Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Beni culturali e discrezionalità della P.A., quale tutela giurisdizionale?Accesso limitatoDomenico Maffei · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05481/2025REG.PROV.COLL.
N. 04275/2024 REG.RIC.
N. 04813/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4275 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Accamedia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2024, proposto da
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori e Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accamedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Calabria (sezione Prima) n. 222/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accamedia S.r.l. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Gualtieri e Francesco Vannucci per delega di Crescenzio Santuori ed Alfredo Gualtieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Sono in trattazione gli appelli proposti dal Ministero della Cultura (RG 4275/2024) e dal Comune di Catanzaro (RG 4813/2024) per l’impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione prima, n. 222/2024 che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società Accamedia s.r.l. per l’annullamento: (i) del decreto n. 254 del 13.12.2022 con cui il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, con richiamo all’avvio del procedimento del 3.8.2022, ha dichiarato l'immobile denominato Cinema SO “ di interesse particolarmente importante ”; (ii) della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone prot. 940-P del 23.02.2023 di invito agli enti pubblici ex art. 59 e 61, comma 2 D.lgs. 42/2004; (iii) della deliberazione della Giunta comunale di Catanzaro n. 155 del 10.03.2023 avente ad oggetto la manifestazione della volontà dell’Ente di esercitare il diritto di prelazione; (iv) della deliberazione del Consiglio Comunale di Catanzaro n. 65 del 4.5.2023 di esercizio del diritto di prelazione.
2. Sulla base degli atti di causa si riportano le seguenti circostanze in fatto.
In forza del decreto di trasferimento del Giudice delle Esecuzioni REP n. 933/1022 del 22.12.2022 l’appellata Accademia s.r.l. è divenuta proprietaria dell’immobile “ Cinema SO ” sito in Catanzaro, quartiere Lido, identificato al foglio 102 particella 88 cat. CL3 superficie catastale mq 393 via Progresso 86-88 piano T del NCEU del Comune di Catanzaro, dopo essere stata aggiudicataria al terzo incanto, nell’ambito della procedura esecutiva promossa da SO.G.E.T. S.p.A per conto del Comune di Catanzaro, al prezzo dalla stessa offerto di 175.928,13.
Durante lo svolgimento della procedura di vendita, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, su segnalazione di associazione locale “Catanzaro nel Cuore”, aveva avviato con nota del 3.8.2022, inviata alla allora proprietaria dell’immobile, un procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale dell’immobile in quanto era considerato “una importante testimonianza sociale e una componente forte della memoria urbana della prima metà del Novecento, oltre ad essere espressione di stratificazioni di lavoro e di sapienza architettonica, oltre una identità autentica radicata con il luogo e lo spazio fisico, con la comunità e con la storia” per i motivi meglio illustrati nella allegata relazione scientifica.
Con successivo decreto n. 254/2022 del 13.12.2022, trascritto in data 23.12.2022, è stato dichiarato l’interesse particolarmente importante dell’immobile ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d) del titolo I capo I del D.lgs. 22.01.2004, n. 42 sottoponendolo alle disposizioni di tutela citate nel decreto.
Con nota del 2.1.2022, indirizzata anche ad Accamedia s.r.l., il Comune di Catanzaro ha manifestato alla Soprintendenza la volontà di acquisire in via di prelazione l’immobile Cinema SO, rimanendo in attesa “della comunicazione da parte di Codesta Soprintendenza in ordine all’avvenuta denuncia di trasferimento ex art. 59 D.Lgs. n. 42/2004 da parte della Accademia s.r.l.”.
Con nota del 23.2.2023 la Soprintendenza - sostituendosi a Accamedia s.r.l. nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 59 - ha dato avvio alla procedura di prelazione, alla quale è seguita la deliberazione di Giunta Comunale di Catanzaro n° 155 del 10.3.2023, con la quale è stato deciso di “di sottoporre al Consiglio Comunale la deliberazione di formulare al Ministero la proposta di prelazione, a valere sul bilancio dell'ente, con la necessaria copertura finanziaria della spesa corredata dall’indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene e le modalità di sfruttamento dello stesso ai sensi dell’art. 62, comma 2 D.lgs 42/2004”.
