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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6858/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a TO Parte_1 C.F._1 EN (TV), il 12/04/1981 con l'avv. LUDOVICA DE NARDI
e
(c.f. ), nato/a a DI (UD), il CP_1 C.F._2
con l'avv. SUSANNA GALIMBERTI
CON L'INTERENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 20/11/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TO EN (TV), il 12/04/1981 Parte_1
e nato/a a DI (UD), il 1/06/1972, CP_1 uniti in matrimonio il 14/05/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TO EN dell'anno 2011 n. 21, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor trasferirà la propria residenza a Colle Umberto, Via Kennedy n. Pt_2
35, impegnandosi a rilasciare la casa familiare entro il 10/01/2026;
3) La dimora coniugale di proprietà di entrambi i coniugi unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora , che la abiterà con i Pt_1 figli, sino all'indipendenza economica degli stessi;
il signor si impegna ad Pt_2 asportare i propri beni ed effetti personali presenti presso l'abitazione entro il 10/01/2026.
4) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento paritario dei minori presso i genitori;
ai soli fini anagrafici e fiscali i figli manterranno la residenza presso la casa coniugale, in
Colle Umberto, Via Adige n. 9.
I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
5) Quanto al collocamento dei figli minori, al fine di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le parti, salvi diversi migliori accordi, hanno concordato il seguente calendario:
- una prima settimana, quella in cui il fine settimana e staranno Per_1 Per_2 con la mamma, il padre li terrà il mercoledì e giovedì con pernottamento, occupandosi di portarli a scuola.
- Una seconda settimana, quella in cui il fine settimana e staranno Per_1 Per_2 con il papà, quest'ultimo li terrà dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina e dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina. ER ER
1 (mamma) (mamma) (papà) (papà) EN ERna_3 Per_6 PE (mamma) (mamma) DO (mamma) ER
2 (mamma/papà dal termine delle lezioni scolastiche) ERna_3 ER PE (papà) (mamma) (mamma) EN (papà) (papà) DO (papà) Per_6
Il genitore affidatario, nei rispettivi giorni di competenza, si occuperà di accompagnare i figli nelle attività quotidiane scolastiche, sportive e sociali, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori che si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse dei figli. Fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, per quanto concerne le festività vige il criterio dell'alternanza, secondo le seguenti modalità:
- durante le vacanze Natalizie staranno, ad anni alterni e per una settimana – dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio – con il padre e con la madre;
- durante il periodo Pasquale i figli staranno con ciascun genitore ad anni alterni dal giovedì fino alla domenica del giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo fino al giorno del rientro a scuola;
- le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi;
- le vacanze estive verranno trascorse dai figli con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive le cui date verranno concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- i giorni di compleanno dei figli saranno regolati di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che i figli, in detto giorno, possano eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte della giornata con la madre;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari (anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata.
6) Le parti prestano infine il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e dei figli minori. Nel caso in cui un genitore decida di organizzare un viaggio con uno o più figli, dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione ed un recapito telefonico al quale lo stesso possa raggiungere telefonicamente i figli.
7) Dal punto di vista economico, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli, nei propri tempi di permanenza, compresi i capi di vestiario che ognuno dei coniugi acquisterà e terrà presso la propria abitazione, mentre saranno suddivisi in ragione del 50% ciascuno i costi relativi ai capi spalla, eventuali vestiti per cerimonie, abbigliamento e attrezzatura relativa agli sport frequentati dai ragazzi e le calzature. Verranno altresì suddivise in ragione del 50% tra i genitori le spese relative ai libri scolastici, al materiale scolastico di cancelleria, alle uscite didattiche anche in ambito giornaliero, alla
(eventuale) mensa scolastica e ai medicinali da banco, le ricariche del cellulare dei figli qualora l'apparecchio sia stato acquistato su decisione concorde dei genitori. Restano escluse le spese di trasporto, il cui costo verrà sostenuto dal genitore che lo richiede. Per tutte le altre spese di carattere straordinario sostenute nell'interesse dei figli verranno suddivise tra i genitori al 50%. I coniugi si atterranno, in argomento, al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso per tutto quanto qui non diversamente stabilito. Il pagamento della propria quota delle spese straordinarie verrà corrisposto al genitore che le ha anticipate, entro il termine di quindici giorni dalla esibizione delle “pezze giustificative” (ricevute, scontrini, fatture, ecc.), a mezzo sms, email, WhatsApp, ecc.. (doc.6 Protocollo spese Tribunale di Treviso).
8) Le parti stabiliscono che le detrazioni Irpef e le deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse del figlio verrà beneficiata dalle parti nella misura del 50% cadauno, come per legge.
9) Le parti concordano che la signora percepirà in via esclusiva ed Pt_1 integrale l'assegno unico universale per i figli, ad oggi pari a circa 400,00 euro complessivi;
la stessa si occuperà pertanto di ogni adempimento connesso presso gli organi competenti.
