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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. rg. 7385/2021, avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace”, e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Giugliano (NA), Parte_1 C.F._1 alla via Cavour n. 4, presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Girolamo (c.f.: ) e C.F._2 dell'avv. Salvatore di Foggia (c.f.: ) che la rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure in atti;
Appellante
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._4
Appellato- contumace
NONCHE'
(C.F. e P. IVA nr. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, presso lo studio dell'avv. Fernando Brogna (C.F.
), in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_5
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note sostitutive dell'udienza del giorno 04.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi ai propri atti;
la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , proprietaria del veicolo Lancia Y tg. EL Parte_1
331 KZ, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, , in Controparte_1 qualità di proprietario dell'auto Fiat Panda tg. DD 798 AL, nonché la per sentir Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nel determinare il sinistro verificatosi il
1 giorno 05/06/2017 alle ore 19,30 circa, in Teverola (CE).
In particolare, il sinistro, secondo la prospettazione attorea, si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Fiat Panda tg. DD 798 AL, il quale mentre percorreva via Marco Polo in
Teverola, arrivato all'incrocio con via Leopardi, non si fermava al segnale di stop ed urtava il lato anteriore della Lancia Y tg. EL 331 KZ dell'istante odierna appellante, che percorreva la detta via
Leopardi a moderata velocità.
Pertanto, chiedeva condannarsi la convenuta , in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, ex art. 149 Dlgs 209/05 al risarcimento di tutti i danni patiti (danni materiali, quantificati con preventivo in € 4.478,00 IVA inclusa) nonché i danni subiti dallo smartphone di sua proprietà Iphone 6S e pari ad € 790,00.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la compagnia assicurativa eccependo l'improponibilità,
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda e, nel merito, insisteva per il rigetto della stessa, perché infondata.
Espletata l'attività istruttoria mediante l'assunzione di prova testimoniale, con sentenza n. 3443/2021, pubblicata in data 26.04.2021 il Giudice di Pace di Napoli Nord rigettava la domanda e condannava al pagamento, in favore della , della somma di euro 350,00, oltre IVA Parte_1 Controparte_2
e CPA e rimborso forfettario spese generali, nella misura di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda formulata nel primo grado del giudizio formulando, al contempo, richiesta di nomina di un
CTU al fine di accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo.
Parte attrice ha lamentato l'errore-vizio della sentenza appellata in violazione dell'art. 116 c.p.c. per la non corretta valutazione degli atti processuali acquisiti, ovvero per avere il primo Giudice ingiustamente ritenuto la domanda risarcitoria “non provata” e generico l'unico teste escusso in primo grado, laddove, a suo dire, avrebbe invece confermato l'esatta dinamica del sinistro, rendendo dichiarazioni precise e dettagliate.
Ha pertanto concluso perché, previa riforma della sentenza impugnata, venga accolta la domanda formulata in primo grado con condanna dei convenuti alle spese relative al doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che il Controparte_2
Giudice di pace ha correttamente applicato il disposto degli artt. 2697 c.c. – 116 c.p.c. avendo il medesimo rilevato sia che le dichiarazioni del teste sono generiche, sia, altresì, che dalla scheda SIC depositata in primo grado dall'odierna appellata, risulta che i veicoli coinvolti nel sinistro sono plurisinistrati.
L'altro convenuto, , nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_1
2 costituito in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Orbene, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi ritenere che la domanda proposta in primo grado andava comunque rigettata, seppur con una più ampia motivazione.
Va evidenziato, infatti, che ciò che rendeva non accoglibile la domanda risarcitoria formulata in primo grado è innanzitutto la mancanza di prova in ordine ai danni subìti dalla vettura e ciò pur prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla attendibilità del teste o alla prova della dinamica del sinistro.
A tal proposito va ricordato quanto statuito in materia dalla Suprema Corte la quale afferma che a salvare il preventivo non serve neanche la consueta testimonianza del meccanico (richiesta per la cosiddetta “asseverazione” della prova). “A tutto voler concedere – precisa la Suprema Corte – potrebbe essere necessario allegare, al predetto preventivo, il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo e, soprattutto, le fotografie dello stesso. Sono proprio queste ultime che consentono di fissare sia lo stato del mezzo nei giorni immediatamente successivi al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni subìti con la dinamica dell'incidente descritta nel CID, ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso” (v. Cass. n. 26693 del
28.11.2013).
Orbene, il documento prodotto dall'attore non può valere nemmeno come preventivo e soprattutto nessuna valenza assume nella totale assenza di timbro e sottoscrizione.
Inoltre, lo stesso risulta supportato da fotografie del veicolo le quali –ritraendo (o dovendo ritrarre) lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, non sono sufficienti a corroborare lo stesso;
anzi, dalla visione delle foto risulta chiaramente che il veicolo reca molteplici danni e solo per alcuni di essi si chiedeva il risarcimento dinanzi al giudice di pace di Napoli Nord. Altri invece sono danni relativi ad altri sinistri, in particolare al sinistro del 15.02.2017, verificatosi alcuni mesi prima di quello de quo.
Parte attrice non ha provato, né in primo grado né nel corso del presente giudizio, se i danni di cui ha chiesto il risarcimento sono causalmente riconducibili al sinistro de quo.
Invero relativamente ai precedenti sinistri ha depositato soltanto due rilievi fotografici in cui si ravvisano danni a tutta la fiancata laterale sia destra che sinistra.
In particolare, dalle foto si ravvisano danni anche al paraurti anteriore, di cui si richiede il risarcimento nell'odierno giudizio.
Non risulta depositata agli atti alcuna fattura attestante la riparazione del veicolo, né per i danni riportati nei precedenti sinistri né per quello per cui è causa.
L'unico teste sig. non precisava la sua distanza rispetto al veicolo danneggiato, per Testimone_1 cui non è possibile rilevare se effettivamente abbia potuto vedere l'evento sinistroso mentre accadeva,
3 nonché i punti di impatto tra i veicoli coinvolti. Non ha inoltre precisato se il veicolo di parte attrice fosse fermo o in movimento e come il cellulare sia caduto per riportare i danni lamentati.
Il medesimo teste redigeva poi rappresentazione grafica dell'incidente che non corrisponde alle dichiarazioni rese. Dal grafico emergerebbe una collisione che riguarderebbe la parte anteriore destra del veicolo attoreo, e non la parte frontale del medesimo. Dunque, mentre i danni dichiarati verbalmente dal teste sembrano essere stati cagionati da un urto diretto a tutta la parte anteriore frontale, invece dalla rappresentazione grafica effettuata sembrerebbero cagionati da un urto alla parte anteriore destra e collidono, quindi, con la dinamica attorea, con quanto risulta dal CAI e dalle fotografie depositate.
Atteso, dunque, che dalla istruttoria effettuata non è emersa la riconducibilità causale dei danni lamentati de quo con il sinistro per cui è causa, va rilevato altresì, che una eventuale ctu, chiesta da parte attrice, volta alla valutazione dei danni di cui si chiede il ristoro sarebbe meramente esplorativa.
E, come è noto, la CTU tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In ragione di tutto quanto detto, per la contraddittorietà tra le dichiarazioni sul punto del teste e la rappresentazione grafica da essa effettuata del punto di impatto, a fronte delle risultanze fotografiche riportate anche dal perito di parte attrice, non si può non rigettare l'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, escludendo l'istruttoria per il presente grado.
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, così definitivamente provvede:
4 a) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 3443/2021 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Napoli Nord;
b) condanna al rimborso in favore di ., in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Aversa, il 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Caserta
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