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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/6616
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6616/2022
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 6616 dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Firenze il 30 ottobre 1955 (C.F. ) ed , nato a [...] il 13 C.F._2 Parte_3
marzo 1963 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, C.F._3
Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_2
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, per la Repubblica Italiana ed entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Pagina 1 OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI come da foglio di precisazione conclusioni:
- accertare e dichiarare le responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
, , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 [...]
, e (quest'ultimo unico sopravvissuto al Pt_7 Parte_8 Persona_2 CP_4 campo di concentramento), da considerarsi crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
Repubblica Federale di Germania, la e il Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e Controparte_3 CP_4
specificatamente:
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_1
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_2
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_3
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari.
Per il : Controparte_3
Pagina 2 a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 [...]
, e comunque rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla , ed Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_1
chiedevano la condanna della stessa quale responsabile della morte dei nonni
[...] Parte_8
e della bisnonna dello zio , della pronipote
[...] Persona_2 Parte_7 Parte_1
, del prozio e dei cugini di secondo grado e Persona_1 Parte_6 Pt_5 Parte_4
tutti deportati e sterminati nel campo di concentramento nazista di Auschwitz nel corso degli
[...]
anni 1943 e 1944; con conseguente risarcimento di tutto il danno non patrimoniale patito dal loro genitore unico sopravvissuto del nucleo familiare tornato dalla deportazione, e CP_4
trasmessogli quali eredi. hanno esposto che l'intera famiglia è stata coinvolta in quella che fu definita “la soluzione CP_4
finale della questione ebraica”; dapprima venne catturata coi figli piccoli e Per_1 Pt_4
il 30 sett. 1943, che vengono deportati nel campo di concentramento di Parte_5
Auschwitz e ivi uccisi il 14.11.1943; e poi vengono arrestati e il figlio . Parte_1 Parte_6
viene catturato a Firenze in via Cavour e trasferito al centro Fossoli dove si ricongiunse Per_3
con la madre e il padre e Aveva 18 anni e venne deportato ad Parte_8 Persona_2
Auschwitz dove viene selezionato con suo padre perché ritenuto abile al lavoro. Nel campo di concentramento riceveva ordini e subiva trattamenti degradanti e inumani e assisteva all'orrore dei crimini nazisti in quanto parlando la lingua tedesca era stato inserito nel commando che accoglieva i deportati da tutta Europa. Quelli stessi che gli davano ordini avevano trucidato tutta la sua famiglia.
Pagina 3 Verrà liberato dopo un anno e pesava solamente 37 chili. L'esperienza del lavoro nel campo di
Auschwitz segnerà tutta la sua esistenza, divenendo orfano sul campo di concentramento e assistendo direttamente alla soluzione finale ed essendo sottoposto a crimini contro l'umanità. Nel suo libro testimonianze per non dimenticare, Firenze 1996, dirà che quell'esperienza lo CP_4
ha reso orfano e ha segnato tutta la sua vita e non lo ha mai abbandonato.
Gli attori figli di chiedono i danni iure hereditatis sofferti da sia per i CP_4 CP_4
crimini contro l'umanità da esso sofferti nel campo di sterminio sia per essergli stata trucidata tutta la famiglia.
A seguito della notifica della citazione si sono costituiti in giudizio la Controparte_2
e il eccependo la carenza di legittimazione passiva della
[...] Controparte_3
federale tedesca, l'intervenuta decadenza e prescrizione, delle domande attrici e CP_1
comunque la loro infondatezza in fatto ed in diritto e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 21 marzo 2023; mentre sono appunto intervenute volontariamente ai sensi dell'articolo
105 c.p.c. e si sono costituite in giudizio la ed il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
la causa è stata trattenuta in decisione in data 28 novembre 2024 senza ulteriori termini.
***
Le domande attrici sono accolte come da dispositivo.
(I) In primo luogo, si evidenzia che è stata dichiarata la contumacia della Repubblica federale tedesca, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Si reputa, difatti, corretta l'evocazione in giudizio della da considerarsi perfezionata CP_1
tramite la notifica al suo Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale.
Si ritiene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalle parti interventrici dal momento che la non si è CP_1
appunto costituita.
Non vi è, difatti, un motivo valido o sufficiente per ritenere che l'attuale Stato tedesco non sia legittimato a partecipare a giudizi di cognizione diretti all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del III Reich.
Pagina 4 In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, e come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione degli CP_1
indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla Legge 79/2022.
Non si rinviene poi alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica tedesca, mentre vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'eventuale esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi appunto al istituito in questi ultimi anni. CP_5
Le norme di cui alla Legge 79/2022, peraltro, hanno, anche superato, senza alcuna modifica, il vaglio della Corte Costituzionale1, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Si rinvengono, in ultimo, molteplici precedenti sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni da essa causati durante la Seconda guerra mondiale, sentenze CP_1
che formano una giurisprudenza oramai concorde ed univoca.
È pacifica anche la giurisdizione del presente giudice in applicazione dell'articolo 61, primo comma della Legge 218/1995 (La responsabilità per fatto illecito è regolato dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento…); tale principio, dopo oscillazioni interpretative dovute a sentenze di organismi internazionali, è stato definitamente ribadito dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 238 del 20142 che ha dichiarato incostituzionale ogni norma o provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario;
1 Sentenza numero 159 del 2023 che, per inciso, esaminava proprio una sentenza sulle domande di risarcimento proposta dagli eredi di deportati nei campi di concentramento.
Pagina 5 inoltre tutti gli sventurati familiari, ascendenti degli attuali istanti, erano cittadini italiani e la loro deportazione – e quindi il inizio dell'attività criminale culminata nel loro assassinio – ebbe a verificarsi nel nostro paese.
Tre anni fa, l'istituzione del Fondo ristori ha ovviamente confermato questo assioma, che può anche definirsi elementare e naturale, di diritto;
inoltre, la vigenza di questo organismo ha finalmente apposto un punto fermo e messo fine alla diatriba tra la e l'Italia sul controverso ed CP_1
annoso obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e relativo onere di risarcimento.
È poi internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità di tali esecrandi crimini, che oggigiorno, con le ultime consuetudini internazionali di diritto emergenti, possono anche essere riconosciuti come crimini contro l'umanità e consistono, senz'alcun dubbio, anche nell'imprigionamento, deportazione e sterminio di persone per motivi razziali, come appunto avvenuto ottanta anni fa.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di tali spietati delitti, con tutte le relative conseguenze nel giudizio civile, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo
7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e come già evidenziato derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come previsto dall'art. 10 della
Costituzione.
Il tutto, dunque, va ben oltre quanto comunque già previsto dall'articolo 157 c.p., ultimo comma, e
2947 c.c., terzo comma.
Si ritengono quindi prive di pregio tutte le deduzioni ed eccezioni delle parti interventrici.
Infine, risulta corretta l'azione esercitata anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale massimo organo amministrativo
Pagina 6 responsabile della nazione, e del , quale gestore del Controparte_3 CP_5
stesso.
Per tutto quanto sopra, si fa infine sempre riferimento a quello che risulta essere il primo provvedimento giudiziario emesso dopo l'istituzione del succitato Fondo ristori: l'ordinanza numero 4094/2023 del Tribunale di Trento.
(II) Le domande attrici sono fondate anche nel merito.
La deportazione ed il susseguente sterminio della popolazione di origine ebrea in Europa durante l'ultimo conflitto mondiale sono un tragico ed universalmente noto evento della nostra storia contemporanea, globalmente considerato come l'archetipo della scientifica violenza nazista nel ventesimo secolo e massima espressione dell'odio razziale.
I drammatici fatti criminali sono dunque storicamente accertati e provati, ed una volta verificata documentalmente la presenza delle persone indicate in questo giudizio nel triste elenco dei deportati nei campi di concentramento, come da documentazione agli atti di causa, non è necessaria altra attività istruttoria.
(3) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate e di polizia della Germania all'epoca dei fatti;
da ciò discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca per i terribili crimini commessi.
Difatti, questi misfatti, a partire proprio dall'ultimo conflitto mondiale, sono considerati crimini contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, e come tali riconosciuti dalla giurisprudenza nazionale di merito, di legittimità ed anche costituzionale, come già indicato nella nota 1; così come lo sono stati dalle norme di diritto internazionali e connesse pronunce delle relative Corti di Giustizia , come la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
65831/20033.
Pertanto, come già esposto, nel nostro paese le azioni relative a questi diritti violati sono ammissibili, imprescrittibili, e, in virtù dell'articolo 43 della Legge 79/2022, oggigiorno anche agevolmente satisfattibili sul piano civile con il possibile ristoro economico a favore degli eredi.
(4) Per la quantificazione dell'indennizzo, dal momento che è stata provata documentalmente la discendenza in linea diretta dei tre attori da , viene loro riconosciuto il danno sofferto CP_4
Pagina 7 dal loro padre , sia per la deportazione nel campo di concentramento sia per il danno CP_4 morale derivante dall'esser l'unico sopravvissuto tra tutti i suoi congiunti, ossia i suoi genitori e la nonna il fratello , la nipote Parte_8 Persona_2 Parte_7 Parte_1
, lo zio e i cugini di primo grado e;
a Persona_1 Parte_6 Pt_5 Parte_4
titolo di danno morale si liquida con equità la complessiva somma di euro 390 mila, quale sofferenza morale per la sua stessa deportazione e indennizzo per la perdita dei congiunti subita dal padre degli attori, esso stesso deportato e unico sopravvissuto tra tutti i parenti deportati;
dunque si liquida equitativamente la somma di euro 130.000,00 per ciascuno dei tre attori. Si tiene in tal modo anche conto del fatto che il padre degli attori non abbia esercitato il suo diritto quando era in vita e ciò quantomeno al fine del danno da ritardo che viene riconosciuto a partire dalla richiesta stragiudiziale al o in difetto dalla notifica della citazione. Controparte_3
Non è stato poi provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo dunque va rigettata l'eccezione compensatio lucri cum damno.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la responsabilità della per crimini contro Controparte_1
l'umanità;
2. Accerta che sussistono le condizioni per l'ammissione degli attori al Fondo di Garanzia, e liquida per l'effetto agli attori la somma complessiva di euro 390 mila euro (130 mila per ciascuno) oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dalla richiesta stragiudiziale al Fondo, o dalla notifica della citazione;
3. condanna in via solidale la e il Controparte_1 Controparte_3
(quale gestore del Fondo istituito con legge 79/2022) al pagamento in favore degli
[...]
attori della somma indicata al punto n. 2 e al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio (contributo unificato e marche) ed euro 22.457,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 8 Pagina 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.” 3 Con la seguente massima: “Contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati, quali l' , non può in Per_4 nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L'obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista
e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l'umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all'odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Arrecando pregiudizio ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell'uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi quali quelli proibiti dall'art. 17 della Convenzione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6616/2022
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 6616 dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Firenze il 30 ottobre 1955 (C.F. ) ed , nato a [...] il 13 C.F._2 Parte_3
marzo 1963 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, C.F._3
Simone Conti, Aldo Baldaccini e Matteo Pericoli,
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_2
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, per la Repubblica Italiana ed entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Pagina 1 OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI come da foglio di precisazione conclusioni:
- accertare e dichiarare le responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
, , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 [...]
, e (quest'ultimo unico sopravvissuto al Pt_7 Parte_8 Persona_2 CP_4 campo di concentramento), da considerarsi crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
Repubblica Federale di Germania, la e il Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e Controparte_3 CP_4
specificatamente:
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_1
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_2
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 578.980,31 (pari alla quota Parte_3
ereditaria di 1/3 di tutti i danni subiti da e descritti nell'atto introduttivo del CP_4
giudizio), o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari.
Per il : Controparte_3
Pagina 2 a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 [...]
, e comunque rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla , ed Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_1
chiedevano la condanna della stessa quale responsabile della morte dei nonni
[...] Parte_8
e della bisnonna dello zio , della pronipote
[...] Persona_2 Parte_7 Parte_1
, del prozio e dei cugini di secondo grado e Persona_1 Parte_6 Pt_5 Parte_4
tutti deportati e sterminati nel campo di concentramento nazista di Auschwitz nel corso degli
[...]
anni 1943 e 1944; con conseguente risarcimento di tutto il danno non patrimoniale patito dal loro genitore unico sopravvissuto del nucleo familiare tornato dalla deportazione, e CP_4
trasmessogli quali eredi. hanno esposto che l'intera famiglia è stata coinvolta in quella che fu definita “la soluzione CP_4
finale della questione ebraica”; dapprima venne catturata coi figli piccoli e Per_1 Pt_4
il 30 sett. 1943, che vengono deportati nel campo di concentramento di Parte_5
Auschwitz e ivi uccisi il 14.11.1943; e poi vengono arrestati e il figlio . Parte_1 Parte_6
viene catturato a Firenze in via Cavour e trasferito al centro Fossoli dove si ricongiunse Per_3
con la madre e il padre e Aveva 18 anni e venne deportato ad Parte_8 Persona_2
Auschwitz dove viene selezionato con suo padre perché ritenuto abile al lavoro. Nel campo di concentramento riceveva ordini e subiva trattamenti degradanti e inumani e assisteva all'orrore dei crimini nazisti in quanto parlando la lingua tedesca era stato inserito nel commando che accoglieva i deportati da tutta Europa. Quelli stessi che gli davano ordini avevano trucidato tutta la sua famiglia.
Pagina 3 Verrà liberato dopo un anno e pesava solamente 37 chili. L'esperienza del lavoro nel campo di
Auschwitz segnerà tutta la sua esistenza, divenendo orfano sul campo di concentramento e assistendo direttamente alla soluzione finale ed essendo sottoposto a crimini contro l'umanità. Nel suo libro testimonianze per non dimenticare, Firenze 1996, dirà che quell'esperienza lo CP_4
ha reso orfano e ha segnato tutta la sua vita e non lo ha mai abbandonato.
Gli attori figli di chiedono i danni iure hereditatis sofferti da sia per i CP_4 CP_4
crimini contro l'umanità da esso sofferti nel campo di sterminio sia per essergli stata trucidata tutta la famiglia.
A seguito della notifica della citazione si sono costituiti in giudizio la Controparte_2
e il eccependo la carenza di legittimazione passiva della
[...] Controparte_3
federale tedesca, l'intervenuta decadenza e prescrizione, delle domande attrici e CP_1
comunque la loro infondatezza in fatto ed in diritto e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 21 marzo 2023; mentre sono appunto intervenute volontariamente ai sensi dell'articolo
105 c.p.c. e si sono costituite in giudizio la ed il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
la causa è stata trattenuta in decisione in data 28 novembre 2024 senza ulteriori termini.
***
Le domande attrici sono accolte come da dispositivo.
(I) In primo luogo, si evidenzia che è stata dichiarata la contumacia della Repubblica federale tedesca, non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Si reputa, difatti, corretta l'evocazione in giudizio della da considerarsi perfezionata CP_1
tramite la notifica al suo Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale.
Si ritiene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalle parti interventrici dal momento che la non si è CP_1
appunto costituita.
Non vi è, difatti, un motivo valido o sufficiente per ritenere che l'attuale Stato tedesco non sia legittimato a partecipare a giudizi di cognizione diretti all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del III Reich.
Pagina 4 In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, e come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la per la definizione degli CP_1
indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla Legge 79/2022.
Non si rinviene poi alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica tedesca, mentre vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'eventuale esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi appunto al istituito in questi ultimi anni. CP_5
Le norme di cui alla Legge 79/2022, peraltro, hanno, anche superato, senza alcuna modifica, il vaglio della Corte Costituzionale1, e sono dunque pienamente applicabili e non più sindacabili.
Si rinvengono, in ultimo, molteplici precedenti sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della per i danni da essa causati durante la Seconda guerra mondiale, sentenze CP_1
che formano una giurisprudenza oramai concorde ed univoca.
È pacifica anche la giurisdizione del presente giudice in applicazione dell'articolo 61, primo comma della Legge 218/1995 (La responsabilità per fatto illecito è regolato dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento…); tale principio, dopo oscillazioni interpretative dovute a sentenze di organismi internazionali, è stato definitamente ribadito dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 238 del 20142 che ha dichiarato incostituzionale ogni norma o provvedimento limitativo della possibilità di risarcimento di danni recati da violazioni del diritto internazionale umanitario;
1 Sentenza numero 159 del 2023 che, per inciso, esaminava proprio una sentenza sulle domande di risarcimento proposta dagli eredi di deportati nei campi di concentramento.
Pagina 5 inoltre tutti gli sventurati familiari, ascendenti degli attuali istanti, erano cittadini italiani e la loro deportazione – e quindi il inizio dell'attività criminale culminata nel loro assassinio – ebbe a verificarsi nel nostro paese.
Tre anni fa, l'istituzione del Fondo ristori ha ovviamente confermato questo assioma, che può anche definirsi elementare e naturale, di diritto;
inoltre, la vigenza di questo organismo ha finalmente apposto un punto fermo e messo fine alla diatriba tra la e l'Italia sul controverso ed CP_1
annoso obbligo di risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e relativo onere di risarcimento.
È poi internazionalmente riconosciuta l'imprescrittibilità di tali esecrandi crimini, che oggigiorno, con le ultime consuetudini internazionali di diritto emergenti, possono anche essere riconosciuti come crimini contro l'umanità e consistono, senz'alcun dubbio, anche nell'imprigionamento, deportazione e sterminio di persone per motivi razziali, come appunto avvenuto ottanta anni fa.
Sul principio ormai consolidato di imprescrittibilità di tali spietati delitti, con tutte le relative conseguenze nel giudizio civile, basti citare, per ultima e a livello europeo, il disposto dell'articolo
7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in deroga al precetto di nulla poena sine lege enunciato al primo comma dispone: “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Tale norma, del resto, si richiama all'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea che, sempre in espressa deroga al principio di legalità, prevede:
“Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.”
Queste norme sovranazionali che dispongono la non prescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, e come già evidenziato derogano al principio generale di irretroattività delle leggi, trovano applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come previsto dall'art. 10 della
Costituzione.
