CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1550 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM SE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
MARENZIO 24 50127 FIRENZE;
- appellante contro
quale mandataria di (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo Studio in INDIRIZZO TELEMATICO;
- parte appellata
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare:
- In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire della;
CP_1
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il CP_3
capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
- Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice;
- In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta in primo grado e non ammessa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Per parte appellata:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
2 1.1 – ha concluso tre distinti contratti di finanziamento: Parte_1
- il contratto n. 00000101691139 stipulato con , in relazione al quale risulterebbe CP_4 debitore per il residuo di € 11.113,54;
- il contratto n. 00000101691138 stipulato sempre con , in relazione al quale CP_4 risulterebbe debitore per il residuo di € 16.303,45;
- il contratto n. 20096983285922 stipulato con FINDOMESTIC BANCA, in relazione al quale risulterebbe debitore per il residuo di € 21.583,03.
1.2 – Assumendo di essersi resa cessionaria, rispettivamente, da dei crediti CP_4
relativi ai primi due contratti di finanziamento in data 22.03.2021 e da FINDOMESTIC
BANCA del credito relativo al terzo contratto in data 17.12.2020, Controparte_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 3374/2022, per un importo di complessivi € 49.000,02 oltre interessi e spese.
1.3 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire di parte convenuta opposta dato che non vi sarebbe stata prova della cessione dei crediti (a) e nel merito, la nullità della clausola relativa agli interessi per l'illegittimità del sistema di calcolo, comportante sicuramente (sic) “anatocismo; - così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura” (così pag. 2 della citazione in opposizione), con riserva di illustrare nel prosieguo il contenuto delle eccezioni (così pagg. 2-3: “Il tutto come la parte attrice si riserva di dimostrare in corso di causa non avendo, visti i tempi estremamente ristretti per
l'opposizione, il tempo materiale, allo stato delle cose di far periziare i contratti”).
si costituiva contestando le tesi dell'opponente: eccepiva CP_5 Controparte_1
anzitutto la nullità della citazione in quanto generico e indeterminato e contestava l'eccezione di parte attrice opponente sul difetto di legittimazione attiva vista la produzione, già in sede monitoria, degli atti di cessione dei crediti unitamente al relativo elenco dei crediti ceduti;
evidenziava poi la genericità delle eccezioni dell'opponente relative alla asserita presenza di un'errata applicazione del calcolo di interessi, anatocismo, interessi occulti, indeterminatezza e probabile usura dei contratti.
1.5 - In occasione della prima udienza del 9.12.2022, l'opponente depositava tre perizie econometriche da cui – a suo dire - si evinceva:
3 - che per tutti e tre i contratti non era indicato se il calcolo degli interessi sarebbe avvenuto in regime di capitalizzazione semplice o, come poi verificato, composta;
- nei due contratti stipulati con , il TAN effettivo applicato era pari al 7,2290% CP_4
ed era quindi superiore al TAN contrattualmente dichiarato (7,0%);
- nel contratto stipulato con FINDOMESTIC BANCA, il TAEG effettivo applicato era pari al
8,513 % ed era quindi superiore al TAEG contrattualmente dichiarato (8,20%).
1.6 – Concessa la provvisoria esecutività, con sent. n. 2176/2023, pubblicata il 23.05.2023, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituiva la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria era sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiedeva, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La prova della cessione del credito poteva dunque essere data in vari modi, come, ad es., con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto e con la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche. Nel caso di specie, aveva prodotto i CP_1
contratti di cessione per intero, gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la specifica indicazione dei crediti ceduti, l'elenco delle singole posizioni cedute e la lettera della cedente FINDOMESTIC relativa ad uno dei tre rapporti azionati. Le cessioni erano datate 17.12.2020 e 22.03.2021, mentre il decreto ingiuntivo 3374/2022 era stato emesso il successivo 16.05.2022;
- anche l'eccezione di nullità degli interessi per applicazione errata e illegittima del calcolo degli stessi, e più in particolare anatocismo, interessi occulti, indeterminatezza e probabile usura era infondata: la scelta dell'ammortamento “alla francese” non comporta di per sé una violazione dell'art. 1283 cc, non implicando necessariamente un fenomeno di anatocismo, e le deduzioni in punto interesse composto portato dal piano di ammortamento alla francese non erano condivisibili posto che tale piano non implicava la produzione di interessi anatocistici e per di più nei contratti era indicato chiaramente il
4 costo complessivo ricadente sul debitore nonché il TAN, cosicché non si poteva ritenere sussistente alcun profilo di indeterminatezza;
- le ulteriori contestazioni concernenti l'usurarietà degli interessi erano affatto generiche non essendo allegato alcun elemento sulla base del quale ritenere che si potesse ritenere un'ipotesi di usura.
