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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Claudia Ummarino - Giudice est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12193 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA ata a NAPOLI (NA) il 08/11/1966, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GUARINIELLO
MANUELA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], CF Controparte_1
, residente in [...] –non costituito, C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2022 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva :“ a)
Che, la IG.ra , in data 09/01/1988, in Marano di Napoli, contraeva Parte_2 matrimonio (vedi doc.), nelle forme del rito concordatario, con il IG. , Controparte_1 nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], scegliendo il regime fiscale della separazione dei beni;
b) Che, dalla predetta unione non nascevano tre figli,
(24/02/1990) ((28/02/1993) e (23/02/2000), tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
c) Che, la loro esperienza coniugale non è stata felice e pertanto l'attuale ricorrente avviava, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, giudizio di separazione definito, con sentenza di accoglimento n. 1481/2016 (vd. doc.), non impugnata
e, pertanto, passata in giudicato, che, per quel che qui rileva, statuiva di disciplinare la detta separazione alle seguenti condizioni: “ b) affida la figlia ad entrambi i genitori con Per_3 residenza privilegiata nella casa coniugale a lei assegnata, e facoltà di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
c) presso la madre, pone a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_2 goni mese l'assegno di € 750,00 a titolo di contributo per il mantenimento per i figli (euro
250,00 ciascuno), somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT Aa decorrere dal 01/01/2017 e di pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate;
e) Che, lo stato di separazione si è protratta ininterrottamente;
f)
Che, i coniugi non si sono più riconciliati ed è esclusa la possibilità, almeno, per ciò che attiene parte ricorrente, di ricostituzione dell'unione coniugale;
g) Che, pertanto, la IG.ra PT
, ha interesse a vedere dichiarati cessati gli effetti civili della descritta unione matrimoniale, alle condizioni che appresso meglio verranno precisate, dato il parziale mutamento delle condizioni personali della ricorrente stessa, rispetto all'epoca della separazione consensuale dei coniugi. Va doverosamente ribadito, invero, che tutti i figli nati dalla descritta unione, risultano essere maggiorenni ed economicamente autosufficienti, inoltre gli stessi non risultano più convivere con la madre. Quest'ultima, quindi, non ha interesse a conservare la titolarità del contributo di mantenimento disposto, dal Tribunale di Napoli Nord, in sede di separazione.”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ a) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marano di Napoli, il 09/01/1988 tra i IGg.ri e , Parte_2 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
b) rifarsi, completamente, alle disposizioni stabilite all'interno dell'allegata sentenza di separazione, con esclusione dei punti b) e c), sopra richiamati, che, attinenti alla prole, oramai maggiorenne ed autosufficiente, devono intendersi completamente cancellati.” All'udienza presidenziale del 08.02.2023 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, in assenza di statuizioni da adottare in via provvisoria, rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 15.06.2023 in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 18.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi n.1481/2016 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord il 26.07.2016.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Marano di Napoli il
09/01/1988 dalle parti in causa ( atto n. 2 , parte I s., Reg. Atti Matrimonio anno 1988); b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Claudia Ummarino - Giudice est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12193 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA ata a NAPOLI (NA) il 08/11/1966, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GUARINIELLO
MANUELA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
E nato il [...] a [...], CF Controparte_1
, residente in [...] –non costituito, C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2022 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva :“ a)
Che, la IG.ra , in data 09/01/1988, in Marano di Napoli, contraeva Parte_2 matrimonio (vedi doc.), nelle forme del rito concordatario, con il IG. , Controparte_1 nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], scegliendo il regime fiscale della separazione dei beni;
b) Che, dalla predetta unione non nascevano tre figli,
(24/02/1990) ((28/02/1993) e (23/02/2000), tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
c) Che, la loro esperienza coniugale non è stata felice e pertanto l'attuale ricorrente avviava, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, giudizio di separazione definito, con sentenza di accoglimento n. 1481/2016 (vd. doc.), non impugnata
e, pertanto, passata in giudicato, che, per quel che qui rileva, statuiva di disciplinare la detta separazione alle seguenti condizioni: “ b) affida la figlia ad entrambi i genitori con Per_3 residenza privilegiata nella casa coniugale a lei assegnata, e facoltà di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
c) presso la madre, pone a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_2 goni mese l'assegno di € 750,00 a titolo di contributo per il mantenimento per i figli (euro
250,00 ciascuno), somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni ISTAT Aa decorrere dal 01/01/2017 e di pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate;
e) Che, lo stato di separazione si è protratta ininterrottamente;
f)
Che, i coniugi non si sono più riconciliati ed è esclusa la possibilità, almeno, per ciò che attiene parte ricorrente, di ricostituzione dell'unione coniugale;
g) Che, pertanto, la IG.ra PT
, ha interesse a vedere dichiarati cessati gli effetti civili della descritta unione matrimoniale, alle condizioni che appresso meglio verranno precisate, dato il parziale mutamento delle condizioni personali della ricorrente stessa, rispetto all'epoca della separazione consensuale dei coniugi. Va doverosamente ribadito, invero, che tutti i figli nati dalla descritta unione, risultano essere maggiorenni ed economicamente autosufficienti, inoltre gli stessi non risultano più convivere con la madre. Quest'ultima, quindi, non ha interesse a conservare la titolarità del contributo di mantenimento disposto, dal Tribunale di Napoli Nord, in sede di separazione.”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ a) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marano di Napoli, il 09/01/1988 tra i IGg.ri e , Parte_2 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
b) rifarsi, completamente, alle disposizioni stabilite all'interno dell'allegata sentenza di separazione, con esclusione dei punti b) e c), sopra richiamati, che, attinenti alla prole, oramai maggiorenne ed autosufficiente, devono intendersi completamente cancellati.” All'udienza presidenziale del 08.02.2023 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, in assenza di statuizioni da adottare in via provvisoria, rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 15.06.2023 in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 18.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi n.1481/2016 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord il 26.07.2016.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Marano di Napoli il
09/01/1988 dalle parti in causa ( atto n. 2 , parte I s., Reg. Atti Matrimonio anno 1988); b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino