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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
649 /2025 R.G.
All'udienza del 21/10/2025 alle ore 09.54, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. DI MICELI ROCCO DAVIDE per parte attrice Parte_1
l'Avv. VALERIA DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. ROSSI MARCO per parte convenuta
[...]
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Miceli conclude e discute come da note conclusive, evidenziando che la convenuta opposta non ha mai contestato i documenti che dimostrano i pagamenti né si è pronunciata sulle difese ed eccezioni introdotte con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
L'Avv. Di Maggio conclude e discute la causa riportandosi alle note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.40, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. DI MICELI ROCCO DAVIDE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
( ) società veicolo, con sede in Conegliano (TV), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale CP_3
mandataria, giusta procura notaio di Milano (rep. 30799; racc. 13217) Persona_1 [...]
( ) già , in persona del legale rappresentate pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 CP_4
sede in Venezia-Mestre, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958), con domicilio eletto Persona_2
presso il suo studio in Verona,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 27/03/2025; condannare l'opposta al pagamento, a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese da distrarre Pt_1
in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale confermare l'efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendone i gravi motivi per la sospensione;
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig. e, per Pt_1
l'effetto, rigettarla;
confermare la validità dell'atto di precetto per la somma effettivamente dovuta ovvero per la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ha eccepito in via preliminare il Parte_1
difetto di titolarità del credito, azionato con l'atto di precetto, in capo a Controparte_2
asseritamente cessionaria della posizione creditoria cristallizzata nel D.I. 59/2018 reso dal Tribunale di
Trapani.
Ha poi contestato l'esistenza del credito, già precedentemente estinto a seguito di procedura espropriativa presso terzi o, comunque, parzialmente estinto per intervenuto pagamento.
A dire di parte opponente, il terzo pignorato avrebbe accantonato mensilmente, a far data dalla busta paga di Dicembre 2018 e fino a Giugno 2021, la complessiva somma di € 7.823,45 operando trattenute di importo pari ad € 247,80 mensili fino al saldo avvenuto con l'ultima rata di € 349,45 appunto del
Giugno 2021.
Sostiene pertanto che l'opposta avrebbe dovuto procedere/richiedere le somme pignorate al terzo, come previsto nell'ordinanza di assegnazione, piuttosto che procedere nuovamente nei confronti del debitore.
Per tali motivi ha chiesto accertarsi il difetto di titolarità della posizione creditoria, oltre all'insussistenza del debito, con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposta, pur riconoscendo l'emissione, in favore di (rectius di precipua Parte_2 Controparte_1
ordinanza di assegnazione, all'esito del procedimento per pignoramento mobiliare presso terzi promosso avanti al Tribunale di Trapani, sostiene di aver ricevuto, dal terzo pignorato, solo il complessivo importo di € 3.363,05, imputato, per € 1.245,75 al pagamento di spese, compensi, accessori ed occorrende dell'intera fase esecutiva riconosciuti nell'ordinanza di assegnazione delle somme, nonché alla tassa di registro, ed € 2.117,30 imputati ex art. 1194 c.c. al pagamento di spese del procedimento monitorio, interessi e capitale.
Il rimanente credito sarebbe poi stato ceduto da a (già Parte_2 Controparte_5 CP_1
e quindi al veicolo che, stante la cessazione del rapporto di lavoro,
[...] Controparte_2
intercorrente tra il debitore ed il terzo pignorato, ha provveduto a notificare nuovo atto di precetto per il residuo credito non ancora soddisfatto.
Per tali motivi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, insistendo per la correttezza dell'importo precettato o, in subordine, per la rideterminazione del credito, tenuto conto delle sole somme versate dal terzo pignorato.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale e, in mancanza di richieste istruttorie, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, per come rilevato da parte opposta, va revocata la dichiarazione di contumacia, per avvenuta costituzione di parte opposta.
Inoltre, considerato che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggiace alla sospensione feriale dei termini, va dichiarata la tempestività della costituzione della convenuta opposta, avvenuta in data 24 giugno 2025, a fronte della scadenza del termine il successivo 15 luglio 2025.
Chiarita la regolarità e tempestività del contraddittorio, l'esame delle doglianze sollevate dall'opponente ha permesso di accertare la fondatezza del primo motivo di opposizione, rendendo superfluo l'esame del motivo inerente all'avvenuta o meno estinzione integrale o parziale del credito.
Nello specifico, in punto all'eccepita carenza di legittimazione/titolarità del credito in capo all'opposta
Controparte_2
Rilevato innanzitutto che esula dal presente giudizio e, soprattutto, appare inammissibile ogni contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo a (società creditrice in favore Controparte_6 della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 59/2018 dal Tribunale di Trapani, non opposto ed ormai divenuto irrevocabile, oltre che definitivamente esecutivo), dalla documentazione prodotta nel presente giudizio risulta altresì documentalmente provato l'atto di conferimento di ramo d'azienda del
29.06.2018, con il quale
Dunque, risulta provata e, peraltro, non contestata (oltre che implicitamente riconosciuta) la cessione della posizione creditoria vantata da nei confronti di con atto di Controparte_6 Controparte_1
conferimento di ramo d'azienda.
Di contro, l'ulteriore documentazione prodotta appare insufficiente ed inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione della posizione creditoria vantata da a il contratto Controparte_1 Controparte_2
di cessione (peraltro in lingua inglese) e l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale non contengono elementi tali da permettere in maniera univoca e sufficiente l'identificazione delle posizioni creditorie oggetto di cessione.
Di conseguenza, la prova della cessione dei crediti è rimasta del tutto generica, non essendo possibile risalire né alle singole categorie dei crediti ceduti, né tanto meno all'elenco specifico di detti crediti.
Sul punto la giurisprudenza è chiara ed uniforme nel ritenere che sia preciso onere probatorio a carico dell'ente cessionario dei crediti bancari:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405/2024)
Da ultimo il Tribunale di Lecce, Sez. II, ha affermato analoghi principi nella recente sentenza del
04.03.2025:
“Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice tempore, sia fondata e meriti accoglimento. L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, chi ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè " la società cessionaria di crediti in blocco, difronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione
"(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016).”
I principi giurisprudenziali innanzi richiamati vengono condivisi: è indispensabile che l'ente cessionario produca l'atto di cessione completo di tutti gli allegati “attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti”.
Nel caso in esame manca detta produzione documentale, in quanto il contratto di cessione prodotto è privo degli allegati, essendo state omissate tutte le pagine che contenevano i riferimenti alle singole posizioni creditorie cedute.
Mancando la prova della titolarità del credito, l'opposizione merita di essere accolta e l'atto di precetto posto nel nulla. In punto alla domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di istruttoria sul punto, la stessa non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 649 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova in ordine all'inclusione nel credito nel contratto di cessione;
per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 27/03/2025; condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
649 /2025 R.G.
All'udienza del 21/10/2025 alle ore 09.54, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. DI MICELI ROCCO DAVIDE per parte attrice Parte_1
l'Avv. VALERIA DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. ROSSI MARCO per parte convenuta
[...]
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Miceli conclude e discute come da note conclusive, evidenziando che la convenuta opposta non ha mai contestato i documenti che dimostrano i pagamenti né si è pronunciata sulle difese ed eccezioni introdotte con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
L'Avv. Di Maggio conclude e discute la causa riportandosi alle note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.40, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. DI MICELI ROCCO DAVIDE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
( ) società veicolo, con sede in Conegliano (TV), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale CP_3
mandataria, giusta procura notaio di Milano (rep. 30799; racc. 13217) Persona_1 [...]
( ) già , in persona del legale rappresentate pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 CP_4
sede in Venezia-Mestre, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958), con domicilio eletto Persona_2
presso il suo studio in Verona,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 27/03/2025; condannare l'opposta al pagamento, a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese da distrarre Pt_1
in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale confermare l'efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendone i gravi motivi per la sospensione;
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig. e, per Pt_1
l'effetto, rigettarla;
confermare la validità dell'atto di precetto per la somma effettivamente dovuta ovvero per la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ha eccepito in via preliminare il Parte_1
difetto di titolarità del credito, azionato con l'atto di precetto, in capo a Controparte_2
asseritamente cessionaria della posizione creditoria cristallizzata nel D.I. 59/2018 reso dal Tribunale di
Trapani.
Ha poi contestato l'esistenza del credito, già precedentemente estinto a seguito di procedura espropriativa presso terzi o, comunque, parzialmente estinto per intervenuto pagamento.
A dire di parte opponente, il terzo pignorato avrebbe accantonato mensilmente, a far data dalla busta paga di Dicembre 2018 e fino a Giugno 2021, la complessiva somma di € 7.823,45 operando trattenute di importo pari ad € 247,80 mensili fino al saldo avvenuto con l'ultima rata di € 349,45 appunto del
Giugno 2021.
Sostiene pertanto che l'opposta avrebbe dovuto procedere/richiedere le somme pignorate al terzo, come previsto nell'ordinanza di assegnazione, piuttosto che procedere nuovamente nei confronti del debitore.
