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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3110/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3110/2023 R.G., promossa da
) nata a [...] il 15/10/ 1962 Parte_1 C.F._1 residente a San Dorligo della Valle, Puglie di Domio 200, c.a.p. 34018 Trieste, difesa e rappresentata dell'Avv. Romea Bon it (cod. fisc. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste (TS), Via A. Diaz n. 3 (PEC
come da procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, Em_1 Email_2 co. 3, c.p.c.; ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente CP_1 C.F._3 in località Puglie-Pulje n. 200, Comune di San Dorligo della Valle-Obcina Dolina (TS), c.a.p. 34018;
CONVENUTO, CONTUMACE oggetto: condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 31.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale ha citato in giudizio al fine di ottenere la restituzione Parte_1 CP_1 delle spese per la conservazione delle parti comuni condominiali oltre al risarcimento del danno per ritenute condotte contrarie alla correttezza e buona fede. Non si costituiva in giudizio CP_1 All'udienza del 27.2.2024 parte attrice insisteva per l'ammissione della CTU e il Giudice, con ordinanza del 26.7.2024, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Il processo era rinviato al 9.9.2025 e trattenuto inizialmente in decisione l'11.9.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che fissava nuova udienza di discussione alla data del 31.10.2025 quando tratteneva il processo in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Diritto Parte attrice chiede in primo luogo la condanna alla refusione delle spese sostenute per migliorare e manutenere le parti comuni del . Controparte_2
Al riguardo la ha dedotto: Pt_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito al pianterreno dello stabile mentre la ha acquistato nel 2009 l'appartamento sito al piano secondo;
CP_1
- di aver sostenuto nel tempo una serie di spese per migliorare e conservare la comunione condominiale quantificate in euro 42.481,48 (cfr. documento ricognitivo della ditta Build.it (cfr. allegato 19 fascicolo parte attrice).
- che il Tribunale di Trieste con sentenza 89/2016, all'esito del giudizio instaurato stavolta dalla aveva “stabilito quali fossero le parti comuni CP_1 dell'edificio” e che dunque da quel momento erano azionabili le pretese creditorie nei confronti dell'odierna convenuta. La convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è mai comparsa di talché la stessa va dichiarata contumace. La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. In primo luogo preme rimarcare, come peraltro già evidenziato dal Tribunale nell'ambito del procedimento 2962/2013 tra le stesse parti, che le questioni della gestione della cosa comune attengono a rapporti di civile convivenza auspicabilmente risolvibili con un accordo tra le stesse e che nel caso di specie appaiono confermati i rapporti di litigiosità anche attinenti a questioni bagatellari quali la richiesta di risarcimento per l'acquisto di un nuovo tappetino sporcato dal pelo di un animale domestico, le questioni attinenti allo spegnimento delle luci condominiali, le modalità di posteggio dell'auto oltre all'esistenza di denunce per i reati p. e p. dagli artt . 392 e 612 bis c.p. In secondo luogo non appare puntuale l'osservazione per cui la sentenza n. 89/2016 emessa dal Tribunale di Trieste abbia qualificato quali parti fossero da intendersi comuni atteso che la l' si è pronunciata su altre questioni e segnatamente sulle CP_3 quote di partecipazione alla cosa comune come derivanti dal Libro Fondiario, sull'irregolarità dell'impianto elettrico e citofonico dell'edificio con autorizzazione per parte attrice ad apportare le modifiche necessarie come da CTU agli atti, CP_1
