Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2007, n. 12736
CASS
Sentenza 30 maggio 2007

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Massime1

Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso.

Commentario1

  • 1Processo civile domanda riconvenzionale eccezione d'incompetenza ammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2007, n. 12736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12736
Data del deposito : 30 maggio 2007

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