CA
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Michele Barbaro)
[...] appellanti
E
(avv. Controparte_1
TI ME, UC AN, NC LO e OS UZ) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a ordinanza ingiunzione. Illeciti amministrativi in materia di lavoro.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' di ha addebitato all'epigrafato Controparte_1 CP_1 condominio e al suo amministratore di aver occupato tre lavoratori ( Persona_1
, ) senza denunciarne ritualmente l'assunzione e Persona_2 Persona_3
Pag. 1 di 10 senza aver consegnato loro né i prospetti paga, né la dichiarazione contenenti i dati di assunzione. Ha sanzionato l'amministratore in qualità di trasgressore e il condominio in qualità di obbligato in solido, ai sensi: a) dell'art. 9 bis, c. 2, della l. n. 608/1996; b) dell'art. 21, c. 1, della l. n. 264/1949; c) dell'art. 1, cc. 1 e 2, della l. n. 4/1953 e dell'art. 39, c. 5, dl d.l. 122/2008; d) dell'art. 4 bis, c. 2, del d.lgs. n. 181/2000; e) dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002.
2. Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso che essi hanno proposto il 31.10.2012 contro la susseguente ordinanza ingiunzione. Riportando nell'epigrafe della sentenza il nome del solo trasgressore, il tribunale gli ha rimproverato di essersi limitato a contestare le risultanze dell'accertamento ispettivo propedeutico all'ordinanza ingiunzione, senza però assolvere l'onere di “ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale” che è stato redatto dagli organi pubblici di vigilanza.
Ha posto a suo carico le spese di lite.
3. Gli opponenti impugnano la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. L' convenuto ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato.
5. Il Collegio, presenti i difensori delle parti alla prima udienza del 18.9.2025, ha rinviato la causa all'udienza del 25.11.2025 che ha trattato nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.: acquisite le note depositate dal solo appellato, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Gli appellanti denunciano, innanzitutto, la nullità della gravata sentenza per omessa motivazione. Lamentano che il tribunale ha omesso di esaminare le
“argomentazioni” e le prove che essi avevano addotto a sostegno dell'opposizione e, così facendo, ha esposto una motivazione solo apparente che non consente di percepire il fondamento della sua decisione.
6.l. La doglianza è fondata.
6.2. Il tribunale ha infatti imputato alla parte opponente di non aver offerto una ricostruzione diversa dei fatti verbalizzati dagli ispettori, ma ha del tutto trascurato di
Pag. 2 di 10 indicare quali sono tali fatti e, soprattutto, quali sono i motivi di opposizione rispetto ad essi1.
6.3. La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei fatti oggetto di controversia dei quali, per l'appunto, la sentenza non fa menzione, limitandosi all'esposizione di principi generali e affidando ad apodittiche e generiche affermazioni l'applicazione di quegli stessi principi al caso in esame. Il tribunale non ha invero indicato quali sono le infrazioni imputate alle parti ingiunte;
né quali sono le argomentazioni, in fatto e in diritto, poste a base dell'opposizione proposta;
né quali sono le ragioni per cui ha ritenuto che quelle argomentazioni non meritano accoglimento. Sicché la motivazione si rivela apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata2.
7. La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni che erano state sollevate dai ricorrenti e che sono state riproposte in appello3.
8. Essi eccepiscono, in primo luogo e “in via preliminare”, l'intempestività della sanzione amministrativa perché irrogata oltre il termine di 90 giorni che è previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981. 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 2 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. V. anche Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice…”. 3 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.
Pag. 3 di 10 8.1. Sostengono che quel termine decadenziale debba computarsi dalla data in cui consegnarono agli ispettori la documentazione che avevano richiesto in merito ai lavoratori sentiti in occasione dell'accertamento ispettivo.
8.2. L'eccezione è infondata, in diritto, alla stregua dell'insegnamento ermeneutico secondo cui la legittimità della durata dell'accertamento dell'infrazione amministrativa va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione. Sicché non assumono rilievo, di per sé sole, la data dell'accesso ispettivo o quella successiva di invio della documentazione richiesta dagli ispettori. Occorre invece avere riguardo agli accertamenti compiuti, alla pluralità delle violazioni contestate e al numero dei soggetti coinvolti4.
8.3. In fatto, la tempestività della contestazione si apprezza avuto riguardo alla circostanza che, dopo l'accesso della Guardia di finanza del 5.3.2010 e a seguito della richiesta di documentazione da parte dell' del 2.8.2010, il Controparte_1 condominio appellante sostiene di averla inviata “in data 6 settembre 2010”.
Sennonché: a) la lettera di “consegna documentazione” relativa ad uno dei tre lavoratori 4 Cfr. tra le tante: 1) Cass. 23608/2009: “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione in relazione alla data di notifica del verbale di accertamento, senza che assumesse rilievo la data di accesso al cantiere o quella successiva di invio della documentazione da parte dell'impresa, attesa la complessità degli accertamenti compiuti, relativi ad una molteplicità di violazioni e a numerosi lavoratori)”; 2) Cass. 5921/2005: “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli
"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.). Pertanto, nella ipotesi della comunicazione tardiva dell'assunzione del lavoratore alla sezione circoscrizionale dell'impiego - prevista dall'art. 9 bis, secondo comma, del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - il "dies a quo" per la notifica degli estremi della violazione non coincide con la medesima comunicazione tardiva, ancorché essa risulti inviata non solo all'ufficio di collocamento, che ne è destinatario, ma anche all'organo addetto al controllo (quale il servizio ispettivo del lavoro)”.
Pag. 4 di 10 coinvolti nell'ispezione (“ ”) ed allegata al ricorso come “doc. 8”, reca la Persona_1 data del 1.4.2011; b) è del 27.4.2011, poi, il verbale di audizione dei “consulenti del
” allegato al ricorso come “doc. 9”; c) il “doc. 10” consta di una nota Parte_2 dell'amministratore del condominio del 26.8.2010 che preannuncia che avrebbe esibito
“in data 6.9.2010” la “documentazione richiesta”. Sicché, non è provato che l'intero compendio della documentazione relativa ai rapporti con i tre lavoratori oggetto d'ispezione sia stata in effetti trasmessa il 6.9.2010.
8.4. A ciò si deve comunque aggiungere che, in base a quanto dedotto dai ricorrenti, solo con uno di quei lavoratori ( ) essi riconobbero, in fase Persona_1 amministrativa, di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato, mentre sostennero che con gli altri due avevano intrattenuto rapporti “di lavoro occasionale”. Ciò rese quindi necessario l'approfondimento istruttorio che indusse l'ente appellato all'escussione di informatori (“condomini del Villaggio”) nelle date del 10.11.2010 e, infine, del 24.11.2010. E pertanto, anche a voler considerare quest'ultimo atto di indagine, il verbale di accertamento datato 3.2.2011 e notificato a mezzo posta l'11.2.2011 risulta tempestivo, proprio perché fu inviato nel termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 dianzi citato per la notifica degli “estremi della violazione”.
9. Gli appellanti denunciano, in secondo luogo e “ancora in via preliminare”, la “violazione del diritto difesa” poiché addebitano all'ente appellato di aver immotivatamente trascurato gli “scritti difensivi” che essi avevano presentato “in sede amministrativa”. In particolare, lamentano che l'ente non abbia considerato il pagamento “in misura minima” che avevano eseguito allo scopo di estinguere la sanzione elevata nel verbale di accertamento.
9.1. La censura è infondata alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale che reputa irrilevanti in sede giudiziale i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa. Ciò in quanto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione successivamente emessa investe il giudice della cognizione del rapporto controverso, imponendogli di valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa anche ove, in quella sede, non siano state esaminate o siano state immotivatamente respinte.
Pag. 5 di 10 9.2. A tal proposito è sufficiente il richiamo ai principi espressi dalle Sezioni
Unite della Cassazione, con sentenza n. 1786/20105.
9.3. Quanto poi all'efficacia estintiva che gli appellanti attribuiscono al pagamento della sanzione in misura ridotta: a) si reputa, in diritto, che quell'effetto si produca solo quando al pagamento si accompagni anche la tempestiva
“regolarizzazione” delle inadempienze sanzionate;
b) si constata, in fatto, che di tale regolarizzazione (mediante l'adempimento degli obblighi evasi) non è stata fornita prova con riferimento ai rapporti di lavoro con tutti e tre i ridetti prestatori, e, anzi, gli stessi appellanti ammettono di non aver provveduto alla regolarizzazione relativamente a due di essi, con i quali negano di aver mai intrattenuto rapporti di lavoro subordinato.
10. In terzo luogo, gli appellanti invocano l'applicazione “della disciplina dell'art. 4 L. n. 183/2010 più favorevole di quella di cui all'art. 3 d.l. n. 12/2002”.
Sostengono: 1) quanto al lavoratore , che “al momento dell'ispezione questi Persona_1 era stato regolarizzato con contratto di lavoro subordinato”; 2) quanto a “ e Per_3
”, che i loro rapporti di lavoro erano “di natura autonoma occasionale”. Per_2
10.1. Sennonché la denuncia di assunzione del in relazione al periodo Per_1 oggetto di contestazione che è compreso tra il 6.11.2006 e il 5.11.2007, è stata eseguita solo il 24.3.2011, per come risulta dal “doc. 6” allegato dai ricorrenti. Non era stata, dunque, già effettuata “al momento dell'ispezione” e, pertanto, non può garantire ai ricorrenti l'accesso al più mite regime sanzionatorio che invocano6. Ciò anche perché lo stesso lavoratore era stato regolarmente assunto a tempo indeterminato dal
Pag. 6 di 10 condominio solo il 19.3.2008 e questa sua assunzione come lavoratore subordinato non
è valsa a far emergere i pregressi rapporti sommersi, ma ad instaurarne uno del tutto nuovo.
10.2. Inoltre, l'art. 3, c. 4, del d.l. 12/2002, nella formulazione introdotta dal
“collegato lavoro”, esclude la sanzione per il caso di rapporti di lavoro che, pur non essendo stati formalizzati, siano stati comunque denunciati a fini contributivi. Ma, nel caso in esame, non c'è prova che i rapporti di lavoro con i prestatori e Per_2 Per_3 fossero stati denunciati a fini contributivi o che risultassero dalle scritture contabili obbligatorie. Ed invero, i contratti allegati sub “doc. 7” dagli appellanti, a riscontro della dedotta formalizzazione dei rapporti di lavoro autonomo con i due prestatori, sono privi di data certa, siccome a ragione eccepisce l' , e quindi, ai sensi dell'art. CP_1
2704 c.c., non possono essergli opposti.
11. Con riguardo a questi due prestatori, gli appellanti sostengono, in quarto luogo, che i loro rapporti non abbiano avuto natura subordinata e, pertanto, non siano assoggettati alle norme che si contestano violate. A riprova della natura autonoma delle prestazioni occasionali rese dagli stessi, richiamano i “contratti di collaborazione autonoma ex art. 222 c.c.” che hanno prodotto e le testimonianze escusse dal tribunale.
11.1. Il rilievo non merita seguito.
11.2. Si è già detto dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta, in quanto priva di data di certa. A tal proposito, va rimarcata, d'accordo con l'appellato, la circostanza che i due lavoratori, sentiti in sede ispettiva, dichiararono di non aver in realtà sottoscritto alcun contratto relativo al periodo in contestazione, avvalorando così
i dubbi sulla data in cui sono stati effettivamente sottoscritti i documenti prodotti dagli opponenti per dimostrare i rapporti di lavoro autonomo con gli stessi lavoratori.
