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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2436 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Mencarini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Teveroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., il
Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 16.07.2009 con il Sig.
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Manziana (RM) dell'anno 2009 al n. 4 P. 1., scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che in costanza di matrimonio il SI. dottava il figlio Controparte_1
della ricorrente , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- che i coniugi hanno stabilito la propria residenza nell'immobile sito in
Manziana (RM), Via Po n. 63, e acquistato dalla ricorrente prima del matrimonio;
- che dall'unione coniugale nasceva a Roma la figlia delle parti in Per_2
data 1.12.2010;
- di essersi fatta carico in via pressoché esclusiva della crescita e dell'educazione della figlia, in considerazione della continua assenza del marito dalla vita familiare;
- di essere venuta a conoscenza della relazione extra coniugale del marito intrattenuta con la SI.ra ; CP_2
2 - che per tale ragione si determinava una profonda crisi coniugale;
- che il marito aveva diverse relazioni extra coniugali, e spesso lasciava da sola la ricorrente e la loro figlia;
- che dal mese di ottobre 2023 il i è allontanato definitivamente CP_1
dalla casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione della SI.ra ; CP_2
- che il marito svolge la sua attività lavorativa presso il ministero della difesa in qualità di Ufficiale dell'Aereonautica Militare percependo una retribuzione mensile di circa € 3.000,00;
- di lavorare presso la Società Union Italia s.r.l. con contratto a tempo indeterminato part-time con la qualifica di impiegata percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 per 12 mensilità.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi, disponendo l'obbligo in capo al CP_1
di corrispondere un assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 ed un assegno per il mantenimento della figlia di € 1.000,00, oltre alla richiesta Per_2
di risarcimento danni nella misura di € 50.000,00 per grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 13.02.25 si è costituito il il CP_1
quale ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, ha dedotto che la crisi è stata causata da una relazione extraconiugale della moglie ed ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi disponendo la disciplina del regime di frequentazione dei genitori con la figlia
3 in via paritetica secondo le modalità ivi descritte, un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia per euro 400,00 complessivi, oltre ripartizione al
50% delle spese straordinarie.
I procuratori delle parti hanno provveduto al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. insistendo nelle rispettive difese ed articolando istanze istruttorie.
All'udienza tenutasi il 19.03.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di componimento, il Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto,
oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già
cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e della figlia minore e prende atto della rinuncia alle richieste di addebito e domande risarcitorie.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del
4 presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2436/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Roma il 10.03.1975 e nato a [...] il Controparte_1
10.02.1981, aventi contratto matrimonio in Manziana (RM) in data
16.07.2009, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune
all'anno 2009, atto n. 4, parte I;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_3
entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà
potrà essere esercitata separatamente;
D) dispone il collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione materna;
E) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo,
5 nei weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10,00) presso l'abitazione materna e due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì
dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
F) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1
giorno 27 di ciascun mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della somma di euro 700,00 mensili alla madre Parte_1
con aggiornamento ISTAT annuale con decorrenza dal mese
[...]
di gennaio 2025;
G) pone a carico di entrambe le parti il pagamento delle spese straordinarie, con previsione a carico del padre al 75 % e della madre al
25 %, secondo le specificazioni contenute nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia
H) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6 I) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2436 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Mencarini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Teveroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., il
Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile in data 16.07.2009 con il Sig.
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Manziana (RM) dell'anno 2009 al n. 4 P. 1., scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che in costanza di matrimonio il SI. dottava il figlio Controparte_1
della ricorrente , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- che i coniugi hanno stabilito la propria residenza nell'immobile sito in
Manziana (RM), Via Po n. 63, e acquistato dalla ricorrente prima del matrimonio;
- che dall'unione coniugale nasceva a Roma la figlia delle parti in Per_2
data 1.12.2010;
- di essersi fatta carico in via pressoché esclusiva della crescita e dell'educazione della figlia, in considerazione della continua assenza del marito dalla vita familiare;
- di essere venuta a conoscenza della relazione extra coniugale del marito intrattenuta con la SI.ra ; CP_2
2 - che per tale ragione si determinava una profonda crisi coniugale;
- che il marito aveva diverse relazioni extra coniugali, e spesso lasciava da sola la ricorrente e la loro figlia;
- che dal mese di ottobre 2023 il i è allontanato definitivamente CP_1
dalla casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione della SI.ra ; CP_2
- che il marito svolge la sua attività lavorativa presso il ministero della difesa in qualità di Ufficiale dell'Aereonautica Militare percependo una retribuzione mensile di circa € 3.000,00;
- di lavorare presso la Società Union Italia s.r.l. con contratto a tempo indeterminato part-time con la qualifica di impiegata percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 per 12 mensilità.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi, disponendo l'obbligo in capo al CP_1
di corrispondere un assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 ed un assegno per il mantenimento della figlia di € 1.000,00, oltre alla richiesta Per_2
di risarcimento danni nella misura di € 50.000,00 per grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 13.02.25 si è costituito il il CP_1
quale ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, ha dedotto che la crisi è stata causata da una relazione extraconiugale della moglie ed ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi disponendo la disciplina del regime di frequentazione dei genitori con la figlia
3 in via paritetica secondo le modalità ivi descritte, un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia per euro 400,00 complessivi, oltre ripartizione al
50% delle spese straordinarie.
I procuratori delle parti hanno provveduto al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. insistendo nelle rispettive difese ed articolando istanze istruttorie.
All'udienza tenutasi il 19.03.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di componimento, il Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto,
oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già
cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e della figlia minore e prende atto della rinuncia alle richieste di addebito e domande risarcitorie.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del
4 presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2436/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Roma il 10.03.1975 e nato a [...] il Controparte_1
10.02.1981, aventi contratto matrimonio in Manziana (RM) in data
16.07.2009, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune
all'anno 2009, atto n. 4, parte I;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_3
entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà
potrà essere esercitata separatamente;
D) dispone il collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione materna;
E) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo,
5 nei weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10,00) presso l'abitazione materna e due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì
dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
F) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1
giorno 27 di ciascun mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della somma di euro 700,00 mensili alla madre Parte_1
con aggiornamento ISTAT annuale con decorrenza dal mese
[...]
di gennaio 2025;
G) pone a carico di entrambe le parti il pagamento delle spese straordinarie, con previsione a carico del padre al 75 % e della madre al
25 %, secondo le specificazioni contenute nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia
H) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6 I) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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