Il tutto, dunque, va ben oltre quanto comunque già previsto dall'articolo 157 c.p., ultimo comma, e
2947 c.c., terzo comma.
Si ritengono quindi prive di pregio tutte le deduzioni ed eccezioni delle parti interventrici.
Infine, risulta corretta l'azione esercitata anche nei confronti dell'organizzazione statale italiana, a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale massimo organo amministrativo
Pagina 6 responsabile della nazione, e del , quale gestore del Controparte_3 CP_5
stesso.
Per tutto quanto sopra, si fa infine sempre riferimento a quello che risulta essere il primo provvedimento giudiziario emesso dopo l'istituzione del succitato Fondo ristori: l'ordinanza numero 4094/2023 del Tribunale di Trento.
(II) Le domande attrici sono fondate anche nel merito.
La deportazione ed il susseguente sterminio della popolazione di origine ebrea in Europa durante l'ultimo conflitto mondiale sono un tragico ed universalmente noto evento della nostra storia contemporanea, globalmente considerato come l'archetipo della scientifica violenza nazista nel ventesimo secolo e massima espressione dell'odio razziale.
I drammatici fatti criminali sono dunque storicamente accertati e provati, ed una volta verificata documentalmente la presenza delle persone indicate in questo giudizio nel triste elenco dei deportati nei campi di concentramento, come da documentazione agli atti di causa, non è necessaria altra attività istruttoria.
(3) È, dunque, indubbia la responsabilità del terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate e di polizia della Germania all'epoca dei fatti;
da ciò discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca per i terribili crimini commessi.
Difatti, questi misfatti, a partire proprio dall'ultimo conflitto mondiale, sono considerati crimini contro l'umanità, in quanto lesivi dei diritti fondamentali dell'individuo, e come tali riconosciuti dalla giurisprudenza nazionale di merito, di legittimità ed anche costituzionale, come già indicato nella nota 1; così come lo sono stati dalle norme di diritto internazionali e connesse pronunce delle relative Corti di Giustizia , come la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
65831/20033.
Pertanto, come già esposto, nel nostro paese le azioni relative a questi diritti violati sono ammissibili, imprescrittibili, e, in virtù dell'articolo 43 della Legge 79/2022, oggigiorno anche agevolmente satisfattibili sul piano civile con il possibile ristoro economico a favore degli eredi.
(4) Per la quantificazione dell'indennizzo, dal momento che è stata provata documentalmente la discendenza in linea diretta dei tre attori da , viene loro riconosciuto il danno sofferto CP_4
Pagina 7 dal loro padre , sia per la deportazione nel campo di concentramento sia per il danno CP_4 morale derivante dall'esser l'unico sopravvissuto tra tutti i suoi congiunti, ossia i suoi genitori e la nonna il fratello , la nipote Parte_8 Persona_2 Parte_7 Parte_1
, lo zio e i cugini di primo grado e;
a Persona_1 Parte_6 Pt_5 Parte_4
titolo di danno morale si liquida con equità la complessiva somma di euro 390 mila, quale sofferenza morale per la sua stessa deportazione e indennizzo per la perdita dei congiunti subita dal padre degli attori, esso stesso deportato e unico sopravvissuto tra tutti i parenti deportati;
dunque si liquida equitativamente la somma di euro 130.000,00 per ciascuno dei tre attori. Si tiene in tal modo anche conto del fatto che il padre degli attori non abbia esercitato il suo diritto quando era in vita e ciò quantomeno al fine del danno da ritardo che viene riconosciuto a partire dalla richiesta stragiudiziale al o in difetto dalla notifica della citazione. Controparte_3
Non è stato poi provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo dunque va rigettata l'eccezione compensatio lucri cum damno.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la responsabilità della per crimini contro Controparte_1
l'umanità;
2. Accerta che sussistono le condizioni per l'ammissione degli attori al Fondo di Garanzia, e liquida per l'effetto agli attori la somma complessiva di euro 390 mila euro (130 mila per ciascuno) oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dalla richiesta stragiudiziale al Fondo, o dalla notifica della citazione;
3. condanna in via solidale la e il Controparte_1 Controparte_3
(quale gestore del Fondo istituito con legge 79/2022) al pagamento in favore degli
[...]
attori della somma indicata al punto n. 2 e al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio (contributo unificato e marche) ed euro 22.457,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 8 Pagina 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.” 3 Con la seguente massima: “Contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati, quali l' , non può in Per_4 nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L'obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista
e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l'umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all'odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Arrecando pregiudizio ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell'uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi quali quelli proibiti dall'art. 17 della Convenzione”.