Con deliberazione del Consiglio comunale di Catanzaro n. 65 del 4.05.2023 l’Ente comunale ha esercitato il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile Cinema SO “in considerazione della rilevanza storico-architettonica, sia per l’interesse del Comune all’insediamento nella struttura di attività istituzionali e che comunque possano valorizzare il bene garantendo la fruibilità al pubblico attraverso la creazione di un contenitore culturale”.
3. Con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, Accamedia s.r.l. ha impugnato il Decreto della Soprintendenza n. 254 del 13 dicembre 2022 di apposizione del vincolo storico e di seguito ha impugnato anche le successive note della stessa e gli atti del Comune di esercizio della prelazione.
4. Ad esito del giudizio, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi di ricorso incentrati sull’eccesso di potere, sulla irragionevolezza del vincolo e sul difetto di motivazione; ha quindi disposto l’annullamento del decreto n. 254/2022 adottato dal Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura e degli atti conseguenti del Comune di Catanzaro per “ invalidità derivata ad efficacia caducante ”.
5. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il Ministero della Cultura articolando un unico motivo in cui ha dedotto la “ Insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte discrezionali – di carattere tecnico/valutativo – dell’Amministrazione ”.
5.1. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche il Comune di Catanzaro, gravando i capi n. 6.3, punto 6 e 7 della sentenza, con cui il giudice ha posto a fondamento dell’annullamento la struttura esigua e fatiscente del manufatto, la mancata indicazione delle ragioni di rilevanza artistica, storica e archeologica dell’immobile e l’assenza di indicazioni circa la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile. L’appello del Comune è affidato ai seguenti motivi:
I. “ Erroneità delle valutazioni poste in essere dal Giudice ”;
II. “ Erronea interpretazione dei precetti normativi in materia di vincoli culturali. Travisamento della consistenza giuridica del vincolo storico-relazionale ”;
III. “ Violazione dei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione ”.
5.2. In data 20 giugno 2024 si è costituita in entrambi i giudizi di appello con memorie difensive la società Accamedia s.r.l. chiedendo il rigetto dei ricorsi. In via pregiudiziale la parte appellata ha eccepito la carenza di legittimazione processuale del Comune di Catanzaro, per mancanza di procura e mancato deposito della deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione all’appello. Nel merito ha insistito nella correttezza della decisione rinviando al contenuto dell’ordinanza n. 2793/2023 di questa Sezione nel precedente appello cautelare. In subordine, la parte appellata ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a. i motivi ritenuti tacitamente assorbiti e non esaminatati, ossia:
(i) il motivo n. 5 del ricorso principale, rubricato: “ Il nuovo vincolo non produce alcun effetto nei confronti di Accamedia, con conseguente illegittima opponibilità della “dichiarazione di interesse particolarmente importante” e del relativo vincolo della ricorrente. Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 22.1.2004, N. 42 e delle norme sulla opponibilità ai terzi acquirenti dei vincoli imposti ”;
(ii) il motivo proposto con i primi motivi aggiunti, intitolato: “ Violazione degli artt. 59 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 ”;
(iii) il motivo proposto con i secondi motivi aggiunti, recante: “ Ulteriori vizi propri della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 4 maggio 2023. Violazione del T.U.E.L. d.lgs. n. 257/2000 ”.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si ritiene necessario disporre, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., la riunione del giudizio n. 4813/2024 R.G. al giudizio n. 4275/2024 R.G., in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza e le censure sono sovrapponibili.
2. Può invece prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di Catanzaro, sollevata dalla società appellata, sia perché è stata depositata una nuova procura speciale anche a conferma dell’operato dell’ente sia perché i ricorsi in appello sono per quanto si dirà infondati nel merito.
2.1. Procedendo all’esame dei motivi di gravame, si rileva che entrambi gli appellanti lamentano la violazione dei limiti della discrezionalità tecnico amministrativa.
2.1.1. Il Ministero della Cultura, a tale riguardo, sostiene che il Tar, senza alcuna convincente motivazione, si sia indebitamente sostituito alla valutazione tecnico-scientifica con un proprio giudizio – opinabile – secondo cui l’immobile, stante le sue condizioni di “rudere”, non potesse avere quella funzione identitaria/evocativa ascrittagli dalla relazione scientifica della Soprintendenza. Il giudice avrebbe inoltre errato nel ritenere il provvedimento viziato dall'assenza di indicazioni circa la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell'immobile. In merito, non avrebbe considerato che è stato apposto un vincolo diretto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004, che diversamente dal vincolo indiretto non ha contenuto prescrittivo tipico ma rimette all’amministrazione la determinazione in concreto delle disposizioni utili a garantire l’ottimale tutela dell’interesse pubblico.
2.1.2. Il Comune di Catanzaro invece evidenzia che il vincolo disciplinato dall’art. 10, comma 3, alla lett. d), apposto nella specie, riguarda proprio il valore “storico-relazionale” il che prescinderebbe dalla materialità del bene, e quindi dallo stato di degrado, in quanto tale interesse rende i beni tutelabili per il legame che hanno con la storia di un determinato luogo. Sottolinea che la relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza, posta alla base del decreto annullato, ampiamente evidenzia l’importanza del Cinema SO per la storia della Città di Catanzaro e, soprattutto, per il suo quartiere marinaro, tanto per il ruolo di aggregazione sociale che tale immobile ha rivestito in una particolare epoca storica, quanto per il suo valore in termini di memoria urbanistica. Rileva altresì che la norma non prevede la necessità che l’amministrazione accompagni l’apposizione del vincolo con specifiche prescrizioni di tutela e di valorizzazione del bene. Questa incombenza era qui necessaria ai fini dell’esercizio della prelazione e per tale ragione il Comune ha predisposto un programma di impiego e valorizzazione del bene ai sensi dell’art. 62, comma 2 del Codice che non avrebbe potuto essere considerato irrilevante dal giudice.
3. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
A fronte dell’omogeneità delle censure, in termini di critica all’estensione del sindacato giurisdizionale della sentenza di annullamento impugnata ed alla ritenuta legittimità del vincolo imposto, occorre svolgere un breve inquadramento.
Come giustamente hanno evidenziato le parti appellanti, non è consentito al giudice amministrativo di sostituire il giudizio dell’amministrazione con il proprio giudizio. La valutazione dell’interesse culturale di un bene rappresenta, infatti, un’esclusiva prerogativa dell’amministrazione responsabile del vincolo e comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, n. 10140/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’apprezzamento svolto dall’amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all’art. 9 Cost., rimane pur sempre soggetto al sindacato giudiziale per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione.
In continuità con la giurisprudenza più recente di questa Sezione, il Collegio ribadisce anzitutto che di fronte alla discrezionalità tecnica il controllo del giudice amministrativo non può limitarsi “ad un sindacato meramente estrinseco” ma deve estendersi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall’amministrazione, sulla attendibilità e coerenza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1245/2024).
E’ illegittimo apporre un vincolo al fine di perseguire obiettivi diversi dalla tutela culturale, usando il potere di vincolo su beni che non hanno le caratteristiche culturali di salvaguardia, ma per seguire fini diversi rispetto all’ambito di competenza dell’amministrazione di tutela come la volontà di fermare lo sviluppo edilizio (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1245/2024) o comunque di imporre un vincolo di destinazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6166/2017 in un precedente riguardante, anche in quel caso, il vincolo apposto ad un vecchio cinema da tempo non più in uso e non più utilizzabile).
Nel caso di specie il Tar ha correttamente esercitato il proprio sindacato.
L’impugnata sentenza, invero, dopo aver richiamato la descrizione dell’immobile fornito nella relazione tecnica della Soprintendenza, non ha sostituito un proprio giudizio opinabile a quello dell’amministrazione preposta, ma ha evidenziato che l’apposizione del vincolo di “ interesse particolarmente importante ” su quanto oggi rimane dell’immobile c.d. “Cinema SO”, è da ritenersi non ragionevole e sfornita di adeguata motivazione, stante la mancanza di puntuali argomentazioni della Soprintendenza dopo le profonde trasformazioni subite dal manufatto e la sua attuale consistenza materiale esigua e fatiscente e l’assenza di specifiche indicazioni circa la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile.
In ordine alla qualificazione dell’immobile quale bene culturale di interesse particolarmente importante il primo giudice ha correttamente opposto che “ la forza evocativa del fabbricato - nella consistenza materiale appunto un rudere in pessimo stato - implica una dilatazione eccessiva della nozione di bene culturale, potenzialmente idonea ad investire, attesa l’epoca relativamente recente di costruzione e ricostruzione dell’immobile e le relative caratteristiche di edificazione, un ampio numero di edifici simili per struttura, funzione ed epoca di realizzazione ”.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi da quanto già detto da questa Sezione proprio con riguardo ai provvedimenti annullati nell’ordinanza n. 2793/2023 dove si è osservato che la relazione tecnico scientifica su cui si fonda il decreto costitutivo del vincolo si risolve, in gran parte, nella ricostruzione storica e urbanistica dell’abitato in cui sorge il manufatto e in epoca anteriore alla sua realizzazione, diffondendosi poi in considerazioni sul ruolo particolare che il Cinema SO avrebbe a suo tempo svolto nel favorire i momenti di aggregazione, socializzazione ed evasione dalla quotidianità della cittadinanza.
Va ribadito che dalla descrizione contenuta nella suddetta relazione tecnico-scientifica, su cui si fonda la decisione, non si evincono caratteristiche architettoniche di particolare pregio o ricercatezza, anche in considerazione del fatto che sopravvivono soltanto dei muri perimetrali, in pessimo stato di conservazione. Ne fanno fede le rappresentazioni fotografiche dimesse in atti e le immagini riportate anche nella perizia degli istanti, dalle quali emerge chiaramente che il “rudere” citato nella relazione tecnica è oggi costituito dai resti delle quattro mura perimetrali di un immobile a suo tempo destinato a cinema, e come evidenziato nella relazione della Soprintendenza, distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ricostruito ex novo nel 1953, poi abbandonato dal 1979 ed è attualmente in uno stato “fatiscente” (senza pavimenti e muri divisori interni).
Come osservato persuasivamente dalla difesa di parte appellata, il bene da tutelare e valorizzare, per quello che era, sostanzialmente non esiste più e, in quanto “inesistente”, ha perso ogni collegamento con il “bene” materiale, con il “luogo astratto e del mero ricordo di quello che fu”. Non conta che il cinema SO fosse, appunto, un cinema e come tale utilizzato all’epoca, ma conta se ciò che concretamente è rimasto oggi del cinema SO possa – ragionevolmente - costituire testimonianza di espressione di cultura o comunque di storia meritevole di considerazione e tutela. Giustamente il Tar ha ritenuto che non sia così.
La giustificazione dell’imposizione della tutela è stata dall’amministrazione così motivata: “ il manufatto può servire a far capire in che modo si potrà evitare di perdere irreparabilmente una identità autentica, un radicamento con il luogo e con lo spazio fisico, con la comunità e con la storia. Questo luogo, oggi, semanticamente vuoto è più che mai importante per la stratificazione di significati che si è creata intorno…è …capace di raccontare buona parte delle vicende urbanistiche della città …Si tratta in definitiva di una importante testimonianza sociale e nello stesso tempo di una struttura che va assolutamente salvaguardata e tutelata in quanto espressione fisica delle vicende che hanno caratterizzato per oltre mezzo secolo di storia umana e sociale del borgo ”.