10) I coniugi, che vivevano in regime di separazione dei beni, hanno definito con appositi accordi ogni rapporto di natura economica e patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e causa, dichiarando reciprocamente di essere altresì economicamente autosufficienti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6858/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a TO Parte_1 C.F._1 EN (TV), il 12/04/1981 con l'avv. LUDOVICA DE NARDI
e
(c.f. ), nato/a a DI (UD), il CP_1 C.F._2
con l'avv. SUSANNA GALIMBERTI
CON L'INTERENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 20/11/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TO EN (TV), il 12/04/1981 Parte_1
e nato/a a DI (UD), il 1/06/1972, CP_1 uniti in matrimonio il 14/05/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TO EN dell'anno 2011 n. 21, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor trasferirà la propria residenza a Colle Umberto, Via Kennedy n. Pt_2
35, impegnandosi a rilasciare la casa familiare entro il 10/01/2026;
3) La dimora coniugale di proprietà di entrambi i coniugi unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora , che la abiterà con i Pt_1 figli, sino all'indipendenza economica degli stessi;
il signor si impegna ad Pt_2 asportare i propri beni ed effetti personali presenti presso l'abitazione entro il 10/01/2026.
4) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento paritario dei minori presso i genitori;
ai soli fini anagrafici e fiscali i figli manterranno la residenza presso la casa coniugale, in
Colle Umberto, Via Adige n. 9.
I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
5) Quanto al collocamento dei figli minori, al fine di garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le parti, salvi diversi migliori accordi, hanno concordato il seguente calendario:
- una prima settimana, quella in cui il fine settimana e staranno Per_1 Per_2 con la mamma, il padre li terrà il mercoledì e giovedì con pernottamento, occupandosi di portarli a scuola.
- Una seconda settimana, quella in cui il fine settimana e staranno Per_1 Per_2 con il papà, quest'ultimo li terrà dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina e dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina. ER ER
1 (mamma) (mamma) (papà) (papà) EN ERna_3 Per_6 PE (mamma) (mamma) DO (mamma) ER
2 (mamma/papà dal termine delle lezioni scolastiche) ERna_3 ER PE (papà) (mamma) (mamma) EN (papà) (papà) DO (papà) Per_6
Il genitore affidatario, nei rispettivi giorni di competenza, si occuperà di accompagnare i figli nelle attività quotidiane scolastiche, sportive e sociali, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori che si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse dei figli. Fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, per quanto concerne le festività vige il criterio dell'alternanza, secondo le seguenti modalità:
- durante le vacanze Natalizie staranno, ad anni alterni e per una settimana – dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio – con il padre e con la madre;
- durante il periodo Pasquale i figli staranno con ciascun genitore ad anni alterni dal giovedì fino alla domenica del giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo fino al giorno del rientro a scuola;
- le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi;
- le vacanze estive verranno trascorse dai figli con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive le cui date verranno concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- i giorni di compleanno dei figli saranno regolati di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che i figli, in detto giorno, possano eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte della giornata con la madre;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari (anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata.
6) Le parti prestano infine il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e dei figli minori. Nel caso in cui un genitore decida di organizzare un viaggio con uno o più figli, dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione ed un recapito telefonico al quale lo stesso possa raggiungere telefonicamente i figli.
7) Dal punto di vista economico, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli, nei propri tempi di permanenza, compresi i capi di vestiario che ognuno dei coniugi acquisterà e terrà presso la propria abitazione, mentre saranno suddivisi in ragione del 50% ciascuno i costi relativi ai capi spalla, eventuali vestiti per cerimonie, abbigliamento e attrezzatura relativa agli sport frequentati dai ragazzi e le calzature. Verranno altresì suddivise in ragione del 50% tra i genitori le spese relative ai libri scolastici, al materiale scolastico di cancelleria, alle uscite didattiche anche in ambito giornaliero, alla
(eventuale) mensa scolastica e ai medicinali da banco, le ricariche del cellulare dei figli qualora l'apparecchio sia stato acquistato su decisione concorde dei genitori. Restano escluse le spese di trasporto, il cui costo verrà sostenuto dal genitore che lo richiede. Per tutte le altre spese di carattere straordinario sostenute nell'interesse dei figli verranno suddivise tra i genitori al 50%. I coniugi si atterranno, in argomento, al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso per tutto quanto qui non diversamente stabilito. Il pagamento della propria quota delle spese straordinarie verrà corrisposto al genitore che le ha anticipate, entro il termine di quindici giorni dalla esibizione delle “pezze giustificative” (ricevute, scontrini, fatture, ecc.), a mezzo sms, email, WhatsApp, ecc.. (doc.6 Protocollo spese Tribunale di Treviso).
8) Le parti stabiliscono che le detrazioni Irpef e le deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse del figlio verrà beneficiata dalle parti nella misura del 50% cadauno, come per legge.
9) Le parti concordano che la signora percepirà in via esclusiva ed Pt_1 integrale l'assegno unico universale per i figli, ad oggi pari a circa 400,00 euro complessivi;
la stessa si occuperà pertanto di ogni adempimento connesso presso gli organi competenti.
10) I coniugi, che vivevano in regime di separazione dei beni, hanno definito con appositi accordi ogni rapporto di natura economica e patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e causa, dichiarando reciprocamente di essere altresì economicamente autosufficienti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi