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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela AR Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ANTONELLA AZZARONE, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Manfredonia alla Via Scaloria nr. 37
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv.to DIOMIRA LA TORRE, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Manfredonia al Viale Giuseppe Di Vittorio n.70,
RESISTENTE
e
AVV. MARIA ROSARIA CALVIO, nella qualità di curateice speciale delle minori
[...]
e elettivamente domiciliate in Orta Nova al Corso R_1 Persona_2
Umberto I n. 34,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 01.12.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo parere del Pubblico
Ministero, già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 29.09.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manfredonia in data 01.09.2011 con (atto n. 175, Controparte_1 parte II, serie A, n. 175), da cui si era separata con decreto di omologa del 25.05.2022 del Tribunale di Foggia, e che dalla loro unione erano nate le figlie (nt. il 22.12.2007) e AR (nt. il R_1
26.05.2009), chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre;
di assegnare la casa coniugale a sé medesima con obbligo a carico di entrambi i coniugi di provvedere al pagamento delle rate di mutuo ancora da saldare;
di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori R_1
e AR nella misura pari ad euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed all'A.U.U.; di disporre l'obbligo a carico del resistente di versare a titolo di assegno divorzile la somma mensile pari ad euro 200,00.
Deduceva la ricorrente: che la minore , dopo un primo momento di smarrimento, grazie R_1 all'aiuto della madre e della psicologa, unitamente all'aiuto del corpo insegnante, aveva superato tale momento, mentre la minore AR si era trasferita dal padre, il quale non era in grado di assicurarle una guida che potesse aiutarla a superare la fase adolescenziale;
che la stessa svolge lavoretti saltuari e vive grazie all'aiuto della propria famiglia essendo in attesa di occupazione.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio. Replicava, tuttavia, relativamente alle questioni concernenti il collocamento delle minori e le statuizioni economiche assumendo: che subito dopo la separazione ed il suo trasferimento presso altro immobile entrambe le minori si trasferivano a vivere presso il padre ritenendo la madre responsabile della separazione;
che ha sempre spronato soprattutto la figlia AR a riavvicinarsi alla madre perché conosce benissimo l'importanza di entrambe le figure genitoriali;
che AR si sta gradualmente ristabilendo nella casa coniugale;
che la ricorrente ha sempre svolto lavori (e non lavoretti) in economia ed attualmente è stata riassunta con contratto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente con obbligo di pagamento della rata di mutuo a suo esclusivo carico;
la previsione di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore delle figlie minori e R_1
AR nella misura complessiva pari ad euro 400,00 mensili (200,00 euro in favore di ciascuna
2 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'A.U.U.; di non disporre alcuna somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 08.01.2024 il Giudice Istruttore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sollevata d'ufficio l'inammissibilità delle domande relative al pagamento delle rate di mutuo in quanto soggette al rito ordinario, adottava i provvedimenti necessari ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti articolato mezzi istruttori, rinviava per la discussione all'udienza del 24.06.2024.
Nelle more del giudizio, in seguito ad istanza del resistente, il Giudice Istruttore, dopo aver proceduto all'ascolto dei coniugi e delle figlie minori, con successiva ordinanza del 26.06.2024, alla luce della situazione di ingestibilità delle minori e dei preoccupanti episodi rappresentati dai genitori in sede di udienza, confermava i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del
08.01.2024 circa l'affidamento, collocamento e mantenimento delle minori e disponeva uno stretto monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali di Manfredonia, con facoltà di sub-delega al Consultorio;
inoltre nominava curatore speciale delle minori l'avv. Maria Rosaria Calvio. Con la medesima ordinanza disponeva altresì l'assegno unico universale nella misura del 50% tra i coniugi, a modifica di quanto concordato in sede di omologa del 25.02.2022.
Con memoria di costituzione del 24.07.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori, avv. Maria Rosaria Calvio, la quale, dopo una attenta ricostruzione delle vicende familiari con particolare attenzione ai comportamenti assunti dalle minori inevitabilmente coinvolte dell'elevata conflittualità ancora in essere tra i genitori, evidenziava da un lato l'impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e dall'altro la non sussistenza di condizioni per riconoscere in capo a uno dei genitori l'idoneità all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Il curatore speciale concludeva, pertanto, per l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, almeno sino a quando le minori non avrebbero intrapreso il percorso di sostegno psicologico e i loro genitori quello di sostegno alla genitorialità, come previsto con il provvedimento del 26.06.2024, e i
Servizi sociali e il Consultorio familiare di Manfredonia non avrebbero portato a termine l'indagine psico-sociale loro delegata.
Dopo un prolungato periodo di monitoraggio sulle capacità genitoriali nonché finalizzato ad una indagine psicosociale del nucleo familiare, compiuto attraverso i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare di Manfredonia, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
1.12.2025 per la decisione.
3 All'udienza del 01.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni;
il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
***
Preliminarmente va evidenziato che la ricorrente nel corso del giudizio abbandonava le domande originariamente formulate di riconoscimento dell'assegno divorzile e di pagamento del mutuo ipotecario pro quota nella misura del 50%, pertanto nulla va stabilito sul punto.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati con omologa del Tribunale di Foggia del 25.05.2022 ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'affidamento dei figli, collocamento e sul diritto di visita.
Preliminarmente, va rilevato che la figlia diverrà maggiorenne il 22.12.2025, e quindi nulla R_1 va statuito in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori (permanendo, sino al compimento dei 18 anni, le statuizioni dell'affido condiviso, collocamento presso la madre e diritto di visita libero con il padre).
In ordine all'affidamento della minore AR le parti non sono in contrasto, infatti, entrambe – unitamente al curatore speciale della minore - hanno concluso chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta
4 l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio è emersa un'elevatissima conflittualità tra i genitori. I preoccupanti episodi rappresentati dai genitori in sede di audizione circa la situazione di ingestibilità delle minori R_ (quali la frequentazione quasi morbosa, da parte di AR, con l'amica in ambiente che non sarebbe consono alla stessa, ovvero il ritrovamento, nella borsa di , di un bilancino sporco di R_1 polvere bianca appartenente al fidanzato), avevano portato il Tribunale a disporre uno stretto monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali di Manfredonia, con facoltà di sub-delega al Consultorio, sul nucleo familiare nonché alla nomina di un curatore speciale delle minori.
Nonostante la conflittualità tra le parti emersa nel corso del giudizio, ma che, allo stato, sembra, tuttavia, in parte sopita, non vi sono sufficienti ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che dall'istruttoria e, in particolare, dalle relazioni dei Servizi Sociali e degli operatori del Consultorio familiare agli atti, non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale ovvero elementi di pericolo tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
I Servizi Sociali ed il Consultorio familiare, infatti, nell'ambito della propria attività di monitoraggio e nel percorso di incremento delle capacità genitoriali hanno evidenziato come “in merito al rapporto tra i due genitori si è assistito nel tempo ad un graduale miglioramento, poiché gli stessi recentemente hanno cominciato a telefonarsi direttamente (la sig.ra aveva Parte_1 bloccato il contatto del sig. , senza il coinvolgimento delle figlie, lo stesso che in diverse CP_1
5 occasioni ha creato difficoltà di comunicazione e tentativi di manipolazione delle minori verso i genitori” (cfr. relazione del 26.06.2025).
Ed ancora, che l'attività di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare, anche grazie all'intervento del curatore speciale, ha portato ad un significativo miglioramento della condizione delle due minori;
infatti, dopo la fase iniziale in cui e AR, anche a causa di alcune frequentazioni R_1 sbagliate, apparivano spaesate e non curanti delle regole con ripercussioni negative anche in ambito scolastico, ad oggi presentano una “percezione di sé in continua evoluzione”….”Da un punto di vista emotivo e relazione, entrambe lavorano sul potenziamento dell'autostima, sulla gestione delle emozioni e sull'espressione autonomia dei propri bisogni. Entrambe hanno migliorato la capacità di verbalizzare i propri obiettivi nonostante persistano ancora bisogni di rassicurazione…. Che nonostante persistano difficoltà nella gestione della puntualità, con ritardi ancora frequenti, entrambe le ragazze hanno mostrato un impegno crescente verso gli impegni loro richiesti. Sono inoltre riuscite a migliorare la frequenza scolastica e a colmare alcune lacune attraverso lo studio.
Le ragazze hanno maturato una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e del proprio valore” (cfr. relazione del 26.06.2025).
Anche il curatore speciale, avv. , ha concluso evidenziando come Controparte_2 dall'interlocuzione diretta con e AR è emerso un importante miglioramento del loro R_1 contesto familiare e più in generale della loro complessiva condizione di vita;
che il percorso fatto sia dai sigg.ri e che dalle loro figlie ha prodotto effetti positivi nella loro vita, Parte_1 CP_1 migliorandone la qualità; che la precedente situazione in cui esse vivevano, assolutamente pregiudizievole per la loro sana crescita, abbia finalmente ceduto il passo a una condizione funzionale al loro benessere, in cui è comunque opportuno che l'attività di sostegno delle minori da parte degli operatori dei Servizi sociali e il percorso di supporto alla genitorialità proseguano per il periodo che codesta Autorità riterrà, sì da stabilizzarne la tenuta e gli effetti postivi.
Ciò posto, appare assolutamente indispensabile esortare i genitori a non ripristinare la situazione di grave conflittualità, che sembra attualmente sopita, per lo meno in parte, e che, senza dubbio, può ripercuotersi negativamente sull'interesse e sul benessere psico-fisico della figlia minore, invitandoli a dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere delle figlie.
Ebbene, il Tribunale alla luce delle risultanze istruttorie e dell'accurato monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali, ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 8.01.2024 che aveva
6 già previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minori, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, considerando da un lato la ripresa dei rapporti con la figura paterna che ad oggi la minore vede di frequente anche recandosi a casa dello stesso e condividendo momenti di convivialità, nonché dall'altro l'età di AR, ormai prossima a compiere il sedicesimo anno di età, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza del 8.1.2024, predisposto quando la minore aveva quindici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Si conviene pertanto che i Servizi Sociali competenti unitamente al Consultorio familiare proseguano nell'attività di monitoraggio e supporto fornita al nucleo familiare anche a sostegno della genitorialità per almeno altri 6 mesi, offrendo loro tutti gli strumenti necessari per superare le criticità fino ad oggi rappresentate.
I Servizi Sociali competenti dovranno altresì notiziare il Giudice Tutelare territorialmente competente cui si demanda, la vigilanza sulle disposizioni relative all'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 337 c.c., e, in caso di necessità, intervenga per quanto di competenza, attivando ogni azione utile e interessando il PM nel caso in cui si verifichino episodi di pregiudizio per la minore.
4.Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, occorre rilevare che, stante il collocamento delle figlie , prossima alla maggiore età ed R_1 economicamente non autosufficiente e AR, minore, presso al madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla (confermando sul punto l'ordinanza del 08.01.2024), trattandosi di Parte_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico.
5.Sul mantenimento delle figlie e AR. R_1
Relativamente al mantenimento delle figlie, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
7 di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto con l'ordinanza del 08.01.2024 nella misura di euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia), adducendo oltre allo squilibrio reddituale tra i coniugi anche le accresciute esigenze di vita delle figlie e l'ulteriore circostanza che ad oggi la vede accollarsi per intero il pagamento della rata del mutuo ipotecario pari ad euro 730,00 mensili.
Il resistente si è opposto ed ha chiesto il riconoscimento di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascuna figlia), a titolo di mantenimento per le figlia e AR evidenziando come la R_1 ricorrente, dopo aver cambiato strategia difensiva nel corso del giudizio ben sapendo di non poter ottenere né somme a titolo di assegno divorzile né somme per il pagamento del mutuo ipotecario, nel chiedere la rideterminazione dell'assegno di mantenimento non ha dato prova delle accresciute esigenze di vita delle figlie né tanto meno dello squilibrio reddituale tra i coniugi.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente lavora in ambito scolastico a tempo determinato ed ha documentato un reddito annuo pari a complessivi euro 11.575,00 (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2023). Vive nella casa coniugale gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario pari a 730,00 euro mensili.
Il resistente, dal canto suo, lavora alle dipendenze ed ha documentato un reddito annuo complessivo pari a 23.396,00 e 21.460,00 euro (cfr. modello 730 relativo agli anni di imposta 2023 e 2022). Vive in un immobile con la nuova compagna e non ha documentato spese di alloggio mensili.