Questa motivazione tuttavia è del tutto generica, astratta e scollegata dalla configurazione odierna dell’immobile e pertanto correttamente il Tar ha considerato l’imposizione del vincolo “ di interesse particolarmente importante ” irragionevole.
Nelle motivazioni del Ministero, senza che siano indicate o pretese specifiche caratteristiche architettoniche o artistiche del manufatto, si fonda l’interesse culturale sulla sola funzione identitaria del bene, nei ricordi che evoca, vale a dire su cosa il bene ha rappresentato negli anni ’50 a livello “evocativo” ed astratto.
Un apprezzamento basato sulla mera valenza documentaria e sull’aspetto “emozionale” non è però sufficiente per individuare un bene culturale, e ne dilata sensibilmente il perimetro, in quanto non si può prescindere da un elemento valutativo concreto, incentrato sul pregio distinto, selettivo e irripetibile della singola cosa e dunque sul riferimento specifico agli elementi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6293).
Se il cinema SO avesse mantenuto una qualche significativa materialità tale da testimoniare il suo passato, il vincolo avrebbe potuto avere una qualche giustificazione, ma nel momento in cui il bene non esiste più e il rudere (come tale qualificato dalla stessa Soprintendenza) rimasto neanche con uno sforzo di immaginazione può essere evocativo delle manifestazioni che ivi si svolgevano negli anni 50 e 60, la tutela risulta illogica e immotivata. La base dell’interesse tutelato dev’essere pur sempre la “cosa” nella sua intrinseca materialità proprio perché la norma stabilisce che “ sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (v. art. 2 comma 2 del D.Lgs. 42/2004).
Il Comune di Catanzaro inoltre censura la sentenza perché non è prevista dalla legge la necessità che l’Amministrazione accompagni l’apposizione del vincolo culturale ex art. 10 del Codice con specifiche prescrizioni di tutela e valorizzazione del bene. Per questo, avrebbe dovuto considerare il programma di valorizzazione proposto dal Comune in sede di esercizio del diritto di prelazione.
È da chiarire, infatti, che il provvedimento di vincolo (annullato dal TAR) ha sottoposto il “bene” “a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo” (n. 42 del 2004) e, come già rilevato da codesto Consiglio di Stato con la ordinanza più volte citata n. 2793/2023, “…in assenza di specifiche misure di tutela, il decreto impugnato neppure consente di comprendere quale tipo di interventi e quale tipo di utilizzazione potrebbe avere in futuro il fabbricato in questione ”.
Al riguardo, come già evidenziato dalla giurisprudenza consolidata della Sezione, se lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento, tuttavia è onere dell'Amministrazione dei beni culturali prendere in considerazione la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell'immobile che qui però è del tutto esclusa essendo necessario un intervento di ricostruzione totale. La sentenza del Tar ha correttamente valorizzato l’assenza di specifiche indicazioni da parte della Soprintendenza “ circa la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile ” (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5950).
A quanto precede si può ancora aggiungere come “tutela” e “valorizzazione” costituiscono, da tempo, due profili correlati e per molti aspetti sempre più contigui e compenetrati (v. Corte costituzionale, 9 luglio 2015, n. 140), quasi un’endiadi che fa leva sull’art. 9 Cost.: nel senso, allora, che se è vero che la valorizzazione deve essere compatibile con la tutela, è vero anche che, ancor prima, la tutela deve guardare ed essere funzionale alla fruizione e alla valorizzazione del bene, intesa auspicabilmente anche (se non soprattutto) in una dimensione sociale, quale strumento di sviluppo culturale della persona ed elemento di coesione, e non essere o comunque apparire solo fine a se stessa.
Per le ragioni tutte esposto i ricorsi in appello vanno respinti.
8. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del grado di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti, li rigetta.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO