Articolo 24 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 marzo 1987
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Versione
29 agosto 2014
Art. 24. (Trattamento economico all'estero) 1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennita' di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresi' ogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fara' riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunita' economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014