11.3. In ordine, poi, alle testimonianze dei due lavoratori (che, in giudizio, hanno confermato il carattere occasionale delle loro prestazioni lavorative e l'assenza di assoggettamento alle direttive dell'amministratore del condominio), se ne constata il contrasto con le dichiarazioni che essi avevano reso in fase di accertamento amministrativo. Il aveva infatti riferito di aver lavorato con continuità come Per_2 addetto alla raccolta dei rifiuti nel parco condominiale, rispettando un orario di lavoro predeterminato, prendendo ordini dall'amministratore del condominio e percependo una retribuzione giornaliera fissa, nell'ambito di un rapporto che, alla stregua di tali
Pag. 7 di 10 elementi (rivelatori dell'assenza di autonomia del prestatore e del suo inserimento nell'organizzazione altri), va riconosciuto di lavoro subordinato7. Analoghe dichiarazioni aveva reso anche l' , con riferimento alle medesime mansioni, alle Per_3 modalità di esecuzione della prestazione, all'orario di lavoro, all'assoggettamento alle direttive e agli ordini dell'amministratore del che lo retribuiva Parte_2 regolarmente. L'evidenziato contrasto si presta ad essere superato attribuendo maggiore rilevanza probatoria alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva8. Ciò in ragione, da un canto, dell'effetto sorpresa che di norma favorisce la raccolta di informazioni genuine e, d'altro canto, in ragione dell'assenza di plausibili motivazioni che, nella specie, avrebbero indotto i due lavoratori a fornire indicazioni inesatte agli ispettori circa le modalità e i tempi di svolgimento del loro rapporto lavorativo.
12. Il quinto motivo di opposizione, formulato “in via subordinata”, si incentra
“sulla misura delle sanzioni amministrative” che, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto essere quantificata in base all'art. 8 L. 689/1981 in considerazione della pluralità delle violazioni contestate. Invocano, inoltre, l'applicazione del “minimo edittale ex art. 11 L. n. 689/81”.
12.1. La prima richiesta è infondata perché l'invocato cumulo giuridico delle sanzioni si applica solo nel caso in cui con una sola azione si violino più norme, ma nel caso di specie sono state sanzionate le assunzioni irregolari di tre lavoratori e le autonome omissioni (di denuncia, di consegna delle buste paga, di consegna della
Pag. 8 di 10 lettera di assunzione) di cui gli opponenti si sono resi responsabili in distinti momenti del rapporto con ciascuno di quei lavoratori9.
12.2. La seconda richiesta è inammissibile perché del tutto immotivata. Non si confronta, invero, con le indicazioni di calcolo delle sanzioni inflitte esposte nell'ordinanza ingiunzione opposta;
non offre argomentazioni a sostegno di una diversa commisurazione;
non indica né giustifica l'adozione di differenti criteri di computo.
13. L'ultimo rilievo degli appellanti, con il quale essi denunciano che la condanna al pagamento delle spese processuali è stata emessa solo nei confronti del trasgressore e non anche del condominio obbligato in solido, è assorbito dalla riconosciuta nullità della sentenza appellata e dalla conseguente necessità di regolamentare ex novo le spese del doppio grado di giudizio10.
13.1. Esse seguono la soccombenza e si pongono quindi a carico di entrambi gli opponenti, in solido.
13.2. Nella liquidazione si ha riguardo: a) all'importo complessivo dell'ordinanza ingiunzione opposta (34,737 euro, così quantificato in ragione dell'eseguito pagamento parziale di 12.537,50 euro); b) ai compensi prossimi ai medi del relativo scaglione, fissati dal DM Giustizia n. 55/2014; c) alla riduzione che è prevista dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 149/2015, perché l'amministrazione si è costituita in entrambi i gradi con propri funzionari.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dal con ricorso Parte_2 depositato il 10/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 815/2022, pubblicata in data 28/09/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto: a) dichiara nulla la sentenza appellata;
b) rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dagli appellanti;
c) li condanna a rifondere a controparte le spese processuali di primo grado che liquida in 6.000 euro oltre rimborsi e accessori di legge;
2. Condanna gli appellanti a rifondere a controparte le spese del grado di appello che liquida in 7.900 euro, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Così massimata: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”. 6 Cass. 33644/2022: “In tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della l. n. 183 del 2010, la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, si applica solo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea del lavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere il lavoro sommerso”. 7 Cass. 9251/2010: “Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro”. Cass. 5645/2009: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale …”. 8 Cfr. ex multis, in motivazione, Cass. n. 3527/2001, n. 24128/2007 e n. 18551/2012. 9 Cass. 10775/2017: “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato nella misura massima la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione per l'assunzione di più lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro)”. 10 Cass. 23132/2021: “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Michele Barbaro)
[...] appellanti
E
(avv. Controparte_1
TI ME, UC AN, NC LO e OS UZ) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a ordinanza ingiunzione. Illeciti amministrativi in materia di lavoro.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' di ha addebitato all'epigrafato Controparte_1 CP_1 condominio e al suo amministratore di aver occupato tre lavoratori ( Persona_1
, ) senza denunciarne ritualmente l'assunzione e Persona_2 Persona_3
Pag. 1 di 10 senza aver consegnato loro né i prospetti paga, né la dichiarazione contenenti i dati di assunzione. Ha sanzionato l'amministratore in qualità di trasgressore e il condominio in qualità di obbligato in solido, ai sensi: a) dell'art. 9 bis, c. 2, della l. n. 608/1996; b) dell'art. 21, c. 1, della l. n. 264/1949; c) dell'art. 1, cc. 1 e 2, della l. n. 4/1953 e dell'art. 39, c. 5, dl d.l. 122/2008; d) dell'art. 4 bis, c. 2, del d.lgs. n. 181/2000; e) dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002.
2. Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso che essi hanno proposto il 31.10.2012 contro la susseguente ordinanza ingiunzione. Riportando nell'epigrafe della sentenza il nome del solo trasgressore, il tribunale gli ha rimproverato di essersi limitato a contestare le risultanze dell'accertamento ispettivo propedeutico all'ordinanza ingiunzione, senza però assolvere l'onere di “ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale” che è stato redatto dagli organi pubblici di vigilanza.
Ha posto a suo carico le spese di lite.
3. Gli opponenti impugnano la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. L' convenuto ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato.
5. Il Collegio, presenti i difensori delle parti alla prima udienza del 18.9.2025, ha rinviato la causa all'udienza del 25.11.2025 che ha trattato nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.: acquisite le note depositate dal solo appellato, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Gli appellanti denunciano, innanzitutto, la nullità della gravata sentenza per omessa motivazione. Lamentano che il tribunale ha omesso di esaminare le
“argomentazioni” e le prove che essi avevano addotto a sostegno dell'opposizione e, così facendo, ha esposto una motivazione solo apparente che non consente di percepire il fondamento della sua decisione.
6.l. La doglianza è fondata.
6.2. Il tribunale ha infatti imputato alla parte opponente di non aver offerto una ricostruzione diversa dei fatti verbalizzati dagli ispettori, ma ha del tutto trascurato di
Pag. 2 di 10 indicare quali sono tali fatti e, soprattutto, quali sono i motivi di opposizione rispetto ad essi1.
6.3. La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei fatti oggetto di controversia dei quali, per l'appunto, la sentenza non fa menzione, limitandosi all'esposizione di principi generali e affidando ad apodittiche e generiche affermazioni l'applicazione di quegli stessi principi al caso in esame. Il tribunale non ha invero indicato quali sono le infrazioni imputate alle parti ingiunte;
né quali sono le argomentazioni, in fatto e in diritto, poste a base dell'opposizione proposta;
né quali sono le ragioni per cui ha ritenuto che quelle argomentazioni non meritano accoglimento. Sicché la motivazione si rivela apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata2.
7. La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni che erano state sollevate dai ricorrenti e che sono state riproposte in appello3.
8. Essi eccepiscono, in primo luogo e “in via preliminare”, l'intempestività della sanzione amministrativa perché irrogata oltre il termine di 90 giorni che è previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981. 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 2 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. V. anche Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice…”. 3 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.
Pag. 3 di 10 8.1. Sostengono che quel termine decadenziale debba computarsi dalla data in cui consegnarono agli ispettori la documentazione che avevano richiesto in merito ai lavoratori sentiti in occasione dell'accertamento ispettivo.
8.2. L'eccezione è infondata, in diritto, alla stregua dell'insegnamento ermeneutico secondo cui la legittimità della durata dell'accertamento dell'infrazione amministrativa va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione. Sicché non assumono rilievo, di per sé sole, la data dell'accesso ispettivo o quella successiva di invio della documentazione richiesta dagli ispettori. Occorre invece avere riguardo agli accertamenti compiuti, alla pluralità delle violazioni contestate e al numero dei soggetti coinvolti4.
8.3. In fatto, la tempestività della contestazione si apprezza avuto riguardo alla circostanza che, dopo l'accesso della Guardia di finanza del 5.3.2010 e a seguito della richiesta di documentazione da parte dell' del 2.8.2010, il Controparte_1 condominio appellante sostiene di averla inviata “in data 6 settembre 2010”.
Sennonché: a) la lettera di “consegna documentazione” relativa ad uno dei tre lavoratori 4 Cfr. tra le tante: 1) Cass. 23608/2009: “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione in relazione alla data di notifica del verbale di accertamento, senza che assumesse rilievo la data di accesso al cantiere o quella successiva di invio della documentazione da parte dell'impresa, attesa la complessità degli accertamenti compiuti, relativi ad una molteplicità di violazioni e a numerosi lavoratori)”; 2) Cass. 5921/2005: “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli
"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.). Pertanto, nella ipotesi della comunicazione tardiva dell'assunzione del lavoratore alla sezione circoscrizionale dell'impiego - prevista dall'art. 9 bis, secondo comma, del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - il "dies a quo" per la notifica degli estremi della violazione non coincide con la medesima comunicazione tardiva, ancorché essa risulti inviata non solo all'ufficio di collocamento, che ne è destinatario, ma anche all'organo addetto al controllo (quale il servizio ispettivo del lavoro)”.
Pag. 4 di 10 coinvolti nell'ispezione (“ ”) ed allegata al ricorso come “doc. 8”, reca la Persona_1 data del 1.4.2011; b) è del 27.4.2011, poi, il verbale di audizione dei “consulenti del
” allegato al ricorso come “doc. 9”; c) il “doc. 10” consta di una nota Parte_2 dell'amministratore del condominio del 26.8.2010 che preannuncia che avrebbe esibito
“in data 6.9.2010” la “documentazione richiesta”. Sicché, non è provato che l'intero compendio della documentazione relativa ai rapporti con i tre lavoratori oggetto d'ispezione sia stata in effetti trasmessa il 6.9.2010.
8.4. A ciò si deve comunque aggiungere che, in base a quanto dedotto dai ricorrenti, solo con uno di quei lavoratori ( ) essi riconobbero, in fase Persona_1 amministrativa, di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato, mentre sostennero che con gli altri due avevano intrattenuto rapporti “di lavoro occasionale”. Ciò rese quindi necessario l'approfondimento istruttorio che indusse l'ente appellato all'escussione di informatori (“condomini del Villaggio”) nelle date del 10.11.2010 e, infine, del 24.11.2010. E pertanto, anche a voler considerare quest'ultimo atto di indagine, il verbale di accertamento datato 3.2.2011 e notificato a mezzo posta l'11.2.2011 risulta tempestivo, proprio perché fu inviato nel termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 dianzi citato per la notifica degli “estremi della violazione”.
9. Gli appellanti denunciano, in secondo luogo e “ancora in via preliminare”, la “violazione del diritto difesa” poiché addebitano all'ente appellato di aver immotivatamente trascurato gli “scritti difensivi” che essi avevano presentato “in sede amministrativa”. In particolare, lamentano che l'ente non abbia considerato il pagamento “in misura minima” che avevano eseguito allo scopo di estinguere la sanzione elevata nel verbale di accertamento.
9.1. La censura è infondata alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale che reputa irrilevanti in sede giudiziale i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa. Ciò in quanto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione successivamente emessa investe il giudice della cognizione del rapporto controverso, imponendogli di valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa anche ove, in quella sede, non siano state esaminate o siano state immotivatamente respinte.
Pag. 5 di 10 9.2. A tal proposito è sufficiente il richiamo ai principi espressi dalle Sezioni
Unite della Cassazione, con sentenza n. 1786/20105.
9.3. Quanto poi all'efficacia estintiva che gli appellanti attribuiscono al pagamento della sanzione in misura ridotta: a) si reputa, in diritto, che quell'effetto si produca solo quando al pagamento si accompagni anche la tempestiva
“regolarizzazione” delle inadempienze sanzionate;
b) si constata, in fatto, che di tale regolarizzazione (mediante l'adempimento degli obblighi evasi) non è stata fornita prova con riferimento ai rapporti di lavoro con tutti e tre i ridetti prestatori, e, anzi, gli stessi appellanti ammettono di non aver provveduto alla regolarizzazione relativamente a due di essi, con i quali negano di aver mai intrattenuto rapporti di lavoro subordinato.
10. In terzo luogo, gli appellanti invocano l'applicazione “della disciplina dell'art. 4 L. n. 183/2010 più favorevole di quella di cui all'art. 3 d.l. n. 12/2002”.
Sostengono: 1) quanto al lavoratore , che “al momento dell'ispezione questi Persona_1 era stato regolarizzato con contratto di lavoro subordinato”; 2) quanto a “ e Per_3
”, che i loro rapporti di lavoro erano “di natura autonoma occasionale”. Per_2
10.1. Sennonché la denuncia di assunzione del in relazione al periodo Per_1 oggetto di contestazione che è compreso tra il 6.11.2006 e il 5.11.2007, è stata eseguita solo il 24.3.2011, per come risulta dal “doc. 6” allegato dai ricorrenti. Non era stata, dunque, già effettuata “al momento dell'ispezione” e, pertanto, non può garantire ai ricorrenti l'accesso al più mite regime sanzionatorio che invocano6. Ciò anche perché lo stesso lavoratore era stato regolarmente assunto a tempo indeterminato dal
Pag. 6 di 10 condominio solo il 19.3.2008 e questa sua assunzione come lavoratore subordinato non
è valsa a far emergere i pregressi rapporti sommersi, ma ad instaurarne uno del tutto nuovo.
10.2. Inoltre, l'art. 3, c. 4, del d.l. 12/2002, nella formulazione introdotta dal
“collegato lavoro”, esclude la sanzione per il caso di rapporti di lavoro che, pur non essendo stati formalizzati, siano stati comunque denunciati a fini contributivi. Ma, nel caso in esame, non c'è prova che i rapporti di lavoro con i prestatori e Per_2 Per_3 fossero stati denunciati a fini contributivi o che risultassero dalle scritture contabili obbligatorie. Ed invero, i contratti allegati sub “doc. 7” dagli appellanti, a riscontro della dedotta formalizzazione dei rapporti di lavoro autonomo con i due prestatori, sono privi di data certa, siccome a ragione eccepisce l' , e quindi, ai sensi dell'art. CP_1
2704 c.c., non possono essergli opposti.
11. Con riguardo a questi due prestatori, gli appellanti sostengono, in quarto luogo, che i loro rapporti non abbiano avuto natura subordinata e, pertanto, non siano assoggettati alle norme che si contestano violate. A riprova della natura autonoma delle prestazioni occasionali rese dagli stessi, richiamano i “contratti di collaborazione autonoma ex art. 222 c.c.” che hanno prodotto e le testimonianze escusse dal tribunale.
11.1. Il rilievo non merita seguito.
11.2. Si è già detto dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta, in quanto priva di data di certa. A tal proposito, va rimarcata, d'accordo con l'appellato, la circostanza che i due lavoratori, sentiti in sede ispettiva, dichiararono di non aver in realtà sottoscritto alcun contratto relativo al periodo in contestazione, avvalorando così
i dubbi sulla data in cui sono stati effettivamente sottoscritti i documenti prodotti dagli opponenti per dimostrare i rapporti di lavoro autonomo con gli stessi lavoratori.
