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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/09/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/9/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIA DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n. 139, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare mentre il IG. Parte_1 Parte_2 sposterà la residenza anagrafica entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
2) non si prevede contributo al mantenimento per il figlio che lavora come dipendente Persona_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal febbraio 2023 ed è economicamente autosufficiente;
3) il figlio comunque, continuerà ad abitare in casa con la madre e, qualora servisse, Persona_1 entrambi i genitori provvederanno alle sue necessità;
4) a definizione dei rapporti di carattere economico-patrimoniale e quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti convengono che, a integrazione e modifica delle pattuizioni di cui alle condizioni di separazione, la IG.ra corrisponderà al IG. Parte_1 la somma di €. 20.000,00 entro dieci giorni dalla data di stipula del rogito di vendita Parte_2
1 della casa familiare;
5) il IG. preleverà i beni mobili di sua esclusiva proprietà dalla casa familiare Parte_2 secondo gli accordi che i ricorrenti assumeranno per l'attribuzione dei ridetti beni entro il termine di una settimana dalla stipula del contratto preliminare di compravendita;
6) fermo restando quanto pattuito al precedente punto 4) i ricorrenti si danno atto di avere reciprocamente adempiuto alle condizioni pattuite nel ricorso per separazione consensuale e di non avere l'uno nei confronti dell'altro alcuna pretesa economica/patrimoniale che possa trovare fondamento nei ridetti accordi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Gimignano (SI) il 24/8/2002, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/9/1999) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in San Gimignano (SI) in data 24/8/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di San Gimignano (SI) all'Atto Numero 21, Parte 2, Serie C, dell'Anno
2002;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Gimignano (SI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/9/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/9/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/5/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIA DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n. 139, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare mentre il IG. Parte_1 Parte_2 sposterà la residenza anagrafica entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
2) non si prevede contributo al mantenimento per il figlio che lavora come dipendente Persona_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal febbraio 2023 ed è economicamente autosufficiente;
3) il figlio comunque, continuerà ad abitare in casa con la madre e, qualora servisse, Persona_1 entrambi i genitori provvederanno alle sue necessità;
4) a definizione dei rapporti di carattere economico-patrimoniale e quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti convengono che, a integrazione e modifica delle pattuizioni di cui alle condizioni di separazione, la IG.ra corrisponderà al IG. Parte_1 la somma di €. 20.000,00 entro dieci giorni dalla data di stipula del rogito di vendita Parte_2
1 della casa familiare;
5) il IG. preleverà i beni mobili di sua esclusiva proprietà dalla casa familiare Parte_2 secondo gli accordi che i ricorrenti assumeranno per l'attribuzione dei ridetti beni entro il termine di una settimana dalla stipula del contratto preliminare di compravendita;
6) fermo restando quanto pattuito al precedente punto 4) i ricorrenti si danno atto di avere reciprocamente adempiuto alle condizioni pattuite nel ricorso per separazione consensuale e di non avere l'uno nei confronti dell'altro alcuna pretesa economica/patrimoniale che possa trovare fondamento nei ridetti accordi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Gimignano (SI) il 24/8/2002, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/9/1999) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in San Gimignano (SI) in data 24/8/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di San Gimignano (SI) all'Atto Numero 21, Parte 2, Serie C, dell'Anno
2002;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Gimignano (SI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/9/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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