Sulla base della descritta situazione, fermo restando le obbligazioni assunte dai coniugi verso i terzi creditori, il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento delle figlie , appena maggiorenne economicamente non R_1 autosufficiente e AR, minore, entro il 27 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00
(200,00 euro in favore di ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, ed al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
8 Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.230 del 2021, in ragione del regime di affidamento condiviso, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge, non ravvisandosi specifiche ragioni, nel caso di specie, per discostarsi dalla regola generale della ripartizione al 50% di cui alla previsione legislativa.
6.Le spese del giudizio.
Le spese del giudizio, in base all'art. 92 c.p.c., possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura costitutiva della sentenza di divorzio, la reciproca soccombenza e l'abbandono e delle domande di assegno divorzile e pagamento rate di mutuo.
Con riferimento al compenso spettante alla curatrice speciale delle minori per l'attività professionale espletata in favore delle stesse, la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di entrambe le parti, stante la presenza di conflitto di interessi, lo stesso va posto a carico solidale di e , da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Parte_1 Controparte_1 gratuito patrocinio delle minori e l'istanza di liquidazione del compenso da parte della curatrice.
Ai sensi del D.M. 55/2014, si procede alla liquidazione del compenso in favore della curatrice per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori medi delle tabelle con aumento del 30% per la difesa di più parti aventi medesima posizione processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Manfredonia in data 01.09.2011 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...] (atto n.175, p. II s. A, anno Controparte_1
2011);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• affida la figlia minore AR in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
9 • autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il diritto di visita della figlia minore da parte del padre è regolamentato come in motivazione;
• assegna la casa familiare alla ricorrente affinché continui ad abitarla unitamente alle figlie e AR seco conviventi;
R_1
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e AR, mediante il versamento a , entro il giorno 27 di R_1 Parte_1 ciascun mese, della somma complessiva di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
• riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento del Parte_1 Controparte_1 compenso dell'avv. , quale curatrice speciale delle minori, che Controparte_2 liquida nella somma già dimidiata di € 3.300,05, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, ed oltre CPA ed IVA a termini di legge, da versarsi in favore dello Stato;
• dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno ai minori ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per la minore;
• dispone che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena De Tura Dott. Antonio Buccaro
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela AR Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ANTONELLA AZZARONE, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Manfredonia alla Via Scaloria nr. 37
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv.to DIOMIRA LA TORRE, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Manfredonia al Viale Giuseppe Di Vittorio n.70,
RESISTENTE
e
AVV. MARIA ROSARIA CALVIO, nella qualità di curateice speciale delle minori
[...]
e elettivamente domiciliate in Orta Nova al Corso R_1 Persona_2
Umberto I n. 34,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 01.12.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo parere del Pubblico
Ministero, già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 29.09.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manfredonia in data 01.09.2011 con (atto n. 175, Controparte_1 parte II, serie A, n. 175), da cui si era separata con decreto di omologa del 25.05.2022 del Tribunale di Foggia, e che dalla loro unione erano nate le figlie (nt. il 22.12.2007) e AR (nt. il R_1
26.05.2009), chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre;
di assegnare la casa coniugale a sé medesima con obbligo a carico di entrambi i coniugi di provvedere al pagamento delle rate di mutuo ancora da saldare;
di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori R_1
e AR nella misura pari ad euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed all'A.U.U.; di disporre l'obbligo a carico del resistente di versare a titolo di assegno divorzile la somma mensile pari ad euro 200,00.
Deduceva la ricorrente: che la minore , dopo un primo momento di smarrimento, grazie R_1 all'aiuto della madre e della psicologa, unitamente all'aiuto del corpo insegnante, aveva superato tale momento, mentre la minore AR si era trasferita dal padre, il quale non era in grado di assicurarle una guida che potesse aiutarla a superare la fase adolescenziale;
che la stessa svolge lavoretti saltuari e vive grazie all'aiuto della propria famiglia essendo in attesa di occupazione.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio. Replicava, tuttavia, relativamente alle questioni concernenti il collocamento delle minori e le statuizioni economiche assumendo: che subito dopo la separazione ed il suo trasferimento presso altro immobile entrambe le minori si trasferivano a vivere presso il padre ritenendo la madre responsabile della separazione;
che ha sempre spronato soprattutto la figlia AR a riavvicinarsi alla madre perché conosce benissimo l'importanza di entrambe le figure genitoriali;
che AR si sta gradualmente ristabilendo nella casa coniugale;
che la ricorrente ha sempre svolto lavori (e non lavoretti) in economia ed attualmente è stata riassunta con contratto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente con obbligo di pagamento della rata di mutuo a suo esclusivo carico;
la previsione di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore delle figlie minori e R_1
AR nella misura complessiva pari ad euro 400,00 mensili (200,00 euro in favore di ciascuna
2 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'A.U.U.; di non disporre alcuna somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 08.01.2024 il Giudice Istruttore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sollevata d'ufficio l'inammissibilità delle domande relative al pagamento delle rate di mutuo in quanto soggette al rito ordinario, adottava i provvedimenti necessari ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti articolato mezzi istruttori, rinviava per la discussione all'udienza del 24.06.2024.
Nelle more del giudizio, in seguito ad istanza del resistente, il Giudice Istruttore, dopo aver proceduto all'ascolto dei coniugi e delle figlie minori, con successiva ordinanza del 26.06.2024, alla luce della situazione di ingestibilità delle minori e dei preoccupanti episodi rappresentati dai genitori in sede di udienza, confermava i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del
08.01.2024 circa l'affidamento, collocamento e mantenimento delle minori e disponeva uno stretto monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali di Manfredonia, con facoltà di sub-delega al Consultorio;
inoltre nominava curatore speciale delle minori l'avv. Maria Rosaria Calvio. Con la medesima ordinanza disponeva altresì l'assegno unico universale nella misura del 50% tra i coniugi, a modifica di quanto concordato in sede di omologa del 25.02.2022.
Con memoria di costituzione del 24.07.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori, avv. Maria Rosaria Calvio, la quale, dopo una attenta ricostruzione delle vicende familiari con particolare attenzione ai comportamenti assunti dalle minori inevitabilmente coinvolte dell'elevata conflittualità ancora in essere tra i genitori, evidenziava da un lato l'impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e dall'altro la non sussistenza di condizioni per riconoscere in capo a uno dei genitori l'idoneità all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Il curatore speciale concludeva, pertanto, per l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, almeno sino a quando le minori non avrebbero intrapreso il percorso di sostegno psicologico e i loro genitori quello di sostegno alla genitorialità, come previsto con il provvedimento del 26.06.2024, e i
Servizi sociali e il Consultorio familiare di Manfredonia non avrebbero portato a termine l'indagine psico-sociale loro delegata.
Dopo un prolungato periodo di monitoraggio sulle capacità genitoriali nonché finalizzato ad una indagine psicosociale del nucleo familiare, compiuto attraverso i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare di Manfredonia, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
1.12.2025 per la decisione.
3 All'udienza del 01.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni;
il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
***
Preliminarmente va evidenziato che la ricorrente nel corso del giudizio abbandonava le domande originariamente formulate di riconoscimento dell'assegno divorzile e di pagamento del mutuo ipotecario pro quota nella misura del 50%, pertanto nulla va stabilito sul punto.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati con omologa del Tribunale di Foggia del 25.05.2022 ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'affidamento dei figli, collocamento e sul diritto di visita.
Preliminarmente, va rilevato che la figlia diverrà maggiorenne il 22.12.2025, e quindi nulla R_1 va statuito in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori (permanendo, sino al compimento dei 18 anni, le statuizioni dell'affido condiviso, collocamento presso la madre e diritto di visita libero con il padre).
In ordine all'affidamento della minore AR le parti non sono in contrasto, infatti, entrambe – unitamente al curatore speciale della minore - hanno concluso chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta
4 l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio è emersa un'elevatissima conflittualità tra i genitori. I preoccupanti episodi rappresentati dai genitori in sede di audizione circa la situazione di ingestibilità delle minori R_ (quali la frequentazione quasi morbosa, da parte di AR, con l'amica in ambiente che non sarebbe consono alla stessa, ovvero il ritrovamento, nella borsa di , di un bilancino sporco di R_1 polvere bianca appartenente al fidanzato), avevano portato il Tribunale a disporre uno stretto monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali di Manfredonia, con facoltà di sub-delega al Consultorio, sul nucleo familiare nonché alla nomina di un curatore speciale delle minori.
Nonostante la conflittualità tra le parti emersa nel corso del giudizio, ma che, allo stato, sembra, tuttavia, in parte sopita, non vi sono sufficienti ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che dall'istruttoria e, in particolare, dalle relazioni dei Servizi Sociali e degli operatori del Consultorio familiare agli atti, non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale ovvero elementi di pericolo tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
I Servizi Sociali ed il Consultorio familiare, infatti, nell'ambito della propria attività di monitoraggio e nel percorso di incremento delle capacità genitoriali hanno evidenziato come “in merito al rapporto tra i due genitori si è assistito nel tempo ad un graduale miglioramento, poiché gli stessi recentemente hanno cominciato a telefonarsi direttamente (la sig.ra aveva Parte_1 bloccato il contatto del sig. , senza il coinvolgimento delle figlie, lo stesso che in diverse CP_1
5 occasioni ha creato difficoltà di comunicazione e tentativi di manipolazione delle minori verso i genitori” (cfr. relazione del 26.06.2025).
Ed ancora, che l'attività di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare, anche grazie all'intervento del curatore speciale, ha portato ad un significativo miglioramento della condizione delle due minori;
infatti, dopo la fase iniziale in cui e AR, anche a causa di alcune frequentazioni R_1 sbagliate, apparivano spaesate e non curanti delle regole con ripercussioni negative anche in ambito scolastico, ad oggi presentano una “percezione di sé in continua evoluzione”….”Da un punto di vista emotivo e relazione, entrambe lavorano sul potenziamento dell'autostima, sulla gestione delle emozioni e sull'espressione autonomia dei propri bisogni. Entrambe hanno migliorato la capacità di verbalizzare i propri obiettivi nonostante persistano ancora bisogni di rassicurazione…. Che nonostante persistano difficoltà nella gestione della puntualità, con ritardi ancora frequenti, entrambe le ragazze hanno mostrato un impegno crescente verso gli impegni loro richiesti. Sono inoltre riuscite a migliorare la frequenza scolastica e a colmare alcune lacune attraverso lo studio.
Le ragazze hanno maturato una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e del proprio valore” (cfr. relazione del 26.06.2025).
Anche il curatore speciale, avv. , ha concluso evidenziando come Controparte_2 dall'interlocuzione diretta con e AR è emerso un importante miglioramento del loro R_1 contesto familiare e più in generale della loro complessiva condizione di vita;
che il percorso fatto sia dai sigg.ri e che dalle loro figlie ha prodotto effetti positivi nella loro vita, Parte_1 CP_1 migliorandone la qualità; che la precedente situazione in cui esse vivevano, assolutamente pregiudizievole per la loro sana crescita, abbia finalmente ceduto il passo a una condizione funzionale al loro benessere, in cui è comunque opportuno che l'attività di sostegno delle minori da parte degli operatori dei Servizi sociali e il percorso di supporto alla genitorialità proseguano per il periodo che codesta Autorità riterrà, sì da stabilizzarne la tenuta e gli effetti postivi.
Ciò posto, appare assolutamente indispensabile esortare i genitori a non ripristinare la situazione di grave conflittualità, che sembra attualmente sopita, per lo meno in parte, e che, senza dubbio, può ripercuotersi negativamente sull'interesse e sul benessere psico-fisico della figlia minore, invitandoli a dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere delle figlie.
Ebbene, il Tribunale alla luce delle risultanze istruttorie e dell'accurato monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali, ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 8.01.2024 che aveva
6 già previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minori, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, considerando da un lato la ripresa dei rapporti con la figura paterna che ad oggi la minore vede di frequente anche recandosi a casa dello stesso e condividendo momenti di convivialità, nonché dall'altro l'età di AR, ormai prossima a compiere il sedicesimo anno di età, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza del 8.1.2024, predisposto quando la minore aveva quindici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Si conviene pertanto che i Servizi Sociali competenti unitamente al Consultorio familiare proseguano nell'attività di monitoraggio e supporto fornita al nucleo familiare anche a sostegno della genitorialità per almeno altri 6 mesi, offrendo loro tutti gli strumenti necessari per superare le criticità fino ad oggi rappresentate.
I Servizi Sociali competenti dovranno altresì notiziare il Giudice Tutelare territorialmente competente cui si demanda, la vigilanza sulle disposizioni relative all'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 337 c.c., e, in caso di necessità, intervenga per quanto di competenza, attivando ogni azione utile e interessando il PM nel caso in cui si verifichino episodi di pregiudizio per la minore.
4.Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, occorre rilevare che, stante il collocamento delle figlie , prossima alla maggiore età ed R_1 economicamente non autosufficiente e AR, minore, presso al madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla (confermando sul punto l'ordinanza del 08.01.2024), trattandosi di Parte_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico.
5.Sul mantenimento delle figlie e AR. R_1
Relativamente al mantenimento delle figlie, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
7 di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto con l'ordinanza del 08.01.2024 nella misura di euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia), adducendo oltre allo squilibrio reddituale tra i coniugi anche le accresciute esigenze di vita delle figlie e l'ulteriore circostanza che ad oggi la vede accollarsi per intero il pagamento della rata del mutuo ipotecario pari ad euro 730,00 mensili.
Il resistente si è opposto ed ha chiesto il riconoscimento di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascuna figlia), a titolo di mantenimento per le figlia e AR evidenziando come la R_1 ricorrente, dopo aver cambiato strategia difensiva nel corso del giudizio ben sapendo di non poter ottenere né somme a titolo di assegno divorzile né somme per il pagamento del mutuo ipotecario, nel chiedere la rideterminazione dell'assegno di mantenimento non ha dato prova delle accresciute esigenze di vita delle figlie né tanto meno dello squilibrio reddituale tra i coniugi.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente lavora in ambito scolastico a tempo determinato ed ha documentato un reddito annuo pari a complessivi euro 11.575,00 (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2023). Vive nella casa coniugale gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario pari a 730,00 euro mensili.
Il resistente, dal canto suo, lavora alle dipendenze ed ha documentato un reddito annuo complessivo pari a 23.396,00 e 21.460,00 euro (cfr. modello 730 relativo agli anni di imposta 2023 e 2022). Vive in un immobile con la nuova compagna e non ha documentato spese di alloggio mensili.
Sulla base della descritta situazione, fermo restando le obbligazioni assunte dai coniugi verso i terzi creditori, il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento delle figlie , appena maggiorenne economicamente non R_1 autosufficiente e AR, minore, entro il 27 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00
(200,00 euro in favore di ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, ed al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
8 Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.230 del 2021, in ragione del regime di affidamento condiviso, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge, non ravvisandosi specifiche ragioni, nel caso di specie, per discostarsi dalla regola generale della ripartizione al 50% di cui alla previsione legislativa.
6.Le spese del giudizio.
Le spese del giudizio, in base all'art. 92 c.p.c., possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura costitutiva della sentenza di divorzio, la reciproca soccombenza e l'abbandono e delle domande di assegno divorzile e pagamento rate di mutuo.
Con riferimento al compenso spettante alla curatrice speciale delle minori per l'attività professionale espletata in favore delle stesse, la cui nomina si è resa necessaria nell'interesse di entrambe le parti, stante la presenza di conflitto di interessi, lo stesso va posto a carico solidale di e , da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Parte_1 Controparte_1 gratuito patrocinio delle minori e l'istanza di liquidazione del compenso da parte della curatrice.
Ai sensi del D.M. 55/2014, si procede alla liquidazione del compenso in favore della curatrice per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori medi delle tabelle con aumento del 30% per la difesa di più parti aventi medesima posizione processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Manfredonia in data 01.09.2011 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...] (atto n.175, p. II s. A, anno Controparte_1
2011);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• affida la figlia minore AR in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
9 • autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il diritto di visita della figlia minore da parte del padre è regolamentato come in motivazione;
• assegna la casa familiare alla ricorrente affinché continui ad abitarla unitamente alle figlie e AR seco conviventi;
R_1
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e AR, mediante il versamento a , entro il giorno 27 di R_1 Parte_1 ciascun mese, della somma complessiva di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
• riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento del Parte_1 Controparte_1 compenso dell'avv. , quale curatrice speciale delle minori, che Controparte_2 liquida nella somma già dimidiata di € 3.300,05, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, ed oltre CPA ed IVA a termini di legge, da versarsi in favore dello Stato;
• dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno ai minori ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per la minore;
• dispone che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena De Tura Dott. Antonio Buccaro
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