Per tali motivi ha chiesto accertarsi il difetto di titolarità della posizione creditoria, oltre all'insussistenza del debito, con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposta, pur riconoscendo l'emissione, in favore di (rectius di precipua Parte_2 Controparte_1
ordinanza di assegnazione, all'esito del procedimento per pignoramento mobiliare presso terzi promosso avanti al Tribunale di Trapani, sostiene di aver ricevuto, dal terzo pignorato, solo il complessivo importo di € 3.363,05, imputato, per € 1.245,75 al pagamento di spese, compensi, accessori ed occorrende dell'intera fase esecutiva riconosciuti nell'ordinanza di assegnazione delle somme, nonché alla tassa di registro, ed € 2.117,30 imputati ex art. 1194 c.c. al pagamento di spese del procedimento monitorio, interessi e capitale.
Il rimanente credito sarebbe poi stato ceduto da a (già Parte_2 Controparte_5 CP_1
e quindi al veicolo che, stante la cessazione del rapporto di lavoro,
[...] Controparte_2
intercorrente tra il debitore ed il terzo pignorato, ha provveduto a notificare nuovo atto di precetto per il residuo credito non ancora soddisfatto.
Per tali motivi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, insistendo per la correttezza dell'importo precettato o, in subordine, per la rideterminazione del credito, tenuto conto delle sole somme versate dal terzo pignorato.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale e, in mancanza di richieste istruttorie, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, per come rilevato da parte opposta, va revocata la dichiarazione di contumacia, per avvenuta costituzione di parte opposta.
Inoltre, considerato che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggiace alla sospensione feriale dei termini, va dichiarata la tempestività della costituzione della convenuta opposta, avvenuta in data 24 giugno 2025, a fronte della scadenza del termine il successivo 15 luglio 2025.
Chiarita la regolarità e tempestività del contraddittorio, l'esame delle doglianze sollevate dall'opponente ha permesso di accertare la fondatezza del primo motivo di opposizione, rendendo superfluo l'esame del motivo inerente all'avvenuta o meno estinzione integrale o parziale del credito.
Nello specifico, in punto all'eccepita carenza di legittimazione/titolarità del credito in capo all'opposta
Controparte_2
Rilevato innanzitutto che esula dal presente giudizio e, soprattutto, appare inammissibile ogni contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo a (società creditrice in favore Controparte_6 della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 59/2018 dal Tribunale di Trapani, non opposto ed ormai divenuto irrevocabile, oltre che definitivamente esecutivo), dalla documentazione prodotta nel presente giudizio risulta altresì documentalmente provato l'atto di conferimento di ramo d'azienda del
29.06.2018, con il quale
Dunque, risulta provata e, peraltro, non contestata (oltre che implicitamente riconosciuta) la cessione della posizione creditoria vantata da nei confronti di con atto di Controparte_6 Controparte_1
conferimento di ramo d'azienda.
Di contro, l'ulteriore documentazione prodotta appare insufficiente ed inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione della posizione creditoria vantata da a il contratto Controparte_1 Controparte_2
di cessione (peraltro in lingua inglese) e l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale non contengono elementi tali da permettere in maniera univoca e sufficiente l'identificazione delle posizioni creditorie oggetto di cessione.
Di conseguenza, la prova della cessione dei crediti è rimasta del tutto generica, non essendo possibile risalire né alle singole categorie dei crediti ceduti, né tanto meno all'elenco specifico di detti crediti.
Sul punto la giurisprudenza è chiara ed uniforme nel ritenere che sia preciso onere probatorio a carico dell'ente cessionario dei crediti bancari:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405/2024)
Da ultimo il Tribunale di Lecce, Sez. II, ha affermato analoghi principi nella recente sentenza del
04.03.2025:
“Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice tempore, sia fondata e meriti accoglimento. L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, chi ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè " la società cessionaria di crediti in blocco, difronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione
"(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016).”
I principi giurisprudenziali innanzi richiamati vengono condivisi: è indispensabile che l'ente cessionario produca l'atto di cessione completo di tutti gli allegati “attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti”.
Nel caso in esame manca detta produzione documentale, in quanto il contratto di cessione prodotto è privo degli allegati, essendo state omissate tutte le pagine che contenevano i riferimenti alle singole posizioni creditorie cedute.
Mancando la prova della titolarità del credito, l'opposizione merita di essere accolta e l'atto di precetto posto nel nulla. In punto alla domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di istruttoria sul punto, la stessa non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 649 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova in ordine all'inclusione nel credito nel contratto di cessione;
per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 27/03/2025; condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.