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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero AN De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/25 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
AN NT e DR PE, presso il primo elettivamente domiciliata, in Napoli, via Medina n. 63
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Boscoreale, p.zza Pace n. 20
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto appello avverso la sent. n. 1821 del 2024 del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della domanda di riconosceva in favore di quest'ultimo un rapporto di subordinazione, dal Controparte_1
1° giugno 2021 al 31 luglio 2021, con lo svolgimento di mansioni di maestro pasticciere presso la
1 pasticceria di Castellammare di Stabia gestita da essa esponente, e differenze retributive per complessivi euro 3.504,29, di cui euro 238,35 a titolo di tfr.
Censurava detta pronuncia, perché basata su un'unica deposizione, in violazione del principio unus testis nullus testis, di soggetto peraltro in causa con la società, che comunque non aveva offerto la prova dell'integrazione degli indici spia della subordinazione.
Censurava, altresì, l'intervenuta condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del grado, che non aveva tenuto contro del mancato accoglimento della domanda principale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva , che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
In primo luogo non sussiste una preclusione nel nostro ordinamento alla definizione di una controversia sulla base di un'unica testimonianza. Costante, infatti, è l'indirizzo della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass.,
Sez. Lav., 18.5.2016 n. 10254), per il quale alcuna norma vieta che il giudice possa maturare la propria decisione in base ad una sola testimonianza, purchè ne dia congrua ed esatta motivazione, atteso che l'antico brocardo unus testis nullus testis non si concilia con il principio del prudente apprezzamento delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., che impone al giudice di valutare le prove non quantitativamente, ma qualitativamente, per dare prevalenza a quelle più convincenti.
Di per sé non sufficiente a fondare un profilo di inattendibilità, poi, il rilevo che il teste sia un lavoratore della società e con essa in causa per differenze retributive.
La S.C. ha infatti ripetutamente ribadito (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 9.7.2018 n. 17984) la legittimità dell'ammissione della deposizione testimoniale dei colleghi di lavoro che abbiano una controversia di analogo contenuto nei confronti del datore di lavoro, in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E' poi sempre la (cfr. Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) a chiarire che, ferma la distinzione tra Parte_2 capacità e attendibilità, quest'ultima va valutata discrezionalmente dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni,
2 ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Trattasi, dunque, in tale contesto, di una valutazione da effettuare caso per caso (così Cass., VI, 21.5.2014
n. 11204).
Nela fattispecie al vaglio la deposizione del teste escusso è stata estremamente puntuale ed esente da qualsivoglia incertezza, coprendo l'intero periodo azionato, con l'indicazione delle mansioni svolte dal
, gli orari e le modalità lavorative seguiti, anche attraverso le direttive specificamente impartite dai CP_1 titolari, e CP_2 Controparte_3
Dunque, la coerente e chiara deposizione del teste ha fatto emergere la ricorrenza di quegli elementi richiamati da costanti massime della Suprema Corte, le quali affermano che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altre forme lavorative, ad esempio al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Occorre, poi, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Nell'ambito descritto, non residua alcun dubbio sulla sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti nel periodo azionato, con le mansioni indicate in ricorso e le differenze retributive riconosciute dal
Tribunale, profili sui quali non è espressa alcuna doglianza nel gravame.
L'appello è, altresì, infondato, laddove censura la statuizione sulle spese, che non avrebbe tenuto conto del rigetto di una domanda principale. In realtà, non vi è stata alcuna altra domanda, avendo il Tribunale solamente ridotto l'importo indicato nel petitum, defalcando quanto già percepito dal lavoratore, per l'importo dallo stesso dichiarato nel ricorso. Dunque, tecnicamente, un accoglimento parziale.
