Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso.
Commentario • 1
- 1. Processo civile domanda riconvenzionale eccezione d'incompetenza ammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2007, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS, in persona del Presidente pro tempore IO ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETRONIO, difeso dall'avvocato BOCCARDI Ercole, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato FARINA Mario, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO BASTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AR BE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 984/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BOCCARDI Ercole, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FARINA Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigetto del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto immediatamente esecutivo emesso in data 6 febbraio il Presidente del Tribunale di Milano intimava alla Associazione Italiana Sommeliers (A.I.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare a OR PA la somma di L. 75.472.545, oltre accessori, a titolo di corrispettivo dell'attività di assistenza e consulenza professionale svolta dal PA a favore e su incarico della A.I.S..
Opponendosi al provvedimento monitorio la A.I.S. chiedeva la revoca del decreto, in quanto essa mai aveva conferito incarico di sorta al PA, perché "le prestazioni del professionista" sarebbero "state effettuate a favore e per l'utilità di altri soggetti, segnatamente per la costituzione di una cooperativa di garanzia su incarico dei soci fondatori, sicché tenuti al pagamento erano solo i mandanti che gli hanno commissionato l'incarico e la società cooperativa costituita anche col suo contributo".
In "via riconvenzionale subordinata" l'opponente invocava la compensazione tra eventuali diritti del PA ed il diritto di essa A.I.S. al ristoro del danno, previa determinazione dei rispettivi crediti.
Costituitosi in giudizio, il PA invocava la conferma del provvedimento monitorio, ribadendo di aver ricevuto mandato, in conformità dell'art. 19 dello statuto sociale, per la costituzione di "una cooperativa di garanzia per offrire servizi ai sommeliers associati AIS", con lettera di incarico 10 giugno 1991, sottoscritta dal Presidente BE RL;
specificando altresì, che la predetta costituenda cooperativa di garanzia aveva assunto la denominazione di AIS-FIDI, in seguito IAS-FIDI S.r.l..
BE RL, chiamato in manleva dall'opponente previa autorizzazione del Giudice, a sua volta costituitosi, confermava di aver conferito, nella sua qualità di Presidente della Associazione Italiana Sommeliers, ed in virtù dell'art. 19 dello statuto, l'incarico al PA di vagliare la possibilità di costituire una cooperativa di garanzia volta ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soci della stessa A.I.S., la quale era perfettamente a conoscenza di tale iniziativa, mai sconfessata, tant'è vero che la Giunta esecutiva Nazionale dell'A.I.S. con delibera 22 gennaio 1992 aveva ratificato l'operato del Presidente relativo alla costituzione della cooperativa stessa. Il RL chiedeva quindi la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti.
Nella comparsa conclusionale del 7 marzo 1998, la opponente eccepiva per la prima volta l'improponibilità della domanda, alla luce della clausola n. 24 dello statuto, che riserva agli arbitri "la risoluzione di divergenze e controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, fra gli associati, fra gli associati e l'Associazione, fra gli associati e l'Assemblea, fra gli associati e gli organi associativi ed i liquidatori...".
Con sentenza del 19 marzo/16 aprile 1998, il Tribunale, ritenuti documentalmente provati gli elementi in fatto dedotti dall'opposto, che aveva puntualmente adempiuto l'incarico conferitogli dalla A.I.S., rigettava la proposta opposizione, ponendo a carico di quest'ultima le spese di lite sostenute dalle controparti. La decisione veniva impugnata dalla soccombente, che riproponeva in limine l'eccezione di arbitrato irrituale, assumendo che la controversia in corso avrebbe dovuto essere devoluta al Comitato di Garanzia, ex art. 24 dello statuto, e ribadendo nel merito gli argomenti già fatti valere in prime cure, insistendo in particolare sul disconoscimento della lettera di incarico.
Con sentenza in data 19.4.2002 la Corte di Appello di Milano respingeva l'impugnazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'A.I.S. con quattro motivi. Ha resistito con controricorso PA OR.
RL BE non ha svolto difese in questa fase del giudizio. L'A.I.S. ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione;
violazione ed errata motivazione e interpretazione delle norme dettate dall'art. 806 c.p.c. e segg., che regolano l'arbitrato e la competenza arbitrale, nonché degli artt. 167 e 269 c.p.c. e art. 24 Cost.; nonché errata interpretazione della clausola arbitrale, in violazione delle norme dettate dall'art. 1362 c.p.c. e segg., in materia di interpretazione dei contratti. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria, perché la Corte di Appello, mentre ritiene che la clausola arbitrale non si applica, perché opera solo nell'ambito delle controversie che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi ed il funzionamento dell'A.I.S. o per motivi ad essi connessi, ritiene invece che la costituzione della Cooperativa è stata voluta dall'A.I.S. nell'ambito della sua attività e come tale è stata deliberata e ratificata;
che la liquidazione del compenso al PA è una questione fra un associato e l'associazione e rientra nella previsione della clausola compromissoria sia direttamente sia perché connessa;
che l'affermazione della Corte di merito che l'incarico è stato conferito al PA nella veste di professionista e non di socio, viola i principi interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. e segg., secondo i quali anche la presente controversia doveva essere affidata al collegio arbitrale.
Il motivo è infondato, perché non sussiste contraddittorietà della motivazione. - Infatti il principio dell'inopponibilità della clausola arbitrale al PA nella sua qualità di commercialista, che aveva ricevuto e svolto l'incarico professionale, non contrasta con quello secondo cui detta clausola riguarda solo le controversie tra l'A.I.S. ed i suoi soci, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi ed il funzionamento dell'A.I.S. ed i suoi soci, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi ed il funzionamento dell'A.I.S. - Infatti la controversia era di carattere professionale e non associativo.
Nè sussiste violazione delle norme che regolano l'arbitrato, perché correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'eccezione sollevata dall'A.I.S. doveva considerarsi rinunciata in seguito alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del RL. È, infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16.12.1992 n. 13317) che si verifica rinuncia all'eccezione di arbitrato per il comportamento processuale di chi, convenuto in giudizio, non si limiti a formulare delle semplici difese o a sollevare eccezioni in senso proprio, ma propone una domanda riconvenzionale, ponendo in essere una condotta processuale che, risolvendosi, come quella analoga con cui l'attore faccia valere le sue pretese, - in una richiesta al Giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso.
Nè vi è stata violazione delle norme ermeneutiche allorché la Corte d'Appello ha ritenuto che l'incarico è stato conferito al PA nella sua veste di professionista e non di socio. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e art. 2712 cod. civ., nonché difetto di motivazione, per avere la Corte d'Appello erroneamente affermato che il disconoscimento dei documenti prodotti dal PA in primo grado, per la sua genericità, "è inidoneo a scalfire la valenza probatoria degli stessi" e, - dopo avere convalidato la lettera d'incarico firmata dal RL perché da lui stesso riconosciuta, - per avere asserito che "la frequenza delle prove documentali rende superflue le deduzioni istruttorie formulate dall'appellante ed insistite in questa sede", con conseguente reiezione delle prove chieste dall'A.I.S..
Il motivo è infondato, perché la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 19.3.1996 n. 2290) richiede un disconoscimento specifico, ancorché senza formule sacramentali.
Motiva, inoltre, la Corte d'Appello correttamente che il RL ha riconosciuto come sua la firma apposta nella lettera di incarico al PA.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio logico e giuridico per omessa, insufficiente ed incongrua motivazione;
per violazione degli artt. 1321 e 2697 cod. civ.; per omesso esame di punti decisivi prospettati dall'A.I.S., per avere la Corte di Appello omesso di esaminare una serie di eccezioni di documenti e di punti decisivi della controversia, diretti a dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione.
In particolare l'A.I.S. ha negato tutte le prestazioni dedotte dal PA, negando i compensi da costui richiesti.
