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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 88 liquidazione controllata del ruolo generale dell'anno
2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'11 marzo 2025; letto il ricorso depositato in data 23 ottobre 2025 dalla società (CF e CP_1 Parte_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Concetta Leuzzi, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
nei confronti di
quale titolare della omonima ditta (C.F. - P. Iva CP_2 C.F._1
), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Modesti e P.IVA_2
Massimo Candido, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione;
resistente;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025.
Oggetto: apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha chiesto al Tribunale Parte_2 di Chieti di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Chieti. CP_2
La società istante ha dedotto di essere creditrice del in virtù di una fornitura di CP_2
energia elettrica e gas naturale, credito azionato anche mediante decreto ingiuntivo n. 25813/2023
emesso dal Tribunale di Milano in data 26 luglio 2023, per l'importo di € 8.866,58, oltre interessi di mora, spese liquidate in € 945,50 e accessori di legge, dichiarato esecutivo in data 10 ottobre
2024. A fronte del mancato pagamento, la creditrice ha notificato precetto in data 23 aprile 2024 per un importo complessivo di € 11.259,44, oltre ulteriori accessori;
in pari data, l'istante ha proceduto ad un primo tentativo di esecuzione presso terzi, che ha avuto esito negativo, avendo dichiarato l'inesistenza di rapporti con il debitore. Controparte_3
Successivamente, la creditrice ha chiesto all'UNEP competente, ai sensi dell'art. 492 bis
c.p.c., di svolgere accertamenti patrimoniali, dai quali è emersa la presenza di vari rapporti finanziari intestati al tuttavia, i successivi pignoramenti presso terzi eseguiti su tali CP_2 rapporti hanno dato risultati infruttuosi o di entità del tutto irrisoria (crediti per importi pari a €
13,41, € 159,68, € 0,99 e € 0,24), rendendo antieconomica la prosecuzione delle azioni esecutive.
L'istante ha quindi dedotto l'esistenza di uno stato di insolvenza, meglio qualificabile come sovraindebitamento, in capo al evidenziando l'assenza di disponibilità liquide e la CP_2 mancanza di utili relazioni bancarie, nonché l'inadempimento protratto a fronte di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile;
alla luce di quanto sopra, Parte_2 ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale del CP_2
depositando a corredo del ricorso la documentazione a supporto del proprio credito e dei tentativi di riscossione coattiva già esperiti.
Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo emerge una situazione di persistente e rilevante esposizione debitoria in capo al resistente titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, tale da giustificare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In primo luogo, il debito vantato dalla società istante, risulta Parte_2
assistito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e non opposto, per l'importo di €
11.259,44, oltre interessi e spese. A tale esposizione si aggiungono ulteriori debiti verso l , CP_4 per un totale complessivo di € 48.666, derivanti da contributi fissi per lavoratori autonomi e da somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione. L'ammontare complessivo dei debiti scaduti è quindi pari a circa € 60.000.
Ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata su istanza del creditore, l'art. 268 comma
2 CCII ha individuato come soglia minima un'esposizione debitoria complessiva superiore a €
50.000. Tale soglia risulta ampiamente superata nel caso di specie.
Lo stato di insolvenza risulta comprovato da una serie di elementi oggettivi: la presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo rimasto inadempiuto;
l'esecuzione di pignoramenti presso terzi con esito negativo o infruttuoso;
la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ente previdenziale, risalente a un arco temporale che va almeno dal 2015 al 2024; la presenza, accertata ex art. 492 bis c.p.c., di conti correnti intestati al debitore con disponibilità minime o nulle.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 32078/2022), lo stato di insolvenza può essere accertato sulla base di inadempimenti significativi e protratti nel tempo, che rivelino l'incapacità strutturale del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, specie in assenza di beni o liquidità di valore apprezzabile.
I debiti contributivi verso l' , pur non risultando oggetto di contestazione specifica da CP_4
parte del debitore, rappresentano un ulteriore indice sintomatico di una crisi economico- finanziaria non transitoria, e contribuiscono ad integrare la fattispecie di insolvenza prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Il quale titolare di impresa individuale, rientra tra i soggetti passivi della procedura CP_2 di liquidazione controllata. Dall'istruttoria non emergono elementi che giustifichino l'apertura della liquidazione giudiziale in luogo di quella controllata, né risultano superati i parametri dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Le dichiarazioni dei redditi depositate dal debitore per gli anni 2021, 2022 e 2023 attestano un'attività d'impresa formalmente attiva, ma con una redditività netta estremamente contenuta.
In ciascun anno, l'imposta IRPEF netta versata risulta pari ad appena € 2,00, evidenziando una capacità contributiva pressoché nulla. Il nucleo familiare del resistente risulta composto da coniuge e tre figli a carico, con detrazioni per l'intero anno, fatto che riduce ulteriormente il reddito effettivamente disponibile.
A ciò si aggiunge che i documenti contabili e fiscali versati in atti dal resistente (tra cui registri IVA, bilanci annuali, conti economici e registri vendite) confermano una situazione economica discontinua e priva di reale sostenibilità. In particolare: nel 2021 è stato dichiarato un utile significativo (€ 36.231,68) a fronte di ricavi per circa € 76.000, risultato tuttavia non confermato negli anni successivi;
nel 2022 i ricavi si sono ridotti a € 36.017,13, con una perdita d'esercizio di oltre € 3.000; nel 2023, pur in presenza di ricavi dichiarati pari a € 62.839,34 e un utile d'esercizio di € 47.869,88, l'analisi del registro vendite mostra che oltre il 90% del fatturato risulta concentrato in poche fatture emesse nell'ultimo trimestre, per importi elevati ma non ciclici, sintomatici di una ripresa non strutturale né programmabile.
Le fatture emesse nel 2023, inoltre, non dimostrano un'attività stabile e continuativa, ma piuttosto operazioni isolate di valore significativo, prive di garanzia di continuità.
Non vi è prova di un piano di rientro, né di risorse patrimoniali o di liquidità che possano far fronte al debito accumulato.
La comparsa di costituzione del resistente si limita a contestazioni generiche sull'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, senza fornire alcuna prova documentale concreta a sostegno. Al contrario, i documenti allegati confermano una condizione economica precaria e inidonea a scongiurare l'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla possibilità di acquisire attivo da liquidare, requisito necessario ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII quando la domanda è proposta dal creditore, emerge dalla documentazione in atti che il debitore è titolare di un'attività d'impresa ancora operativa, che ha generato ricavi significativi nell'ultimo anno (€ 62.839,34 nel 2023). Sebbene tali ricavi non siano stati sufficienti a far fronte ai debiti pregressi, essi dimostrano la possibilità di generare un attivo distribuibile ai creditori attraverso la prosecuzione dell'attività durante la liquidazione.
Inoltre, dai registri contabili emerge la presenza di crediti commerciali e attrezzature strumentali che, pur non essendo di valore elevato, costituiscono attivo potenzialmente liquidabile.
In merito alla prosecuzione dell'attività d'impresa, considerato che la stessa costituisce l'unica fonte di reddito per il debitore e la sua famiglia, e che dalla documentazione contabile emerge la possibilità di generare ricavi positivi, si ritiene opportuno autorizzarne la prosecuzione provvisoria, sotto il controllo del liquidatore, per il tempo necessario alla migliore liquidazione dell'attivo.
Quanto alla determinazione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, la somma di € 1.400,00 mensili appare congrua considerando: a) la composizione del nucleo familiare (coniuge e tre figli a carico); b) le spese medie mensili documentate per utenze domestiche, affitto e spese scolastiche dei figli;
c) i parametri ISTAT sul costo della vita nella provincia di Chieti;
d) la necessità di garantire un tenore di vita dignitoso ma non eccedente quanto strettamente necessario al mantenimento.
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza,
DICHIARA aperta la liquidazione controllata nei confronti di (CF CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale (P. Iva ), con C.F._1 P.IVA_2
sede a Chieti, via G. Verdi 24/D;
NOMINA Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore il dott. Vincenzo
Simonetti (iscrizione all'albo nazionale dei gestori della crisi n. 6493 del 31 marzo 2023);
AUTORIZZA il Liquidatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, delle camere di commercio e degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la procedura;
AUTORIZZA la prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa sotto il controllo del
Liquidatore, per il tempo necessario alla migliore liquidazione dell'attivo;
ORDINA al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che, ai sensi degli artt. 150 e 151 CCII: dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
STABILISCE che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, non sono compresi nella liquidazione: i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; i crediti e i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le spese incontrate per l'acquisto e la conservazione;
la casa di abitazione, nei limiti di quanto ragionevolmente necessario all'abitazione del debitore e della sua famiglia, salvo che non sia di valore eccedente il predetto limite;
FISSA, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, in € 1.400,00 mensili la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, disponendo che il reddito eccedente tale importo sia acquisito alla procedura;
DISPONE che la presente sentenza sia: comunicata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni compresi nella liquidazione;
pubblicata nel registro delle imprese dove ha sede l'impresa del debitore;
pubblicata sul sito internet del Tribunale di Chieti, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al debitore e al Liquidatore nominato.
Chieti, 13 maggio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 88 liquidazione controllata del ruolo generale dell'anno
2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'11 marzo 2025; letto il ricorso depositato in data 23 ottobre 2025 dalla società (CF e CP_1 Parte_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Concetta Leuzzi, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
nei confronti di
quale titolare della omonima ditta (C.F. - P. Iva CP_2 C.F._1
), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Modesti e P.IVA_2
Massimo Candido, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione;
resistente;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025.
Oggetto: apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha chiesto al Tribunale Parte_2 di Chieti di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Chieti. CP_2
La società istante ha dedotto di essere creditrice del in virtù di una fornitura di CP_2
energia elettrica e gas naturale, credito azionato anche mediante decreto ingiuntivo n. 25813/2023
emesso dal Tribunale di Milano in data 26 luglio 2023, per l'importo di € 8.866,58, oltre interessi di mora, spese liquidate in € 945,50 e accessori di legge, dichiarato esecutivo in data 10 ottobre
2024. A fronte del mancato pagamento, la creditrice ha notificato precetto in data 23 aprile 2024 per un importo complessivo di € 11.259,44, oltre ulteriori accessori;
in pari data, l'istante ha proceduto ad un primo tentativo di esecuzione presso terzi, che ha avuto esito negativo, avendo dichiarato l'inesistenza di rapporti con il debitore. Controparte_3
Successivamente, la creditrice ha chiesto all'UNEP competente, ai sensi dell'art. 492 bis
c.p.c., di svolgere accertamenti patrimoniali, dai quali è emersa la presenza di vari rapporti finanziari intestati al tuttavia, i successivi pignoramenti presso terzi eseguiti su tali CP_2 rapporti hanno dato risultati infruttuosi o di entità del tutto irrisoria (crediti per importi pari a €
13,41, € 159,68, € 0,99 e € 0,24), rendendo antieconomica la prosecuzione delle azioni esecutive.
L'istante ha quindi dedotto l'esistenza di uno stato di insolvenza, meglio qualificabile come sovraindebitamento, in capo al evidenziando l'assenza di disponibilità liquide e la CP_2 mancanza di utili relazioni bancarie, nonché l'inadempimento protratto a fronte di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile;
alla luce di quanto sopra, Parte_2 ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale del CP_2
depositando a corredo del ricorso la documentazione a supporto del proprio credito e dei tentativi di riscossione coattiva già esperiti.
Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo emerge una situazione di persistente e rilevante esposizione debitoria in capo al resistente titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, tale da giustificare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In primo luogo, il debito vantato dalla società istante, risulta Parte_2
assistito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e non opposto, per l'importo di €
11.259,44, oltre interessi e spese. A tale esposizione si aggiungono ulteriori debiti verso l , CP_4 per un totale complessivo di € 48.666, derivanti da contributi fissi per lavoratori autonomi e da somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione. L'ammontare complessivo dei debiti scaduti è quindi pari a circa € 60.000.
Ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata su istanza del creditore, l'art. 268 comma
2 CCII ha individuato come soglia minima un'esposizione debitoria complessiva superiore a €
50.000. Tale soglia risulta ampiamente superata nel caso di specie.
Lo stato di insolvenza risulta comprovato da una serie di elementi oggettivi: la presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo rimasto inadempiuto;
l'esecuzione di pignoramenti presso terzi con esito negativo o infruttuoso;
la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ente previdenziale, risalente a un arco temporale che va almeno dal 2015 al 2024; la presenza, accertata ex art. 492 bis c.p.c., di conti correnti intestati al debitore con disponibilità minime o nulle.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 32078/2022), lo stato di insolvenza può essere accertato sulla base di inadempimenti significativi e protratti nel tempo, che rivelino l'incapacità strutturale del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, specie in assenza di beni o liquidità di valore apprezzabile.
I debiti contributivi verso l' , pur non risultando oggetto di contestazione specifica da CP_4
parte del debitore, rappresentano un ulteriore indice sintomatico di una crisi economico- finanziaria non transitoria, e contribuiscono ad integrare la fattispecie di insolvenza prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Il quale titolare di impresa individuale, rientra tra i soggetti passivi della procedura CP_2 di liquidazione controllata. Dall'istruttoria non emergono elementi che giustifichino l'apertura della liquidazione giudiziale in luogo di quella controllata, né risultano superati i parametri dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Le dichiarazioni dei redditi depositate dal debitore per gli anni 2021, 2022 e 2023 attestano un'attività d'impresa formalmente attiva, ma con una redditività netta estremamente contenuta.
