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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/04/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 19 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
in persona del suo Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Scarpino Schietroma, giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, Piazza Cairoli n. 1.
-
APPELLANTE-
C O N T R O
in atti generalizzato rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Fabrizio Faustini, giusta delega in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Frosinone, via Firenze n. 73.
-APPELLATO-
., in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, con sede in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi
n. 7.
1 -APPELLATA (contumace)
Oggetto: risarcimento danni da evento naturale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. CP_1
citava in giudizio il per sentirlo
[...] Parte_1
condannare al risarcimento della somma di € 3.350,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovuta per i danni causati alla propria autovettura.
L'odierno appellato asseriva che in data 23/2/2019il veicolo Fiat
punto targato DL254CY, di cui è proprietario, mentre era in sosta sul margine destro della carreggiata di via Giovanni Giolitti, a causa dell'improvviso ribaltamento di n. 2 cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ubicati davanti al guardrail dove si trovava parcheggiata la vettura, veniva colpita dai predetti, spinti dall'altra parte della strada causa del forte vento. L'attore in primo grado precisava che il veicolo subiva danni “giusta attestazione danneggiamento con fascicolo fotografico redatto dai militi della Polizia
Locale di (all.n.2), intervenuti per effettuare i rilievi di rito”. Pt_1
Il attribuiva la responsabilità in capo al CP_1 Parte_1
in qualità di proprietario ovvero incaricato della gestione e manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, il quale violava l'obbligo di custodia prescritto dall'art. 2051 c.c. avendo omesso di adottare le opportune cautele per impedire sinistri e, segnatamente,
avendo omesso la cura e la manutenzione delle pertinenze della strada.
2 Il si costituiva, contestando la domanda attorea Parte_1
sotto diversi profili, contestando la dinamica del sinistro, nel senso che la vettura era in sosta sul ciglio della strada e non parcheggiata correttamente nei posti delimitati dalle apposite strisce ed i cassonetti, ubicati sul lato opposto della carreggiata, a causa delle fortissime raffiche di vento, venivano scaraventati contro il veicolo in sosta non correttamente.
Veniva, altresì, evidenziato da parte del che Parte_1
l'attestazione di danneggiamento prodotta da parte attrice veniva rilasciata successivamente alla data del sinistro (precisamente in data
28/2/19) a seguito di autodichiarazione dell'odierno appellato e che pertanto la stessa non poteva essere considerata una ammissione di responsabilità del convenuto. Pt_1
Ulteriore profilo di infondatezza della domanda veniva individuato nell'assenza di responsabilità dell'Ente per la presenza del caso fortuito;
invero, nella seduta della Giunta Comunale del 26/2/2019, infatti, il di dichiarava lo stato di calamità per le Pt_1 Pt_1
giornate del 23 e 24/2/19.
In subordine rispetto alle predette difese, il Parte_1
chiamava altresì in causa la società deputata alla gestione e manutenzione dei cassonetti dei rifiuti, incaricata all'epoca dei fatti,
, la quale è rimaneva contumace nel giudizio di Controparte_2
primo grado.
Il Giudice di Pace emetteva la sentenza n. 40/21, comunicata in data
25/5/21, accogliendo la domanda dell'attore e condannando il
[...]
[...
[...] [...]
al risarcimento del danno nella misura di € 3.250,00 per CP_3
danni materiali, più spese.
Il in persona del Sindaco p.t. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 40/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Alatri per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.e dell'art. 2697 c.c.
Errata valutazione delle emergenze istruttorie.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la fondatezza CP_1
dell'appello, del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per la per la quale Controparte_4
veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26/01/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cp.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia fondato.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente escluso il caso fortuito,
evidenziando che, qualora i cassonetti dei rifiuti fossero stati messi in sicurezza tramite l'attivazione del sistema frenante o del sistema di blocco degli stessi, installato sul cassonetto, si sarebbe evitata la mobilità degli stessi, dovuta al forte evento di quel giorno, con la conseguenza che è stata omessa un'attività volta a garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti.