Deduce la ricorrente che il mandato professionale al PA gli sarebbe stato conferito dall'A.I.S. Fidi s.c.r.l., ovvero dalla società che gli era stato chiesto di costituire ed amministrare;
che la sigla che precede significa "Società Cooperativa a responsabilità limitata;
diversa dall'Associazione Italiana Sommeliers, che è un'associazione riconosciuta e non è una società a responsabilità limitata;
che il RL è parte in causa per cui tutte le sue affermazioni sarebbero prive di valore probatorio, essendo invece dei semplici assunti difensivi.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 18 cod. civ., nonché vizio di motivazione per mancato esame di un'eccezione dell'A.I.S. e di un punto decisivo, perché la Corte d'Appello attribuendo al PA il compenso richiesto, ha erroneamente pure respinto la domanda di garanzia svolta dall'A.I.S. contro il RL, assumendo che l'avvenuta ratifica è risolutiva nel configurare la responsabilità dell'associazione ricorrente. Deduce l'A.I.S. che il PA può sostenere di avere ricevuto un incarico formale, ma il RL non può sottrarre la sua condotta alle regole statutarie;
che il RL non poteva ignorare come quella cooperativa non fosse consentita, che l'A.I.S. non potesse accollarsi le spese della costituzione della cooperativa e tanto meno quelle della sua gestione ed amministrazione e che quelle delibere dirette a ratificare la cooperativa e ad accollarne le spese all'A.I.S. erano illegittime;
che il RL doveva quindi rispondere dei danni cagionati all'A.I.S. ai sensi dell'art. 18 cod. civ.; che l'A.I.S. ha diritto di rivalersi contro tutti gli amministratori responsabili di avere danneggiato l'associazione contravvenendo alle regole statutarie.
Il terzo ed il quarto motivo, che per connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. - Correttamente la Corte di merito ha stabilito che l'incarico al PA poteva essere conferito dal RL in virtù dell'art. 20 dello statuto;
che l'incarico conferito al PA era stato ratificato dalla Giunta esecutiva dell'A.I.S.; che l'art. 19 dello Statuto prevedeva espressamente che l'Associazione aveva facoltà di promuovere la costituzione di ogni sezione territoriale di cooperative tra soci;
che non era stata costituita una cooperativa di lucro, ma di supporto ai soci dell'associazione;
che il presidente poteva conferire l'incarico al PA;
che tale incarico era stato ratificato dalla Giunta, anche se a maggioranza, per cui non sussisteva alcuna violazione dell'art. 18 cod. civ.. La sentenza impugnata ha chiarito che il PA aveva prestato la sua collaborazione professionale, per cui nessuna importanza poteva avere la circostanza che egli sarebbe diventato socio dell'A.I.S.; che il PA doveva assolvere solo all'obbligo di fornire la prova dell'effettiva esistenza del credito, cosa che egli aveva fatto esibendo la lettera d'incarico non disconosciuta dal RL. Tuttavia, sebbene abbia specificato le singole voci, la Corte d'Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul se il PA le avesse effettivamente e partitamente provate, circostanza che non risulta dalla sentenza impugnata, per cui questa deve essere cassata affinché la Corte d'Appello riesamini il quantum, stimato e denunciato in un unico importo di 50 milioni, fatta eccezione per il rapporto con il Monte dei Paschi di Siena, in quanto il Professionista aveva l'obbligo di dimostrare l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella affinché il Giudice potesse liquidare i relativi compensi.
Pertanto il terzo ed il quarto motivo devono essere accolti per quanto di ragione in ordine all'effettività delle prestazioni elencate nella parcella del PA.
La sentenza impugnata va cassata in relazione di due motivi accolti per quanto di ragione ed il processo deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, anche per le spese del presente giudizio, la quale si atterrà ai principi innanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il 1^ ed il 2^ motivo;
accoglie per quanto di ragione il 3^ ed il 4^ motivo;
cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2007