Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2144
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Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Separazione omologata e decorso del tempo

    La domanda è fondata in quanto i coniugi si sono separati con omologa del Tribunale in data anteriore e non è ripresa la convivenza, rendendo evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Interesse dei minori e miglioramento della situazione

    Nonostante l'elevata conflittualità iniziale, non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale. Il monitoraggio dei servizi sociali e del consultorio ha evidenziato un miglioramento delle relazioni tra i genitori e della condizione delle minori, pertanto si conferma l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre.

  • Accolto
    Interesse dei figli alla permanenza nell'ambiente domestico

    Stante il collocamento delle figlie presso la madre, la casa coniugale viene assegnata a quest'ultima per garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento proporzionale al reddito e alle esigenze

    Considerata la situazione reddituale dei coniugi e le esigenze delle figlie, viene posto a carico del padre l'obbligo di versare una somma mensile per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Concorso nelle spese straordinarie

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la prole, come da protocollo.

  • Altro
    Abbandono della domanda

    La ricorrente nel corso del giudizio abbandonava le domande originariamente formulate di riconoscimento dell'assegno divorzile.

  • Altro
    Abbandono della domanda

    La ricorrente nel corso del giudizio abbandonava le domande originariamente formulate di pagamento del mutuo ipotecario pro quota nella misura del 50%.

  • Accolto
    Concordia sulla domanda di affidamento condiviso

    Il resistente non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, relativamente alle questioni concernenti il collocamento delle minori, concludeva chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre.

  • Rigettato
    Contrasto sulla ripartizione del pagamento del mutuo

    La domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale con obbligo a carico di entrambi i coniugi di provvedere al pagamento delle rate di mutuo è stata oggetto di abbandono da parte della ricorrente. Il resistente aveva chiesto che l'obbligo di pagamento della rata di mutuo fosse a suo esclusivo carico, ma tale richiesta non è stata accolta nel dispositivo finale.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento delle figlie

    Il Tribunale ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie.

  • Accolto
    Non riconoscimento dell'assegno divorzile

    La ricorrente ha abbandonato la domanda di assegno divorzile, pertanto la richiesta del resistente è implicitamente accolta.

  • Rigettato
    Proposta di affidamento al Servizio Sociale

    Il Tribunale, pur riconoscendo la necessità di monitoraggio e supporto, non ha disposto l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, confermando l'affidamento condiviso ai genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2144
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2144
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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