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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33108/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo TOZZI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Corso Italia n. 30
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto MANZINI CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Borgonuovo n. 12
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
-dichiarare nullo il precetto opposto per violazione della regola che prevede la notifica del titolo preliminare alla notifica del precetto;
- dichiarare nullo e comunque inefficace e/o errato il precetto per essere generico;
- dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il precetto perché portante una somma eccessiva in forza di quanto sopra, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare controparte alle spese di lite e per lite temeraria. Con ogni riserva consentita per legge”. Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria in rito ed in merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile e/o impossibile la domanda ex adverso proposta di “sospensiva del Precetto” per impossibilità, erroneità, inammissibilità e/o illegittimità, e/o illiceità dell'oggetto e per l'effetto dichiarare invalida e/o inammissibile e comunque rigettare la domanda di sospensiva ex adverso;
pagina 1 di 9 NEL MERITO
- dichiarare inammissibile e/o impossibile e, in ogni caso, rigettare la domanda ex adverso proposta di
“sospensiva del Precetto” per carenza dei requisiti di legge e dei “gravi motivi” di cui all'art. 615 c.p.c.; NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione a Precetto ex adverso proposta e/o tutte le domande ex adverso proposte con da e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del Precetto Parte_1 notificato a Parte_1 NEL MERITO IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il carattere temerario della opposizione a precetto ex art. 615 e ss. c.p.c. proposta ex adverso da e, per l'effetto, condannare ai sensi Parte_1 Parte_1 dell'art. 96, primo comma, c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da , per aver proposto CP_1 un giudizio con mala fede o colpa grave, liquidando tali danni secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, in una misura che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o nella diversa maggiore e/o minore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero, in aggiunta o alternativamente a quanto testé richiesto, condannare ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma, c.p.c., al pagamento a favore della signora di una somma equitativamente CP_1 determinata e che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o la diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale. SPESE DI GIUDIZIO ED ISTANZA DI DISTRAZIONE EX ART. 93 C.P.C.
- In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali, come da parametri di legge, oltre al rimborso spese forfetario del 15% ex lege, I.V.A. e C.P.A., comprese le spese e i compensi professionali relativi al procedimento di sospensiva, inizialmente richiesto e successivamente rinunciato ex adverso da secondo quanto sarà indicato nella nota spese da Parte_1 depositarsi unitamente alle difese finali nonché, con istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avvocato Alberto Manzini, procuratore e rappresentante in giudizio della signora , CP_1 dei compensi professionali relativi alla fase di trattazione, alla fase di decisione e al procedimento di sospensiva, sempre secondo quanto sarà indicato nella suddetta nota spese da depositarsi, in considerazione dell'avvenuto rifiuto di pagamento di tali compensi professionali da parte della suddetta .” CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto a lui notificato in data Parte_1
20.9.2024 da , con cui gli è stato intimato il pagamento di € 335.172,28, in virtù delle CP_1 statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 347/2024 emessa dal Tribunale di Pisa in data
29.2.2024 modificative rispetto all'ordinanza presidenziale in punto di mantenimento della moglie e dei figli.
Nello specifico, ha precettato la somma di € 312.458,16 quale differenza dovuta a titolo CP_1 di capitale, interessi e rivalutazione tra quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione in data 26.6.2018 - € 2.500,00 a favore della moglie ed € 2.400,00 per il mantenimento dei figli (€ 1.200 cadauno) - e quanto dovuto in base alla sentenza n. 347/2024 - €
4.000,00 a favore della moglie ed € 3.500 per il mantenimento dei figli (€ 1.750 cadauno) - a far data dalla domanda (ossia il deposito del ricorso in data 21.5.2017) sino alla notifica dell'atto di precetto, nonché € 22.714,12 a titolo di spese legali liquidate a definizione del giudizio. pagina 2 di 9 1.1. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto innanzitutto, con motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte personalmente del titolo esecutivo azionato, nonché per indeterminatezza delle somme precettate.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato sotto il profilo del quantum la pretesa creditoria azionata.
Con particolare riferimento alla statuizione contenuta nella sentenza di separazione relativa al contributo dovuto per il mantenimento dei figli ha escluso che le si potesse attribuire efficacia retroattiva dalla data della domanda, essendo tale decorrenza prevista nel titolo azionato solo in relazione al contributo per il mantenimento della moglie . Inoltre, ha eccepito la carenza CP_1 di un idoneo titolo esecutivo per una parte delle somme precettate dal momento che le statuizioni della sentenza di separazione regolamentavano la contribuzione a favore della moglie e dei figli solo sino al deposito del ricorso per divorzio in data 29.6.2022 o al massimo sino all'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile pronunciata in data 24.7.2023, che aveva invece confermato le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione, e non anche per il periodo successivo.
Ha chiesto, quindi, in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza di separazione e nel merito dichiarare la nullità del precetto per omessa notifica del titolo, per indeterminatezza e per erronea quantificazione del credito, con liquidazione delle spese di lite ed un importo a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, parte CP_1 opposta ha eccepito l'erroneità del primo motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo, depositando la prova dell'avvenuta notifica in data 20.9.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata della parte del precetto e del titolo esecutivo (doc. 1 parte convenuta). In relazione all'eccepita nullità del precetto per indeterminatezza, la ha dedotto che il quantum del CP_1 precetto era stato calcolato avuto riguardo alla misura del contributo stabilita nel titolo ivi richiamato e che la modalità di determinazione dell'importo esposto in precetto era già nota all'opponente, che aveva ricevuto un'intimazione di pagamento di pochi giorni antecedente alla notifica del precetto (doc.
3 parte convenuta – intimazione del 13.9.2024). Infine, circa la contestazione del quantum del credito, parte opposta ha precisato di aver calcolato gli assegni di mantenimento dovuti, tanto con riferimento ai figli quanto con riferimento al coniuge, dal deposito del ricorso di separazione personale in data
25.5.2017 in virtù di quanto stabilito nel titolo esecutivo azionato (sentenza di separazione). Ha, poi, esplicitato le modalità di calcolo delle somme precettate differenziandole in due periodi, tenuto conto anche dell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile;
in particolare, per il primo periodo, decorrente dalla data di introduzione della domanda del giudizio di separazione (25 maggio 2017) fino alla data di pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile (24 luglio 2023), ha calcolato l'ammontare pagina 3 di 9 mensile degli assegni dovuti per la moglie e per i figli in complessivi € 7.500,00 (€ 4.000 + 3.500,00), come stabilito nella sentenza di separazione, mentre per il secondo periodo, decorrente dal giorno successivo all'ordinanza presidenziale divorzile (25 luglio 2023) alla data della notifica del precetto (20 settembre 2024), in complessivi € 4.900,00 (€ 2.500,00 per la e complessivi € 2.400,00 per i CP_1 due figli), come stabilito nell'ordinanza presidenziale divorzile, che ha confermato nella regolamentazione economica l'ordinanza presidenziale separatile.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. della controparte.
3. Così sinteticamente ripercorse le difese delle parti, si rileva che prima dell'udienza fissata per delibare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo il ha dato atto dell'integrale Pt_1 pagamento della somma precettata e ha rinunciato all'istanza di sospensione.
All'udienza dell'11.2.2025 i procuratori hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che non siano meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione riconducibili all'alveo dell'art. 617 c.p.c., con cui l'attore si duole della nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza delle somme precettate.
4.1. In primo luogo, l'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo azionato risulta destituita di fondamento.
Entrambe le parti hanno, difatti, fornito la prova documentale dell'intervenuta notifica in data
20.9.2024 del titolo esecutivo che del precetto (cfr. messaggio di posta elettronica certificata inviato dal difensore della opposta e ricevuto dall'opponente contenente la sentenza di separazione, l'atto di precetto qui opposto, oltre alla relata di notifica e alla procura alle liti – allegato A) attore – e doc. 1 convenuta).
4.2. Con riferimento all'ulteriore eccezione di indeterminatezza dell'atto di precetto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 8906/2022; n. 4008/2013).
Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di precetto che, pur non indicando il procedimento seguito per effettuare il calcolo aritmetico della somma dovuta, richiama il titolo azionato dal quale è possibile desumerlo.
pagina 4 di 9 5. Il terzo motivo di opposizione, riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c., è invece parzialmente fondato.
5.1. L'opponente contesta la quantificazione del credito contenuta nell'atto di precetto, osservando, da un lato, che la sentenza azionata fa decorrere dalla domanda solo l'assegno di mantenimento stabilita in favore della moglie e non anche quella dei figli per i quali sarebbe operante la statuizione prevista in sede di ordinanza presidenziale di separazione e, dall'altro, che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile la regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole sarebbe regolamentata da tale nuovo titolo.
5.2. Con riferimento alla questione della decorrenza del mantenimento stabilito in sentenza di separazione in favore della prole si pone una questione di interpretazione del titolo.
In materia di interpretazione del titolo di formazione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. civ. n. 29003/2024) e più nello specifico con riferimento ai provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista, senza possibilità di introdurre censure riguardanti l'interpretazione di norme di legge
(..), la cui applicazione è coperta dalla definitività del provvedimento posto a fondamento dell'azione esecutiva” (Cass. civ. n. 23471/2011).
Ciò posto, la sentenza di separazione azionata prevede testualmente la decorrenza dalla domanda giudiziale solo in relazione al contributo di € 4.000,00 mensili stabilito in favore della mentre CP_1 non specifica alcunché in ordine all'importo di € 3.500,00 mensili fissato per il mantenimento dei figli.
Inoltre, nella parte della motivazione della sentenza relativa alla quantificazione del mantenimento della prole si fa riferimento per giustificare un aumento del contributo alle “attuali esigenze dei figli”, proprio a voler rimarcare la differenza rispetto a quelle vigenti alla data della domanda (maggio 2017), trattandosi oramai di studenti universitari (al momento della decisione nel 2024, essendo i gemelli nati nel 2000) ed essendo “i tempi di permanenza presso ciascun genitore rimessi ormai, in ragione della maggiore età, alla volontà dei ragazzi stessi” (pagina 7 sentenza di separazione n. 347/2024) . pagina 5 di 9 Pertanto, dalla lettura della sentenza e dalla valorizzazione di tali elementi testuali la mancata indicazione della decorrenza del contributo dei figli dalla data della domanda non appare una dimenticanza colmabile in sede interpretativa.
Occorre, difatti, nell'interpretare il titolo valorizzare il dato testuale e considerare che la sentenza di separazione è intervenuta ben sette anni dopo l'instaurazione del relativo giudizio e che il riferimento alle attuali esigenze dei figli rimandi alle mutate esigenze personali e/o professionali dei figli, che avendo raggiunto la maggiore età e cominciato a frequentare l'università, hanno adottato uno stile di vita che ha sicuramente richiesto maggiori esborsi rispetto agli anni precedenti.
La parte opposta sostiene, invece, che il titolo sia da interpretarsi nel senso che in assenza di indicazione circa il dies a quo il contributo decorra dalla domanda, poiché diversamente opinando la durata del procedimento pregiudicherebbe il diritto che la parte vuole far valere.
Tuttavia va tenuta in debita considerazione la precisazione effettuata dalla giurisprudenza di legittimità circa il quantum dell'assegno di mantenimento, laddove specifica che “In tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.” (Cass. civ., 18538/2013) ed altresì che
“l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'”an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il
“quantum” dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione” (Cass. n. 17199/2013; n.
2960/2017).
In definitiva, deve ritenersi che la sentenza, pur tenendo ferma la spettanza dell'assegno di mantenimento a favore della prole, abbia adeguato la quantificazione del contributo, tenendo conto delle esigenze dei figli al momento della decisione con decorrenza ex nunc, mentre per la moglie abbia effettuato una nuova valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi che ha giustificato una rideterminazione a far data dalla domanda e, quindi, ex tunc.
Ne discende che il titolo azionato va interpretato nel senso che l'attore deve corrispondere la somma di
€ 3.500,00 mensili (€ 1.750,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento della prole, dalla sentenza
(ossia dalla decisione intervenuta il 29.2.2024), mentre l'importo di € 4.000,00 mensili per il pagina 6 di 9 mantenimento della coniuge a far data dalla domanda che ha introdotto il relativo giudizio di separazione e, quindi, dal 25.5.2017.
5.3. Merita parimenti accoglimento la contestazione dell'opponente in ordine alla inidoneità della sentenza di separazione a sorreggere l'intimazione di pagamento delle somme dovute a favore della e della prole successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile. CP_1
E, in effetti, dal 24.7.2023 il contributo a titolo di mantenimento è stato determinato in sede di divorzio confermando le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione e per richiedere dette somme la creditrice avrebbe dovuto azionare l'ordinanza presidenziale divorzile.
5.4. Di conseguenza, con riferimento al periodo decorrente dalla data di introduzione della domanda del giudizio di separazione (25 maggio 2017) fino alla data di pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile (24 luglio 2023) - non essendo fornita prova documentale in ordine al momento del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili e dunque della proposizione della domanda - è stata precettata in eccesso la somma di € 1.100,00 mensile (€ 3.500 - € 2.400), considerato che il contributo a titolo di mantenimento della prole stabilito in € 3.500,00 decorre solo a partire dal 29.2.2024, mentre per il periodo precedente ammonta ad € 2,400,00 mensili.
Con riferimento, invece, all'importo precettato per il periodo che decorre dal giorno successivo all'ordinanza presidenziale divorzile (25 luglio 2023) alla data della notifica del precetto (20 settembre
2024) si osserva che tale intimazione si fonda su un titolo esecutivo diverso da quello ivi azionato, che
è appunto l'ordinanza presidenziale divorzile.
Orbene, considerato che l'intimazione di una somma superiore rispetto a quella dovuta non travolge il precetto per intero, che rimane quindi valido ed efficace per la somma effettivamente dovuta, la presente opposizione trova accoglimento nei limiti della somma di € 194.176,94.
A tale ammontare si è giunti, calcolando quanto dovuto a favore della moglie, pari ad € 4.000,00 e di quanto dovuto a favore dei figli, pari ad € 2.400,00, dal 1.6.2017 al 21.7.2023, e rivalutandolo annualmente, così per complessivi € 488.032,20. Da tale importo sono stati decurtati € 366.042,00 versati da come pacificamente dedotto e documentato dalla opposta (doc. 8 parte opposta Pt_1 nonché pagina 13 e 14 comparsa di costituzione e risposta e pagina 21 e 22 comparsa conclusionale), che peraltro non ha allegato alcuno specifico ritardo nel pagamento delle somme originariamente stabilite nell'ordinanza presidenziale, con un residuo credito di € 121.990,20 per il periodo dal 1.6.2017 al 21.7.2023.
Pertanto, dall'importo calcolato come dovuto in atto di precetto, e specificato per il periodo in questione nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine 13 e 14, è stata detratto da € 307.085 il pagina 7 di 9 residuo effettivo credito calcolato di € 121.990,20 per ottenere la somma non dovuta precettata, pari ad
€ 185.094,80.
Con riferimento al secondo periodo specificato dalla creditrice, stante il rilievo ufficioso in ordine alla circostanza che l'atto di precetto non fosse basato sull'ordinanza presidenziale divorziale, si ritiene che la somma precettata non sia dovuta (somma specificata in € 6.373,55 a pagina 13 e 14 comparsa di costituzione).
In definitiva, sommando l'importo non dovuto per il primo e per il secondo periodo (€ 185.094,80 + €
6.373,55), può affermarsi che non sussiste il diritto di credito di per complessivi € CP_1
191.468,35.
Dall'accertamento del minor credito dovuto discende che anche i compensi autoliquidati in sede di atto di precetto vanno rideterminati in considerazione dello scaglione di riferimento inferiore (da € 52.000 a
260.000), e quindi in € 425, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa, così per complessivi €
620,13 in luogo di € 567,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa, per complessivi €
827,32, con una differenza di € 207,19 precettati non dovuti.
Parimenti gli interessi indicati in sede di atto di precetto appaiono dovuti in minor misura, per complessivi € 1.637,68 calcolato su € 121.990,20 dal 7.3.2024 al 19.9.2024 (in luogo di € 4.139,08), atteso che l'assegno di mantenimento è stato quantificato in € 4.000,00 solo in sede di sentenza di separazione, con un ulteriore importo precettato non dovuto di € 2.501,40.
5.5. Pertanto, sulla base dell'esposte considerazioni, non sussiste il diritto di credito di CP_1 per l'importo complessivo precettato di € 194.176,94.
Al riguardo deve darsi atto della circostanza pacifica e non contestata dell'intervenuto pagamento dell'intera somma precettata, con la conseguenza che allo stato anche il credito legittimamente precettato è estinto.
