Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere all'esito dell'udienza di discussione del 9 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che tutte le parti hanno rimesso nel fascicolo telematico entro i termini e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2908/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall' Avvocato Severino Nappi (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avvocato RA Percuoco (c.f. ), giusta procura rilasciata in CodiceFiscale_3
calce al ricorso per ingiunzione di pagamento n.r.g. 14502/2022, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Napoli, alla via Toledo n. 413, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_2 Email_3
APPELLATA
E
nata a Nola, in [...] 1° maggio 1961, c.f. , RT CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio e Christian Cecere (c.f. C.F._5
1
G990F e , giusta procura in calce alla comparsa, tutti elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliati presso lo studio degli Avvocati Roberto Sava ed Annabella Bianchi, in Napoli, alla via G. Sanfelice, 24, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5254/2024 pubblicata il 21 maggio 2024 e notificata il 22 maggio 2024 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo, cui la parte appellante ha fatto esplicito richiamo dichiarando che l'esposizione fattane dal Tribunale è corretta e rispondente a quanto realmente occorso, è stato riepilogato in sentenza come segue.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, e hanno premesso di CP_2 Controparte_1
essere eredi del padre il quale, con contratto del 29 settembre 1999, rinnovatosi Per_1
fino al 2 luglio 2012, aveva concesso in locazione al , per il tramite Parte_1
della Prefettura di Napoli, un compendio immobiliare, sito in Nola, alla via San Paolo Bel
Sito, da destinare a sede della locale Compagnia dei Carabinieri e che, scaduto il rapporto negoziale, il Tribunale di Nola con sentenza 2668/2014 aveva convalidato lo sfratto del per finita locazione, dichiarando risolto il contratto alla data del 2 luglio 2012, con Parte_1
condanna del al rilascio dello stesso. Hanno quindi rappresentato che la parte di Parte_1 immobile destinato a Caserma, loro pervenuto pro quota per successione, è tuttora detenuto senza titolo dal che ha pagato l'indennità relativa solo fino al mese di ottobre 2013. Parte_1
Hanno dedotto che in data 20 marzo 2014 è deceduto e che il suo nucleo Persona_2 familiare era composto dal coniuge, , deceduta il 25 marzo 2018, e dai figli Persona_3
e RA, quest'ultimo morto in data 8 febbraio 2015. CP_1 CP_3 CP_2
ha dedotto di aver accettato l'eredità paterna in seguito a dichiarazione Controparte_1
resa dinanzi al Giudice del Tribunale di Nola, sez. volontaria giurisdizione, a seguito di istanza ex art. 481 c.c., avanzata da un creditore del de cuius. De ha dichiarato CP_2 di aver accettato l'eredità con dichiarazione ricevuta dal notaio con atto del Persona_4
22 marzo 2017. Le ricorrenti hanno dichiarato di essere poi eredi di “in virtù Persona_3
del noto principio per cui l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto di credito, del quale 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
era titolare il de cuius è atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità”. Hanno quindi rappresentato di aver sollecitato più volte il al pagamento dell'indennità Parte_1
di occupazione in loro favore per le rispettive quote di spettanza, a fronte di un credito complessivo, maturato a tutto il 31 marzo 2018, di € 351.201,42 [18.291,18 (2013) + 85.275,19
(2014) + 42.145,02 + 29.355,71 (2015) + 78.281,92 (2016) + 78.281,92 (2017) + 19.570,48 (2018)].
Hanno chiesto ingiungersi il pagamento di € 87.800,35 in favore di ciascuna di loro, nella misura complessiva dei 2/4 dell'intero “fermo restando un eventuale diritto di accrescimento, ove fossero esclusi, quali eredi, i figli del premorto fratello RA e, dunque, con ogni riserva di agire per il recupero anche di tali maturande somme e delle altre maturate dal secondo trimestre 2018
(incluso) all'effettivo rilascio del bene, oltre che per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal alla struttura”. Parte_1
1.2. Con decreto dell'8 luglio 2022 del Tribunale di Napoli è stato ingiunto al
[...]
di pagare a ciascuna delle ricorrenti la somma di € 87.800,35, oltre interessi legali CP_4
e spese.
1.3. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il , Parte_1
eccependo la correttezza del proprio operato, giustificando il mancato pagamento con l'omessa trasmissione alla competente Prefettura della documentazione successoria e della certificazione di avvenuta trascrizione dell'immobile alle istanti, documentazione a suo parere necessaria per l'esatta individuazione dei chiamati all'eredità e delle quote loro spettanti. Ha dedotto, inoltre, quanto alla posizione di , che l'accettazione CP_2 CP_1
del 22 marzo 2017 è avvenuta con beneficio di inventario, il che “impone che l'esazione dei crediti avvenga nel rispetto delle formalità di cui agli art. 484 e ss. c.c., e delle regole da tali articoli previste, non ultima la necessità della procedura di liquidazione delle attività ed il pagamento dei debiti ereditari: nel caso in esame non consta che tali regole siano state rispettate (è onere dell'opposta fornire la prova di tale rispetto)”. Quanto a , il Ministero ha ritenuto assente Controparte_1
la prova dell'accettazione dell'eredità, non ritenendo ad essa equiparabile l'ordinanza, di natura cautelare, resa dal giudice dell'esecuzione in un procedimento di opposizione all'esecuzione che anzi attesterebbe il contrario. Ha poi osservato come non risulti depositata l'accettazione dell'eredità di , madre delle opposte. Persona_3
1.4. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto con ordinanza del 22 giugno
2023, la causa, nel contraddittorio delle opposte che hanno concluso per la conferma del
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda provvedimento monitorio e il rigetto delle ragioni avversarie, è stata assunta in decisione all'esito d'istruzione solo documentale.
2. Con sentenza n. 5254/2024 pubblicata il 21 maggio 2024 il Tribunale, riconosciuta procedibile la domanda per l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, ha riconosciuto infondata l'opposizione.
2.1. Ha in primo luogo osservato come e siano eredi con altri CP_1 RT
del genitore il quale, con contratto del 29 settembre 1999, ha concesso in Persona_2
locazione al , per il tramite della Prefettura di Napoli, l'immobile sito Parte_1 in Nola, alla via San Paolo Bel Sito, e destinato ad essere la sede della locale Compagnia dei
Carabinieri. Scaduto il relativo rapporto contrattuale, ha adito il Persona_2
Tribunale di Nola affinché convalidasse lo sfratto del per finita locazione. Con Parte_1 sentenza n. 2668/2014, è stato dichiarato risolto il contratto inter partes alla data del 2 luglio
2012 e condannato il al rilascio del bene. Il Ministero non ha adempiuto all'ordine Parte_1
contenuto nella sentenza e, pertanto, la parte dell'immobile destinato a Caserma, caduto poi in successione, è rimasta nella sua detenzione sine titulo.
Quanto a che ha accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario RT con dichiarazione resa al notaio il 22 marzo 2017, il primo giudice ha Persona_4
condiviso l'allegazione da costei d'avere perso il beneficio invocato per non aver compiuto le operazioni di inventario prescritte dal codice civile ai fini della sua conservazione.
Quanto a invece, si è valorizzato il fatto che a seguito all'espletamento Controparte_1
da parte di un creditore dell'actio interrogatoria, con decreto del 4 novembre 2016 il giudice della volontaria giurisdizione del Tribunale di Nola ha preso atto della dichiarazione di costei “di voler accettare l'eredità del padre . Persona_2
Da entrambe è stata ritenuta raggiunta la prova dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità materna, avendo agito in giudizio per ricevere proporzionalmente anche la quota indennitaria altrimenti spettante a , deceduta il 25 marzo 2018. Persona_3
In finale, a parere del primo giudice, avendo le opposte agito espressamente come eredi sia di , sia di per esercitare il diritto di credito derivante dalla Persona_2 Persona_3
permanenza del conduttore nell'immobile locato, sebbene la locazione si sia risolta, hanno così accettato tacitamente l'eredità paterna (già accettata espressamente) e materna, “avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell''asse (art. 460 c.c.)”.
2.2. Passando all'esame della ragione sostanziale, il Tribunale ha stigmatizzato il fatto che il diritto delle opposte nasce “non tanto quali proprietarie pro quota del bene, bensì quali eredi dell'originario locatore, cui fa riferimento l'art. 1591 c.c., nel prevedere che «il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno»”. Appurato che il rapporto di locazione si è risolto alla data del 2 luglio 2012, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 2668/2014, il credito vantato dalle germane è stato individuato nella liquidazione automatica CP_1
del danno subito dal locatore e previsto dall'art. 1591 c.c. per la ritardata restituzione del bene. Ne ha quindi ribadito l'origine nella responsabilità contrattuale del locatario e la natura contrattuale “perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto”.
2.3. Per l'effetto, la pretesa del Ministero di avere la prova della trascrizione presso i registri immobiliari dell'acquisto del bene in favore delle eredi è sembrata priva di pregio “in quanto non è la trascrizione che prova la proprietà del bene quanto l'esistenza dell'atto di acquisto dello stesso che è, nella fattispecie in esame, l'accettazione dell'eredità”, ribadendo che “La trascrizione nei pubblici registri immobiliari svolge solo la funzione di pubblicità, necessaria perché determinati atti, riguardanti la condizione giuridica della proprietà immobiliare, abbiano efficacia contro chiunque, ma non necessaria e determinante ai fini della prova dell'esistenza di un titolo di proprietà in favore di chi vanta un diritto di credito derivante da rapporti obbligatori nascenti da quel diritto. La trascrizione non rappresenta un modo di acquisto della proprietà o di un altro diritto reale in genere, bensì costituisce solamente un requisito perché il rapporto giuridico creatosi sulla base di diversi atti
e relativo a beni immobili venga portato a conoscenza di terzi, in modo che nessuno possa poi invocare
a proprio favore l'ignoranza di esso. A quell'atto, tra vivi (come la compravendita) ovvero a causa di morte (accettazione dell'eredità), viene data efficacia giuridica di fronte ai terzi con la trascrizione, ma essa non è necessaria e non può essere invocata come necessaria da chi, anche in forza di quell'atto, ha assunto un debito nei confronti del soggetto che ha acquistato un diritto sull'immobile in base ad esso. La trascrizione è il più importante strumento di pubblicità legale previsto nel nostro ordinamento, ma resta una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, e non costitutiva, che ha la funzione di risolvere il conflitto tra più acquirenti dallo stesso soggetto, mentre non svolge alcuna funzione con riguardo alla validità e l'efficacia dell'atto”.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In conclusione, avendo e comprovato la titolarità pro quota del CP_2 Controparte_1
credito risarcitorio, non essendo ostativo alla liberazione del dalla sua Parte_1
obbligazione verso costoro neanche una possibile controversia fra coeredi, l'opposizione è stata respinta e le spese regolate applicando il principio della soccombenza.
3. Il ha gravato d'appello la sentenza n. 5254/2024 in base ad un unico Parte_1
motivo con cui ha protestato la mancanza di prova della titolarità del cespite occupato dalla senza più negare che le germane appellate siano realmente eredi del padre CP_5
deceduto prima del compimento del termine durante il quale si è protratta la sua detenzione deprivata del titolo in forza della sentenza che ne ha preceduto la morte.
All'esito ha rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata l'erroneità della sentenza appellata ed in integrale riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda monitoria avanzata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5126/2022 dell'11.7.2022 in quanto erroneo ed infondato;
condannare, in via conseguenziale, le appellate alla restituzione delle somme che l'Amministrazione ha corrisposto alle stesse (come da ordinativi di pagamento che sono stati allegati alle note conclusionali redatte in prime cure), maggiorate di accessori sino al soddisfo, con condanna di controparte alle spese di lite. Spese vinte del doppio grado”
4. L'appello alla sentenza n. 5254/2024 del 21 maggio 2024, notificata al
[...]
in data 22 maggio 2024, è tempestivo in quanto, ancorché, introdotto con atto Parte_1
di citazione notificato in data 19 giugno 2024, lo stesso giorno è stato anche iscritto a ruolo.
5. Va dato atto che l'indomani della clausola di esecutività accordata al decreto ingiuntivo n. 5126/2022 gli hanno provveduto al pagamento di quanto ingiunto Controparte_6
in favore delle opposte, odierne appellate.
L'Amministrazione appellante ha poi prestato acquiescenza alla sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le germane eredi del genitore originario CP_1 Persona_2
locatore del compendio immobiliare destinato a Caserma dei Carabinieri di Nola (§ 2.1.).
6. La questione controversa riguarda il fatto che sarebbe tuttora carente la dimostrazione della titolarità del bene occupato in testa alle appellate che, avendo agito anche jure proprio per l'occupazione successiva alla morte del genitore oltre che alla sentenza che ha risolto il contratto di locazione da costui stipulato, avrebbero dovuto dimostrarla per accedere alla pretesa di pagamento. Con l'impugnazione la difesa pubblica ha confutato l'argomento speso dal giudice di prime cure che ha ritenuto superfluo che ai fini della loro legittimazione le appellate dimostrassero di essere divenute proprietarie dell'immobile occupato per
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda accedere al pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c.. Pur non appellando la decisione quanto alla riconosciuta qualità d'eredi, il ha ritenuto la necessità della Parte_1
documentazione successoria e della trascrizione per poter conoscere il numero e la qualità degli eredi del defunto , mancato ai vivi il 20 marzo 2014, ossia a contratto Persona_2
già risolto (dal luglio 2012) e ben prima della data fino alla quale si è chiesto il pagamento dell'indennità (31 marzo 2018).
Le parti appellate hanno contrastato l'argomento adducendo il principio per il quale “colui che sia convenuto in giudizio dal locatore … non può, avvalendosi di un'eccezione de iure tertii, contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità” (Corte d'Appello Napoli, sez. VI, 19.04.2022 n. 1638;
Cassazione civile sez. III, 13.09.2018, n. 22281; Cassazione civile sez. III, 20.08.2015, n. 17030;
Cassazione civile sez. III, 03.02.2004, n. 1940) e stigmatizzando il fatto che mai sia stata dubitata la proprietà dell'immobile in testa al locatore , che ha ottenuto Persona_2 dal Tribunale di Nola la pronuncia di risoluzione del rapporto locativo (sentenza n.
2668/2014). Hanno anche creduto il fatto che del cespite sia mancata la volturazione alle odierne appellate “neutro” per le ragioni del Ministero, chiamato a rispondere di una responsabilità contrattuale e non di un'occupazione la cui vittoria avrebbe chiesto la probatio diabolica della titolarità dell'immobile detenuto senza titolo.
Questo secondo profilo, idoneamente speso dal Tribunale, è dirimente per la decisione.
Alla sua indicazione l'appellante non ha elevato adeguata critica e non ha speso argomenti utili a contrastarne la validità.
Le germane , invero, titolate all'azione contrattuale nella ormai accertata (ma anche CP_1
pacifica) qualità di eredi del padre, hanno diritto a ricevere le indennità di occupazione “non tanto quali proprietarie pro quota del bene, bensì quali eredi dell'originario locatore, cui fa riferimento
l'art. 1591 c.c. nel prevedere che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
La contestazione della natura contrattuale dell'azione, per altro elevata solo con l'appello, non ha pregio, in ragione della granitica giurisprudenza nomofilattica che si è pronunciata sull'argomento, licenziando il principio di cui alla massima seguente: “La responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore” (Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, n. 23143; in termini Cassazione civile, sez.
VI, 07.12.2021, n. 38970 secondo cui “La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'articolo 1591 c.c. ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto;
ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, si prescrive nell'ordinario termine decennale”; Cassazione civile, sez. VI, 06.12.2021, n. 38588; che ha stigmatizzato la fonte della natura contrattuale nella violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto;
Cassazione civile, sez. III, 26.10.2012, n. 18499;
Cassazione civile, sez. III, 29.09.2011, n. 19880; Cassazione civile, sez. III, 14.06.2011, n.
12962).
L'omessa voltura dei beni in capo alle appellate è perciò irrilevante, non inficiando in alcuna misura il diritto alla corresponsione delle indennità di occupazione che compete loro “non tanto quali proprietarie pro quota del bene, bensì quali eredi dell'originario locatore, cui fa riferimento
l'art. 1591 c.c. nel prevedere che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, come scritto nella sentenza appellata.
Si ponga poi mente al fatto che la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione.
Le ragioni per le quali la trascrizione è superflua, ancorché ampiamente argomentata dal
Tribunale (§ 2.3.) sono addirittura ultronee.
Ad ogni modo, il notaio che ha raccolto la volontà di accettare l'eredità del padre, Per_4
ha eseguito anche la trascrizione dei beni in capo a . RT
A ciò si aggiunga che lo stesso Ministero ha prodotto l'atto di intimazione allegato alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e notificato, tra gli altri, alle germane CP_1
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dall'Avvocatura dello Stato nel quale la difesa erariale, a più riprese, ha individuato quali
“proprietari della parte dell'immobile”, indicando nominativamente tutti gli eredi di Per_2
originario locatore. Da tale atto le appellate hanno inferito un manifesto
[...] riconoscimento della qualità parificabile alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., deplorando l'incompatibilità con esso dell'eccezione di carenza di legittimazione per asserita assenza di prova di un valido titolo di proprietà.
Dalle spese riflessioni e dalle ampie motivazioni del Tribunale (come riepilogate al § 2.2.) consegue il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza con esso attinta.
7. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellata. La liquidazione può essere parametrata al minimo in ragione della definizione del giudizio sulla base di una questione processuale e per il modesto impegno richiesto dunque alle parti appellate nella predisposizione delle difese.
In favore di è dovuta la maggiorazione del 30% ai sensi del comma 1° bis Controparte_1
dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 per i collegamenti ipertestuali. Esse vanno distratte per quanto le compete agli Avvocati Severino Nappi e RA Percuoco che se ne sono dichiarati antistatari.
8. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto dal alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 5254/2024 pubblicata il 21 maggio 2024 e notificata il 22 maggio 2024;
− condanna il alla rifusione di spese del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida in € 4.217,00 in favore di e in € 5.482,10 in favore di RT
, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per CP_1 CP_1
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legge, con distrazione per quanto compete a agli Avvocati Severino Controparte_1
Nappi e RA Percuoco che se ne sono dichiarati antistatari;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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