pag. 2/4 sull'accertamento dei diritti di servitù di passaggio (cfr. Tribunale di Trieste sent. 89/2016 passata in giudicato allegata al fascicolo di parte attrice). Tanto premesso la rivendica la restituzione di una serie di spese sostenute a Pt_1 distanza di molti anni addirittura a cavallo tra gli anni '80 e '90 e altre tra gli anni '90 e i primi anni 2000 tanto che la stessa attrice rivendica i pagamenti in quanto “risulta chiaro che i proprietari dell'Ente 3 (ora proprietà hanno usato nel corso degli anni gli impianti dell' CP_1
Ente 1-2 ( ) sia luce vano scale che citofonico che fognario da quando essi sono stati realizzati e Pt_1 hanno perciò goduto (e godono tuttora) anche delle migliorie eseguite nel sottoportico dalla fam. Pt_1 nel corso degli anni”. E' quindi confermato dalla stessa parte attrice che i lavori erano commissionati e pagati dalla famiglia ma non è fornita alcuna allegazione o prova che detti lavori erano Pt_1 stati deliberati dall'assemblea condominiale né che gli stessi rivestissero carattere di estrema urgenza come richiede l'art. 1134 c.c. per cui “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Del pari non viene in rilievo neanche la diversa ipotesi stabilita all'art. 1135 comma 2 c.c. che consente solo all'Amministratore di disporre lavori straordinari urgenti in assenza di delibera assembleare salvo il caso di successiva ratifica da parte dell'organo condominiale. Al riguardo è utile richiamare il seguente orientamento della Corte di Cassazione “In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c)” (Cass. Civ Sez. 2 - , Sentenza n. 9280 del 16/04/2018 (Rv. 648087 - 02). Ad ogni buon conto risulta che la convenuta acquistava da la Persona_1 proprietà immobiliare “partita tavolare 1041 corpo tavolare 1°, Unità Condominiale costituita dall'alloggio con terrazza e due soffitte sito al secondo piano della casa numero 200 di Puglie di Domio, marcato 3, in giallo, nel piano in atti tavolari sub G.N. 6765/1979” con atto pubblico di compravendita dell'8.5.2009 (all. 9 del fascicolo di parte attrice). Ebbene le opere sono quindi state commissionate e realizzate ben prima che la CP_1 acquistasse l'unità immobiliare con la conseguenza che la stessa non può ritenersi obbligata a sostenere dette spese: l'art. 63 comma 2 disp. att. c.c., già nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, stabiliva che “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. La Corte di Cassazione ha al riguardo affermato il seguente principio di diritto "in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente di una porzione dì proprietà
pag. 3/4 esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, (già) secondo co., disp. att. c.c. e non già l'art. 1104 c.c. atteso che, ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina" (Cass. Civ. sent. 10349/2019; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979). Il principio è stato ribadito anche in ordine alla nuova formulazione della norma richiamata da Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 2024 ed esteso ai rapporti tra i terzi creditori e il nuovo condomino e non per quelli interni tra condominio e condomino (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022 (Rv. 665005 - 01). Anche la domanda di risarcimento danno deve essere rigettata. In particolare, parte attrice deduce la violazione dei canoni di buona fede e correttezza in ordine all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste n. 89/2016 con specifico riferimento ai punti 3 e 4 del dispositivo relativi alla modifica dell'impianto elettrico e citofonico. Tuttavia l'atto introduttivo si limita a manifestare una serie di doglianze generiche e richiamare alcune norme in modo asistematico (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 2740 c.c.) passando in rassegna pronunce della Corte di legittimità sui i principi solidarietà costituzionale oltre che sui temi codicistici della correttezza e buona fede nelle più disparate declinazioni.