2. – L'appello di . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1 - ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., poiché in esso manca la pars contruens dell'impugnazione (l'appellante si sarebbe limitato ad impugnare la sentenza replicando le stesse eccezioni proposte in primo grado e senza indicare le parti in cui la sentenza andrebbe riformata e i motivi per i quali la stessa risulterebbe viziata) e dell'art. 348 bis c.p.c. perché è manifestamente infondato in quanto le doglianze dell'appellante sono smentite dai documenti prodotti.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, l'art. 348 bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. 149/2022, con effetto per i giudizi pendenti in grado d'appello dal 1.03.2023 (art. 35, co. 4, d.lgs. cit.).
Quanto al profilo dell'inosservanza dell'art. 342 c.p.c., e come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dall'appellante in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il parametro della specificità richiesto anche dal nuovo art. 342 c.p.c., riformato dal d.lgs. 149/2022. Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
2.2 - Con il primo motivo, articolato su due punti, l'appellante rinnova l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , che non avrebbe dato prova di essere titolare dei crediti CP_1
5 azionati in via monitoria: non è infatti sufficiente l'esibizione della sola inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, essendo necessario che venga eseguita l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 4 l. 130/1999 e nella fattispecie, la banca non ha prodotto le visure Camerali di ogni cedente e/o del cessionario.
La cessionaria, inoltre, deve anche dimostrare che quello specifico credito è stato da lei acquistato, producendo il contratto di cessione, indicando specificamente a che categoria appartiene il singolo credito ceduto, così da consentire senza incertezze di ritenere che il credito azionato sia stato ricompreso nella cessione, e l'elenco dei crediti ceduti dove sia riportato il nominativo del debitore o i dati del contratto necessari per affermare, senza incertezze, che il credito vi si sia ricompreso;
nel caso in esame, le produzioni di CP_1
sarebbero insufficienti in quanto è stato depositato il contratto di cessione, nel quale, tuttavia, non è inserito l'elenco dei crediti che si asserisce avere ceduto e gli elenchi dei crediti prodotti sono privi di alcun riferimento ad un contratto di cessione (non vi è infatti la prova che i crediti ivi menzionati ricomprendano anche quelli ceduti da e da CP_4
FINDOMESITC, per cui ora è processo).
Il motivo è infondato sotto tutti e tre i profili in cui è stato articolato.
2.2.1 – L'iscrizione a Registro Imprese della cessione tra intermediari finanziari di rapporti giuridici individuabili in blocco, prevista dall'art. 58, co. 2, TUB, richiamato dall'art. 4 l.
130/99, non è – al pari della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale – elemento perfezionativo della cessione stessa, che deve intendersi perfetta con il semplice consenso sul contratto di cessione, conforme il principio consensualistico (art. 1376 c.c.).
Infatti, tanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, quanto l'iscrizione a Registro Imprese assolvono la stessa funzione di comunicazione ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione “in blocco” dei crediti, che nella disciplina di diritto comune della cessione del credito assolvono la notifica o l'accettazione del debitore ceduto: e così come la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione non incidono sul perfezionamento della vicenda traslativa del credito, allo stesso modo gli adempimenti pubblicitari previsti dal regime speciale dettato dall'art. 58, co. 3, TUB non rilevano ai fini del perfezionamento della cessione.
2.2.2 – Ora, l'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, al suo creditore attuale, e dunque per far sì che
6 l'obbligato non corra il rischio di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
Nel caso di specie, le lettere raccomandate di comunicazione dell'avvenuta cessione, con le relative ricevute di ritorno (doc. 5 fasc. monitorio, comunicazione 22.03.2021 cessione contratti n. 00000101691138 e n. 00000101691139 con , ricevuta ritirata il CP_4
21.05.2024, doc. 6; doc. 12 fasc. monitorio, comunicazione 17.12.2020 cessione contratto n. 20096983285922 con FINDOMESTIC, ricevuta ritirata il 12.02.2021 dalla moglie del
, doc. 13), recano tutte gli estremi (a) dei contratti originari di finanziamento da cui Pt_1
origina il credito ceduto e (b) dei relativi contratti di cessione in blocco dei crediti ex art. 58
TUB: ciò che consente inequivocabilmente al debitore ceduto di comprendere quale suo debito sia stato trasferito, con che atto di autonomia privata e in favore di chi.
2.3 - Con il secondo motivo, l'appellante sottolinea che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare l'omessa indicazione nel contratto del metodo di calcolo degli interessi, violando così i principi di determinatezza e di buona fede ed impendendo ad esso mutuatario, come contraente debole, di sapere quale calcolo sarebbe stato applicato. Non si è mai sostenuto che vi fosse un problema di anatocismo, bensì che, ferma restando la regolarità del sistema di ammortamento “alla francese”, la banca avrebbe dovuto indicare se il calcolo degli interessi era effettuato con un metodo semplice o composto;
nella fattispecie, gli istituti avrebbero occultato l'esistenza di una capitalizzazione composta (che è l'effetto di un algoritmo di cui la banca non indica in contratto gli elementi costitutivi). L'indicazione del
TAN è un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione ed il regime finanziario adottato;
l'utilizzo di una capitalizzazione composta comporta una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e, quindi, più oneroso e dunque, a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, vi sarà un costo del tutto diverso, che risulterà più alto in regime di capitalizzazione composta;
mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta
(in presenza della quale il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione).
7 Il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile: debbono, quindi, sanzionarsi con la nullità relativa del tasso di interesse i contratti che non abbiano una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto dovendosi tener conto anche dei c.d. “interessi occulti”, tale dovendosi considerare, il difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi derivante dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.
Mancherebbe, inoltre, il piano di ammortamento.
Anche questo motivo si rivela infondato.
Ed invero:
- il contratto n. 00000101691139 stipulato con (doc. 3 fasc. monitorio) reca il CP_4 numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (7.00 %) e il TAEG (11.18 % comprensivo di costi di polizza e spese), il numero e le rate e il loro ammontare, con ammortamento alla francese su tasso fisso;
- il contratto n. 00000101691138 stipulato sempre con (doc. 10 fasc. monitorio) CP_4 reca il numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (7.00 %) e il TAEG (11.14 % comprensivo di costi di polizza e spese), il numero e le rate e il loro ammontare, con ammortamento alla francese su tasso fisso;
- il contratto n. 20096983285922 (doc. 10 monitorio) stipulato con FINDOMESTIC BANCA reca: il numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (8.20 %) e il TAEG (8.51 %), la specificazione che le rate fisse sono quantificate con ammortamento alla francese e indicazione “periodicità della rata: mensile con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente- il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese, capitale”.
Richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n.
15.130/2024 circa la non configurabilità di un effetto anatocistico (rilevante sia come violazione dell'art. 1283 c.c., sia sotto il profilo della indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, in quanto comportante la produzione di “interessi occulti”) nei casi di mutuo/finanziamento con ammortamento “alla francese” su tasso fisso e rata costante (che corrisponde alle modalità prescelte nel caso di specie dalle originarie parti contrattuali); i dati riportati nei tre testi contrattuali sono pienamente sufficienti a consentire al debitore di individuare i contenuti dell'impegno negoziale assunto con la sottoscrizione del formulario, anche per quel che riguarda i costi complessivi che dovrà affrontare per l'operazione creditoria. Risultando l'indicazione delle rate, del loro numero, del tasso nominale e del tasso effettivo globale, non è necessaria – sempre per la comprensione dei contenuti dell'impegno
8 negoziale, agli effetti degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB - l'aggiunta di un piano di ammortamento in cui le singole rate fisse vengano scomposte tra quota capitale e quota interessi.
2.4 - Con il terzo motivo, l'appellante afferma che il tasso di interesse di fatto applicato è diverso e superiore da quello indicato nel contratto, a causa sia delle spese e/o commissioni che la banca applica, sia dal fatto che il costo delle assicurazioni, presenti in tutti e tre i rapporti contrattuali, vengono ad incidere sul tasso di interesse;
le spese per l'assicurazione, infatti, come ha statuito più volte la Suprema Corte, devono essere ricomprese nel calcolo degli interessi, posto che il contratto assicurativo è stipulato “al fine di tutelare l'istituto finanziario” (e questo anche quando nel contratto sia scritto “facoltativo”) e l'assicurazione coeva al contratto di finanziamento non può mai essere considerata facoltativa e deve dunque essere ricompresa nel calcolo degli interessi.
Nel caso di specie, il TAEG applicato in tutti e tre i rapporti contrattuali è diverso e superiore a quello indicato nei contratti, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
Anche questo terzo motivo è da respingere.
Nei primi due contratti (ex UNICREDIT) è specificato che il TAEG è calcolato come comprensivo anche dei costi di assicurazione;
le perizie di parte al riguardo nulla specificano di come avrebbe dovuto effettuarsi diversamente il calcolo, comprendendovi il costo del premio assicurativo e le altre spese contrattuali specificate in contratto, onde pervenire ad una diversa quantificazione del TAEG rispetto a quello emergente dal testo contrattuale, sicchè una CTU sul punto si rivela come meramente esplorativa.
Il contratto ex FINDOMESTIC non prevede l'inserimento nel TAEG del costo del premio assicurativo facoltativo (dichiarato tale nella modulistica, art. 13 condizioni generali di contratto), ma nessun rilievo viene mosso dall'appellante al riguardo circa il fatto che la polizza assicurativa (non obbligatoria per legge perché non è un'operazione con cessione del quinto) debba essere, in realtà, qualificato come “servizio accessorio connesso” ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 2, TUB, e neppure la perizia di parte chiarisce come avrebbe dovuto effettuarsi diversamente il calcolo del TAEG, in modo da raggiungere la diversa percentuale dell'8,513 % anziché quello, riportato nel modulo contrattuale, dell'8,20 %; ed anche in questo caso, quindi, lo svolgimento di una consulenza contabile verrebbe a supplire, in modo senz'altro inammissibile, un onere di allegazione della parte circa le ragioni dell'eccepita invalidità della clausola relativa agli interessi.
9 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_2
2176 / 2023, emessa dal Tribunale di Torino in data 23.05.2023; con atto di citazione notificato in data 22.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1550 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM SE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
MARENZIO 24 50127 FIRENZE;
- appellante contro
quale mandataria di (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo Studio in INDIRIZZO TELEMATICO;
- parte appellata
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare:
- In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire della;
CP_1
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il CP_3
capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
- Con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese e conseguente condanna delle spese di primo grado a carico della parte ivi attrice;
- In via processuale si chiede rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta in primo grado e non ammessa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Per parte appellata:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
2 1.1 – ha concluso tre distinti contratti di finanziamento: Parte_1
- il contratto n. 00000101691139 stipulato con , in relazione al quale risulterebbe CP_4 debitore per il residuo di € 11.113,54;
- il contratto n. 00000101691138 stipulato sempre con , in relazione al quale CP_4 risulterebbe debitore per il residuo di € 16.303,45;
- il contratto n. 20096983285922 stipulato con FINDOMESTIC BANCA, in relazione al quale risulterebbe debitore per il residuo di € 21.583,03.
1.2 – Assumendo di essersi resa cessionaria, rispettivamente, da dei crediti CP_4
relativi ai primi due contratti di finanziamento in data 22.03.2021 e da FINDOMESTIC
BANCA del credito relativo al terzo contratto in data 17.12.2020, Controparte_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 3374/2022, per un importo di complessivi € 49.000,02 oltre interessi e spese.
1.3 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire di parte convenuta opposta dato che non vi sarebbe stata prova della cessione dei crediti (a) e nel merito, la nullità della clausola relativa agli interessi per l'illegittimità del sistema di calcolo, comportante sicuramente (sic) “anatocismo; - così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura” (così pag. 2 della citazione in opposizione), con riserva di illustrare nel prosieguo il contenuto delle eccezioni (così pagg. 2-3: “Il tutto come la parte attrice si riserva di dimostrare in corso di causa non avendo, visti i tempi estremamente ristretti per
l'opposizione, il tempo materiale, allo stato delle cose di far periziare i contratti”).
si costituiva contestando le tesi dell'opponente: eccepiva CP_5 Controparte_1
anzitutto la nullità della citazione in quanto generico e indeterminato e contestava l'eccezione di parte attrice opponente sul difetto di legittimazione attiva vista la produzione, già in sede monitoria, degli atti di cessione dei crediti unitamente al relativo elenco dei crediti ceduti;
evidenziava poi la genericità delle eccezioni dell'opponente relative alla asserita presenza di un'errata applicazione del calcolo di interessi, anatocismo, interessi occulti, indeterminatezza e probabile usura dei contratti.
1.5 - In occasione della prima udienza del 9.12.2022, l'opponente depositava tre perizie econometriche da cui – a suo dire - si evinceva:
3 - che per tutti e tre i contratti non era indicato se il calcolo degli interessi sarebbe avvenuto in regime di capitalizzazione semplice o, come poi verificato, composta;
- nei due contratti stipulati con , il TAN effettivo applicato era pari al 7,2290% CP_4
ed era quindi superiore al TAN contrattualmente dichiarato (7,0%);
- nel contratto stipulato con FINDOMESTIC BANCA, il TAEG effettivo applicato era pari al
8,513 % ed era quindi superiore al TAEG contrattualmente dichiarato (8,20%).
1.6 – Concessa la provvisoria esecutività, con sent. n. 2176/2023, pubblicata il 23.05.2023, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituiva la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria era sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiedeva, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La prova della cessione del credito poteva dunque essere data in vari modi, come, ad es., con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto e con la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche. Nel caso di specie, aveva prodotto i CP_1
contratti di cessione per intero, gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la specifica indicazione dei crediti ceduti, l'elenco delle singole posizioni cedute e la lettera della cedente FINDOMESTIC relativa ad uno dei tre rapporti azionati. Le cessioni erano datate 17.12.2020 e 22.03.2021, mentre il decreto ingiuntivo 3374/2022 era stato emesso il successivo 16.05.2022;
- anche l'eccezione di nullità degli interessi per applicazione errata e illegittima del calcolo degli stessi, e più in particolare anatocismo, interessi occulti, indeterminatezza e probabile usura era infondata: la scelta dell'ammortamento “alla francese” non comporta di per sé una violazione dell'art. 1283 cc, non implicando necessariamente un fenomeno di anatocismo, e le deduzioni in punto interesse composto portato dal piano di ammortamento alla francese non erano condivisibili posto che tale piano non implicava la produzione di interessi anatocistici e per di più nei contratti era indicato chiaramente il
4 costo complessivo ricadente sul debitore nonché il TAN, cosicché non si poteva ritenere sussistente alcun profilo di indeterminatezza;
- le ulteriori contestazioni concernenti l'usurarietà degli interessi erano affatto generiche non essendo allegato alcun elemento sulla base del quale ritenere che si potesse ritenere un'ipotesi di usura.
2. – L'appello di . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1 - ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., poiché in esso manca la pars contruens dell'impugnazione (l'appellante si sarebbe limitato ad impugnare la sentenza replicando le stesse eccezioni proposte in primo grado e senza indicare le parti in cui la sentenza andrebbe riformata e i motivi per i quali la stessa risulterebbe viziata) e dell'art. 348 bis c.p.c. perché è manifestamente infondato in quanto le doglianze dell'appellante sono smentite dai documenti prodotti.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, l'art. 348 bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. 149/2022, con effetto per i giudizi pendenti in grado d'appello dal 1.03.2023 (art. 35, co. 4, d.lgs. cit.).
Quanto al profilo dell'inosservanza dell'art. 342 c.p.c., e come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dall'appellante in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il parametro della specificità richiesto anche dal nuovo art. 342 c.p.c., riformato dal d.lgs. 149/2022. Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
2.2 - Con il primo motivo, articolato su due punti, l'appellante rinnova l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , che non avrebbe dato prova di essere titolare dei crediti CP_1
5 azionati in via monitoria: non è infatti sufficiente l'esibizione della sola inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, essendo necessario che venga eseguita l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 4 l. 130/1999 e nella fattispecie, la banca non ha prodotto le visure Camerali di ogni cedente e/o del cessionario.
La cessionaria, inoltre, deve anche dimostrare che quello specifico credito è stato da lei acquistato, producendo il contratto di cessione, indicando specificamente a che categoria appartiene il singolo credito ceduto, così da consentire senza incertezze di ritenere che il credito azionato sia stato ricompreso nella cessione, e l'elenco dei crediti ceduti dove sia riportato il nominativo del debitore o i dati del contratto necessari per affermare, senza incertezze, che il credito vi si sia ricompreso;
nel caso in esame, le produzioni di CP_1
sarebbero insufficienti in quanto è stato depositato il contratto di cessione, nel quale, tuttavia, non è inserito l'elenco dei crediti che si asserisce avere ceduto e gli elenchi dei crediti prodotti sono privi di alcun riferimento ad un contratto di cessione (non vi è infatti la prova che i crediti ivi menzionati ricomprendano anche quelli ceduti da e da CP_4
FINDOMESITC, per cui ora è processo).
Il motivo è infondato sotto tutti e tre i profili in cui è stato articolato.
2.2.1 – L'iscrizione a Registro Imprese della cessione tra intermediari finanziari di rapporti giuridici individuabili in blocco, prevista dall'art. 58, co. 2, TUB, richiamato dall'art. 4 l.
130/99, non è – al pari della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale – elemento perfezionativo della cessione stessa, che deve intendersi perfetta con il semplice consenso sul contratto di cessione, conforme il principio consensualistico (art. 1376 c.c.).
Infatti, tanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, quanto l'iscrizione a Registro Imprese assolvono la stessa funzione di comunicazione ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione “in blocco” dei crediti, che nella disciplina di diritto comune della cessione del credito assolvono la notifica o l'accettazione del debitore ceduto: e così come la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione non incidono sul perfezionamento della vicenda traslativa del credito, allo stesso modo gli adempimenti pubblicitari previsti dal regime speciale dettato dall'art. 58, co. 3, TUB non rilevano ai fini del perfezionamento della cessione.
2.2.2 – Ora, l'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, al suo creditore attuale, e dunque per far sì che
6 l'obbligato non corra il rischio di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
Nel caso di specie, le lettere raccomandate di comunicazione dell'avvenuta cessione, con le relative ricevute di ritorno (doc. 5 fasc. monitorio, comunicazione 22.03.2021 cessione contratti n. 00000101691138 e n. 00000101691139 con , ricevuta ritirata il CP_4
21.05.2024, doc. 6; doc. 12 fasc. monitorio, comunicazione 17.12.2020 cessione contratto n. 20096983285922 con FINDOMESTIC, ricevuta ritirata il 12.02.2021 dalla moglie del
, doc. 13), recano tutte gli estremi (a) dei contratti originari di finanziamento da cui Pt_1
origina il credito ceduto e (b) dei relativi contratti di cessione in blocco dei crediti ex art. 58
TUB: ciò che consente inequivocabilmente al debitore ceduto di comprendere quale suo debito sia stato trasferito, con che atto di autonomia privata e in favore di chi.
2.3 - Con il secondo motivo, l'appellante sottolinea che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare l'omessa indicazione nel contratto del metodo di calcolo degli interessi, violando così i principi di determinatezza e di buona fede ed impendendo ad esso mutuatario, come contraente debole, di sapere quale calcolo sarebbe stato applicato. Non si è mai sostenuto che vi fosse un problema di anatocismo, bensì che, ferma restando la regolarità del sistema di ammortamento “alla francese”, la banca avrebbe dovuto indicare se il calcolo degli interessi era effettuato con un metodo semplice o composto;
nella fattispecie, gli istituti avrebbero occultato l'esistenza di una capitalizzazione composta (che è l'effetto di un algoritmo di cui la banca non indica in contratto gli elementi costitutivi). L'indicazione del
TAN è un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione ed il regime finanziario adottato;
l'utilizzo di una capitalizzazione composta comporta una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e, quindi, più oneroso e dunque, a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, vi sarà un costo del tutto diverso, che risulterà più alto in regime di capitalizzazione composta;
mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta
(in presenza della quale il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione).
7 Il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile: debbono, quindi, sanzionarsi con la nullità relativa del tasso di interesse i contratti che non abbiano una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto dovendosi tener conto anche dei c.d. “interessi occulti”, tale dovendosi considerare, il difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi derivante dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.
Mancherebbe, inoltre, il piano di ammortamento.
Anche questo motivo si rivela infondato.
Ed invero:
- il contratto n. 00000101691139 stipulato con (doc. 3 fasc. monitorio) reca il CP_4 numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (7.00 %) e il TAEG (11.18 % comprensivo di costi di polizza e spese), il numero e le rate e il loro ammontare, con ammortamento alla francese su tasso fisso;
- il contratto n. 00000101691138 stipulato sempre con (doc. 10 fasc. monitorio) CP_4 reca il numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (7.00 %) e il TAEG (11.14 % comprensivo di costi di polizza e spese), il numero e le rate e il loro ammontare, con ammortamento alla francese su tasso fisso;
- il contratto n. 20096983285922 (doc. 10 monitorio) stipulato con FINDOMESTIC BANCA reca: il numero e l'ammontare delle rate fisse, il TAN (8.20 %) e il TAEG (8.51 %), la specificazione che le rate fisse sono quantificate con ammortamento alla francese e indicazione “periodicità della rata: mensile con ammortamento alla francese, ossia rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente- il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese, capitale”.
Richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n.
15.130/2024 circa la non configurabilità di un effetto anatocistico (rilevante sia come violazione dell'art. 1283 c.c., sia sotto il profilo della indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, in quanto comportante la produzione di “interessi occulti”) nei casi di mutuo/finanziamento con ammortamento “alla francese” su tasso fisso e rata costante (che corrisponde alle modalità prescelte nel caso di specie dalle originarie parti contrattuali); i dati riportati nei tre testi contrattuali sono pienamente sufficienti a consentire al debitore di individuare i contenuti dell'impegno negoziale assunto con la sottoscrizione del formulario, anche per quel che riguarda i costi complessivi che dovrà affrontare per l'operazione creditoria. Risultando l'indicazione delle rate, del loro numero, del tasso nominale e del tasso effettivo globale, non è necessaria – sempre per la comprensione dei contenuti dell'impegno
8 negoziale, agli effetti degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB - l'aggiunta di un piano di ammortamento in cui le singole rate fisse vengano scomposte tra quota capitale e quota interessi.
2.4 - Con il terzo motivo, l'appellante afferma che il tasso di interesse di fatto applicato è diverso e superiore da quello indicato nel contratto, a causa sia delle spese e/o commissioni che la banca applica, sia dal fatto che il costo delle assicurazioni, presenti in tutti e tre i rapporti contrattuali, vengono ad incidere sul tasso di interesse;
le spese per l'assicurazione, infatti, come ha statuito più volte la Suprema Corte, devono essere ricomprese nel calcolo degli interessi, posto che il contratto assicurativo è stipulato “al fine di tutelare l'istituto finanziario” (e questo anche quando nel contratto sia scritto “facoltativo”) e l'assicurazione coeva al contratto di finanziamento non può mai essere considerata facoltativa e deve dunque essere ricompresa nel calcolo degli interessi.
Nel caso di specie, il TAEG applicato in tutti e tre i rapporti contrattuali è diverso e superiore a quello indicato nei contratti, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
Anche questo terzo motivo è da respingere.
Nei primi due contratti (ex UNICREDIT) è specificato che il TAEG è calcolato come comprensivo anche dei costi di assicurazione;
le perizie di parte al riguardo nulla specificano di come avrebbe dovuto effettuarsi diversamente il calcolo, comprendendovi il costo del premio assicurativo e le altre spese contrattuali specificate in contratto, onde pervenire ad una diversa quantificazione del TAEG rispetto a quello emergente dal testo contrattuale, sicchè una CTU sul punto si rivela come meramente esplorativa.
Il contratto ex FINDOMESTIC non prevede l'inserimento nel TAEG del costo del premio assicurativo facoltativo (dichiarato tale nella modulistica, art. 13 condizioni generali di contratto), ma nessun rilievo viene mosso dall'appellante al riguardo circa il fatto che la polizza assicurativa (non obbligatoria per legge perché non è un'operazione con cessione del quinto) debba essere, in realtà, qualificato come “servizio accessorio connesso” ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 2, TUB, e neppure la perizia di parte chiarisce come avrebbe dovuto effettuarsi diversamente il calcolo del TAEG, in modo da raggiungere la diversa percentuale dell'8,513 % anziché quello, riportato nel modulo contrattuale, dell'8,20 %; ed anche in questo caso, quindi, lo svolgimento di una consulenza contabile verrebbe a supplire, in modo senz'altro inammissibile, un onere di allegazione della parte circa le ragioni dell'eccepita invalidità della clausola relativa agli interessi.
9 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_2
2176 / 2023, emessa dal Tribunale di Torino in data 23.05.2023; con atto di citazione notificato in data 22.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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