In ciascun anno, l'imposta IRPEF netta versata risulta pari ad appena € 2,00, evidenziando una capacità contributiva pressoché nulla. Il nucleo familiare del resistente risulta composto da coniuge e tre figli a carico, con detrazioni per l'intero anno, fatto che riduce ulteriormente il reddito effettivamente disponibile.
A ciò si aggiunge che i documenti contabili e fiscali versati in atti dal resistente (tra cui registri IVA, bilanci annuali, conti economici e registri vendite) confermano una situazione economica discontinua e priva di reale sostenibilità. In particolare: nel 2021 è stato dichiarato un utile significativo (€ 36.231,68) a fronte di ricavi per circa € 76.000, risultato tuttavia non confermato negli anni successivi;
nel 2022 i ricavi si sono ridotti a € 36.017,13, con una perdita d'esercizio di oltre € 3.000; nel 2023, pur in presenza di ricavi dichiarati pari a € 62.839,34 e un utile d'esercizio di € 47.869,88, l'analisi del registro vendite mostra che oltre il 90% del fatturato risulta concentrato in poche fatture emesse nell'ultimo trimestre, per importi elevati ma non ciclici, sintomatici di una ripresa non strutturale né programmabile.
Le fatture emesse nel 2023, inoltre, non dimostrano un'attività stabile e continuativa, ma piuttosto operazioni isolate di valore significativo, prive di garanzia di continuità.
Non vi è prova di un piano di rientro, né di risorse patrimoniali o di liquidità che possano far fronte al debito accumulato.
La comparsa di costituzione del resistente si limita a contestazioni generiche sull'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, senza fornire alcuna prova documentale concreta a sostegno. Al contrario, i documenti allegati confermano una condizione economica precaria e inidonea a scongiurare l'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla possibilità di acquisire attivo da liquidare, requisito necessario ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII quando la domanda è proposta dal creditore, emerge dalla documentazione in atti che il debitore è titolare di un'attività d'impresa ancora operativa, che ha generato ricavi significativi nell'ultimo anno (€ 62.839,34 nel 2023). Sebbene tali ricavi non siano stati sufficienti a far fronte ai debiti pregressi, essi dimostrano la possibilità di generare un attivo distribuibile ai creditori attraverso la prosecuzione dell'attività durante la liquidazione.
Inoltre, dai registri contabili emerge la presenza di crediti commerciali e attrezzature strumentali che, pur non essendo di valore elevato, costituiscono attivo potenzialmente liquidabile.
In merito alla prosecuzione dell'attività d'impresa, considerato che la stessa costituisce l'unica fonte di reddito per il debitore e la sua famiglia, e che dalla documentazione contabile emerge la possibilità di generare ricavi positivi, si ritiene opportuno autorizzarne la prosecuzione provvisoria, sotto il controllo del liquidatore, per il tempo necessario alla migliore liquidazione dell'attivo.
Quanto alla determinazione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, la somma di € 1.400,00 mensili appare congrua considerando: a) la composizione del nucleo familiare (coniuge e tre figli a carico); b) le spese medie mensili documentate per utenze domestiche, affitto e spese scolastiche dei figli;
c) i parametri ISTAT sul costo della vita nella provincia di Chieti;
d) la necessità di garantire un tenore di vita dignitoso ma non eccedente quanto strettamente necessario al mantenimento.
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza,
DICHIARA aperta la liquidazione controllata nei confronti di (CF CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale (P. Iva ), con C.F._1 P.IVA_2
sede a Chieti, via G. Verdi 24/D;
NOMINA Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore il dott. Vincenzo
Simonetti (iscrizione all'albo nazionale dei gestori della crisi n. 6493 del 31 marzo 2023);
AUTORIZZA il Liquidatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, delle camere di commercio e degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la procedura;
AUTORIZZA la prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa sotto il controllo del
Liquidatore, per il tempo necessario alla migliore liquidazione dell'attivo;
ORDINA al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che, ai sensi degli artt. 150 e 151 CCII: dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
STABILISCE che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, non sono compresi nella liquidazione: i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; i crediti e i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le spese incontrate per l'acquisto e la conservazione;
la casa di abitazione, nei limiti di quanto ragionevolmente necessario all'abitazione del debitore e della sua famiglia, salvo che non sia di valore eccedente il predetto limite;
FISSA, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, in € 1.400,00 mensili la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, disponendo che il reddito eccedente tale importo sia acquisito alla procedura;
DISPONE che la presente sentenza sia: comunicata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni compresi nella liquidazione;
pubblicata nel registro delle imprese dove ha sede l'impresa del debitore;
pubblicata sul sito internet del Tribunale di Chieti, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al debitore e al Liquidatore nominato.
Chieti, 13 maggio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)