Non è però dato comprendere, quale sarebbe la condotta antigiuridica posta in essere dalla e quale sia il danno con ciò cagionato a parte attrice (i richiami ai punti 13 CP_1 bis, 14 e 15 dell'atto di citazione non forniscono alcuna delucidazione in merito limitandosi a evocare comportamenti di per sé neutri come la mancata partecipazione all'assemblea condominiale, la mancata impugnazione della delibera assembleare ecc.). Anche la prova dell'elemento soggettivo, che si vorrebbe fornire tramite la circostanza che la si sarebbe posposta alla richiesta di archiviazione al Gip nel procedimento CP_1 iscritto a carico dell'odierna attrice per il reato p. e p. dagli artt. 392 e 612 bis c.p.), è in realtà del tutto carente trattandosi di una facoltà prevista dalla legge all'art. 410 c.p.p. La domanda, in conclusione, oltre ad apparire generica è priva di compiuta allegazione e supporto probatorio e quindi non può trovare accoglimento. Attesa la contumacia del convenuto nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- nulla sulle spese. Trieste, 4 novembre 2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3110/2023 R.G., promossa da
) nata a [...] il 15/10/ 1962 Parte_1 C.F._1 residente a San Dorligo della Valle, Puglie di Domio 200, c.a.p. 34018 Trieste, difesa e rappresentata dell'Avv. Romea Bon it (cod. fisc. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste (TS), Via A. Diaz n. 3 (PEC
come da procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, Em_1 Email_2 co. 3, c.p.c.; ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente CP_1 C.F._3 in località Puglie-Pulje n. 200, Comune di San Dorligo della Valle-Obcina Dolina (TS), c.a.p. 34018;
CONVENUTO, CONTUMACE oggetto: condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 31.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale ha citato in giudizio al fine di ottenere la restituzione Parte_1 CP_1 delle spese per la conservazione delle parti comuni condominiali oltre al risarcimento del danno per ritenute condotte contrarie alla correttezza e buona fede. Non si costituiva in giudizio CP_1 All'udienza del 27.2.2024 parte attrice insisteva per l'ammissione della CTU e il Giudice, con ordinanza del 26.7.2024, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Il processo era rinviato al 9.9.2025 e trattenuto inizialmente in decisione l'11.9.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che fissava nuova udienza di discussione alla data del 31.10.2025 quando tratteneva il processo in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Diritto Parte attrice chiede in primo luogo la condanna alla refusione delle spese sostenute per migliorare e manutenere le parti comuni del . Controparte_2
Al riguardo la ha dedotto: Pt_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito al pianterreno dello stabile mentre la ha acquistato nel 2009 l'appartamento sito al piano secondo;
CP_1
- di aver sostenuto nel tempo una serie di spese per migliorare e conservare la comunione condominiale quantificate in euro 42.481,48 (cfr. documento ricognitivo della ditta Build.it (cfr. allegato 19 fascicolo parte attrice).
- che il Tribunale di Trieste con sentenza 89/2016, all'esito del giudizio instaurato stavolta dalla aveva “stabilito quali fossero le parti comuni CP_1 dell'edificio” e che dunque da quel momento erano azionabili le pretese creditorie nei confronti dell'odierna convenuta. La convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non è mai comparsa di talché la stessa va dichiarata contumace. La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. In primo luogo preme rimarcare, come peraltro già evidenziato dal Tribunale nell'ambito del procedimento 2962/2013 tra le stesse parti, che le questioni della gestione della cosa comune attengono a rapporti di civile convivenza auspicabilmente risolvibili con un accordo tra le stesse e che nel caso di specie appaiono confermati i rapporti di litigiosità anche attinenti a questioni bagatellari quali la richiesta di risarcimento per l'acquisto di un nuovo tappetino sporcato dal pelo di un animale domestico, le questioni attinenti allo spegnimento delle luci condominiali, le modalità di posteggio dell'auto oltre all'esistenza di denunce per i reati p. e p. dagli artt . 392 e 612 bis c.p. In secondo luogo non appare puntuale l'osservazione per cui la sentenza n. 89/2016 emessa dal Tribunale di Trieste abbia qualificato quali parti fossero da intendersi comuni atteso che la l' si è pronunciata su altre questioni e segnatamente sulle CP_3 quote di partecipazione alla cosa comune come derivanti dal Libro Fondiario, sull'irregolarità dell'impianto elettrico e citofonico dell'edificio con autorizzazione per parte attrice ad apportare le modifiche necessarie come da CTU agli atti, CP_1
