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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 918/2025 (cui è riunito R.G. n. 921/2025)
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza dell'11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 918/2025 (cui è riunita la n. 921/2025) vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DAVERIO Parte_1
AB LO AL ( ) domiciliata preso i medesimi, giusta C.F._1 procura in atti;
appellante - appellata
e
, con avv. Riccardo Bolognesi, giusta procura in atti;
appellato – appellante CP_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10192/2024 del 15/10/2024 R.G. n.
9957/2024
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi in appello (r.g. nn. 918/2025 e 921/2025) le parti sopra emarginate impugnavano la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in oggetto indicata, che dichiarava la risoluzione del CP_ rapporto di lavoro già intercorso inter partes a far data dal licenziamento intimato al dott. con lettera del 31/8/2023, condannava la l pagamento in favore del lavoratore di una Parte_1 indennità pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum, e compensava per 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando la resistente al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente dei residui 2/3, liquidati in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Nelle more dei giudizi di appello le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in sede sindacale, sottoscritto davanti all'ABI (v. deposito telematico di rinuncia in data 17/06/2025).
All'odierna udienza sono comparsi i difensori, che hanno richiesto la riunione dei procedimenti e al contempo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte, disposta la riunione, tratteneva la causa per la decisione.
Deve darsi atto che con il detto verbale di conciliazione in sede sindacale del 22 maggio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, per mezzo del quale hanno definito la controversia, con rispettive rinunce e accettazioni, concordando anche la totale compensazione delle spese dei giudizi di appello.
Tale conclusione è stata dapprima formalizzata con l'atto depositato in data 17/06/2025 e poi dai difensori presentatisi alla odierna udienza.
Tutto quanto sin qui detto denota il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la sicura cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite del grado di appello vanno compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza dell'11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 918/2025 (cui è riunita la n. 921/2025) vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DAVERIO Parte_1
AB LO AL ( ) domiciliata preso i medesimi, giusta C.F._1 procura in atti;
appellante - appellata
e
, con avv. Riccardo Bolognesi, giusta procura in atti;
appellato – appellante CP_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10192/2024 del 15/10/2024 R.G. n.
9957/2024
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi in appello (r.g. nn. 918/2025 e 921/2025) le parti sopra emarginate impugnavano la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in oggetto indicata, che dichiarava la risoluzione del CP_ rapporto di lavoro già intercorso inter partes a far data dal licenziamento intimato al dott. con lettera del 31/8/2023, condannava la l pagamento in favore del lavoratore di una Parte_1 indennità pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum, e compensava per 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando la resistente al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente dei residui 2/3, liquidati in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Nelle more dei giudizi di appello le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in sede sindacale, sottoscritto davanti all'ABI (v. deposito telematico di rinuncia in data 17/06/2025).
All'odierna udienza sono comparsi i difensori, che hanno richiesto la riunione dei procedimenti e al contempo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte, disposta la riunione, tratteneva la causa per la decisione.
Deve darsi atto che con il detto verbale di conciliazione in sede sindacale del 22 maggio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, per mezzo del quale hanno definito la controversia, con rispettive rinunce e accettazioni, concordando anche la totale compensazione delle spese dei giudizi di appello.
Tale conclusione è stata dapprima formalizzata con l'atto depositato in data 17/06/2025 e poi dai difensori presentatisi alla odierna udienza.
Tutto quanto sin qui detto denota il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la sicura cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite del grado di appello vanno compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi