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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1910/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Lido di Parte_1 Parte_2
Camaiore (LU) presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Micheli, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Viareggio Controparte_1 Controparte_2
(LU) presso lo studio degli Avv.ti Gionata Bonuccelli e Duilio Cuoci, che li rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 294/2022 depositata in Cancelleria il giorno 25 marzo
2022 resa inter partes dal Giudice Dott. Gioacchino Trovato, NON notificata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare ammissibile, perché formulata nei termini, l'opposizione spiegata dai sig.ri avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1556/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in data 11.11.2020; conseguentemente, nel merito, - previa ammissione dei mezzi istruttori come indicati e già capitolati nella memoria integrativa del 5.7.2021 o concessi nuovi termini istruttori, accertato
l'inadempimento dei sig.ri e ed il corretto adempimento dei sig.ri CP_1 CP_2
, accogliere l' opposizione spiegata e dichiarare nullo e/o revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo originariamente opposto n. 1556/2020 dell'11.11.2020, R.G. 4117/2020 per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado, oltre spese generali (15%) e accessori I.V.A. e C.A.P. come per legge, con conseguente condanna dei sig.ri e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla restituzione di quanto corrisposto dagli appellanti per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 12.573,15 (All. A)”.
Per la parte appellata: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze In via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
In ipotesi di accoglimento dei motivi di appello attinenti al rito e di conseguente accertamento nel merito della vicenda, disattese in ogni caso le istanze istruttorie di controparte, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dagli odierni appellati che di seguito si trascrivono: <<- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto medesimo;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la legittimità del recesso degli odierni opposti alla luce delle condotte inadempienti degli opponenti al contratto preliminare di locazione stipulato dalle parti il
5.06.2019, comunque la risoluzione dello stesso, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento a favore degli opposti della somma di € 7.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria consegnata contestualmente alla stipula del ridetto contratto, oltre interessi dal 31.12.2019 al saldo>>. Con vittoria di compensi – maggiorati del 30% ex lege per la redazione ipertestuale della comparsa di costituzione e risposta -, oltre spese generali al
15% e fiscalità di legge”.
2 MOTIVAZIONE
1) e hanno proposto, con atto di citazione, appello avverso Pt_1 Parte_3
la sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dagli stessi sigg.ri nei confronti del decreto Pt_3
ingiuntivo n. 1556/2020, emesso dal Tribunale di Lucca su ricorso dei sigg.ri CP_1
e , per l'importo di € 7.000,00.
[...] Controparte_2
1.1) I sigg.ri avevano chiesto l'emissione del predetto decreto Parte_4
ingiuntivo adducendo che:
• avevano stipulato, quali promissari conduttori, un preliminare di locazione ad uso non abitativo con i sigg.ri , avente ad oggetto un immobile sito in Pt_1
Camaiore (LU) da destinare a ristorante e bar (come espressamente indicato nel contratto) e con garanzia dell'idoneità del locale a tale destinazione;
• il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato, per espressa volontà delle parti, entro il 31.12.2019;
• al momento della stipula del preliminare era stata consegnata ai promittenti locatori la somma di € 3.500,00 (mediante due assegni circolari);
• dopo la liberazione del locale da parte dei precedenti conduttori era stato effettuato un sopralluogo al cui esito era emerso che, per poter destinare il locale stesso a ristorante e bar occorrevano interventi di messa a norma per circa € 17.000,00;
• tali intervento non erano stati ancora eseguiti alla data del 31.12.2019, che veniva superata senza addivenire alla stipula del definitivo;
• con la proposizione del ricorso monitorio veniva esercitato il diritto di recesso contestualmente chiedendo la condanna dei sigg.ri al pagamento del Pt_1
doppio della caparra versata.
1.2) I avevano proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, con Pt_1
atto di citazione, adducendo che:
o non era mai pervenuto alcun sollecito all'adempimento, da parte degli ingiungenti;
o erano stati i sigg.ri a postulare l'esigenza di alcuni interventi sul Parte_4
locale;
o il termine indicato in contratto non poteva considerarsi termine essenziale e nessuna delle parti lo aveva ritenuto tale;
o i sigg.ri avevano semplicemente mutato opinione, preferendo Parte_4
stipulare altro contratto di locazione relativo ad un immobile posto nella medesima strada di quello oggetto di causa.
