Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5059/2024 RGAC TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Parte_1
Ventrella
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena resistente Oggetto: indennità di accompagnamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm. Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata. Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17.03.2025, sostituita dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti, assegnando termine perentorio fino alla data dell'udienza sostituita.
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Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023).
2 Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 28.10.2024, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 18.11.2024, seguita dal ricorso depositato il giorno 18.12.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di Persona_1
ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “esiti di lobectomia polmonare e decorticazione pleurica sinistra, per empiema pleurico in soggetto con episodio di embolia polmonare acuta complicata da shock e arresto cardiaco trattata mediante trombolisi sistemica con successivo episodio di emottisi;
diabete mellito tipo II;
poliartrosi con tendinopatie bilaterale cuffia dei rotatori;
osteopenia.; enfisema centrolobulare;
sindrome depressiva”. Tali patologie, ha precisato il CTU, pur nella loro gravità, tale da determinare una invalidità del 100% ed una condizione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, non danno, tuttavia, luogo ad una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica del ricorrente. In particolare l'Ausiliare ha rilevato che la ricorrente “Non presenta importanti limitazioni articolari se non a carico della spalla sinistra in soggetto destrimane. Il diabete risulta, dalla documentazione, sempre ben compensato con terapia orale. Dall'esame obiettivo si evidenzia che la sig.ra non Parte_1 presenta alterazioni della deambulazione, che non richiede l'utilizzo di ausili o l'aiuto di terzi, ma è limitata nella percorrenza, non potendo, per comparsa di dispnea, effettuare lunghi tragitti. E' in grado di espletare la gran parte delle ADL e delle IADL, essendo limitata soltanto in attività fisiche che esulano dall'ordinario”. Quanto all'apparato psichico ha diagnosticato solo un “tono dell'umore deflesso”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta
3 rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Le conclusioni, inoltre, sono conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui la ricorrente è affetta, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione, non risultando dall'ulteriore documentazione prodotta un aggravamento tale da rendere
“impossibile” la deambulazione o il compimento degli atti quotidiani della vita. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del certificato in data 07.02.2025 allegato alle note scritte, atteso che in esso manca il necessario riferimento ad una impossibilità di deambulazione (è diagnosticata una
“limitazione articolarità” SO destra e SO sinistra). La domanda, pertanto, deve essere respinta. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari prescritti per fruire dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 30.11.2023. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 18.03.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
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