Nella sentenza di primo grado si parla semplicemente di forte vento,
rispetto al quale il Giudice di prime cure non ha invece tenuto conto dello stato di calamità e di emergenza, dichiarato dal di Pt_1
per i giorni 23 e 24 febbraio con delibera del 26/02/2019. Pt_1
4 Se è vero che una semplice dichiarazione di calamità e di emergenza di per sé non è sufficiente ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore, da intendersi come esimenti della responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora ricorrano situazioni di fragilità del territorio, sia di carattere idrogeologico, sia di carattere morfologico ovvero situazioni di precarietà legate alla mancata messa in sicurezza dei beni pubblici, preesistenti alle avverse condizioni atmosferiche, è altrettanto vero che gli eventi atmosferici di quei giorni sono sicuramente connotati dai requisiti della eccezionalità e dell'imprevedibilità, nel senso che non si
è semplicemente trattato di un fenomeno infrequente e saltuario per quelle zone (cfr. Cass. n2482 dell'1/02/2018)
Tale conclusione si fonda sulle conseguenze pregiudizievoli di quegli eventi, di notevolissima entità ed estese a tutto il territorio comunale,
così come si evince dal contenuto della stessa delibera comunale.
Nella delibera, infatti, si sottolinea che l'intero territorio del
[...]
è stato interessato nei predetti giorni da eventi atmosferici di Parte_1
straordinaria violenza, con raffiche di vento proveniente da nord-est,
con velocità superiori ai 100 km/h, che hanno provocato ingenti danni al patrimonio sia pubblico che privato, al verde pubblico, agli impianti pubblici presenti lungo le arterie stradali, nel senso che sono cadute numerose alberature di alto fusto, sono state divelte intere coperture di abitazioni private e di strutture alberghiere, tra le quali il
[...]
sono state altresì divelte importanti Parte_2
tensostrutture, quali il , gli impianti sportivi, si sono avuti Org_1
abbattimenti di segnali stradali e di cartellonistica pubblicitaria , sono
5 stati divelti gli impianti di illuminazione pubblica e numerose autovetture sono state danneggiate dalla caduta di rami o di interi alberi lungo le pubbliche strade, si sono avute recinzioni sdradicate.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si legge nella stessa delibera, si sono avuti danni alla Sede Comunale, alla biblioteca comunale, al teatro comunale, alla casa di riposo per anziani e tanto Per_1
altro ancora (assenze dei servizi di energia elettrica e sospensione di acqua potabile, danni alle colture ecc….)
Appare quindi palese che non si è trattato di un semplice forte vento, come affermato dal Giudice di primo grado, bensì di una condizione atmosferica veramente straordinaria nella sua portata ed intensità, foriera di danni enormi anche alle strutture in muratura, rispetto alla quale anche una condotta impeccabile, irreprensibile da parte del custode delle strade, ossia il avrebbe potuto fare Parte_1
ben poco, nel senso che non avrebbe scongiurato tutti quei danni,
scatenati dalla forza della natura.
D'altro canto, non è stato nemmeno accertato in primo grado l'omesso ancoraggio del cassonetto ovvero l'attivazione del sistema di blocco,
non essendo stato eseguito alcun rilievo tecnico o una c.t.u. sul punto, sicché il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione su una mera presunzione, comunque superabile con la dimostrazione del fortuito.
Si può quindi affermare la sussistenza del c.d. caso fortuito, escluso in primo grado, idoneo ad elidere la responsabilità di carattere oggettivo ex art. 2051 c.c.
6 Ne discende, quindi, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite di entrambi i giudizi, in ragione della decisione e della qualità delle parti, possono essere compensate.
p.q.m.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Alatri, n. 40/2021 del 24/05/2021, rigetta la domanda di risarcimento danni, avanzata dal sig. . Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi.