11.3. In ordine, poi, alle testimonianze dei due lavoratori (che, in giudizio, hanno confermato il carattere occasionale delle loro prestazioni lavorative e l'assenza di assoggettamento alle direttive dell'amministratore del condominio), se ne constata il contrasto con le dichiarazioni che essi avevano reso in fase di accertamento amministrativo. Il aveva infatti riferito di aver lavorato con continuità come Per_2 addetto alla raccolta dei rifiuti nel parco condominiale, rispettando un orario di lavoro predeterminato, prendendo ordini dall'amministratore del condominio e percependo una retribuzione giornaliera fissa, nell'ambito di un rapporto che, alla stregua di tali
Pag. 7 di 10 elementi (rivelatori dell'assenza di autonomia del prestatore e del suo inserimento nell'organizzazione altri), va riconosciuto di lavoro subordinato7. Analoghe dichiarazioni aveva reso anche l' , con riferimento alle medesime mansioni, alle Per_3 modalità di esecuzione della prestazione, all'orario di lavoro, all'assoggettamento alle direttive e agli ordini dell'amministratore del che lo retribuiva Parte_2 regolarmente. L'evidenziato contrasto si presta ad essere superato attribuendo maggiore rilevanza probatoria alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva8. Ciò in ragione, da un canto, dell'effetto sorpresa che di norma favorisce la raccolta di informazioni genuine e, d'altro canto, in ragione dell'assenza di plausibili motivazioni che, nella specie, avrebbero indotto i due lavoratori a fornire indicazioni inesatte agli ispettori circa le modalità e i tempi di svolgimento del loro rapporto lavorativo.
12. Il quinto motivo di opposizione, formulato “in via subordinata”, si incentra
“sulla misura delle sanzioni amministrative” che, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto essere quantificata in base all'art. 8 L. 689/1981 in considerazione della pluralità delle violazioni contestate. Invocano, inoltre, l'applicazione del “minimo edittale ex art. 11 L. n. 689/81”.
12.1. La prima richiesta è infondata perché l'invocato cumulo giuridico delle sanzioni si applica solo nel caso in cui con una sola azione si violino più norme, ma nel caso di specie sono state sanzionate le assunzioni irregolari di tre lavoratori e le autonome omissioni (di denuncia, di consegna delle buste paga, di consegna della
Pag. 8 di 10 lettera di assunzione) di cui gli opponenti si sono resi responsabili in distinti momenti del rapporto con ciascuno di quei lavoratori9.
12.2. La seconda richiesta è inammissibile perché del tutto immotivata. Non si confronta, invero, con le indicazioni di calcolo delle sanzioni inflitte esposte nell'ordinanza ingiunzione opposta;
non offre argomentazioni a sostegno di una diversa commisurazione;
non indica né giustifica l'adozione di differenti criteri di computo.
13. L'ultimo rilievo degli appellanti, con il quale essi denunciano che la condanna al pagamento delle spese processuali è stata emessa solo nei confronti del trasgressore e non anche del condominio obbligato in solido, è assorbito dalla riconosciuta nullità della sentenza appellata e dalla conseguente necessità di regolamentare ex novo le spese del doppio grado di giudizio10.
13.1. Esse seguono la soccombenza e si pongono quindi a carico di entrambi gli opponenti, in solido.
13.2. Nella liquidazione si ha riguardo: a) all'importo complessivo dell'ordinanza ingiunzione opposta (34,737 euro, così quantificato in ragione dell'eseguito pagamento parziale di 12.537,50 euro); b) ai compensi prossimi ai medi del relativo scaglione, fissati dal DM Giustizia n. 55/2014; c) alla riduzione che è prevista dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 149/2015, perché l'amministrazione si è costituita in entrambi i gradi con propri funzionari.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dal con ricorso Parte_2 depositato il 10/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 815/2022, pubblicata in data 28/09/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto: a) dichiara nulla la sentenza appellata;
b) rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dagli appellanti;
c) li condanna a rifondere a controparte le spese processuali di primo grado che liquida in 6.000 euro oltre rimborsi e accessori di legge;
2. Condanna gli appellanti a rifondere a controparte le spese del grado di appello che liquida in 7.900 euro, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Così massimata: “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”. 6 Cass. 33644/2022: “In tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della l. n. 183 del 2010, la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, si applica solo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea del lavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere il lavoro sommerso”. 7 Cass. 9251/2010: “Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro”. Cass. 5645/2009: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale …”. 8 Cfr. ex multis, in motivazione, Cass. n. 3527/2001, n. 24128/2007 e n. 18551/2012. 9 Cass. 10775/2017: “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato nella misura massima la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione per l'assunzione di più lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro)”. 10 Cass. 23132/2021: “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”.