Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2022
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/10/2025, n. 17359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17359 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08905/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8905 del 2022, proposto da
IS EN, GI CC, AL CC, rappresentati e difesi dall’Avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Marinella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza prot. n. 306 dell’8 giugno 2022, con cui il Responsabile di Settore IV, Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive del Comune di Santa Marinella ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusivamente realizzate e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi presso l'immobile sito in Santa Marinella, via Aurelia n.52/B, identificato al Catasto comunale al Foglio 20, particella 1 sub. 3 e 6;
- di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, coordinati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa ER PE e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra IS EN, il sig. GI CC e la sig.ra AL CC sono rispettivamente usufruttuaria la prima e comproprietari gli altri di un immobile sito nel Comune di Santa Marinella, via Aurelia n. 52/B, identificato al Catasto comunale al Foglio 20, particella 1 sub. 3 e 6, immobile ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Ad esito di sopralluogo effettuato congiuntamente da personale del Settore IV Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive e da operatori della Polizia Locale del Comune di Santa Marinella, con ordinanza datata 8 giugno 2022, il Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive ha ingiunto ai sig.ri IS EN, GI CC e AL CC l’ordine di « demolizione delle opere abusivamente realizzate nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi presso l'immobile, sito in Santa Marinella, via Aurelia n. 52/B, distinto in Catasto al foglio 20, particella 1 sub. 3 e 6 e più specificatamente: - tombatura del piano seminterrato per una superficie di circa mq. 130,90 mediante la rimozione della scala interna, in struttura metallica e gradini in legno, e la chiusura dei due varchi nel muro portante di fondazione lato autorimessa e lato giardino ».
Avverso detto provvedimento i sig.ri IS EN, GI CC e AL CC hanno proposto ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Il Comune di Santa Marinella non si è costituito in giudizio ma, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 11865 dell’8 settembre 2022, ha depositato relazione sui fatti di causa, corredata da documentazione fotografica.
Con ordinanza n. 6268 dell’11 ottobre 2022, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Considerato di non ravvisare, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare e fatti salvi eventuali approfondimenti demandati al merito, profili di fumus boni iuris, tenuto conto della relazione di chiarimenti prodotta dall’Amministrazione e della documentazione ad essa allegata, da cui si apprezza l’esistenza degli abusi contestati con la gravata ordinanza di demolizione; Ritenuto di non disporre nulla sulle spese di fase in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazio ne».
Avverso detta ordinanza i ricorrenti hanno proposto appello, rigettato dal Consiglio di Stato, sez. II, con ordinanza n. 5512 del 23 novembre 2022, così motivata: « Ritenuto, alla stregua della delibazione propria della presente fase, che mentre le questioni in fatto e diritto prospettate dall’appellante necessitino ancora di adeguato approfondimento in primo grado, allo stato la presente istanza cautelare non appare sorretta da un concreto pericolo di imminente pregiudizio irreparabile, non risultando neppure avviate le attività propedeutiche rispetto alla demolizione officiosa delle opere di causa ».
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un primo motivo di ricorso rubricato “ Violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge ”, i ricorrenti sostengono che l’ordine di demolizione sia stato ingiunto in difetto dei necessari presupposti, dal momento che verrebbero in rilievo meri lavori di attività edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. 6 e 3, comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Lamentano, poi, che il Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive avrebbe emesso l’ordinanza impugnata senza previa acquisizione dei pareri dell’Ufficio Tecnico Erariale e della Commissione Edilizia Comunale; e che non risulterebbe la qualifica del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive.
Con un secondo motivo di ricorso, recante “ Eccesso di potere ed errore per travisamento dei fatti ”, i ricorrenti segnalano l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, dal momento che le opere ritenute abusive si risolvono invero « in lavori riconducibili a quelli definiti dagli artt. 6 e 3, comma 1, lettera a) e b) D.P.R. 380/2001 di manutenzione ordinaria e straordinaria, consistenti nel risanamento della pavimentazione del piano S1 tramite la regolarizzazione del “piano” e predisposizione di materiale isolante del tipo lapideo, oltre ad una bonifica degli impianti esistenti, sia elettrico che idrico, rifacimento degli intonaci e successiva tinteggiatura, posizionamento di scala prefabbricata che permette l’accesso direttamente dall’interno del piano residenziale, realizzazione di un bagno, locale tecnico, lasciando inalterata la destinazione al piano S1 come cantina – deposito, come anche la diversa distribuzione degli spazi interni posizionati al piano terra »; lavori, quindi, che non necessitavano di previa acquisizione di titolo edilizio né di preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata dà atto del fatto che il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire attraverso “ tombatura del piano seminterrato per una superficie di circa mq. 130,90 mediante la rimozione della scala interna, in struttura metallica e gradini in legno, e la chiusura dei due varchi nel muro portante di fondazione lato autorimessa e lato giardino ”.
Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione comunale, corredata da dossier fotografico, emerge la realizzazione di “ un piano seminterrato di mq. 130,90, realizzato, in assenza di titolo edilizio e dei necessari nulla osta/autorizzazioni, in ampliamento all'appartamento con accesso dal civico n. 52/B della via Aurelia, con il quale è stato collegato internamente mediante il taglio di una porzione del solaio e l'installazione di una scala con struttura metallica e gradini in legno (foto n. 2-3-4). Detto piano, emergente dalla quota del giardino di mt. 1,28, non ha comportato una variazione delle quote altimetriche esterne dell'immobile in quanto è stato realizzato eliminando il terrapieno fino al raggiungimento dell'attuale altezza interna di mt. 2,25. Lo stesso è costituito da un locale principale di mq. 70,64 (mt. 12,18 x 5,80) (foto n. 5-6-7-8-9) dal quale si accede, attraverso l'apertura di un varco nel muro portante di fondazione, il cui spessore è pari a cm. 90,00, ad un locale secondario pari a mq. 60,26 (mt. 16,60 x 3,63), suddiviso in due stanze, bagno e corridoio (foto n. 10-11-12-13-14-15). La suddivisione degli ambienti, alcuni dei quali dotati di finestre ad oblò, oltre le finiture interne quali il pavimento, la tinteggiatura delle pareti, i punti luce, le porte, i termoarredo, rendono il piano seminterrato verosimilmente predisposto ad un uso abitativo/sala hobby. Al momento della verifica, come visibile nel rilievo fotografico allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, risultavano presenti elementi di arredo quali sedie, tavoli, frigorifero, reti, materassi, strutture letto, armadio, pensili da cucina, divano, lampade, ecc..., disposti/depositati in diversi punti del seminterrato. Dal piano seminterrato è stato possibile accedere sia all'autorimessa lato Santa Severa (esistente dall'epoca di costruzione dell'immobile - foto n. 16-17-18-19-20-28) sia al giardino, lato mare, attraversando il piccolo locale di mt. 3,00 x 2,20 con altezza di mt. 2,10, posto sotto il balcone del piano superiore (foto n. 21-22-23-24-25-26-27). Il collegamento del locale principale all'autorimessa e al giardino è stato realizzato mediante l'apertura di due varchi nel muro portante di fondazione, il cui spessore è di cm. 0,73 lato autorimessa e di cm. 0,68 lato giardino, e l'installazione di due porte in alluminio bianco ”.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione comunale, quindi, è stato realizzato un piano seminterrato, con l'eliminazione del terrapieno, il taglio di una porzione del solaio per il posizionamento di una scala nonché l'apertura di tre varchi nella muratura portante di fondazione per consentire l'accesso al garage, al locale secondario e al giardino oltre l'apertura di finestre ad oblò nella muratura portante perimetrale, lavori tutti eseguiti in assenza del titolo edilizio e “ delle seguenti autorizzazioni: archeologica, ai sensi dell'art. 134, comma 1), lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004; paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; idrogeologica, ai sensi dell'art. 26 delle Norme di attuazione del P.A.I.; demaniale, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione; doganale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990; sismica, ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 ”.
Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, le opere realizzate, lungi dal costituire interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. 6 e 3, comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, risultano essere opere abusive realizzate senza titolo edilizio e, peraltro, in difetto delle necessarie autorizzazioni; ragion per cui l’Amministrazione comunale ha legittimamente adottato l’ordine di demolizione gravato, senza che fosse necessaria l’acquisizione di qualsivoglia parere.
È privo di pregio, infine, il profilo di censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata indicazione della qualifica del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Edilizia - Attività produttive, invero riportata in calce all’ordinanza impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ TI, Presidente FF
ER PE, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PE | AZ TI |
IL SEGRETARIO