di far entrare l'attrice a far parte del proprio nucleo familiare ai fini della mutua assistenza. La difesa attorea ha poi rammentato quanto prevede la Legge Regionale del Lazio n. 12/99, all'art. 11 comma 5, ovvero che: “… omissis … Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni ...”. La difesa attorea ha anche eccepito il difetto di motivazione del decreto di rilascio impugnato, nonché la violazione del diritto all'abitazione. Nella comparsa di costituzione e risposta l CP_1 CP_1 succeduta allo di Roma, si è affermata proprietaria dell'immobile sito in Roma, via della CP_2
Corazzata. 10 sc. D int.
3 - codice immobile 5257403956 chiarendo che l'alloggio suddetto era stato originariamente assegnato, con contratto di locazione stipulato in data 25.3.1980, alla sig.ra il cui nucleo familiare era composto, oltre che dalla medesima locataria, dai figli Parte_2
e , evidenziando, altresì, che a seguito del decesso della sig.ra Controparte_3 CP_4 Pt_3 avvenuto in data 8.8.2021, la sig.ra figlia della legittima assegnataria, in data 10.9.2021 CP_3 riconsegnava l'alloggio oggetto del presente giudizio. A seguito di due sopralluoghi, l'alloggio, per quanto esposto dalla difesa di , risultava abusivamente occupato dalla sig.ra , la CP_1 Parte_1 quale veniva diffidata a rilasciare l'immobile con nota prot. 33623 del 4.7.2022, notificata il
21.7.2022 e, considerato che le controdeduzioni fornite non presentavano per elementi CP_1 idonei alla sospensione della procedura, in data 31.5.2022 l' presentava formale denuncia di CP_1 reato e istanza di sequestro dell'alloggio, e poi veniva emesso il decreto di rilascio opposto nella presente sede. La difesa di ha quindi rimarcato che non ha diritto ad CP_1 Parte_1 occupare l'alloggio di cui si discute, né in qualità di subentrante all'originaria assegnataria, né in applicazione della LR 1/20, non essendo stata presentata alcuna domanda di sanatoria, tenuto conto che il diritto al subentro nell'assegnazione-locazione sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'art. 12 l.r. n. 12/99, purché si sia in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della
L.R. n. 12/99, e non si verifichi una qualsiasi ragione di decadenza di cui all'art. 13 della medesima legge. La sig.ra , quindi, secondo la difesa di , non faceva parte del nucleo Parte_1 CP_1 familiare dell'originaria assegnataria e, peraltro, ha segnalato che la sig.ra e il di lei CP_1 Pt_1 nucleo familiare, da un precedente sopralluogo del 28/01/2021 ad opera della Questura di Roma X distretto di P.S. Sezionale “Lido di Roma”, è risultata già occupante di altro appartamento ERP sito in via della Paranzella 100 sc R int 2. Relativamente all'asserita violazione del diritto all'abitazione, la difesa di ha rammentato che tale fondamentale diritto non attribuisce CP_1 automaticamente l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nell'ambito del presente giudizio non risulta prova della formazione di un titolo che attribuisca alla parte attrice il
Pagina 3 diritto di abitare ed occupare l'immobile dedotto in lite quale subentrante all'originaria assegnataria Testi dell'alloggio peraltro la difesa di ha evidenziato che non risulta formalizzata domanda CP_1 di sanatoria per l'avvio del procedimento previsto dalla Legge della Regione Lazio n. 1 del 2020, per cui l'affermazione di avere il possesso dei requisiti previsti dalla suddetta L.R. 1/2020 non è sufficiente di per sé alla regolarizzazione dell'occupazione. In definitiva, in mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio e/o di un contratto locativo, i soli requisiti asseriti da parte attrice non si ritengono in questa sede decisoria idonei a legittimare automaticamente l'attrice ad una detenzione qualificata dell'alloggio dedotto in lite, tenuto conto della normativa richiamata dalla difesa di convenuta (art. 11 del DPR n. 1035 del 1972, L.R. Lazio n. 12/99 art. 11; e in CP_1 precedenza, L.R. Lazio n. 33/87). L convenuta ha sostenuto di aver posto in essere, quale CP_1 proprietaria danneggiata nell'esercizio delle facoltà di godimento e messa a frutto dell'alloggio
ERP, azioni e iniziative legittime per il rilascio dell'alloggio, come consentite dalla normativa regolante gli alloggi di edilizia residenziale pubblica entrati nel patrimonio di , nell'ambito CP_1 delle quali va anche incluso il provvedimento di rilascio dell'alloggio impugnato dall'attrice.
D'altro canto, nella comparsa conclusionale di parte attrice si riconosce che il “legittimo assegnatario non avesse chiesto ed ottenuto per l'attrice l'inserimento - perché impossibilitato dallo stato di salute – nel proprio nucleo familiare”, nonché si afferma che la Sig.ra è entrata Parte_1 nell'alloggio come “badante” fissando nell'alloggio la propria residenza anagrafica. Tali circostanze non possono trasformare il rapporto di lavoro di badante in convivenza di fatto per motivi di assistenza morale e materiale, di tal che, in mancanza di prova dell'ampliamento del nucleo familiare con inclusione dell'attrice, non si profila il vantato diritto alla voltura dell'assegnazione dell'alloggio in favore dell'attrice. Le domande di parte attrice vanno, pertanto, rigettate. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposta da . Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 5-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8281/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1 del Fosso di Dragoncello n. 116, presso lo studio dell'Avv. Davide Chianese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura aziendale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Deborah Cotogno come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2023, ha convenuto nel presente Parte_1 giudizio civile l' Controparte_1
(breviter ATER del al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
Ill.mo Tribunale adito, nella persona del giudice designando, A – revocare il decreto di rilascio
Pagina 1 dell'immobile protocollo numero U-2387 del 17/01/2023 emesso dall' B – dichiarare e CP_1 statuire il diritto della sig.ra al subentro nel contratto di locazione dell'immobile ERP Parte_1 sopra indicato;
C- di sospendere il provvedimento impugnato ai sensi della Legge Regionale Lazio
1/2020 e nuova normativa Roma Capitale in merito alla richiesta di inserimento nel bando di assegnazione di immobili di edilizia popolare con vittoria di spese e competenze di giudizio.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza alla data del
25.10.2023. l' si è tempestivamente costituita in giudizio in data CP_1 CP_1
8.8.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare ogni domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in difesa. In via istruttoria: · Respingere le istanze istruttorie così come formulate da controparte. In via preliminare: · Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia. In via principale: · Rigettare le domande di revoca del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto di rilascio emesso;
· Rigettare altresì la domanda di subentro nel contratto di locazione dell'alloggio de quo;
In via subordinata: · Ordinare l'immediato rilascio dell'immobile dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del relativo giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.” Successivamente a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare formulata dall'attrice e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024, poi dopo un primo rinvio dell'ultima udienza di conclusioni ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.6.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito per l'annullamento del decreto dell' convenuta di rilascio di Parte_1 CP_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo numero U-2387 del 17.1.2023, notificato il
30.1.2023. L'attrice, madre di due figli minori, ha esposto di risiedere nell'immobile sito in Roma,
Via della Corazzata 10, sc D, P int. 3, a seguito del venir meno della precedente legittima assegnataria, alla quale prestava assistenza morale e materiale. Pertanto, ai sensi della Legge
Regionale Lazio n. 1/2020 (artt. 147 e 149), secondo la difesa attorea avrebbe i Parte_1 requisiti per l'inserimento nel bando di assegnazione (avendo altresì intrapreso le relative procedure), con sospensione di qualsivoglia altro provvedimento. In diritto la difesa attorea ha evidenziato che nel decreto di rilascio l' ha affermato che la sig.ra non sia in CP_1 Parte_1 possesso dei requisiti per il subentro nell'assegnazione originaria ex art.12 L.R. 12/1999; tesi
Pagina 2 contestata da parte attrice in quanto la legittima assegnataria aveva chiesto alla di far entrare l'attrice a far parte del proprio nucleo familiare ai fini della mutua assistenza. La difesa attorea ha poi rammentato quanto prevede la Legge Regionale del Lazio n. 12/99, all'art. 11 comma 5, ovvero che: “… omissis … Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni ...”. La difesa attorea ha anche eccepito il difetto di motivazione del decreto di rilascio impugnato, nonché la violazione del diritto all'abitazione. Nella comparsa di costituzione e risposta l CP_1 CP_1 succeduta allo di Roma, si è affermata proprietaria dell'immobile sito in Roma, via della CP_2
Corazzata. 10 sc. D int.