Frosinone, il 19/04/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 19 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
in persona del suo Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Scarpino Schietroma, giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, Piazza Cairoli n. 1.
-
APPELLANTE-
C O N T R O
in atti generalizzato rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Fabrizio Faustini, giusta delega in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Frosinone, via Firenze n. 73.
-APPELLATO-
., in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, con sede in Roma via Rosa Raimondi Garibaldi
n. 7.
1 -APPELLATA (contumace)
Oggetto: risarcimento danni da evento naturale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. CP_1
citava in giudizio il per sentirlo
[...] Parte_1
condannare al risarcimento della somma di € 3.350,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovuta per i danni causati alla propria autovettura.
L'odierno appellato asseriva che in data 23/2/2019il veicolo Fiat
punto targato DL254CY, di cui è proprietario, mentre era in sosta sul margine destro della carreggiata di via Giovanni Giolitti, a causa dell'improvviso ribaltamento di n. 2 cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ubicati davanti al guardrail dove si trovava parcheggiata la vettura, veniva colpita dai predetti, spinti dall'altra parte della strada causa del forte vento. L'attore in primo grado precisava che il veicolo subiva danni “giusta attestazione danneggiamento con fascicolo fotografico redatto dai militi della Polizia
Locale di (all.n.2), intervenuti per effettuare i rilievi di rito”. Pt_1
Il attribuiva la responsabilità in capo al CP_1 Parte_1
in qualità di proprietario ovvero incaricato della gestione e manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, il quale violava l'obbligo di custodia prescritto dall'art. 2051 c.c. avendo omesso di adottare le opportune cautele per impedire sinistri e, segnatamente,
avendo omesso la cura e la manutenzione delle pertinenze della strada.
2 Il si costituiva, contestando la domanda attorea Parte_1
sotto diversi profili, contestando la dinamica del sinistro, nel senso che la vettura era in sosta sul ciglio della strada e non parcheggiata correttamente nei posti delimitati dalle apposite strisce ed i cassonetti, ubicati sul lato opposto della carreggiata, a causa delle fortissime raffiche di vento, venivano scaraventati contro il veicolo in sosta non correttamente.
Veniva, altresì, evidenziato da parte del che Parte_1
l'attestazione di danneggiamento prodotta da parte attrice veniva rilasciata successivamente alla data del sinistro (precisamente in data
28/2/19) a seguito di autodichiarazione dell'odierno appellato e che pertanto la stessa non poteva essere considerata una ammissione di responsabilità del convenuto. Pt_1
Ulteriore profilo di infondatezza della domanda veniva individuato nell'assenza di responsabilità dell'Ente per la presenza del caso fortuito;
invero, nella seduta della Giunta Comunale del 26/2/2019, infatti, il di dichiarava lo stato di calamità per le Pt_1 Pt_1
giornate del 23 e 24/2/19.
In subordine rispetto alle predette difese, il Parte_1
chiamava altresì in causa la società deputata alla gestione e manutenzione dei cassonetti dei rifiuti, incaricata all'epoca dei fatti,
, la quale è rimaneva contumace nel giudizio di Controparte_2
primo grado.
Il Giudice di Pace emetteva la sentenza n. 40/21, comunicata in data
25/5/21, accogliendo la domanda dell'attore e condannando il
[...]
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[...] [...]
al risarcimento del danno nella misura di € 3.250,00 per CP_3
danni materiali, più spese.
Il in persona del Sindaco p.t. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 40/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Alatri per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.e dell'art. 2697 c.c.
Errata valutazione delle emergenze istruttorie.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la fondatezza CP_1
dell'appello, del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per la per la quale Controparte_4
veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26/01/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cp.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia fondato.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente escluso il caso fortuito,
evidenziando che, qualora i cassonetti dei rifiuti fossero stati messi in sicurezza tramite l'attivazione del sistema frenante o del sistema di blocco degli stessi, installato sul cassonetto, si sarebbe evitata la mobilità degli stessi, dovuta al forte evento di quel giorno, con la conseguenza che è stata omessa un'attività volta a garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti.
Nella sentenza di primo grado si parla semplicemente di forte vento,
rispetto al quale il Giudice di prime cure non ha invece tenuto conto dello stato di calamità e di emergenza, dichiarato dal di Pt_1
per i giorni 23 e 24 febbraio con delibera del 26/02/2019. Pt_1
4 Se è vero che una semplice dichiarazione di calamità e di emergenza di per sé non è sufficiente ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore, da intendersi come esimenti della responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora ricorrano situazioni di fragilità del territorio, sia di carattere idrogeologico, sia di carattere morfologico ovvero situazioni di precarietà legate alla mancata messa in sicurezza dei beni pubblici, preesistenti alle avverse condizioni atmosferiche, è altrettanto vero che gli eventi atmosferici di quei giorni sono sicuramente connotati dai requisiti della eccezionalità e dell'imprevedibilità, nel senso che non si
è semplicemente trattato di un fenomeno infrequente e saltuario per quelle zone (cfr. Cass. n2482 dell'1/02/2018)
Tale conclusione si fonda sulle conseguenze pregiudizievoli di quegli eventi, di notevolissima entità ed estese a tutto il territorio comunale,
così come si evince dal contenuto della stessa delibera comunale.
Nella delibera, infatti, si sottolinea che l'intero territorio del
[...]
è stato interessato nei predetti giorni da eventi atmosferici di Parte_1
straordinaria violenza, con raffiche di vento proveniente da nord-est,
con velocità superiori ai 100 km/h, che hanno provocato ingenti danni al patrimonio sia pubblico che privato, al verde pubblico, agli impianti pubblici presenti lungo le arterie stradali, nel senso che sono cadute numerose alberature di alto fusto, sono state divelte intere coperture di abitazioni private e di strutture alberghiere, tra le quali il
[...]
sono state altresì divelte importanti Parte_2
tensostrutture, quali il , gli impianti sportivi, si sono avuti Org_1
abbattimenti di segnali stradali e di cartellonistica pubblicitaria , sono
5 stati divelti gli impianti di illuminazione pubblica e numerose autovetture sono state danneggiate dalla caduta di rami o di interi alberi lungo le pubbliche strade, si sono avute recinzioni sdradicate.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si legge nella stessa delibera, si sono avuti danni alla Sede Comunale, alla biblioteca comunale, al teatro comunale, alla casa di riposo per anziani e tanto Per_1
altro ancora (assenze dei servizi di energia elettrica e sospensione di acqua potabile, danni alle colture ecc….)
Appare quindi palese che non si è trattato di un semplice forte vento, come affermato dal Giudice di primo grado, bensì di una condizione atmosferica veramente straordinaria nella sua portata ed intensità, foriera di danni enormi anche alle strutture in muratura, rispetto alla quale anche una condotta impeccabile, irreprensibile da parte del custode delle strade, ossia il avrebbe potuto fare Parte_1
ben poco, nel senso che non avrebbe scongiurato tutti quei danni,
scatenati dalla forza della natura.
D'altro canto, non è stato nemmeno accertato in primo grado l'omesso ancoraggio del cassonetto ovvero l'attivazione del sistema di blocco,
non essendo stato eseguito alcun rilievo tecnico o una c.t.u. sul punto, sicché il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione su una mera presunzione, comunque superabile con la dimostrazione del fortuito.
Si può quindi affermare la sussistenza del c.d. caso fortuito, escluso in primo grado, idoneo ad elidere la responsabilità di carattere oggettivo ex art. 2051 c.c.
6 Ne discende, quindi, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite di entrambi i giudizi, in ragione della decisione e della qualità delle parti, possono essere compensate.
p.q.m.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Alatri, n. 40/2021 del 24/05/2021, rigetta la domanda di risarcimento danni, avanzata dal sig. . Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi.
Frosinone, il 19/04/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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