Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1988, n. 2435
CASS
Sentenza 14 marzo 1988

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Qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asserito inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti.*

Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria - quale Determinazione convenzionale del danno risarcibile - e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'Azione di adempimento o di quella generale di risoluzione previste dallo art. 1453, primo comma, cod. civ.. ne consegue che, in Mancanza di contestazioni del contraente asserito inadempiente circa la sussistenza o l'importanza dell'inadempimento, l'Esercizio del recesso comporta l'effetto risolutivo indipendentemente dall'adesione del contraente inadempiente. ( V 6482/80, mass n 410241).*

Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 cod. proc. civ., di ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'Onere probatorio stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate Disposizioni. Pertanto, poiché la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. - ove le parti non possano acquisirle direttamente - riguarda soltanto Atti o documenti della P.a. In senso stretto - con esclusione degli enti pubblici economici quali gli istituti di credito - fuori di tale ipotesi l'ordine di esibizione alla parte o ad un terzo può essere emesso dal giudice solo su istanza di parte (actio ad exibendum), nei modi e con i limiti fissati dall'art. 210 citato. ( V 6500/82, mass n 424123; ( V 62/82, mass n 417752; ( V 2574/59).*

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1988, n. 2435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2435
Data del deposito : 14 marzo 1988

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