3 Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertato l'inadempimento dei sig.ri e ed il corretto CP_1 CP_2
adempimento dei sig.ri , accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1556/2020 dell' 11.11.2020, R.G. 4117/2020 per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.3) Gli opposti si erano costituiti contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo quindi “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis - preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
1556/2020 Trib. Lucca opposto in questa sede;
- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione
a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto medesimo;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la legittimità del recesso degli odierni opposti alla luce delle condotte inadempienti degli opponenti al contratto preliminare di locazione stipulato dalle parti il 5.06.2019 (doc.1), comunque la risoluzione dello stesso, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento a favore degli opposti della somma di € 7.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria consegnata contestualmente alla stipula del ridetto contratto, oltre interessi dal
31.12.2019 al saldo;
con vittoria di compensi legali, spese generali al 15% e fiscalità di legge”.
1.4) Il Tribunale di Lucca, previo mutamento di rito con passaggio al rito locatizio ed espletata istruttoria esclusivamente in via documentale, aveva infine ritenuto che l'opposizione fosse inammissibile, rilevando che:
− era fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata dagli opposti all'esito del mutamento di rito, rilevando in proposito che:
o la causa era stata iscritta a ruolo in data 4.1.2021, dopo il decorso di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18.11.2020;
o la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia locatizia, anche con atto di citazione era possibile a condizione che venisse comunque rispettato il termine predetto;
o la causa doveva ritenersi assoggettata a rito locatizio, non essendo convincente l'assunto degli opponenti secondo cui, trattandosi del diritto alla restituzione della caparra stabilita in sede di preliminare, non si era ancora in presenza di un rapporto di locazione;
o il rilievo della tardività dell'opposizione era suscettibile di essere attuato anche d'ufficio.
4 2) Nei confronti di tale statuizione hanno proposto appello, nuovamente con atto di citazione, i sigg.ri . Pt_1
2.1) A fondamento del gravame sono stati esposti i seguenti motivi:
1°. “violazione dell'art. 447 bis c.p.c.; inapplicabilità al caso di specie del rito locativo”, contestando l'applicabilità al caso di specie del rito locatizio, non essendo ancora venuto ad esistenza un contratto di locazione;
2°. “non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di tardività dell'opposizione”, non vertendosi in ipotesi di rilevabilità d'ufficio e non avendo gli opposti tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Richiamate nel merito le ragioni attestanti la fondatezza dell'opposizione, gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i sigg.ri e hanno contestato le CP_1 CP_2
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma.
3) Con provvedimento del 28.1.2025 la Corte d'Appello ha disposto mutamento di rito, con passaggio al rito locatizio.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Con il primo motivo di gravame è stata contestata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la controversia in esame doveva essere trattata con il rito locatizio.
In particolare, l'appellante ha esposto che “il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione che oggetto della controversia non è “un rapporto locatizio”, per il semplice ed ovvio principio che non era ancora venuto ad esistenza un contratto di locazione”.
4.1.1) Il motivo è infondato.
In proposito si rileva come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire, ma di cui si invoca la costituzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. sulla base di un contratto preliminare” (così in massima Cass. 581 del 16.1.2003 ha ritenuto che). Dalla motivazione di tale pronuncia risulta che la Corte, a fronte della deduzione del ricorrente secondo cui l'art. 21 c.p.c nel
5 prendere in considerazione “...le "cause in materia di locazione", ha inteso far riferimento
a quelle che hanno come "causa petendi" un contratto od un rapporto di locazione, mentre nel caso in esame si era in presenza solo di un contratto preliminare”, ha rilevato che “In tale formula, certamente più ampia rispetto al termine "rapporto", devono ritenersi comprese tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire ma di cui si invoca la costituzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 C.C. sulla base di un preliminare. Un tale principio del resto, già affermato per le controversie di lavoro in cui, nonostante l'art. 409 C.P.C. faccia riferimento alla nozione più ristretta desumibile dal termine "rapporti", si è ritenuto in esso compresi anche i rapporti ancora da costituire come quelli relativi all'assunzione, deve trovare a maggior ragione applicazione, come esattamente ha rilevato il P.G., in presenza della normativa in esame che alla nozione più ampia di "materia" fa riferimento”.
Il fatto che, nella controversia oggetto della predetta pronuncia, venisse in rilievo l'estensione concettuale della nozione “cause in materia di locazione” ai fini dell'applicazione dell'art. 21 c.p.c. non pare possa precludere di ricondurre il criterio ermeneutico tracciato dalla Suprema Corte anche all'ambito applicativo dell'art. 447bis
c.p.c., ove, analogamente, è fatto riferimento alle controversie “in materia di locazione”.
Il tenore della motivazione esposta dalla Suprema Corte nella pronuncia ricordata risulta peraltro connotato dall'attribuire all'espressione “materia” una particolare vis espansiva, sul piano giuridico, anche con riferimento all'espressione “rapporti” di cui all'art. 409 c.p.c. che, nonostante tale maggior restrizione del perimetro concettuale, è stata comunque ritenuta suscettibile di essere estesa anche a rapporti non ancora costituiti.
A maggior ragione, dunque, la nozione di “materia” appare suscettibile di ricomprendere, in essa, anche controversie concernenti contratti preliminari di locazione (ed anche ove non venga in rilievo la proposizione di azione ex art. 2932 c.c.).
Con riferimento a tale attitudine espansiva del rito in questione, correlato all'ampiezza della nozione di “materia” di locazioni, deve peraltro rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia esposto – in termini generali – che “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (così, per tutte, Cass. n. 8114 del 3.4.2013).
6 Del resto, l'applicazione di tale rito risulta emergere anche con riferimento a controversia in cui era stato chiesto che “...fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di locazione ad uso non abitativo (ufficio) da loro stipulato in data 17 gennaio 2014 per inadempimento del convenuto, che avrebbe dovuto diventare conduttore nel contratto locatizio definitivo, e la sua condanna al risarcimento dei danni, con riconoscimento del diritto dell'attrice a trattenere la caparra -” (decisa da Cass. 20989 del
2.10.2020, e concernente dunque una causa pressoché identica a quella in oggetto, in cui l'unica differenza è che nella presente sede la domanda è stata avanzata dai promissari conduttori ed ha ad oggetto la restituzione del doppio della caparra) e che, trattata appunto con rito locatizio, risulta caratterizzata tra l'altro dall'inciso in cui la Corte ha esposto, tra l'altro, che “...un contratto preliminare ha superato lo stadio precontrattuale, anche se è proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo;
pertanto, costituendo un accordo perfettamente compiuto”.
Deve dunque concludersi che, nell'ipotesi in cui la controversia abbia comunque attinenza ad un contratto preliminare di locazione, vada applicato il rito locatizio, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in analisi.
4.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata contestata la parte della sentenza in cui è stato ritenuto che “Quanto, poi, al rilievo di ufficio della tardività, si osserva che è compito del giudice della opposizione verificare la tempestività della stessa, sempre che non vi sia incertezza, come nel caso di specie, né in ordine alla data di notifica del decreto né in ordine alla data di deposito del ricorso (“il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cp.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione”; Cass. n. 13594 del 21.5.2019)”.
In particolare, gli appellanti hanno contestato che:
• il giudice di prime cure non aveva riportato per esteso il precedente della Suprema
Corte richiamato a sostegno della propria conclusione (Cass. 13594/2019), dal momento che la Corte di Cassazione aveva in tale sede esposto che “...questa
Corte ha affermato con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.
641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al “dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al
“dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto
7 soltanto il “dies ad quem”, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso
l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (cfr.
Cass. 24858/2011)”, dovendosi quindi considerare che, invece, nella presente causa “il Giudice dell'opposizione non aveva mosso alcun rilievo non avendo a disposizione dati significativi, e oltretutto, come nel nostro caso, in assenza di specifica contestazione della parte a ciò interessata”;
• i sigg.ri avevano sollevato tardivamente l'eccezione in Parte_4
questione, non avendo detto alcunché sul punto in sede di comparsa di costituzione ed avendo invece sollevato tale eccezione solo all'esito del mutamento di rito.
4.2.1) Il motivo è infondato.
A) In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che “Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (così Cass. 32527 del 4.11.2022, in massima, contenente in motivazione l'inciso per cui “...il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda 6 previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo”).
In tale ambito è stato altresì rilevato che “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche
8 quella di effettivo recapito al destinatario” (così, in massima, Cass. 13594 del 21.5.2019, nella cui motivazione è specificato che “Questa Corte ha affermato con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che "il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario." ( cfr. Cass.
24858/2011).”.
In tale ottica deve quindi ulteriormente rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia altresì indicato che “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.” (così Cass. 10569 del
28.4.2017, seguita, tra le altre, da Cass. 33178 del 21.12.2018).
B) Dunque, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione per cui il mutamento di rito non comporta il superamento delle preclusioni già maturate (ed al netto del fatto che, nel caso di specie, il mutamento del rito è comunque avvenuto dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta ma prima della concessione dei termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) deve rilevarsi come la qualificazione della tardività dell'opposizione in termini di questione di inammissibilità ed il conseguente assoggettamento della stessa al rilievo d'ufficio (sia pure con il temperamento indicato dalla menzionata Cass. 13594 del 21.5.2019) elida in radice ogni possibilità di ritenere tardiva la proposizione di tale eccezione da parte dei convenuti in prime cure all'esito del mutamento di rito.
Avendo infatti a riferimento il sistema di decadenze che caratterizza il rito ordinario, infatti, nella comparsa di risposta devono essere esposte, tra le altre le eccezioni
“processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (ex art. 167, 2° comma, c.p.c.) e non, ovviamente, anche quelle rilevabili d'ufficio.
Dunque, allorché i sigg.ri hanno dedotto (nelle note dimesse in Parte_4 data 2.7.2021, all'esito del mutamento del rito disposto a verbale d'udienza del 10.6.2021, anche se la questione era già stata sollevata nelle note del 4.6.2021) nel senso de
9 “l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ci impegna in quanto essa è tardiva. Infatti, posto che il decreto ingiuntivo era notificato il 18.11.2020, come ammesso dall'opponente a pagina 1 del suo atto introduttivo e come appare chiaramente in calce alla relata di notifica del decreto medesimo (doc. 1 di controparte); posto che si verte in tema di locazione ed è quindi applicabile il c.d. rito locatizio il cui atto introduttivo – da proporsi entro 40 gg - deve essere un ricorso così che il termine ultimo per l'opposizione era il 28.12.2020 mentre la presente controversia è stata iscritta
a ruolo solo il 04.01.2021 (con atto registrato il giorno successivo)”, tale eccezione non era (e non può ritenersi) tardiva.
C) Quanto poi alle deduzioni di parte appellante secondo cui la documentazione agli atti avrebbe consentito di individuare il dies a quo di decorrenza per la proposizione dell'opposizione unicamente con riferimento alla posizione di (essendo Parte_2 stata dimessa solo con riferimento a quest'ultimo la notifica del decreto ingiuntivo) basti rilevare come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di prime cure sia espressamente allegato che la stessa era proposta dai sigg.ri e con riferimento al “ricorso per ingiunzione di pagamento e Pt_1 Parte_2 pedissequo decreto n. 1556/2020 (Doc.1) emesso dall'intestato Tribunale in data
11.11.2020, ad istanza dei sig.ri , c.f. e Controparte_1 C.F._1
, c.f. , notificato in data 18.11.2020, con il quale Controparte_2 C.F._2
veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi legali e le spese del procedimento monitorio pari ad Euro 850,00 oltre accessori” (evidenziazione del collegio), in cui l'indicazione della data di notifica al 18.11.2020 risulta operata in termini generali e senza alcuna distinzione con riferimento ai due opponenti, dovendosi quindi evincerne che quella era la data della notifica del decreto ingiuntivo ad entrambi gli opponenti medesimi.
Dunque, la valutazione del Tribunale di Lucca secondo cui “È, infatti, pacifico che la causa è stata iscritta a ruolo il 4.1.2021, ben oltre i 40 gg dalla notifica del decreto perfezionatasi il 18.11.2020” risulta basata su elementi valutativi effettivamente e pienamente a disposizione del giudicante.
Ne consegue che, anche a prendere in considerazione solo la possibilità di rilievo d'ufficio da parte del giudice e ad aderire alla prospettazione interpretativa indicata dalla
Suprema Corte (nella pronuncia Cass. 13594 del 21.5.2019), il rilievo d'ufficio in questione risulta del tutto legittimo.
5) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in considerazione di ciò, risulta preclusa un'analisi del merito della controversi, trovando conferma la sentenza di prime cure dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione.
10 6) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Parte_5 Parte_2
Lucca, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a Parte_5 Parte_2
rifondere agli appellati e le spese di lite, che vengono Controparte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti Pt_5
e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
11 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1910/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Lido di Parte_1 Parte_2
Camaiore (LU) presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Micheli, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Viareggio Controparte_1 Controparte_2
(LU) presso lo studio degli Avv.ti Gionata Bonuccelli e Duilio Cuoci, che li rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 294/2022 depositata in Cancelleria il giorno 25 marzo
2022 resa inter partes dal Giudice Dott. Gioacchino Trovato, NON notificata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare ammissibile, perché formulata nei termini, l'opposizione spiegata dai sig.ri avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1556/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in data 11.11.2020; conseguentemente, nel merito, - previa ammissione dei mezzi istruttori come indicati e già capitolati nella memoria integrativa del 5.7.2021 o concessi nuovi termini istruttori, accertato
l'inadempimento dei sig.ri e ed il corretto adempimento dei sig.ri CP_1 CP_2
, accogliere l' opposizione spiegata e dichiarare nullo e/o revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo originariamente opposto n. 1556/2020 dell'11.11.2020, R.G. 4117/2020 per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado, oltre spese generali (15%) e accessori I.V.A. e C.A.P. come per legge, con conseguente condanna dei sig.ri e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla restituzione di quanto corrisposto dagli appellanti per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 12.573,15 (All. A)”.
Per la parte appellata: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze In via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
In ipotesi di accoglimento dei motivi di appello attinenti al rito e di conseguente accertamento nel merito della vicenda, disattese in ogni caso le istanze istruttorie di controparte, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dagli odierni appellati che di seguito si trascrivono: <<- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto medesimo;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la legittimità del recesso degli odierni opposti alla luce delle condotte inadempienti degli opponenti al contratto preliminare di locazione stipulato dalle parti il
5.06.2019, comunque la risoluzione dello stesso, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento a favore degli opposti della somma di € 7.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria consegnata contestualmente alla stipula del ridetto contratto, oltre interessi dal 31.12.2019 al saldo>>. Con vittoria di compensi – maggiorati del 30% ex lege per la redazione ipertestuale della comparsa di costituzione e risposta -, oltre spese generali al
15% e fiscalità di legge”.
2 MOTIVAZIONE
1) e hanno proposto, con atto di citazione, appello avverso Pt_1 Parte_3
la sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dagli stessi sigg.ri nei confronti del decreto Pt_3
ingiuntivo n. 1556/2020, emesso dal Tribunale di Lucca su ricorso dei sigg.ri CP_1
e , per l'importo di € 7.000,00.
[...] Controparte_2
1.1) I sigg.ri avevano chiesto l'emissione del predetto decreto Parte_4
ingiuntivo adducendo che:
• avevano stipulato, quali promissari conduttori, un preliminare di locazione ad uso non abitativo con i sigg.ri , avente ad oggetto un immobile sito in Pt_1
Camaiore (LU) da destinare a ristorante e bar (come espressamente indicato nel contratto) e con garanzia dell'idoneità del locale a tale destinazione;
• il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato, per espressa volontà delle parti, entro il 31.12.2019;
• al momento della stipula del preliminare era stata consegnata ai promittenti locatori la somma di € 3.500,00 (mediante due assegni circolari);
• dopo la liberazione del locale da parte dei precedenti conduttori era stato effettuato un sopralluogo al cui esito era emerso che, per poter destinare il locale stesso a ristorante e bar occorrevano interventi di messa a norma per circa € 17.000,00;
• tali intervento non erano stati ancora eseguiti alla data del 31.12.2019, che veniva superata senza addivenire alla stipula del definitivo;
• con la proposizione del ricorso monitorio veniva esercitato il diritto di recesso contestualmente chiedendo la condanna dei sigg.ri al pagamento del Pt_1
doppio della caparra versata.
1.2) I avevano proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, con Pt_1
atto di citazione, adducendo che:
o non era mai pervenuto alcun sollecito all'adempimento, da parte degli ingiungenti;
o erano stati i sigg.ri a postulare l'esigenza di alcuni interventi sul Parte_4
locale;
o il termine indicato in contratto non poteva considerarsi termine essenziale e nessuna delle parti lo aveva ritenuto tale;
o i sigg.ri avevano semplicemente mutato opinione, preferendo Parte_4
stipulare altro contratto di locazione relativo ad un immobile posto nella medesima strada di quello oggetto di causa.
3 Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertato l'inadempimento dei sig.ri e ed il corretto CP_1 CP_2
adempimento dei sig.ri , accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1556/2020 dell' 11.11.2020, R.G. 4117/2020 per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
1.3) Gli opposti si erano costituiti contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo quindi “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis - preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
1556/2020 Trib. Lucca opposto in questa sede;
- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione
a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto medesimo;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la legittimità del recesso degli odierni opposti alla luce delle condotte inadempienti degli opponenti al contratto preliminare di locazione stipulato dalle parti il 5.06.2019 (doc.1), comunque la risoluzione dello stesso, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento a favore degli opposti della somma di € 7.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria consegnata contestualmente alla stipula del ridetto contratto, oltre interessi dal
31.12.2019 al saldo;
con vittoria di compensi legali, spese generali al 15% e fiscalità di legge”.
1.4) Il Tribunale di Lucca, previo mutamento di rito con passaggio al rito locatizio ed espletata istruttoria esclusivamente in via documentale, aveva infine ritenuto che l'opposizione fosse inammissibile, rilevando che:
− era fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata dagli opposti all'esito del mutamento di rito, rilevando in proposito che:
o la causa era stata iscritta a ruolo in data 4.1.2021, dopo il decorso di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18.11.2020;
o la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia locatizia, anche con atto di citazione era possibile a condizione che venisse comunque rispettato il termine predetto;
o la causa doveva ritenersi assoggettata a rito locatizio, non essendo convincente l'assunto degli opponenti secondo cui, trattandosi del diritto alla restituzione della caparra stabilita in sede di preliminare, non si era ancora in presenza di un rapporto di locazione;
o il rilievo della tardività dell'opposizione era suscettibile di essere attuato anche d'ufficio.
4 2) Nei confronti di tale statuizione hanno proposto appello, nuovamente con atto di citazione, i sigg.ri . Pt_1
2.1) A fondamento del gravame sono stati esposti i seguenti motivi:
1°. “violazione dell'art. 447 bis c.p.c.; inapplicabilità al caso di specie del rito locativo”, contestando l'applicabilità al caso di specie del rito locatizio, non essendo ancora venuto ad esistenza un contratto di locazione;
2°. “non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di tardività dell'opposizione”, non vertendosi in ipotesi di rilevabilità d'ufficio e non avendo gli opposti tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Richiamate nel merito le ragioni attestanti la fondatezza dell'opposizione, gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i sigg.ri e hanno contestato le CP_1 CP_2
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma.
3) Con provvedimento del 28.1.2025 la Corte d'Appello ha disposto mutamento di rito, con passaggio al rito locatizio.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Con il primo motivo di gravame è stata contestata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la controversia in esame doveva essere trattata con il rito locatizio.
In particolare, l'appellante ha esposto che “il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione che oggetto della controversia non è “un rapporto locatizio”, per il semplice ed ovvio principio che non era ancora venuto ad esistenza un contratto di locazione”.
4.1.1) Il motivo è infondato.
In proposito si rileva come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire, ma di cui si invoca la costituzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. sulla base di un contratto preliminare” (così in massima Cass. 581 del 16.1.2003 ha ritenuto che). Dalla motivazione di tale pronuncia risulta che la Corte, a fronte della deduzione del ricorrente secondo cui l'art. 21 c.p.c nel
5 prendere in considerazione “...le "cause in materia di locazione", ha inteso far riferimento
a quelle che hanno come "causa petendi" un contratto od un rapporto di locazione, mentre nel caso in esame si era in presenza solo di un contratto preliminare”, ha rilevato che “In tale formula, certamente più ampia rispetto al termine "rapporto", devono ritenersi comprese tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire ma di cui si invoca la costituzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 C.C. sulla base di un preliminare. Un tale principio del resto, già affermato per le controversie di lavoro in cui, nonostante l'art. 409 C.P.C. faccia riferimento alla nozione più ristretta desumibile dal termine "rapporti", si è ritenuto in esso compresi anche i rapporti ancora da costituire come quelli relativi all'assunzione, deve trovare a maggior ragione applicazione, come esattamente ha rilevato il P.G., in presenza della normativa in esame che alla nozione più ampia di "materia" fa riferimento”.
Il fatto che, nella controversia oggetto della predetta pronuncia, venisse in rilievo l'estensione concettuale della nozione “cause in materia di locazione” ai fini dell'applicazione dell'art. 21 c.p.c. non pare possa precludere di ricondurre il criterio ermeneutico tracciato dalla Suprema Corte anche all'ambito applicativo dell'art. 447bis
c.p.c., ove, analogamente, è fatto riferimento alle controversie “in materia di locazione”.
Il tenore della motivazione esposta dalla Suprema Corte nella pronuncia ricordata risulta peraltro connotato dall'attribuire all'espressione “materia” una particolare vis espansiva, sul piano giuridico, anche con riferimento all'espressione “rapporti” di cui all'art. 409 c.p.c. che, nonostante tale maggior restrizione del perimetro concettuale, è stata comunque ritenuta suscettibile di essere estesa anche a rapporti non ancora costituiti.
A maggior ragione, dunque, la nozione di “materia” appare suscettibile di ricomprendere, in essa, anche controversie concernenti contratti preliminari di locazione (ed anche ove non venga in rilievo la proposizione di azione ex art. 2932 c.c.).
Con riferimento a tale attitudine espansiva del rito in questione, correlato all'ampiezza della nozione di “materia” di locazioni, deve peraltro rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia esposto – in termini generali – che “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (così, per tutte, Cass. n. 8114 del 3.4.2013).
6 Del resto, l'applicazione di tale rito risulta emergere anche con riferimento a controversia in cui era stato chiesto che “...fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di locazione ad uso non abitativo (ufficio) da loro stipulato in data 17 gennaio 2014 per inadempimento del convenuto, che avrebbe dovuto diventare conduttore nel contratto locatizio definitivo, e la sua condanna al risarcimento dei danni, con riconoscimento del diritto dell'attrice a trattenere la caparra -” (decisa da Cass. 20989 del
2.10.2020, e concernente dunque una causa pressoché identica a quella in oggetto, in cui l'unica differenza è che nella presente sede la domanda è stata avanzata dai promissari conduttori ed ha ad oggetto la restituzione del doppio della caparra) e che, trattata appunto con rito locatizio, risulta caratterizzata tra l'altro dall'inciso in cui la Corte ha esposto, tra l'altro, che “...un contratto preliminare ha superato lo stadio precontrattuale, anche se è proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo;
pertanto, costituendo un accordo perfettamente compiuto”.
Deve dunque concludersi che, nell'ipotesi in cui la controversia abbia comunque attinenza ad un contratto preliminare di locazione, vada applicato il rito locatizio, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in analisi.
4.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata contestata la parte della sentenza in cui è stato ritenuto che “Quanto, poi, al rilievo di ufficio della tardività, si osserva che è compito del giudice della opposizione verificare la tempestività della stessa, sempre che non vi sia incertezza, come nel caso di specie, né in ordine alla data di notifica del decreto né in ordine alla data di deposito del ricorso (“il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cp.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione”; Cass. n. 13594 del 21.5.2019)”.
In particolare, gli appellanti hanno contestato che:
• il giudice di prime cure non aveva riportato per esteso il precedente della Suprema
Corte richiamato a sostegno della propria conclusione (Cass. 13594/2019), dal momento che la Corte di Cassazione aveva in tale sede esposto che “...questa
Corte ha affermato con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.
641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al “dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al
“dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto
7 soltanto il “dies ad quem”, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso
l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (cfr.
Cass. 24858/2011)”, dovendosi quindi considerare che, invece, nella presente causa “il Giudice dell'opposizione non aveva mosso alcun rilievo non avendo a disposizione dati significativi, e oltretutto, come nel nostro caso, in assenza di specifica contestazione della parte a ciò interessata”;
• i sigg.ri avevano sollevato tardivamente l'eccezione in Parte_4
questione, non avendo detto alcunché sul punto in sede di comparsa di costituzione ed avendo invece sollevato tale eccezione solo all'esito del mutamento di rito.
4.2.1) Il motivo è infondato.
A) In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che “Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (così Cass. 32527 del 4.11.2022, in massima, contenente in motivazione l'inciso per cui “...il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda 6 previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo”).
In tale ambito è stato altresì rilevato che “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche
8 quella di effettivo recapito al destinatario” (così, in massima, Cass. 13594 del 21.5.2019, nella cui motivazione è specificato che “Questa Corte ha affermato con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che "il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario." ( cfr. Cass.
24858/2011).”.