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n.32061), in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
3 contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
In conclusione, l'appello proposto va integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere a , con distrazione al procuratore Parte_1 Controparte_1 dichiaratosi antistatario, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 1.000,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono, per entrambe le parti, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero AN De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero AN De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/25 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
AN NT e DR PE, presso il primo elettivamente domiciliata, in Napoli, via Medina n. 63
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Boscoreale, p.zza Pace n. 20
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto appello avverso la sent. n. 1821 del 2024 del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della domanda di riconosceva in favore di quest'ultimo un rapporto di subordinazione, dal Controparte_1
1° giugno 2021 al 31 luglio 2021, con lo svolgimento di mansioni di maestro pasticciere presso la
1 pasticceria di Castellammare di Stabia gestita da essa esponente, e differenze retributive per complessivi euro 3.504,29, di cui euro 238,35 a titolo di tfr.
Censurava detta pronuncia, perché basata su un'unica deposizione, in violazione del principio unus testis nullus testis, di soggetto peraltro in causa con la società, che comunque non aveva offerto la prova dell'integrazione degli indici spia della subordinazione.
Censurava, altresì, l'intervenuta condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del grado, che non aveva tenuto contro del mancato accoglimento della domanda principale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva , che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
In primo luogo non sussiste una preclusione nel nostro ordinamento alla definizione di una controversia sulla base di un'unica testimonianza. Costante, infatti, è l'indirizzo della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass.,
Sez. Lav., 18.5.2016 n. 10254), per il quale alcuna norma vieta che il giudice possa maturare la propria decisione in base ad una sola testimonianza, purchè ne dia congrua ed esatta motivazione, atteso che l'antico brocardo unus testis nullus testis non si concilia con il principio del prudente apprezzamento delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., che impone al giudice di valutare le prove non quantitativamente, ma qualitativamente, per dare prevalenza a quelle più convincenti.
Di per sé non sufficiente a fondare un profilo di inattendibilità, poi, il rilevo che il teste sia un lavoratore della società e con essa in causa per differenze retributive.
La S.C. ha infatti ripetutamente ribadito (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 9.7.2018 n. 17984) la legittimità dell'ammissione della deposizione testimoniale dei colleghi di lavoro che abbiano una controversia di analogo contenuto nei confronti del datore di lavoro, in quanto l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
E' poi sempre la (cfr. Cass., II, 17.2.2020 n. 3849) a chiarire che, ferma la distinzione tra Parte_2 capacità e attendibilità, quest'ultima va valutata discrezionalmente dal Giudice alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni,
2 ecc.), ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Trattasi, dunque, in tale contesto, di una valutazione da effettuare caso per caso (così Cass., VI, 21.5.2014
n. 11204).
Nela fattispecie al vaglio la deposizione del teste escusso è stata estremamente puntuale ed esente da qualsivoglia incertezza, coprendo l'intero periodo azionato, con l'indicazione delle mansioni svolte dal
, gli orari e le modalità lavorative seguiti, anche attraverso le direttive specificamente impartite dai CP_1 titolari, e CP_2 Controparte_3
Dunque, la coerente e chiara deposizione del teste ha fatto emergere la ricorrenza di quegli elementi richiamati da costanti massime della Suprema Corte, le quali affermano che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altre forme lavorative, ad esempio al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Occorre, poi, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Nell'ambito descritto, non residua alcun dubbio sulla sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti nel periodo azionato, con le mansioni indicate in ricorso e le differenze retributive riconosciute dal
Tribunale, profili sui quali non è espressa alcuna doglianza nel gravame.
L'appello è, altresì, infondato, laddove censura la statuizione sulle spese, che non avrebbe tenuto conto del rigetto di una domanda principale. In realtà, non vi è stata alcuna altra domanda, avendo il Tribunale solamente ridotto l'importo indicato nel petitum, defalcando quanto già percepito dal lavoratore, per l'importo dallo stesso dichiarato nel ricorso. Dunque, tecnicamente, un accoglimento parziale.
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n.32061), in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
3 contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
In conclusione, l'appello proposto va integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere a , con distrazione al procuratore Parte_1 Controparte_1 dichiaratosi antistatario, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 1.000,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono, per entrambe le parti, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero AN De Pietro)
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