5.6. La domanda restitutoria formulata da è inammissibile in quanto tardivamente proposta Pt_1 per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, nonostante il pagamento dell'importo precettato fosse intervenuto prima della maturazione delle preclusioni processuali, tanto da comportare la revoca dell'udienza fissata anticipatamente rispetto all'udienza ex art. 183 c.p.c. per delibare l'istanza di sospensione.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (tenuto conto del rigetto dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e del parziale accoglimento di quelli di opposizione all'esecuzione), escludendo così qualsiasi statuizione relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 - rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione presentata da accerta Parte_1 che non sussiste il diritto di credito di limitatamente alla somma precettata di € CP_1
194.176,94;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda delle parti di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
Bozza del presente provvedimento redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Sonia Pisano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33108/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo TOZZI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Corso Italia n. 30
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto MANZINI CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Borgonuovo n. 12
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
-dichiarare nullo il precetto opposto per violazione della regola che prevede la notifica del titolo preliminare alla notifica del precetto;
- dichiarare nullo e comunque inefficace e/o errato il precetto per essere generico;
- dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il precetto perché portante una somma eccessiva in forza di quanto sopra, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare controparte alle spese di lite e per lite temeraria. Con ogni riserva consentita per legge”. Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria in rito ed in merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile e/o impossibile la domanda ex adverso proposta di “sospensiva del Precetto” per impossibilità, erroneità, inammissibilità e/o illegittimità, e/o illiceità dell'oggetto e per l'effetto dichiarare invalida e/o inammissibile e comunque rigettare la domanda di sospensiva ex adverso;
pagina 1 di 9 NEL MERITO
- dichiarare inammissibile e/o impossibile e, in ogni caso, rigettare la domanda ex adverso proposta di
“sospensiva del Precetto” per carenza dei requisiti di legge e dei “gravi motivi” di cui all'art. 615 c.p.c.; NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione a Precetto ex adverso proposta e/o tutte le domande ex adverso proposte con da e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del Precetto Parte_1 notificato a Parte_1 NEL MERITO IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il carattere temerario della opposizione a precetto ex art. 615 e ss. c.p.c. proposta ex adverso da e, per l'effetto, condannare ai sensi Parte_1 Parte_1 dell'art. 96, primo comma, c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da , per aver proposto CP_1 un giudizio con mala fede o colpa grave, liquidando tali danni secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, in una misura che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o nella diversa maggiore e/o minore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale ovvero, in aggiunta o alternativamente a quanto testé richiesto, condannare ai sensi dell'art. 96, terzo Parte_1 comma, c.p.c., al pagamento a favore della signora di una somma equitativamente CP_1 determinata e che si suggerisce pari a Euro 10.000,00 o la diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale. SPESE DI GIUDIZIO ED ISTANZA DI DISTRAZIONE EX ART. 93 C.P.C.
- In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali, come da parametri di legge, oltre al rimborso spese forfetario del 15% ex lege, I.V.A. e C.P.A., comprese le spese e i compensi professionali relativi al procedimento di sospensiva, inizialmente richiesto e successivamente rinunciato ex adverso da secondo quanto sarà indicato nella nota spese da Parte_1 depositarsi unitamente alle difese finali nonché, con istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avvocato Alberto Manzini, procuratore e rappresentante in giudizio della signora , CP_1 dei compensi professionali relativi alla fase di trattazione, alla fase di decisione e al procedimento di sospensiva, sempre secondo quanto sarà indicato nella suddetta nota spese da depositarsi, in considerazione dell'avvenuto rifiuto di pagamento di tali compensi professionali da parte della suddetta .” CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto a lui notificato in data Parte_1
20.9.2024 da , con cui gli è stato intimato il pagamento di € 335.172,28, in virtù delle CP_1 statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 347/2024 emessa dal Tribunale di Pisa in data
29.2.2024 modificative rispetto all'ordinanza presidenziale in punto di mantenimento della moglie e dei figli.
Nello specifico, ha precettato la somma di € 312.458,16 quale differenza dovuta a titolo CP_1 di capitale, interessi e rivalutazione tra quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione in data 26.6.2018 - € 2.500,00 a favore della moglie ed € 2.400,00 per il mantenimento dei figli (€ 1.200 cadauno) - e quanto dovuto in base alla sentenza n. 347/2024 - €
4.000,00 a favore della moglie ed € 3.500 per il mantenimento dei figli (€ 1.750 cadauno) - a far data dalla domanda (ossia il deposito del ricorso in data 21.5.2017) sino alla notifica dell'atto di precetto, nonché € 22.714,12 a titolo di spese legali liquidate a definizione del giudizio. pagina 2 di 9 1.1. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto innanzitutto, con motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte personalmente del titolo esecutivo azionato, nonché per indeterminatezza delle somme precettate.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato sotto il profilo del quantum la pretesa creditoria azionata.
Con particolare riferimento alla statuizione contenuta nella sentenza di separazione relativa al contributo dovuto per il mantenimento dei figli ha escluso che le si potesse attribuire efficacia retroattiva dalla data della domanda, essendo tale decorrenza prevista nel titolo azionato solo in relazione al contributo per il mantenimento della moglie . Inoltre, ha eccepito la carenza CP_1 di un idoneo titolo esecutivo per una parte delle somme precettate dal momento che le statuizioni della sentenza di separazione regolamentavano la contribuzione a favore della moglie e dei figli solo sino al deposito del ricorso per divorzio in data 29.6.2022 o al massimo sino all'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile pronunciata in data 24.7.2023, che aveva invece confermato le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione, e non anche per il periodo successivo.
Ha chiesto, quindi, in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza di separazione e nel merito dichiarare la nullità del precetto per omessa notifica del titolo, per indeterminatezza e per erronea quantificazione del credito, con liquidazione delle spese di lite ed un importo a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, parte CP_1 opposta ha eccepito l'erroneità del primo motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo, depositando la prova dell'avvenuta notifica in data 20.9.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata della parte del precetto e del titolo esecutivo (doc. 1 parte convenuta). In relazione all'eccepita nullità del precetto per indeterminatezza, la ha dedotto che il quantum del CP_1 precetto era stato calcolato avuto riguardo alla misura del contributo stabilita nel titolo ivi richiamato e che la modalità di determinazione dell'importo esposto in precetto era già nota all'opponente, che aveva ricevuto un'intimazione di pagamento di pochi giorni antecedente alla notifica del precetto (doc.
3 parte convenuta – intimazione del 13.9.2024). Infine, circa la contestazione del quantum del credito, parte opposta ha precisato di aver calcolato gli assegni di mantenimento dovuti, tanto con riferimento ai figli quanto con riferimento al coniuge, dal deposito del ricorso di separazione personale in data
25.5.2017 in virtù di quanto stabilito nel titolo esecutivo azionato (sentenza di separazione). Ha, poi, esplicitato le modalità di calcolo delle somme precettate differenziandole in due periodi, tenuto conto anche dell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile;
in particolare, per il primo periodo, decorrente dalla data di introduzione della domanda del giudizio di separazione (25 maggio 2017) fino alla data di pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile (24 luglio 2023), ha calcolato l'ammontare pagina 3 di 9 mensile degli assegni dovuti per la moglie e per i figli in complessivi € 7.500,00 (€ 4.000 + 3.500,00), come stabilito nella sentenza di separazione, mentre per il secondo periodo, decorrente dal giorno successivo all'ordinanza presidenziale divorzile (25 luglio 2023) alla data della notifica del precetto (20 settembre 2024), in complessivi € 4.900,00 (€ 2.500,00 per la e complessivi € 2.400,00 per i CP_1 due figli), come stabilito nell'ordinanza presidenziale divorzile, che ha confermato nella regolamentazione economica l'ordinanza presidenziale separatile.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. della controparte.
3. Così sinteticamente ripercorse le difese delle parti, si rileva che prima dell'udienza fissata per delibare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo il ha dato atto dell'integrale Pt_1 pagamento della somma precettata e ha rinunciato all'istanza di sospensione.
All'udienza dell'11.2.2025 i procuratori hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che non siano meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione riconducibili all'alveo dell'art. 617 c.p.c., con cui l'attore si duole della nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza delle somme precettate.
4.1. In primo luogo, l'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo azionato risulta destituita di fondamento.
Entrambe le parti hanno, difatti, fornito la prova documentale dell'intervenuta notifica in data
20.9.2024 del titolo esecutivo che del precetto (cfr. messaggio di posta elettronica certificata inviato dal difensore della opposta e ricevuto dall'opponente contenente la sentenza di separazione, l'atto di precetto qui opposto, oltre alla relata di notifica e alla procura alle liti – allegato A) attore – e doc. 1 convenuta).
4.2. Con riferimento all'ulteriore eccezione di indeterminatezza dell'atto di precetto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 8906/2022; n. 4008/2013).
Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di precetto che, pur non indicando il procedimento seguito per effettuare il calcolo aritmetico della somma dovuta, richiama il titolo azionato dal quale è possibile desumerlo.
pagina 4 di 9 5. Il terzo motivo di opposizione, riconducibile all'alveo dell'art. 615 c.p.c., è invece parzialmente fondato.
5.1. L'opponente contesta la quantificazione del credito contenuta nell'atto di precetto, osservando, da un lato, che la sentenza azionata fa decorrere dalla domanda solo l'assegno di mantenimento stabilita in favore della moglie e non anche quella dei figli per i quali sarebbe operante la statuizione prevista in sede di ordinanza presidenziale di separazione e, dall'altro, che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale in sede divorzile la regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole sarebbe regolamentata da tale nuovo titolo.
5.2. Con riferimento alla questione della decorrenza del mantenimento stabilito in sentenza di separazione in favore della prole si pone una questione di interpretazione del titolo.
In materia di interpretazione del titolo di formazione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. civ. n. 29003/2024) e più nello specifico con riferimento ai provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista, senza possibilità di introdurre censure riguardanti l'interpretazione di norme di legge
(..), la cui applicazione è coperta dalla definitività del provvedimento posto a fondamento dell'azione esecutiva” (Cass. civ. n. 23471/2011).
Ciò posto, la sentenza di separazione azionata prevede testualmente la decorrenza dalla domanda giudiziale solo in relazione al contributo di € 4.000,00 mensili stabilito in favore della mentre CP_1 non specifica alcunché in ordine all'importo di € 3.500,00 mensili fissato per il mantenimento dei figli.
Inoltre, nella parte della motivazione della sentenza relativa alla quantificazione del mantenimento della prole si fa riferimento per giustificare un aumento del contributo alle “attuali esigenze dei figli”, proprio a voler rimarcare la differenza rispetto a quelle vigenti alla data della domanda (maggio 2017), trattandosi oramai di studenti universitari (al momento della decisione nel 2024, essendo i gemelli nati nel 2000) ed essendo “i tempi di permanenza presso ciascun genitore rimessi ormai, in ragione della maggiore età, alla volontà dei ragazzi stessi” (pagina 7 sentenza di separazione n. 347/2024) . pagina 5 di 9 Pertanto, dalla lettura della sentenza e dalla valorizzazione di tali elementi testuali la mancata indicazione della decorrenza del contributo dei figli dalla data della domanda non appare una dimenticanza colmabile in sede interpretativa.
Occorre, difatti, nell'interpretare il titolo valorizzare il dato testuale e considerare che la sentenza di separazione è intervenuta ben sette anni dopo l'instaurazione del relativo giudizio e che il riferimento alle attuali esigenze dei figli rimandi alle mutate esigenze personali e/o professionali dei figli, che avendo raggiunto la maggiore età e cominciato a frequentare l'università, hanno adottato uno stile di vita che ha sicuramente richiesto maggiori esborsi rispetto agli anni precedenti.
La parte opposta sostiene, invece, che il titolo sia da interpretarsi nel senso che in assenza di indicazione circa il dies a quo il contributo decorra dalla domanda, poiché diversamente opinando la durata del procedimento pregiudicherebbe il diritto che la parte vuole far valere.
Tuttavia va tenuta in debita considerazione la precisazione effettuata dalla giurisprudenza di legittimità circa il quantum dell'assegno di mantenimento, laddove specifica che “In tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.” (Cass. civ., 18538/2013) ed altresì che
“l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'”an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il
“quantum” dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione” (Cass. n. 17199/2013; n.
2960/2017).
In definitiva, deve ritenersi che la sentenza, pur tenendo ferma la spettanza dell'assegno di mantenimento a favore della prole, abbia adeguato la quantificazione del contributo, tenendo conto delle esigenze dei figli al momento della decisione con decorrenza ex nunc, mentre per la moglie abbia effettuato una nuova valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi che ha giustificato una rideterminazione a far data dalla domanda e, quindi, ex tunc.
Ne discende che il titolo azionato va interpretato nel senso che l'attore deve corrispondere la somma di
€ 3.500,00 mensili (€ 1.750,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento della prole, dalla sentenza
(ossia dalla decisione intervenuta il 29.2.2024), mentre l'importo di € 4.000,00 mensili per il pagina 6 di 9 mantenimento della coniuge a far data dalla domanda che ha introdotto il relativo giudizio di separazione e, quindi, dal 25.5.2017.
5.3. Merita parimenti accoglimento la contestazione dell'opponente in ordine alla inidoneità della sentenza di separazione a sorreggere l'intimazione di pagamento delle somme dovute a favore della e della prole successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile. CP_1
E, in effetti, dal 24.7.2023 il contributo a titolo di mantenimento è stato determinato in sede di divorzio confermando le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione e per richiedere dette somme la creditrice avrebbe dovuto azionare l'ordinanza presidenziale divorzile.
5.4. Di conseguenza, con riferimento al periodo decorrente dalla data di introduzione della domanda del giudizio di separazione (25 maggio 2017) fino alla data di pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile (24 luglio 2023) - non essendo fornita prova documentale in ordine al momento del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili e dunque della proposizione della domanda - è stata precettata in eccesso la somma di € 1.100,00 mensile (€ 3.500 - € 2.400), considerato che il contributo a titolo di mantenimento della prole stabilito in € 3.500,00 decorre solo a partire dal 29.2.2024, mentre per il periodo precedente ammonta ad € 2,400,00 mensili.
Con riferimento, invece, all'importo precettato per il periodo che decorre dal giorno successivo all'ordinanza presidenziale divorzile (25 luglio 2023) alla data della notifica del precetto (20 settembre
2024) si osserva che tale intimazione si fonda su un titolo esecutivo diverso da quello ivi azionato, che
è appunto l'ordinanza presidenziale divorzile.
Orbene, considerato che l'intimazione di una somma superiore rispetto a quella dovuta non travolge il precetto per intero, che rimane quindi valido ed efficace per la somma effettivamente dovuta, la presente opposizione trova accoglimento nei limiti della somma di € 194.176,94.
A tale ammontare si è giunti, calcolando quanto dovuto a favore della moglie, pari ad € 4.000,00 e di quanto dovuto a favore dei figli, pari ad € 2.400,00, dal 1.6.2017 al 21.7.2023, e rivalutandolo annualmente, così per complessivi € 488.032,20. Da tale importo sono stati decurtati € 366.042,00 versati da come pacificamente dedotto e documentato dalla opposta (doc. 8 parte opposta Pt_1 nonché pagina 13 e 14 comparsa di costituzione e risposta e pagina 21 e 22 comparsa conclusionale), che peraltro non ha allegato alcuno specifico ritardo nel pagamento delle somme originariamente stabilite nell'ordinanza presidenziale, con un residuo credito di € 121.990,20 per il periodo dal 1.6.2017 al 21.7.2023.
Pertanto, dall'importo calcolato come dovuto in atto di precetto, e specificato per il periodo in questione nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine 13 e 14, è stata detratto da € 307.085 il pagina 7 di 9 residuo effettivo credito calcolato di € 121.990,20 per ottenere la somma non dovuta precettata, pari ad
€ 185.094,80.
Con riferimento al secondo periodo specificato dalla creditrice, stante il rilievo ufficioso in ordine alla circostanza che l'atto di precetto non fosse basato sull'ordinanza presidenziale divorziale, si ritiene che la somma precettata non sia dovuta (somma specificata in € 6.373,55 a pagina 13 e 14 comparsa di costituzione).
In definitiva, sommando l'importo non dovuto per il primo e per il secondo periodo (€ 185.094,80 + €
6.373,55), può affermarsi che non sussiste il diritto di credito di per complessivi € CP_1
191.468,35.
Dall'accertamento del minor credito dovuto discende che anche i compensi autoliquidati in sede di atto di precetto vanno rideterminati in considerazione dello scaglione di riferimento inferiore (da € 52.000 a
260.000), e quindi in € 425, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa, così per complessivi €
620,13 in luogo di € 567,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa, per complessivi €
827,32, con una differenza di € 207,19 precettati non dovuti.
Parimenti gli interessi indicati in sede di atto di precetto appaiono dovuti in minor misura, per complessivi € 1.637,68 calcolato su € 121.990,20 dal 7.3.2024 al 19.9.2024 (in luogo di € 4.139,08), atteso che l'assegno di mantenimento è stato quantificato in € 4.000,00 solo in sede di sentenza di separazione, con un ulteriore importo precettato non dovuto di € 2.501,40.
5.5. Pertanto, sulla base dell'esposte considerazioni, non sussiste il diritto di credito di CP_1 per l'importo complessivo precettato di € 194.176,94.
Al riguardo deve darsi atto della circostanza pacifica e non contestata dell'intervenuto pagamento dell'intera somma precettata, con la conseguenza che allo stato anche il credito legittimamente precettato è estinto.
5.6. La domanda restitutoria formulata da è inammissibile in quanto tardivamente proposta Pt_1 per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, nonostante il pagamento dell'importo precettato fosse intervenuto prima della maturazione delle preclusioni processuali, tanto da comportare la revoca dell'udienza fissata anticipatamente rispetto all'udienza ex art. 183 c.p.c. per delibare l'istanza di sospensione.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (tenuto conto del rigetto dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e del parziale accoglimento di quelli di opposizione all'esecuzione), escludendo così qualsiasi statuizione relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 - rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione presentata da accerta Parte_1 che non sussiste il diritto di credito di limitatamente alla somma precettata di € CP_1
194.176,94;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda delle parti di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
Bozza del presente provvedimento redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Sonia Pisano
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