pag. 2/4 sull'accertamento dei diritti di servitù di passaggio (cfr. Tribunale di Trieste sent. 89/2016 passata in giudicato allegata al fascicolo di parte attrice). Tanto premesso la rivendica la restituzione di una serie di spese sostenute a Pt_1 distanza di molti anni addirittura a cavallo tra gli anni '80 e '90 e altre tra gli anni '90 e i primi anni 2000 tanto che la stessa attrice rivendica i pagamenti in quanto “risulta chiaro che i proprietari dell'Ente 3 (ora proprietà hanno usato nel corso degli anni gli impianti dell' CP_1
Ente 1-2 ( ) sia luce vano scale che citofonico che fognario da quando essi sono stati realizzati e Pt_1 hanno perciò goduto (e godono tuttora) anche delle migliorie eseguite nel sottoportico dalla fam. Pt_1 nel corso degli anni”. E' quindi confermato dalla stessa parte attrice che i lavori erano commissionati e pagati dalla famiglia ma non è fornita alcuna allegazione o prova che detti lavori erano Pt_1 stati deliberati dall'assemblea condominiale né che gli stessi rivestissero carattere di estrema urgenza come richiede l'art. 1134 c.c. per cui “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Del pari non viene in rilievo neanche la diversa ipotesi stabilita all'art. 1135 comma 2 c.c. che consente solo all'Amministratore di disporre lavori straordinari urgenti in assenza di delibera assembleare salvo il caso di successiva ratifica da parte dell'organo condominiale. Al riguardo è utile richiamare il seguente orientamento della Corte di Cassazione “In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c)” (Cass. Civ Sez. 2 - , Sentenza n. 9280 del 16/04/2018 (Rv. 648087 - 02). Ad ogni buon conto risulta che la convenuta acquistava da la Persona_1 proprietà immobiliare “partita tavolare 1041 corpo tavolare 1°, Unità Condominiale costituita dall'alloggio con terrazza e due soffitte sito al secondo piano della casa numero 200 di Puglie di Domio, marcato 3, in giallo, nel piano in atti tavolari sub G.N. 6765/1979” con atto pubblico di compravendita dell'8.5.2009 (all. 9 del fascicolo di parte attrice). Ebbene le opere sono quindi state commissionate e realizzate ben prima che la CP_1 acquistasse l'unità immobiliare con la conseguenza che la stessa non può ritenersi obbligata a sostenere dette spese: l'art. 63 comma 2 disp. att. c.c., già nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, stabiliva che “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. La Corte di Cassazione ha al riguardo affermato il seguente principio di diritto "in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente di una porzione dì proprietà
pag. 3/4 esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, (già) secondo co., disp. att. c.c. e non già l'art. 1104 c.c. atteso che, ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina" (Cass. Civ. sent. 10349/2019; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979). Il principio è stato ribadito anche in ordine alla nuova formulazione della norma richiamata da Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 2024 ed esteso ai rapporti tra i terzi creditori e il nuovo condomino e non per quelli interni tra condominio e condomino (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022 (Rv. 665005 - 01). Anche la domanda di risarcimento danno deve essere rigettata. In particolare, parte attrice deduce la violazione dei canoni di buona fede e correttezza in ordine all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste n. 89/2016 con specifico riferimento ai punti 3 e 4 del dispositivo relativi alla modifica dell'impianto elettrico e citofonico. Tuttavia l'atto introduttivo si limita a manifestare una serie di doglianze generiche e richiamare alcune norme in modo asistematico (artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 2740 c.c.) passando in rassegna pronunce della Corte di legittimità sui i principi solidarietà costituzionale oltre che sui temi codicistici della correttezza e buona fede nelle più disparate declinazioni.
Non è però dato comprendere, quale sarebbe la condotta antigiuridica posta in essere dalla e quale sia il danno con ciò cagionato a parte attrice (i richiami ai punti 13 CP_1 bis, 14 e 15 dell'atto di citazione non forniscono alcuna delucidazione in merito limitandosi a evocare comportamenti di per sé neutri come la mancata partecipazione all'assemblea condominiale, la mancata impugnazione della delibera assembleare ecc.). Anche la prova dell'elemento soggettivo, che si vorrebbe fornire tramite la circostanza che la si sarebbe posposta alla richiesta di archiviazione al Gip nel procedimento CP_1 iscritto a carico dell'odierna attrice per il reato p. e p. dagli artt. 392 e 612 bis c.p.), è in realtà del tutto carente trattandosi di una facoltà prevista dalla legge all'art. 410 c.p.p. La domanda, in conclusione, oltre ad apparire generica è priva di compiuta allegazione e supporto probatorio e quindi non può trovare accoglimento. Attesa la contumacia del convenuto nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- nulla sulle spese. Trieste, 4 novembre 2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 4/4