In tale ottica deve quindi ulteriormente rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia altresì indicato che “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.” (così Cass. 10569 del
28.4.2017, seguita, tra le altre, da Cass. 33178 del 21.12.2018).
B) Dunque, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione per cui il mutamento di rito non comporta il superamento delle preclusioni già maturate (ed al netto del fatto che, nel caso di specie, il mutamento del rito è comunque avvenuto dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta ma prima della concessione dei termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) deve rilevarsi come la qualificazione della tardività dell'opposizione in termini di questione di inammissibilità ed il conseguente assoggettamento della stessa al rilievo d'ufficio (sia pure con il temperamento indicato dalla menzionata Cass. 13594 del 21.5.2019) elida in radice ogni possibilità di ritenere tardiva la proposizione di tale eccezione da parte dei convenuti in prime cure all'esito del mutamento di rito.
Avendo infatti a riferimento il sistema di decadenze che caratterizza il rito ordinario, infatti, nella comparsa di risposta devono essere esposte, tra le altre le eccezioni
“processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (ex art. 167, 2° comma, c.p.c.) e non, ovviamente, anche quelle rilevabili d'ufficio.
Dunque, allorché i sigg.ri hanno dedotto (nelle note dimesse in Parte_4 data 2.7.2021, all'esito del mutamento del rito disposto a verbale d'udienza del 10.6.2021, anche se la questione era già stata sollevata nelle note del 4.6.2021) nel senso de
9 “l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ci impegna in quanto essa è tardiva. Infatti, posto che il decreto ingiuntivo era notificato il 18.11.2020, come ammesso dall'opponente a pagina 1 del suo atto introduttivo e come appare chiaramente in calce alla relata di notifica del decreto medesimo (doc. 1 di controparte); posto che si verte in tema di locazione ed è quindi applicabile il c.d. rito locatizio il cui atto introduttivo – da proporsi entro 40 gg - deve essere un ricorso così che il termine ultimo per l'opposizione era il 28.12.2020 mentre la presente controversia è stata iscritta
a ruolo solo il 04.01.2021 (con atto registrato il giorno successivo)”, tale eccezione non era (e non può ritenersi) tardiva.
C) Quanto poi alle deduzioni di parte appellante secondo cui la documentazione agli atti avrebbe consentito di individuare il dies a quo di decorrenza per la proposizione dell'opposizione unicamente con riferimento alla posizione di (essendo Parte_2 stata dimessa solo con riferimento a quest'ultimo la notifica del decreto ingiuntivo) basti rilevare come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di prime cure sia espressamente allegato che la stessa era proposta dai sigg.ri e con riferimento al “ricorso per ingiunzione di pagamento e Pt_1 Parte_2 pedissequo decreto n. 1556/2020 (Doc.1) emesso dall'intestato Tribunale in data
11.11.2020, ad istanza dei sig.ri , c.f. e Controparte_1 C.F._1
, c.f. , notificato in data 18.11.2020, con il quale Controparte_2 C.F._2
veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi legali e le spese del procedimento monitorio pari ad Euro 850,00 oltre accessori” (evidenziazione del collegio), in cui l'indicazione della data di notifica al 18.11.2020 risulta operata in termini generali e senza alcuna distinzione con riferimento ai due opponenti, dovendosi quindi evincerne che quella era la data della notifica del decreto ingiuntivo ad entrambi gli opponenti medesimi.
Dunque, la valutazione del Tribunale di Lucca secondo cui “È, infatti, pacifico che la causa è stata iscritta a ruolo il 4.1.2021, ben oltre i 40 gg dalla notifica del decreto perfezionatasi il 18.11.2020” risulta basata su elementi valutativi effettivamente e pienamente a disposizione del giudicante.
Ne consegue che, anche a prendere in considerazione solo la possibilità di rilievo d'ufficio da parte del giudice e ad aderire alla prospettazione interpretativa indicata dalla
Suprema Corte (nella pronuncia Cass. 13594 del 21.5.2019), il rilievo d'ufficio in questione risulta del tutto legittimo.
5) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in considerazione di ciò, risulta preclusa un'analisi del merito della controversi, trovando conferma la sentenza di prime cure dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione.
10 6) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 294/2022 del Tribunale di Parte_5 Parte_2
Lucca, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a Parte_5 Parte_2
rifondere agli appellati e le spese di lite, che vengono Controparte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti Pt_5
e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
11 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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