3 - codice immobile 5257403956 chiarendo che l'alloggio suddetto era stato originariamente assegnato, con contratto di locazione stipulato in data 25.3.1980, alla sig.ra il cui nucleo familiare era composto, oltre che dalla medesima locataria, dai figli Parte_2
e , evidenziando, altresì, che a seguito del decesso della sig.ra Controparte_3 CP_4 Pt_3 avvenuto in data 8.8.2021, la sig.ra figlia della legittima assegnataria, in data 10.9.2021 CP_3 riconsegnava l'alloggio oggetto del presente giudizio. A seguito di due sopralluoghi, l'alloggio, per quanto esposto dalla difesa di , risultava abusivamente occupato dalla sig.ra , la CP_1 Parte_1 quale veniva diffidata a rilasciare l'immobile con nota prot. 33623 del 4.7.2022, notificata il
21.7.2022 e, considerato che le controdeduzioni fornite non presentavano per elementi CP_1 idonei alla sospensione della procedura, in data 31.5.2022 l' presentava formale denuncia di CP_1 reato e istanza di sequestro dell'alloggio, e poi veniva emesso il decreto di rilascio opposto nella presente sede. La difesa di ha quindi rimarcato che non ha diritto ad CP_1 Parte_1 occupare l'alloggio di cui si discute, né in qualità di subentrante all'originaria assegnataria, né in applicazione della LR 1/20, non essendo stata presentata alcuna domanda di sanatoria, tenuto conto che il diritto al subentro nell'assegnazione-locazione sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'art. 12 l.r. n. 12/99, purché si sia in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della
L.R. n. 12/99, e non si verifichi una qualsiasi ragione di decadenza di cui all'art. 13 della medesima legge. La sig.ra , quindi, secondo la difesa di , non faceva parte del nucleo Parte_1 CP_1 familiare dell'originaria assegnataria e, peraltro, ha segnalato che la sig.ra e il di lei CP_1 Pt_1 nucleo familiare, da un precedente sopralluogo del 28/01/2021 ad opera della Questura di Roma X distretto di P.S. Sezionale “Lido di Roma”, è risultata già occupante di altro appartamento ERP sito in via della Paranzella 100 sc R int 2. Relativamente all'asserita violazione del diritto all'abitazione, la difesa di ha rammentato che tale fondamentale diritto non attribuisce CP_1 automaticamente l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nell'ambito del presente giudizio non risulta prova della formazione di un titolo che attribuisca alla parte attrice il
Pagina 3 diritto di abitare ed occupare l'immobile dedotto in lite quale subentrante all'originaria assegnataria Testi dell'alloggio peraltro la difesa di ha evidenziato che non risulta formalizzata domanda CP_1 di sanatoria per l'avvio del procedimento previsto dalla Legge della Regione Lazio n. 1 del 2020, per cui l'affermazione di avere il possesso dei requisiti previsti dalla suddetta L.R. 1/2020 non è sufficiente di per sé alla regolarizzazione dell'occupazione. In definitiva, in mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio e/o di un contratto locativo, i soli requisiti asseriti da parte attrice non si ritengono in questa sede decisoria idonei a legittimare automaticamente l'attrice ad una detenzione qualificata dell'alloggio dedotto in lite, tenuto conto della normativa richiamata dalla difesa di convenuta (art. 11 del DPR n. 1035 del 1972, L.R. Lazio n. 12/99 art. 11; e in CP_1 precedenza, L.R. Lazio n. 33/87). L convenuta ha sostenuto di aver posto in essere, quale CP_1 proprietaria danneggiata nell'esercizio delle facoltà di godimento e messa a frutto dell'alloggio
ERP, azioni e iniziative legittime per il rilascio dell'alloggio, come consentite dalla normativa regolante gli alloggi di edilizia residenziale pubblica entrati nel patrimonio di , nell'ambito CP_1 delle quali va anche incluso il provvedimento di rilascio dell'alloggio impugnato dall'attrice.
D'altro canto, nella comparsa conclusionale di parte attrice si riconosce che il “legittimo assegnatario non avesse chiesto ed ottenuto per l'attrice l'inserimento - perché impossibilitato dallo stato di salute – nel proprio nucleo familiare”, nonché si afferma che la Sig.ra è entrata Parte_1 nell'alloggio come “badante” fissando nell'alloggio la propria residenza anagrafica. Tali circostanze non possono trasformare il rapporto di lavoro di badante in convivenza di fatto per motivi di assistenza morale e materiale, di tal che, in mancanza di prova dell'ampliamento del nucleo familiare con inclusione dell'attrice, non si profila il vantato diritto alla voltura dell'assegnazione dell'alloggio in favore dell'attrice. Le domande di parte attrice vanno, pertanto, rigettate. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposta da . Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 5-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5