Sentenza 14 marzo 1988
Massime • 3
Qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asserito inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti.*
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria - quale Determinazione convenzionale del danno risarcibile - e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'Azione di adempimento o di quella generale di risoluzione previste dallo art. 1453, primo comma, cod. civ.. ne consegue che, in Mancanza di contestazioni del contraente asserito inadempiente circa la sussistenza o l'importanza dell'inadempimento, l'Esercizio del recesso comporta l'effetto risolutivo indipendentemente dall'adesione del contraente inadempiente. ( V 6482/80, mass n 410241).*
Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 cod. proc. civ., di ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'Onere probatorio stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate Disposizioni. Pertanto, poiché la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. - ove le parti non possano acquisirle direttamente - riguarda soltanto Atti o documenti della P.a. In senso stretto - con esclusione degli enti pubblici economici quali gli istituti di credito - fuori di tale ipotesi l'ordine di esibizione alla parte o ad un terzo può essere emesso dal giudice solo su istanza di parte (actio ad exibendum), nei modi e con i limiti fissati dall'art. 210 citato. ( V 6500/82, mass n 424123; ( V 62/82, mass n 417752; ( V 2574/59).*
Commentari • 2
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Oggi pubblichiamo questo bell'articolo liberamente ispirato al nostro Articolo Affitto oltre la fideiussione: le forme di garanzia atipiche e di approfondimento allo stesso. Nel panorama legislativo italiano esistono diversi istituti di garanzia: oltre la fideiussione contrattuale e quella bancaria esistono molti prodotti assicurativi. Il punto dolente di queste polizze fideiussorie (assicurative o bancarie) è, oltre al costo, la richiesta da parte del fideiussore di una certa solvibilità del conduttore (in molti casi ad esempio deve essere dimostrato un reddito pari al doppio del canone). Altro strumento di garanzia, meno utilizzato, perché poco conosciuto e molto più sofisticato, ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1988, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 14 marzo 1988 |
Testo completo
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria - quale Determinazione convenzionale del danno risarcibile - e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'Azione di adempimento o di quella generale di risoluzione previste dallo art. 1453, primo comma, cod. civ.. ne consegue che, in Mancanza di contestazioni del contraente asserito inadempiente circa la sussistenza o l'importanza dell'inadempimento, l'Esercizio del recesso comporta l'effetto risolutivo indipendentemente dall'adesione del contraente inadempiente. ( V 6482/80, mass n 410241).*